XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 163




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano solo a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario a decorrere dall'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".



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