XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 157
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
diretta, innanzitutto, a contrastare il preoccupante fenomeno
dell'esodo di forze imprenditoriali e di lavoro giovanile dal
settore primario.
Non a caso l'età media degli addetti in agricoltura è,
all'incirca, di 55 anni. Questo stato di cose, data
l'importanza decisiva del settore agricolo nell'ambito
dell'economia nazionale, rende necessario il varo di una serie
articolata di interventi diretti ad incentivare la nascita di
nuove imprese agricole, promosse da giovani di età inferiore
ai 40 anni e lo sviluppo delle imprese gestite da tali
soggetti.
L'iniziativa si articola su diversi piani toccando i temi
della formazione, della ristrutturazione fondiaria, dei
contratti agrari, della conservazione dell'integrità
dell'azienda agricola, dello sviluppo aziendale, il tutto
nell'ambito di una crescita dell'economia agricola compatibile
con la tutela ambientale del territorio.
La percentuale di giovani agricoltori nella realtà
italiana è estremamente bassa, con tendenza ad ulteriore
diminuzione. Tutto questo comporta una serie di problemi,
soprattutto di prospettiva, estremamente preoccupanti in
quanto l'economia di un Paese, sia pure ad alta concentrazione
industriale, non può reggersi senza un settore agricolo forte
e vitale. Ciò perché altrimenti ne risulterebbe enormemente
appesantita la bilancia commerciale e quindi inevitabilmente
anche quella dei pagamenti.
L'agricoltura moderna deve essere considerata alla stessa
stregua delle attività industriali e per questo necessita di
forze imprenditoriali giovani fortemente motivate. Da
un'agricoltura specializzata e ad alto contenuto tecnologico
si possono trarre redditi analoghi a quelli dei più avanzati
settori industriali ed è proprio di questo che ha bisogno il
Paese e cioè un settore primario che sfrutti a fondo le
peculiarità climatiche e morfologiche del territorio italiano
ed utilizzi tutte le opportunità, finora non sfruttate, della
nostra appartenenza alla Unione europea.
La presente proposta di legge è diretta proprio a favorire
un'evoluzione in questo senso della nostra agricoltura,
incentivando nuove iniziative imprenditoriali di giovani
agricoltori qualificati, perché solo dall'ingresso nel settore
di energie fresche si può trarre un vantaggio complessivo per
l'economia ed anche un contributo alla crescita
dell'occupazione.
Riteniamo occorra abbandonare la logica degli interventi
di tipo assistenziale diretti solo a conservare l'esistente
perché non è utile per nessuno, né per gli addetti al settore
né per l'economia del Paese, ricorrere a battaglie di
retroguardia; è invece necessaria una strategia
produttivistica, l'unica che può dare in prospettiva risultati
utili per l'economia agricola e quindi per l'economia
complessiva del Paese.
Richiamiamo quindi l'attenzione dei colleghi sulla grande
importanza del tema della valorizzazione e diffusione
dell'imprenditoria giovanile in agricoltura ed auspichiamo per
questo motivo una rapida approvazione del provvedimento.
Illustriamo qui di seguito i singoli articoli che
compongono la proposta di legge.
L'articolo 1 indica i princìpi e gli obiettivi
dell'iniziativa che sono appunto la valorizzazione e
l'incentivazione dell'imprenditorialità giovanile in
agricoltura.
L'articolo 2 stabilisce le modalità e le condizioni in
base alle quali le regioni erogano le provvidenze a favore dei
giovani agricoltori, di cui le principali sono: età inferiore
a 40 anni, lo svolgimento dell'attività di agricoltore a
titolo principale ed una adeguata formazione professionale.
L'articolo 3 indica le modalità di adeguamento della
formazione professionale dei giovani agricoltori alle esigenze
di una agricoltura moderna affidando tale compito fondamentale
alle regioni ed al Ministero delle politiche agricole e
forestali, che dovranno stipulare accordi e convenzioni a tale
scopo, con istituzioni anche universitarie.
L'articolo 4 prevede l'applicazione dei benefìci di cui al
decreto legislativo n. 185 del 2000.
L'articolo 5 riserva il 50 per cento dei fondi a
disposizione per l'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 200 del 2001 a favore delle iniziative intraprese da
giovani agricoltori.
L'articolo 6 prevede una esenzione di imposta per le
registrazioni dei contratti di affitto di fondi rustici
stipulati da giovani agricoltori.
L'articolo 7 prevede facilitazioni a favore degli
agricoltori di età inferiore a 40 anni per la successione nei
contratti di affitto dei fondi rustici nonché una esenzione
dall'imposta di successione a condizione che l'erede si
impegni a condurre l'azienda in qualità di imprenditore
agricolo a tempo pieno.
L'articolo 8 prevede una riserva di almeno il 50 per cento
dei fondi regionali previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999
del Consiglio, del 17 maggio 1999, diretti all'innovazione
tecnologica delle imprese agricole, a favore degli agricoltori
di età inferiore a 40 anni.
L'articolo 9 prevede un trattamento preferenziale
nell'assegnazione delle quote di produzione relative a
prodotti soggetti a limitazione produttiva stabiliti
dall'Unione europea in favore dei giovani agricoltori.
L'articolo 10 prevede l'assegnazione da parte delle
regioni del 50 per cento delle provvidenze previste dal
regolamento (CE) n. 1257/1999 a favore degli agricoltori di
età inferiore a 40 anni per la realizzazione di progetti di
sviluppo ecocompatibili e di rimboschimento o di miglioramento
di boschi degradati. L'articolo prevede, inoltre, una serie di
agevolazioni fiscali relative ai contratti concernenti
l'esecuzione dei progetti predetti.
L'articolo 11 prevede l'istituzione presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali di un comitato giovani
avente lo scopo di curare l'applicazione della legge e di
elaborare suggerimenti in ordine alla politica rivolta
all'inserimento nel tessuto produttivo dei giovani che
intendono dedicarsi al settore agroalimentare ed
ambientale.