XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 163




        Onorevoli Colleghi! - La legge 21 febbraio 1991, n. 54, ha modificato l'ordinamento della professione di perito agrario inserendo tra i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione all'albo o all'elenco speciale, il conseguimento della abilitazione professionale, subordinata al compimento di un periodo biennale di praticantato presso un professionista già iscritto all'albo, ovvero allo svolgimento, per almeno tre anni, di attività tecnico-agricola subordinata, ed infine al superamento, al termine del biennio o del triennio, di un apposito esame di Stato.
        Tale riforma, sollecitata dalla necessità di rimanere al passo con l'evoluzione legislativa che si riscontra sia nella normativa relativa ad altre professioni che nella Unione europea, ha comportato una modifica radicale della situazione preesistente, in base alla quale l'unico requisito richiesto per l'iscrizione all'albo dei periti agrari era il possesso del relativo diploma.
        La legge 21 febbraio 1991, n. 54, ha però dato luogo a dubbi ed incertezze suscitando vari problemi di diritto transitorio, a causa dell'ambigua formulazione del comma 2 dell'articolo 10 che prevede che "le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dall'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale effettuate dai collegi prima di tale data, secondo le norme precedentemente in vigore".
        L'unico punto fermo che si riesce ad evincere dalla normativa relativa alla professione di perito agrario è che tale articolo 10 fissa la decorrenza dell'operatività del requisito dell'abilitazione, con riguardo ai diplomi conseguiti nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge (sessione di esame 1991), con la conseguenza implicita di togliere valore abilitante ai diplomi conseguiti dal 1991 in poi, lasciando ampio spazio a discussioni e dibattiti intorno alla questione se il possesso di tale abilitazione sia o meno requisito di iscrizione all'albo per coloro che abbiano conseguito il diploma negli anni scolastici antecedenti all'anno 1990/1991.
        A questo proposito, si è ritenuto da più parti di risolvere la questione in via interpretativa, privilegiando un tipo di interpretazione restrittiva di tale norma, che imponesse il requisito dell'abilitazione in capo a tutti coloro che avessero richiesto l'iscrizione all'albo dopo la data di entrata in vigore della legge, indipendentemente dall'anno in cui avessero conseguito il diploma di scuola media superiore.
        Questa impostazione tuttavia, ideata per porre rimedio ad una semplice imprecisione del linguaggio legislativo, ha invece dato luogo ad una situazione ben peggiore, creando una normativa fondamentalmente iniqua e di fatto pregiudizievole, in particolare per quei giovani che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro.
        L'attuale configurazione dell'articolo in questione infatti legittima una prassi applicativa che si volge a tutto svantaggio dei giovani diplomati ante 1991 che, una volta terminato il ciclo di studi agrari, anziché entrare subito nella compagine lavorativa, devono necessariamente, per ottenere l'iscrizione all'albo ed esercitare così la libera professione, sottoporsi al biennio di pratica e all'esame di Stato.
        Tale situazione è senza dubbio iniqua perché va paradossalmente a contrastare l'occupazione giovanile con l'opposizione di ostacoli che hanno il risultato di sconvolgere i piani formulati dagli studenti e dalle loro famiglie, con un pesante aggravio in termini di tempi e di costi che, se fossero stati conosciuti in anticipo, avrebbero probabilmente orientato le loro scelte di indirizzo verso altre direzioni.
        Oltre a ciò la legge, come attualmente interpretata, non rispetta assolutamente il valore abilitante che quei diplomi possedevano secondo le norme precedentemente in vigore (articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434) e va così retroattivamente a distruggere un diritto ormai acquisito, tale essendo il diploma di per sé abilitante all'iscrizione all'albo, meta di cinque anni di dedizione e di studio, che viene loro in questo modo sottratta non appena raggiunta.
        Stesso problema non si pone per coloro che, diplomati dopo il 1991, rientrano nel pieno vigore della legge in quanto, avendone appreso in precedenza tutti gli elementi, avranno avuto modo di organizzarsi di conseguenza e di porsi in una visuale globale che consenta loro di poter godere degli eventuali benefìci connessi ad un più ampio e completo iter formativo.
        Nell'ambito dei diplomati ante 1991 si potrebbe poi ulteriormente distinguere tra coloro che hanno conseguito il diploma anteriormente al 1991 ma successivamente al 1969 e coloro che hanno conseguito il titolo di studio anteriormente all'anno 1969.
        Infatti il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, ha introdotto il diploma di maturità tecnica, in luogo del titolo di studio che in precedenza assolveva alla duplice funzione di esame di licenza e di abilitazione professionale.
        Si è soliti argomentare sull'ingiusta limitazione prodotta da questa legge sulle possibilità prima di essa esistenti per i diplomati che esercitavano già attività di perito agrario, per i quali l'iscrizione all'albo era prima possibile sulla sola base del possesso del diploma e che vedevano così ingiustamente repressi i loro diritti.
        Ebbene si deve riflettere che quegli stessi diplomati ante 1969, sono oggi maturi lavoratori che hanno già tracciata la via nel mondo dell'occupazione e vi si orientano ormai con agevole lucidità. Cosa dire invece quando simili ingiustizie vengono perpetrate addirittura sui giovani alle primissime esperienze?
        Occorre pertanto un intervento legislativo che chiarisca la reale portata dell'articolo 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, indirizzando così nel giusto senso un'altrimenti infausta interpretazione della legge che, danneggiando così apertamente questi giovani diplomati, va nello stesso tempo a minare le basi del futuro dell'intera categoria professionale dei periti agrari.
        La presente proposta di legge intende perciò porre fine alle possibili sperequazioni ed alle situazioni di danno conseguito all'applicazione della normativa relativa alla professione di perito agrario, promuovendo la modifica dell'articolo 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, in modo che risulti espressamente chiarito come il requisito della abilitazione professionale, con tutto ciò che questo comporta, sia applicabile solo a coloro che abbiano conseguito il diploma a partire dall'anno scolastico 1990-1991.




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