XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 158




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 421 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 421-bis.- (Abuso della credulità popolare).- Chiunque, con qualsiasi impostura, cerca di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con la reclusione da sei mesi a due anni.
        La pena non può essere inferiore ad un anno se il fatto è commesso con l'utilizzazione del mezzo televisivo.
        La pena è della reclusione da due a quattro anni se l'abuso della credulità attiene al sentimento religioso del popolo ed è commesso con fine di lucro".


Art. 2.

        1. L'articolo 661 del codice penale è abrogato.



Frontespizio Relazione