XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 160




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, modificando l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con il ripristino del termine di due anni per il trasferimento ad altra sede o ad altre funzioni del magistrato in luogo di quello più lungo di tre anni, stabilito dall'articolo 4 della legge 4 maggio 1998, n. 133, risponde a due distinte esigenze:

                a) assicurare parità di trattamento tra categorie del pubblico impiego e tra diverse qualifiche nell'ambito della stessa categoria;

                b) migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari.

        Sotto il primo profilo si deve infatti rilevare che, mentre per il magistrato di livello superiore ad uditore vige il divieto di trasferimento ad altra sede o ad altre funzioni prima di tre anni, per l'uditore, livello iniziale della magistratura, e per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie vige il termine di due anni, così come per le altre categorie del pubblico impiego, alcune delle quali sono poi esentate del tutto da tale disposizione. Ciò determina una inammissibile disparità di trattamento nell'ambito della stessa categoria di pubblici dipendenti (tra gli uditori giudiziari e gli altri magistrati), nell'ambito cioè di categorie che operano nello stesso settore della giustizia (tra i magistrati di livello superiore ad uditore e il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie) e tra comparti diversi del pubblico impiego. Né la disposizione che si intende modificare è sostenuta da valide ragioni di utilità pubblica. Essa infatti, pur adottata nell'intento di assicurare meglio la copertura delle sedi disagiate e poco ambite, non ha sortito sul piano pratico alcun effetto apprezzabile, anche perché non accompagnata da analoghe misure per gli uditori, che pure, con la prima nomina, assicurano la copertura delle sedi vacanti disagiate, e per il personale di cancelleria e di segreteria, che è elemento essenziale per il funzionamento degli uffici.
        Del resto il termine triennale doveva avere natura transitoria, in attesa di altri e più incisivi ed organici provvedimenti volti ad assicurare la copertura delle sedi vacanti, ma, a distanza di oltre tre anni dalla sua adozione, esso ha perduto il carattere di transitorietà ed appare una ingiustificata misura restrittiva a danno di una sola categoria di operatori della giustizia, che vengono così gravati, essi soli, delle conseguenze della inefficienza dei poteri preposti al corretto funzionamento della giustizia.
        Sotto il secondo profilo occorre rilevare che il suddetto termine conduce oggi ad effetti opposti rispetto a quelli per i quali fu adottato. Esso infatti scoraggia e dissuade quanti, dichiarati idonei alle funzioni di appello o di cassazione, potrebbero chiedere il conferimento delle relative funzioni ed accettare, in conseguenza, il trasferimento ad altra sede o ad altre funzioni. E' infatti evidente che in siffatta ipotesi, la prospettiva di dover trascorrere tre anni, anziché due anni, nella sede richiesta, che può essere disagiata o causa di inconvenienti di varia natura, anche in relazione alla novità dell'ambiente di lavoro, induce molti a desistere dalla richiesta predetta. Così oggi la norma dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario non agevola più la copertura delle sedi vacanti, ma ne prolunga invece la vacanza.
        Infine, appare evidente come non sia utile all'amministrazione della giustizia creare eccessivo intralcio a chi intenda mutare sede, poiché spesso tale richiesta è motivata da disagio o insuccesso nell'inserimento nella nuova sede o nell'esercizio delle nuove funzioni, sia per ragioni personali, sia per ragioni ambientali.
        In tale ipotesi, che può essere abbastanza frequente, il mantenimento del magistrato per oltre due anni nella sede e nelle funzioni che egli intende tramutare, determina spesso il prolungamento eccessivo di una situazione di scarsa e difettosa produttività, con conseguente danno per l'amministrazione della giustizia.




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