XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 158
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 421 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 421-bis.- (Abuso della credulità
popolare).- Chiunque, con qualsiasi impostura, cerca di
abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può
derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con la reclusione
da sei mesi a due anni.
La pena non può essere inferiore ad un anno se il fatto è
commesso con l'utilizzazione del mezzo televisivo.
La pena è della reclusione da due a quattro anni se
l'abuso della credulità attiene al sentimento religioso del
popolo ed è commesso con fine di lucro".
Art. 2.
1. L'articolo 661 del codice penale è abrogato.