XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 162




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

            "d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;".

        2. All'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "1-bis. Tutte le competenze che formano oggetto della professione di perito agrario sono anche riferite al settore dei boschi e delle foreste ed alle aziende boschive e forestali".



Frontespizio Relazione