XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 158




        Onorevoli Colleghi! - Le modifiche del codice penale indicate nella presente proposta di legge si rendono necessarie per la mancanza attuale di norme adeguate a fronteggiare, con la necessaria efficacia repressiva, il preoccupante fenomeno del diffondersi di imposture di vario genere, poste in essere da "maghi, streghe e veggenti" ai danni di persone sprovvedute oppure con accentuate inclinazioni superstiziose o, infine, facilmente suggestionabili per motivi di fede religiosa.
        Quest'ultimo caso ci sembra il più preoccupante (ad esempio i passati episodi di cronaca riguardanti asserite lacrimazioni di immagini sacre, che hanno provocato l'intervento dell'autorità giudiziaria) in quanto rischia di provocare fenomeni speculativi non sempre controllabili, una volta che l'evento "miracoloso" trovi un supporto diffusivo nei mezzi di comunicazione, soprattutto televisivi.
        Attualmente simili comportamenti illeciti trovano una sanzione solo nell'articolo 661 del codice penale, che però configura un semplice reato contravvenzionale e commina pene alternative: o un'ammenda fino a lire due milioni o l'arresto fino a tre mesi.
        Tali pene appaiono irrisorie e prive di qualsiasi efficacia intimidatoria: non solo, esse non stimolano, in modo adeguato alla gravità degli illeciti, l'intervento delle Forze dell'ordine, e le stesse procure della Repubblica limitano l'inizio dell'azione penale a quei casi eclatanti che abbiano destato l'interesse dei mezzi d'informazione. Nel frattempo, è sufficiente sintonizzare i televisori sulle emittenti private di ogni regione per constatare la pubblicizzazione a scopo di lucro delle facoltà sovranaturali di maghi e veggenti che, quando si indirizzano verso singoli individui, possono trovare una repressione proporzionata con il ricorso all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (che vieta il mestiere del ciarlatano) od all'articolo 640 del codice penale; ma quando, per la dimensione del fenomeno, il fatto è tale da determinare anche il semplice pericolo di un turbamento dell'ordine pubblico, le sanzioni penali non possono essere limitate a quelle previste dall'attuale articolo 661, più sopra indicate.
        Come detto, particolarmente grave è l'abuso della credulità popolare che è indirizzato in una sfera attinente alla fede religiosa, poiché in tal caso l'impostura viene ad agire in un terreno particolarmente fecondo sia sotto il profilo della diffusibilità sia sotto il profilo delle conseguenze di carattere economico-speculativo. E' nota, infatti, la naturale ed accentuata inclinazione popolare ad elargizioni in denaro o in natura, sia per genuina fede religiosa sia per eventuali, ma non rare, situazioni di disagio fisico o morale.
        Crediamo di essere nel vero se riteniamo che le istituzioni religiose siano esse, per prime, ad essere interessate alla efficace repressione di abusi di questo genere. Di qui, l'opportunità e l'urgenza di trasformare l'attuale reato contravvenzionale in delitto.




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