XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 160
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 194. - (Tramutamenti successivi). - 1. Il
magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di
funzioni, ad una sede da lui richiesta od accettata, non può
essere trasferito ad altra sede o assegnato ad altre funzioni
prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo
possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di
salute ovvero gravi ragioni di servizio".