XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 163
Onorevoli Colleghi! - La legge 21 febbraio 1991, n. 54,
ha modificato l'ordinamento della professione di perito
agrario inserendo tra i requisiti necessari ai fini
dell'iscrizione all'albo o all'elenco speciale, il
conseguimento della abilitazione professionale, subordinata al
compimento di un periodo biennale di praticantato presso un
professionista già iscritto all'albo, ovvero allo svolgimento,
per almeno tre anni, di attività tecnico-agricola subordinata,
ed infine al superamento, al termine del biennio o del
triennio, di un apposito esame di Stato.
Tale riforma, sollecitata dalla necessità di rimanere al
passo con l'evoluzione legislativa che si riscontra sia nella
normativa relativa ad altre professioni che nella Unione
europea, ha comportato una modifica radicale della situazione
preesistente, in base alla quale l'unico requisito richiesto
per l'iscrizione all'albo dei periti agrari era il possesso
del relativo diploma.
La legge 21 febbraio 1991, n. 54, ha però dato luogo a
dubbi ed incertezze suscitando vari problemi di diritto
transitorio, a causa dell'ambigua formulazione del comma 2
dell'articolo 10 che prevede che "le disposizioni relative
all'abilitazione si applicano a partire dall'anno scolastico
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo
professionale effettuate dai collegi prima di tale data,
secondo le norme precedentemente in vigore".
L'unico punto fermo che si riesce ad evincere dalla
normativa relativa alla professione di perito agrario è che
tale articolo 10 fissa la decorrenza dell'operatività del
requisito dell'abilitazione, con riguardo ai diplomi
conseguiti nell'anno scolastico in corso alla data di entrata
in vigore della legge (sessione di esame 1991), con la
conseguenza implicita di togliere valore abilitante ai diplomi
conseguiti dal 1991 in poi, lasciando ampio spazio a
discussioni e dibattiti intorno alla questione se il possesso
di tale abilitazione sia o meno requisito di iscrizione
all'albo per coloro che abbiano conseguito il diploma negli
anni scolastici antecedenti all'anno 1990/1991.
A questo proposito, si è ritenuto da più parti di
risolvere la questione in via interpretativa, privilegiando un
tipo di interpretazione restrittiva di tale norma, che
imponesse il requisito dell'abilitazione in capo a tutti
coloro che avessero richiesto l'iscrizione all'albo dopo la
data di entrata in vigore della legge, indipendentemente
dall'anno in cui avessero conseguito il diploma di scuola
media superiore.
Questa impostazione tuttavia, ideata per porre rimedio ad
una semplice imprecisione del linguaggio legislativo, ha
invece dato luogo ad una situazione ben peggiore, creando una
normativa fondamentalmente iniqua e di fatto pregiudizievole,
in particolare per quei giovani che si affacciano per la prima
volta nel mondo del lavoro.
L'attuale configurazione dell'articolo in questione
infatti legittima una prassi applicativa che si volge a tutto
svantaggio dei giovani diplomati ante 1991 che, una
volta terminato il ciclo di studi agrari, anziché entrare
subito nella compagine lavorativa, devono necessariamente, per
ottenere l'iscrizione all'albo ed esercitare così la libera
professione, sottoporsi al biennio di pratica e all'esame di
Stato.
Tale situazione è senza dubbio iniqua perché va
paradossalmente a contrastare l'occupazione giovanile con
l'opposizione di ostacoli che hanno il risultato di
sconvolgere i piani formulati dagli studenti e dalle loro
famiglie, con un pesante aggravio in termini di tempi e di
costi che, se fossero stati conosciuti in anticipo, avrebbero
probabilmente orientato le loro scelte di indirizzo verso
altre direzioni.
Oltre a ciò la legge, come attualmente interpretata, non
rispetta assolutamente il valore abilitante che quei diplomi
possedevano secondo le norme precedentemente in vigore
(articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434) e va così
retroattivamente a distruggere un diritto ormai acquisito,
tale essendo il diploma di per sé abilitante all'iscrizione
all'albo, meta di cinque anni di dedizione e di studio, che
viene loro in questo modo sottratta non appena raggiunta.
Stesso problema non si pone per coloro che, diplomati dopo
il 1991, rientrano nel pieno vigore della legge in quanto,
avendone appreso in precedenza tutti gli elementi, avranno
avuto modo di organizzarsi di conseguenza e di porsi in una
visuale globale che consenta loro di poter godere degli
eventuali benefìci connessi ad un più ampio e completo
iter formativo.
Nell'ambito dei diplomati ante 1991 si potrebbe poi
ulteriormente distinguere tra coloro che hanno conseguito il
diploma anteriormente al 1991 ma successivamente al 1969 e
coloro che hanno conseguito il titolo di studio anteriormente
all'anno 1969.
Infatti il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n.
119, ha introdotto il diploma di maturità tecnica, in luogo
del titolo di studio che in precedenza assolveva alla duplice
funzione di esame di licenza e di abilitazione
professionale.
Si è soliti argomentare sull'ingiusta limitazione prodotta
da questa legge sulle possibilità prima di essa esistenti per
i diplomati che esercitavano già attività di perito agrario,
per i quali l'iscrizione all'albo era prima possibile sulla
sola base del possesso del diploma e che vedevano così
ingiustamente repressi i loro diritti.
Ebbene si deve riflettere che quegli stessi diplomati
ante 1969, sono oggi maturi lavoratori che hanno già
tracciata la via nel mondo dell'occupazione e vi si orientano
ormai con agevole lucidità. Cosa dire invece quando simili
ingiustizie vengono perpetrate addirittura sui giovani alle
primissime esperienze?
Occorre pertanto un intervento legislativo che chiarisca
la reale portata dell'articolo 10 della legge 21 febbraio
1991, n. 54, indirizzando così nel giusto senso un'altrimenti
infausta interpretazione della legge che, danneggiando così
apertamente questi giovani diplomati, va nello stesso tempo a
minare le basi del futuro dell'intera categoria professionale
dei periti agrari.
La presente proposta di legge intende perciò porre fine
alle possibili sperequazioni ed alle situazioni di danno
conseguito all'applicazione della normativa relativa alla
professione di perito agrario, promuovendo la modifica
dell'articolo 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, in modo
che risulti espressamente chiarito come il requisito della
abilitazione professionale, con tutto ciò che questo comporta,
sia applicabile solo a coloro che abbiano conseguito il
diploma a partire dall'anno scolastico 1990-1991.