XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 158
Onorevoli Colleghi! - Le modifiche del codice penale
indicate nella presente proposta di legge si rendono
necessarie per la mancanza attuale di norme adeguate a
fronteggiare, con la necessaria efficacia repressiva, il
preoccupante fenomeno del diffondersi di imposture di vario
genere, poste in essere da "maghi, streghe e veggenti" ai
danni di persone sprovvedute oppure con accentuate
inclinazioni superstiziose o, infine, facilmente
suggestionabili per motivi di fede religiosa.
Quest'ultimo caso ci sembra il più preoccupante (ad
esempio i passati episodi di cronaca riguardanti asserite
lacrimazioni di immagini sacre, che hanno provocato
l'intervento dell'autorità giudiziaria) in quanto rischia di
provocare fenomeni speculativi non sempre controllabili, una
volta che l'evento "miracoloso" trovi un supporto diffusivo
nei mezzi di comunicazione, soprattutto televisivi.
Attualmente simili comportamenti illeciti trovano una
sanzione solo nell'articolo 661 del codice penale, che però
configura un semplice reato contravvenzionale e commina pene
alternative: o un'ammenda fino a lire due milioni o l'arresto
fino a tre mesi.
Tali pene appaiono irrisorie e prive di qualsiasi
efficacia intimidatoria: non solo, esse non stimolano, in modo
adeguato alla gravità degli illeciti, l'intervento delle Forze
dell'ordine, e le stesse procure della Repubblica limitano
l'inizio dell'azione penale a quei casi eclatanti che abbiano
destato l'interesse dei mezzi d'informazione. Nel frattempo, è
sufficiente sintonizzare i televisori sulle emittenti private
di ogni regione per constatare la pubblicizzazione a scopo di
lucro delle facoltà sovranaturali di maghi e veggenti che,
quando si indirizzano verso singoli individui, possono trovare
una repressione proporzionata con il ricorso all'articolo 121
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (che vieta
il mestiere del ciarlatano) od all'articolo 640 del codice
penale; ma quando, per la dimensione del fenomeno, il fatto è
tale da determinare anche il semplice pericolo di un
turbamento dell'ordine pubblico, le sanzioni penali non
possono essere limitate a quelle previste dall'attuale
articolo 661, più sopra indicate.
Come detto, particolarmente grave è l'abuso della
credulità popolare che è indirizzato in una sfera attinente
alla fede religiosa, poiché in tal caso l'impostura viene ad
agire in un terreno particolarmente fecondo sia sotto il
profilo della diffusibilità sia sotto il profilo delle
conseguenze di carattere economico-speculativo. E' nota,
infatti, la naturale ed accentuata inclinazione popolare ad
elargizioni in denaro o in natura, sia per genuina fede
religiosa sia per eventuali, ma non rare, situazioni di
disagio fisico o morale.
Crediamo di essere nel vero se riteniamo che le
istituzioni religiose siano esse, per prime, ad essere
interessate alla efficace repressione di abusi di questo
genere. Di qui, l'opportunità e l'urgenza di trasformare
l'attuale reato contravvenzionale in delitto.