XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 157




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi ed obiettivi).

        1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ha lo scopo di agevolare, anche in attuazione delle normative comunitarie, la diffusione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile in agricoltura.


Art. 2.

(Primo insediamento
dei giovani agricoltori).

        1. Il primo insediamento di giovani agricoltori, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, costituisce obiettivo primario della politica di sviluppo rurale nazionale e dei programmi conseguentemente adottati dalle regioni.
        2. Le regioni, in applicazione del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, osservano i seguenti princìpi e criteri fondamentali:

            a) hanno titolo agli aiuti al primo insediamento i giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni che:

                1) subentrano, come agricoltore a titolo principale e come unico titolare, al precedente conduttore dell'azienda;

                2) subentrano, anche in società di fatto, come agricoltori a titolo principale, al precedente titolare dell'azienda, sempreché l'azienda richieda un volume minimo di lavoro uguale a tante unità lavorative uomo (ULU) di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, quanti sono i nuovi titolari e sia in grado di fornire redditi in misura pari o superiore al 50 per cento del reddito totale dell'imprenditore;

                3) succedono, come agricoltori a titolo principale e come unico titolare, al precedente conduttore dell'azienda, procedendo, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;

                4) acquistano terreni agricoli avvantaggiandosi o meno delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 4, al fine di costituire, anche attraverso iniziative di ampliamento, aziende che richiedano un volume minimo di lavoro uguale a tante ULU quanti sono i nuovi titolari e siano in grado di fornire redditi in misura pari a quanto stabilito al numero 2);

            b) gli incentivi all'insediamento sono destinati anche alle società di persone e di capitale che conducono o gestiscono un'azienda agricola il cui reddito sia almeno pari al 50 per cento del reddito totale della società ed a quelle costituite in forma cooperativa, a condizione che i loro soci, la cui età non deve superare i 40 anni, esercitino l'attività agricola a titolo principale, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, ed alle società di capitali per le quali le regioni individuino i requisiti e i parametri per definirle imprese agricole a titolo principale;

            c) hanno titolo di preferenza le domande presentate dai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia presentato domanda di prepensionamento ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999;

            d) per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono aver frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato, o devono impegnarsi a partecipare, nei dodici mesi successivi, alle iniziative formative di cui all'articolo 3. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che già dispongono di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di diploma equipollente;

            e) la determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, è effettuata secondo il criterio del reddito lordo standard (RLS) di cui alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge l'RLS è verificato attraverso il monitoraggio della contabilità aziendale.


Art. 3.

(Formazione).

        1. Le regioni programmano e disciplinano le modalità di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dal citato regolamento (CE) n. 1257/1999, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori, beneficiando dei regimi di aiuto ivi previsti.
        2. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, e di tutti quelli che ne hanno titolo ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a stipulare accordi e convenzioni con istituzioni, anche universitarie, per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori. I programmi dei corsi sono formulati anche sulla base delle indicazioni di un comitato nominato, allo scopo, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, per l'individuazione dei modelli di sviluppo più idonei in relazione alla potenzialità degli ambienti e degli scenari economici.
        3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvale dei finanziamenti disposti da norme statali e comunitarie.

Art. 4.

(Benefìci).

        1. Ai soggetti di cui alla presente legge sono estesi i benefìci previsti dal capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.


Art. 5.

(Ristrutturazione fondiaria).

        1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a destinare, in ciascun esercizio finanziario, almeno il 50 per cento delle proprie disponibilità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:

            a) giovani agricoltori, di età inferiore a 40 anni, esercitanti o meno l'attività agricola in qualità di coltivatori diretti, purché in possesso del requisito di imprenditori agricoli a titolo principale;

            b) giovani di età inferiore a 40 anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale;

            c) giovani agricoltori, di età inferiore a 40 anni, in caso di subentro degli stessi nella titolarità di aziende per la liquidazione agli altri aventi diritto delle quote ai medesimi spettanti, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2.

