XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 160




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 194. - (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui richiesta od accettata, non può essere trasferito ad altra sede o assegnato ad altre funzioni prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio".



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