XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 157
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi ed obiettivi).
1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono
norme fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, ha lo scopo di agevolare, anche in attuazione
delle normative comunitarie, la diffusione e la valorizzazione
della imprenditorialità giovanile in agricoltura.
Art. 2.
(Primo insediamento
dei giovani agricoltori).
1. Il primo insediamento di giovani agricoltori, secondo
quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, costituisce obiettivo primario
della politica di sviluppo rurale nazionale e dei programmi
conseguentemente adottati dalle regioni.
2. Le regioni, in applicazione del citato regolamento (CE)
n. 1257/1999, osservano i seguenti princìpi e criteri
fondamentali:
a) hanno titolo agli aiuti al primo insediamento i
giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni che:
1) subentrano, come agricoltore a titolo principale e
come unico titolare, al precedente conduttore dell'azienda;
2) subentrano, anche in società di fatto, come
agricoltori a titolo principale, al precedente titolare
dell'azienda, sempreché l'azienda richieda un volume minimo di
lavoro uguale a tante unità lavorative uomo (ULU) di cui
all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, quanti sono
i nuovi titolari e sia in grado di fornire redditi in misura
pari o superiore al 50 per cento del reddito totale
dell'imprenditore;
3) succedono, come agricoltori a titolo principale e
come unico titolare, al precedente conduttore dell'azienda,
procedendo, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote
spettanti ai medesimi;
4) acquistano terreni agricoli avvantaggiandosi o meno
delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 4, al fine di
costituire, anche attraverso iniziative di ampliamento,
aziende che richiedano un volume minimo di lavoro uguale a
tante ULU quanti sono i nuovi titolari e siano in grado di
fornire redditi in misura pari a quanto stabilito al numero
2);
b) gli incentivi all'insediamento sono destinati
anche alle società di persone e di capitale che conducono o
gestiscono un'azienda agricola il cui reddito sia almeno pari
al 50 per cento del reddito totale della società ed a quelle
costituite in forma cooperativa, a condizione che i loro soci,
la cui età non deve superare i 40 anni, esercitino l'attività
agricola a titolo principale, ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, ed alle
società di capitali per le quali le regioni individuino i
requisiti e i parametri per definirle imprese agricole a
titolo principale;
c) hanno titolo di preferenza le domande
presentate dai giovani agricoltori che succedono al titolare
dell'azienda quando questi abbia presentato domanda di
prepensionamento ai sensi del citato regolamento (CE) n.
1257/1999;
d) per poter accedere agli aiuti i giovani
agricoltori devono aver frequentato almeno la scuola
dell'obbligo ed aver partecipato, o devono impegnarsi a
partecipare, nei dodici mesi successivi, alle iniziative
formative di cui all'articolo 3. Sono esentati da tale ultimo
impegno i giovani che già dispongono di un diploma di laurea o
di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di diploma
equipollente;
e) la determinazione della quota del reddito
agricolo rispetto al reddito totale, è effettuata secondo il
criterio del reddito lordo standard (RLS) di cui alla
decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985,
calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie,
nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame,
suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni
animali. Nei due anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge l'RLS è verificato attraverso il
monitoraggio della contabilità aziendale.
Art. 3.
(Formazione).
1. Le regioni programmano e disciplinano le modalità di
adeguamento della formazione professionale alle esigenze di
un'agricoltura moderna previste dal citato regolamento (CE) n.
1257/1999, in particolare per quanto concerne i giovani
agricoltori, beneficiando dei regimi di aiuto ivi previsti.
2. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati
all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati
o diplomati, e di tutti quelli che ne hanno titolo ai sensi
della lettera d) del comma 2 dell'articolo 2, il
Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a
stipulare accordi e convenzioni con istituzioni, anche
universitarie, per lo svolgimento di corsi orientati alla
preparazione dei giovani agricoltori. I programmi dei corsi
sono formulati anche sulla base delle indicazioni di un
comitato nominato, allo scopo, dal Ministro delle politiche
agricole e forestali, per l'individuazione dei modelli di
sviluppo più idonei in relazione alla potenzialità degli
ambienti e degli scenari economici.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro delle
politiche agricole e forestali si avvale dei finanziamenti
disposti da norme statali e comunitarie.
