XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 159
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 8, comma 1, lettera
d), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede per
l'inserimento e l'integrazione sociale della persona
handicappata l'adozione di provvedimenti che rendano effettivi
il diritto all'informazione ed il diritto allo studio.
Il docente di sostegno, nel rispetto della normativa di
cui alla legge 4 agosto 1977, n. 517, deve essere posto nelle
condizioni di operare a pieno titolo prendendo parte alle
riunioni dei collegi dei docenti e dei consigli di classe per
la programmazione dell'azione educativa; dette riunioni, come
è noto, avvengono di norma nei periodi precedenti e successivi
a quelli in cui si svolgono le attività didattiche (giugno,
luglio, agosto e settembre).
L'articolo 4 della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante
norme per la riforma della scuola elementare, per quanto
concerne la determinazione degli organici dei posti di
sostegno, prevede che i posti medesimi siano determinati
nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto
medio, irrealistico, di un docente ogni quattro alunni
handicappati e che deroghe a tale rapporto siano consentite
esclusivamente nell'organico di fatto con la conseguenza che,
per la copertura di tali posti, si applica la disposizione
ministeriale che prevede la nomina di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche (30 giugno). Tale personale è assunto dopo l'inizio
dell'anno scolastico nei mesi di ottobre, novembre e dicembre,
per cui i docenti di sostegno di fatto, in violazione della
legge, non possono partecipare alle riunioni degli organi
collegiali, che, per deliberare la programmazione didattica,
si riuniscono in altro periodo dell'anno scolastico.
La determinazione della quasi totalità dei posti con
l'organico di fatto impedisce anche la possibilità di coprire
i posti medesimi con personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato (ex personale di ruolo). In tal modo ogni anno
sono assunti molti docenti precari che restano tali fino alla
vecchiaia. E' quindi necessario accantonare un numero di posti
corrispondenti a dati più reali, da coprire mediante personale
a tempo indeterminato e comunque è necessario che su tutti i
posti di sostegno venga nominato personale per tutto l'anno
scolastico, da settembre ad agosto, come avviene per il
personale docente di religione cattolica.
Occorre creare uno specifico ruolo da cui attingere per la
copertura dei posti di sostegno privilegiando chi ha già
prestato servizio specifico, evitando ciò che, invece, fino ad
oggi è avvenuto, e cioè che su detti posti siano utilizzati
insegnanti di ruolo che, pur di avvicinarsi alla propria
abitazione, hanno frequentato i corsi di specializzazione ai
quali come è noto hanno avuto possibilità di accesso solamente
pochi privilegiati.