XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 160
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge,
modificando l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con il
ripristino del termine di due anni per il trasferimento ad
altra sede o ad altre funzioni del magistrato in luogo di
quello più lungo di tre anni, stabilito dall'articolo 4 della
legge 4 maggio 1998, n. 133, risponde a due distinte
esigenze:
a) assicurare parità di trattamento tra categorie
del pubblico impiego e tra diverse qualifiche nell'ambito
della stessa categoria;
b) migliorare il funzionamento degli uffici
giudiziari.
Sotto il primo profilo si deve infatti rilevare che,
mentre per il magistrato di livello superiore ad uditore vige
il divieto di trasferimento ad altra sede o ad altre funzioni
prima di tre anni, per l'uditore, livello iniziale della
magistratura, e per il personale delle cancellerie e delle
segreterie giudiziarie vige il termine di due anni, così come
per le altre categorie del pubblico impiego, alcune delle
quali sono poi esentate del tutto da tale disposizione. Ciò
determina una inammissibile disparità di trattamento
nell'ambito della stessa categoria di pubblici dipendenti (tra
gli uditori giudiziari e gli altri magistrati), nell'ambito
cioè di categorie che operano nello stesso settore della
giustizia (tra i magistrati di livello superiore ad uditore e
il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie) e tra
comparti diversi del pubblico impiego. Né la disposizione che
si intende modificare è sostenuta da valide ragioni di utilità
pubblica. Essa infatti, pur adottata nell'intento di
assicurare meglio la copertura delle sedi disagiate e poco
ambite, non ha sortito sul piano pratico alcun effetto
apprezzabile, anche perché non accompagnata da analoghe misure
per gli uditori, che pure, con la prima nomina, assicurano la
copertura delle sedi vacanti disagiate, e per il personale di
cancelleria e di segreteria, che è elemento essenziale per il
funzionamento degli uffici.
Del resto il termine triennale doveva avere natura
transitoria, in attesa di altri e più incisivi ed organici
provvedimenti volti ad assicurare la copertura delle sedi
vacanti, ma, a distanza di oltre tre anni dalla sua adozione,
esso ha perduto il carattere di transitorietà ed appare una
ingiustificata misura restrittiva a danno di una sola
categoria di operatori della giustizia, che vengono così
gravati, essi soli, delle conseguenze della inefficienza dei
poteri preposti al corretto funzionamento della giustizia.
Sotto il secondo profilo occorre rilevare che il suddetto
termine conduce oggi ad effetti opposti rispetto a quelli per
i quali fu adottato. Esso infatti scoraggia e dissuade quanti,
dichiarati idonei alle funzioni di appello o di cassazione,
potrebbero chiedere il conferimento delle relative funzioni ed
accettare, in conseguenza, il trasferimento ad altra sede o ad
altre funzioni. E' infatti evidente che in siffatta ipotesi,
la prospettiva di dover trascorrere tre anni, anziché due
anni, nella sede richiesta, che può essere disagiata o causa
di inconvenienti di varia natura, anche in relazione alla
novità dell'ambiente di lavoro, induce molti a desistere dalla
richiesta predetta. Così oggi la norma dell'articolo 194
dell'ordinamento giudiziario non agevola più la copertura
delle sedi vacanti, ma ne prolunga invece la vacanza.
Infine, appare evidente come non sia utile
all'amministrazione della giustizia creare eccessivo intralcio
a chi intenda mutare sede, poiché spesso tale richiesta è
motivata da disagio o insuccesso nell'inserimento nella nuova
sede o nell'esercizio delle nuove funzioni, sia per ragioni
personali, sia per ragioni ambientali.
In tale ipotesi, che può essere abbastanza frequente, il
mantenimento del magistrato per oltre due anni nella sede e
nelle funzioni che egli intende tramutare, determina spesso il
prolungamento eccessivo di una situazione di scarsa e
difettosa produttività, con conseguente danno per
l'amministrazione della giustizia.