        2. Costituiscono motivi di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1:

            a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva;

            b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale ai sensi di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1257/1999;
            c) la presentazione di un piano di marketing.

        3. Con atti deliberativi dell'ISMEA, approvati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti:

            a) i criteri per determinare, d'intesa con le regioni, sentito il comitato di cui all'articolo 11, le superfici minime e massime che possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, definite secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di manodopera al fine di garantire l'efficienza aziendale;

            b) le sanzioni di tutoraggio e di garanzia fidejussoria che si intendono svolgere a favore degli assegnatari;

            c) le risorse destinate alla erogazione di finanziamenti in conto interessi per l'acquisto di diritti di produzione ed investimenti aziendali correlati agli acquisti di cui al comma 1.

        4. Le regioni possono affidare all'ISMEA l'istruttoria delle pratiche riguardanti l'applicazione dei regolamenti comunitari in materia, al fine di garantire la concentrazione delle procedure delle risorse come previsto dalle normative stesse nel caso in cui l'ISMEA realizzi interventi in attuazione di quanto disposto al comma 1.


Art. 6.

(Accordi in materia di contratti agrari).

        1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto, stipulati dai giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono registrati in esenzione di imposta.

Art. 7.

(Conservazione dell'integrità
dell'azienda agricola).

        1. Gli eredi, di età inferiore a 40 anni all'atto della successione, considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, hanno diritto, entro cinque anni dalla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici. Non si applica l'imposta di successione per l'erede di età inferiore ai 40 anni che si impegna a condurre l'azienda in qualità di imprenditore agricolo a titolo principale. Tale agevolazione non vale in caso di affitto o di vendita anche parziale del bene che si verifichi entro dieci anni dalla successione.
        2. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo è acquisito alle condizioni e con le procedure previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Se il terreno oggetto di acquisto cambia destinazione entro i successivi cinque anni dall'acquisto, l'acquirente deve corrispondere ad ognuno dei coeredi la rispettiva quota parte della differenza di valore che si viene a determinare.
        3. Le operazioni di acquisto previste dal presente articolo rientrano negli interventi dell'ISMEA disciplinati all'articolo 5.


Art. 8.

(Sviluppo aziendale).

        1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 1257/1999, riservano una quota non inferiore al 50 per cento delle provvidenze ai giovani agricoltori, di età inferiore a 40 anni, in possesso dei requisiti previsti nel citato regolamento, che presentino progetti recanti:

            a) innovazioni di processo, relative in particolare ai metodi di produzione ecocompatibili ed a quello biologico, o di prodotto, con specifico riferimento allo sviluppo delle produzioni di nicchia;

            b) la trasformazione anche parziale dell'azienda, fermo restando il suo carattere agricolo;

            c) attività di trasformazione dei prodotti aziendali;

            d) attività integrative all'attività principale e con essa compatibili e complementari.

        2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere:

            a) il miglioramento e la razionalizzazione del processo produttivo finalizzati alla riduzione dei costi di produzione;

            b) il miglioramento qualitativo della produzione aziendale;

            c) l'adeguamento degli impianti o dei prodotti a norme tecniche introdotte dall'Unione europea o a livello nazionale;

            d) l'adozione di tecniche di produzione o l'installazione di impianti finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente;

            e) la ristrutturazione dell'azienda ed il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti;

            f) la riconversione produttiva verso colture non eccedentarie;

            g) l'inserimento della produzione in uno o più accordi di filiera.


Art. 9.

(Quote di produzione).

        1. In sede di applicazione nazionale dei regimi di limitazione produttiva in agricoltura stabiliti dall'Unione europea, è costituita per ciascuno di essi, compatibilmente con la relativa disciplina comunitaria, una riserva nazionale ricavata dalla trattenuta di una percentuale sulla cessione di quote, alimentata annualmente per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni attraverso:

            a) la trattenuta del 15 per cento di prodotto su ciascun contratto di cessione onerosa della titolarità delle quote;

            b) la riserva a favore dei giovani agricoltori del 50 per cento delle quote resesi disponibili a seguito della cessazione dell'attività.

