XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 159
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Tutti i posti di sostegno nella scuola elementare e
materna sono determinati contestualmente ai posti comuni nella
fase di determinazione dell'organico di diritto.
Art. 2.
1. Alla copertura dei posti di cui all'articolo 1 si
provvede per il 50 per cento mediante concorso per soli titoli
a cui accedono gli aspiranti in possesso del titolo di
specializzazione richiesto e che abbiano ricoperto posti di
sostegno nello stesso ordine di scuola per almeno 365 giorni
anche in anni scolastici diversi, e, per la restante quota,
mediante la nomina di personale specializzato con contratto di
lavoro a tempo determinato per l'intera durata dell'anno
scolastico.
Art. 3.
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con
proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, a determinare le modalità di
applicazione della presente legge.