XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 162
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2, comma 1, lettera
d), della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificato
dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, prevede, tra le
attribuzioni che formano oggetto della professione di perito
agrario, "i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi
di frazionamento, inerenti alle piccole e medie aziende e
relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano".
In forza di tale disposizione, la competenza del perito
agrario per le operazioni catastali viene riferita alle
aziende agrarie piccole e medie rispetto alle quali si
configurano altresì le attribuzioni relative alla direzione,
amministrazione e gestione <lettera a) dell'articolo 2,
comma 1, della legge citata> e di progettazione, direzione e
collaudo di opere di miglioramento fondiario <lettera b)
dell'articolo 2, comma 1, della legge citata>.
La limitazione delle competenze accennate alle sole
aziende agrarie medie e piccole si giustifica per le
operazioni di direzione, amministrazione e gestione o di
progettazione, direzione e collaudo di opere di miglioramento
fondiario, in quanto si è in presenza di attività che
richiedono un apporto di cognizioni professionali collegate
all'impresa agraria come unità produttiva e differenziate
qualitativamente a seconda della dimensione aziendale.
Diversamente, per le operazioni catastali, ed il
compimento degli atti relativi, non è concepibile né un
collegamento alla azienda agraria (perché per tali atti, non
vi è un rilievo dell'impresa come attività produttiva, della
quale l'azienda è un mero strumento) né, conseguentemente, un
collegamento ad una dimensione (media o piccola) dell'azienda
stessa. Le operazioni catastali in argomento implicano,
infatti, una attività che è legata ad un immobile in sé e
richiedono il compimento di atti uniformi che comportano
conoscenze non differenziate qualitativamente a seconda della
dimensione.
Da ciò emerge che erroneamente la lettera d)
dell'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 434 del 1968
riferisce il compimento delle operazioni catastali alle
piccole e medie aziende.
Sempre la legge n. 434 del 1968 all'articolo 2, non
ricomprende tra le attribuzioni che formano oggetto della
professione di perito agrario, le attività professionali
inerenti i boschi.
Grazie a questa mancata specificazione, elementarmente
ricompresa in quello che il codice civile prevede per le
aziende agricole, da più parti è stato espresso l'assunto che,
poiché non è esplicitamente menzionato nelle attribuzioni
professionali, al perito agrario non sarebbe consentito
l'esercizio della professione nel settore boschivo. Dopo
attenta lettura dell'articolo 2 della legge n. 434 del 1968 il
tribunale amministrativo regionale del Lazio con la sentenza 2
novembre 1994, n. 1674, ha cassato tutte le previsioni di
tariffa, inerenti i boschi, previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro di grazia e giustizia del 15 maggio 1993,
n. 372 (tariffario dei periti agrari) per cui al perito
agrario non viene riconosciuta di fatto la possibilità di
lavorare in tema di boschi. Vi è da dedurre l'erroneità
dell'assunto in quanto l'incarico di progettazione e di
direzione di lavori di progetto di rimboschimento a
ricostruzione boschiva, come quant'altro attiene ai boschi,
rientra nella competenza professionale dei periti agrari e
può, perciò, essere conferito al perito agrario. Ciò emerge
sotto molteplici profili. Dalla istituzione della professione,
ai periti agrari, anche alla luce del curriculum di
studi da questi svolto, è stata sempre ed incontestatamente
riconosciuta competenza ad operare nel settore boschivo per
tutte le prestazioni professionali ad esso inerenti e di ciò è
riprova che nei tariffari professionali era normata la tariffa
inerentemente agli incarichi "forestali", successivamente
rinominati "boschivi". Pacifica ed incontrastata è sempre
stata, nel settore boschivo, la competenza congiunta del
dottore agronomo e del perito agrario; di ciò è riprova
l'assenza di qualunque contenzioso, fino alla emanazione del
regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 372 del
1993, sul punto tra le due categorie professionali, che mai
hanno avuto a che ridire nel passato sulle emanazioni dei
decreti ministeriali inerenti il tariffario. Né una tale
pacifica ed assodata competenza concorrente tra le due
professioni è mutata alla luce della normativa sopravvenuta
costituita dalla citata legge 21 febbraio 1991, n. 54, e dalla
legge 10 febbraio 1992, n. 152, rispettivamente, per i periti
agrari e per i dottori agronomi, in quanto è ormai conclamato
che tutte le operazioni inerenti il rimboschimento e la
ricostituzione dei boschi costituiscono dei miglioramenti
fondiari. Il bosco, in quanto struttura produttiva agraria, è
implicato nella sua pienezza nella competenza del perito
agrario, ma l'assenza di tale voce nell'articolo 2 della legge
n.434 del 1968, così come modificata dalla legge n. 54 del
1991, sollevata da qualche ordine dei dottori agronomi e
forestali, ha messo in dubbio la competenza dei periti agrari
provocando la citata decisione del TAR. Considerato che in
forza di leggi professionali alcune categorie di
professionisti si trovano a poter operare nel campo boschivo
senza avere fatto, in alcune facoltà anche di agraria, esami
universitari specifici, ferma e dimostrata la competenza
culturale e professionale del perito agrario nel settore
boschivo, anche alla luce dei regolamenti CEE che sempre più
riguardano tale comparto, occorre ricomprendere
nell'ordinamento della professione di perito agrario quella
dizione che consenta ai periti agrari di operare
professionalmente nello specifico settore.
Va sottolineata l'urgenza di approvare la presente
proposta di legge poiché la dizione "piccole e medie aziende"
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della citata
legge n. 434 del 1968 e il non ricomprendere nella stessa
legge l'attività professionale inerente il settore dei boschi
sta creando gravi difficoltà applicative. Tra l'altro, gli
uffici del catasto rifiutano gli accatastamenti eseguiti da
periti agrari, e gli assessorati regionali all'agricoltura
rifiutano i progetti relativi ai boschi con pregiudizio grave
ed irreparabile per la categoria dei periti agrari, cosa che
fa presupporre l'insorgere di un consistente contenzioso.