XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 162
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della
legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, è
sostituita dalla seguente:
"d) i lavori catastali, topografici, cartografici
e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni sia
al catasto urbano;".
2. All'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"1-bis. Tutte le competenze che formano oggetto
della professione di perito agrario sono anche riferite al
settore dei boschi e delle foreste ed alle aziende boschive e
forestali".