        2. La riserva di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale ai quantitativi di produzione allocati nella campagna precedente presso ciascuna di esse.
        3. Le quote spettanti ad ogni regione sono oggetto di revisione periodica al fine di evitare la delocalizzazione delle produzioni.
        4. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in disponibilità dei quantitativi produttivi ed all'attribuzione di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre l'avvio della successiva campagna di produzione, sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.


Art. 10.

(Sviluppo e tutela del territorio).

        1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 1257/1999, riservano annualmente una quota non inferiore al 50 per cento delle provvidenze ai giovani agricoltori, di età inferiore a 40 anni, in possesso dei requisiti previsti dal citato regolamento, che presentino progetti di sviluppo ecocompatibile o di rimboschimento o di miglioramento di boschi degradati.
        2. Ai giovani di età inferiore a 40 anni, singoli od associati in società di persone e di capitali ovvero in forma cooperativa, che presentino progetti finalizzati alla salvaguardia, all'incremento, alla valorizzazione ed alla manutenzione nonché alla redazione di piani di gestione e conservazione dei boschi, dei quali abbiano comunque la disponibilità, le regioni riservano il 50 per cento delle risorse proprie destinate allo sviluppo ed alla tutela dei rispettivi patrimoni forestali.
        3. Le spese per la realizzazione di progetti presentati da giovani di età inferiore a 40 anni, purché associati in società di persone ovvero in forma cooperativa, approvati dalle competenti autorità forestali regionali, finalizzati alla salvaguardia, all'incremento, alla valorizzazione ed alla manutenzione, nonché alla redazione di piani di gestione e conservazione di boschi pubblici, possono essere sostenute, sotto forma di erogazioni liberali in denaro, da parte di enti, istituzioni private e pubbliche ad altre associazioni.
        4. Le erogazioni liberali in denaro fatte a favore di associazioni legalmente riconosciute di giovani di età inferiore a 40 anni, che perseguano esclusivamente finalità tra quelle indicate al comma 3, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare non superiore al 2 per cento del reddito dichiarato. Le spese sostenute dall'associazione giovanile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalle autorità forestali regionali, previo accertamento della loro congruità e della effettiva destinazione agli scopi posti a base dell'erogazione liberale.
        5. I lavori di cui al presente articolo non possono essere concessi in subappalto e sono eseguiti di norma dagli stessi titolari del progetto o con l'impiego prevalente di operai agricoli e forestali iscritti nelle apposite liste di collocamento.
        6. Al fine di favorire l'integrazione dei redditi derivanti dall'attività agricola nelle zone di montagna e svantaggiate, le regioni promuovono la creazione da parte di giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni, di associazioni anche costituite in forma cooperativa, di operatori naturalistici ed ambientali che svolgono attività di guida e di informazione naturalistica in particolare nei parchi nazionali, nei parchi naturali, nelle riserve naturali e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale.
        7. I benefìci previsti dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono estesi ai giovani imprenditori agricoli che operano in zone montane.
        8. Le associazioni di cui al comma 6 sono esenti per dieci anni dalla loro costituzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed i contratti, eventualmente stipulati con gli enti gestori o con i proprietari per lo svolgimento delle attività di guida ed informazione naturalistica, sono esenti dall'imposta di registrazione.


Art. 11.

(Comitato giovani).

        1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un comitato giovani avente il fine di verificare l'applicazione della presente legge nonché di elaborare suggerimenti in ordine alle politiche finalizzate all'inserimento nel tessuto produttivo dei giovani che intendono dedicarsi al settore agroalimentare ed ambientale.
        2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, coadiuvato dai direttori generali competenti per le materie in discussione, ed è costituito da un rappresentante delle regioni, designato dal Consiglio tecnico scientifico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, e da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti nelle rispettive sezioni giovanili, che possono essere accompagnati da esperti nelle materie in discussione, appartenenti alle rispettive sezioni giovanili.



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