XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 162




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificato dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, prevede, tra le attribuzioni che formano oggetto della professione di perito agrario, "i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti alle piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano".
        In forza di tale disposizione, la competenza del perito agrario per le operazioni catastali viene riferita alle aziende agrarie piccole e medie rispetto alle quali si configurano altresì le attribuzioni relative alla direzione, amministrazione e gestione <lettera a) dell'articolo 2, comma 1, della legge citata> e di progettazione, direzione e collaudo di opere di miglioramento fondiario <lettera b) dell'articolo 2, comma 1, della legge citata>.
        La limitazione delle competenze accennate alle sole aziende agrarie medie e piccole si giustifica per le operazioni di direzione, amministrazione e gestione o di progettazione, direzione e collaudo di opere di miglioramento fondiario, in quanto si è in presenza di attività che richiedono un apporto di cognizioni professionali collegate all'impresa agraria come unità produttiva e differenziate qualitativamente a seconda della dimensione aziendale.
        Diversamente, per le operazioni catastali, ed il compimento degli atti relativi, non è concepibile né un collegamento alla azienda agraria (perché per tali atti, non vi è un rilievo dell'impresa come attività produttiva, della quale l'azienda è un mero strumento) né, conseguentemente, un collegamento ad una dimensione (media o piccola) dell'azienda stessa. Le operazioni catastali in argomento implicano, infatti, una attività che è legata ad un immobile in sé e richiedono il compimento di atti uniformi che comportano conoscenze non differenziate qualitativamente a seconda della dimensione.
        Da ciò emerge che erroneamente la lettera d) dell'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 434 del 1968 riferisce il compimento delle operazioni catastali alle piccole e medie aziende.
        Sempre la legge n. 434 del 1968 all'articolo 2, non ricomprende tra le attribuzioni che formano oggetto della professione di perito agrario, le attività professionali inerenti i boschi.
        Grazie a questa mancata specificazione, elementarmente ricompresa in quello che il codice civile prevede per le aziende agricole, da più parti è stato espresso l'assunto che, poiché non è esplicitamente menzionato nelle attribuzioni professionali, al perito agrario non sarebbe consentito l'esercizio della professione nel settore boschivo. Dopo attenta lettura dell'articolo 2 della legge n. 434 del 1968 il tribunale amministrativo regionale del Lazio con la sentenza 2 novembre 1994, n. 1674, ha cassato tutte le previsioni di tariffa, inerenti i boschi, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 15 maggio 1993, n. 372 (tariffario dei periti agrari) per cui al perito agrario non viene riconosciuta di fatto la possibilità di lavorare in tema di boschi. Vi è da dedurre l'erroneità dell'assunto in quanto l'incarico di progettazione e di direzione di lavori di progetto di rimboschimento a ricostruzione boschiva, come quant'altro attiene ai boschi, rientra nella competenza professionale dei periti agrari e può, perciò, essere conferito al perito agrario. Ciò emerge sotto molteplici profili. Dalla istituzione della professione, ai periti agrari, anche alla luce del curriculum di studi da questi svolto, è stata sempre ed incontestatamente riconosciuta competenza ad operare nel settore boschivo per tutte le prestazioni professionali ad esso inerenti e di ciò è riprova che nei tariffari professionali era normata la tariffa inerentemente agli incarichi "forestali", successivamente rinominati "boschivi". Pacifica ed incontrastata è sempre stata, nel settore boschivo, la competenza congiunta del dottore agronomo e del perito agrario; di ciò è riprova l'assenza di qualunque contenzioso, fino alla emanazione del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 372 del 1993, sul punto tra le due categorie professionali, che mai hanno avuto a che ridire nel passato sulle emanazioni dei decreti ministeriali inerenti il tariffario. Né una tale pacifica ed assodata competenza concorrente tra le due professioni è mutata alla luce della normativa sopravvenuta costituita dalla citata legge 21 febbraio 1991, n. 54, e dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152, rispettivamente, per i periti agrari e per i dottori agronomi, in quanto è ormai conclamato che tutte le operazioni inerenti il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi costituiscono dei miglioramenti fondiari. Il bosco, in quanto struttura produttiva agraria, è implicato nella sua pienezza nella competenza del perito agrario, ma l'assenza di tale voce nell'articolo 2 della legge n.434 del 1968, così come modificata dalla legge n. 54 del 1991, sollevata da qualche ordine dei dottori agronomi e forestali, ha messo in dubbio la competenza dei periti agrari provocando la citata decisione del TAR. Considerato che in forza di leggi professionali alcune categorie di professionisti si trovano a poter operare nel campo boschivo senza avere fatto, in alcune facoltà anche di agraria, esami universitari specifici, ferma e dimostrata la competenza culturale e professionale del perito agrario nel settore boschivo, anche alla luce dei regolamenti CEE che sempre più riguardano tale comparto, occorre ricomprendere nell'ordinamento della professione di perito agrario quella dizione che consenta ai periti agrari di operare professionalmente nello specifico settore.
        Va sottolineata l'urgenza di approvare la presente proposta di legge poiché la dizione "piccole e medie aziende" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della citata legge n. 434 del 1968 e il non ricomprendere nella stessa legge l'attività professionale inerente il settore dei boschi sta creando gravi difficoltà applicative. Tra l'altro, gli uffici del catasto rifiutano gli accatastamenti eseguiti da periti agrari, e gli assessorati regionali all'agricoltura rifiutano i progetti relativi ai boschi con pregiudizio grave ed irreparabile per la categoria dei periti agrari, cosa che fa presupporre l'insorgere di un consistente contenzioso.




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