Art. 4.
(Benefìci).
1. Ai soggetti di cui alla presente legge sono estesi i
benefìci previsti dal capo III del titolo I del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
Art. 5.
(Ristrutturazione fondiaria).
1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) è autorizzato a destinare, in ciascun
esercizio finanziario, almeno il 50 per cento delle proprie
disponibilità al finanziamento delle operazioni di acquisto o
ampliamento di aziende da parte di:
a) giovani agricoltori, di età inferiore a 40
anni, esercitanti o meno l'attività agricola in qualità di
coltivatori diretti, purché in possesso del requisito di
imprenditori agricoli a titolo principale;
b) giovani di età inferiore a 40 anni che
intendano esercitare attività agricola a titolo principale;
c) giovani agricoltori, di età inferiore a 40
anni, in caso di subentro degli stessi nella titolarità di
aziende per la liquidazione agli altri aventi diritto delle
quote ai medesimi spettanti, sempre che siano in possesso dei
requisiti di cui alla lettera d) del comma 2
dell'articolo 2.
2. Costituiscono motivi di preferenza nell'attuazione
degli interventi di cui al comma 1:
a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unità
minima produttiva;
b) la presentazione di un piano di miglioramento
aziendale ai sensi di quanto disposto dal citato regolamento
(CE) n. 1257/1999;
c) la presentazione di un piano di
marketing.
3. Con atti deliberativi dell'ISMEA, approvati dal
Ministro delle politiche agricole e forestali, sono
stabiliti:
a) i criteri per determinare, d'intesa con le
regioni, sentito il comitato di cui all'articolo 11, le
superfici minime e massime che possono beneficiare degli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo, definite
secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato
aziendale e l'impiego di manodopera al fine di garantire
l'efficienza aziendale;
b) le sanzioni di tutoraggio e di garanzia
fidejussoria che si intendono svolgere a favore degli
assegnatari;
c) le risorse destinate alla erogazione di
finanziamenti in conto interessi per l'acquisto di diritti di
produzione ed investimenti aziendali correlati agli acquisti
di cui al comma 1.
4. Le regioni possono affidare all'ISMEA l'istruttoria
delle pratiche riguardanti l'applicazione dei regolamenti
comunitari in materia, al fine di garantire la concentrazione
delle procedure delle risorse come previsto dalle normative
stesse nel caso in cui l'ISMEA realizzi interventi in
attuazione di quanto disposto al comma 1.
Art. 6.
(Accordi in materia di contratti agrari).
1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti
dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso
all'affitto, i contratti di affitto, stipulati dai giovani
agricoltori di età inferiore ai 40 anni, ai sensi
dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come
modificato dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203,
sono registrati in esenzione di imposta.
Art. 7.
(Conservazione dell'integrità
dell'azienda agricola).
1. Gli eredi, di età inferiore a 40 anni all'atto della
successione, considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49
della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi
rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, hanno
diritto, entro cinque anni dalla scadenza del rapporto di
affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà
delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle
pertinenze ed agli annessi rustici. Non si applica l'imposta
di successione per l'erede di età inferiore ai 40 anni che si
impegna a condurre l'azienda in qualità di imprenditore
agricolo a titolo principale. Tale agevolazione non vale in
caso di affitto o di vendita anche parziale del bene che si
verifichi entro dieci anni dalla successione.
2. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo è
acquisito alle condizioni e con le procedure previste dagli
articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Se il
terreno oggetto di acquisto cambia destinazione entro i
successivi cinque anni dall'acquisto, l'acquirente deve
corrispondere ad ognuno dei coeredi la rispettiva quota parte
della differenza di valore che si viene a determinare.
3. Le operazioni di acquisto previste dal presente
articolo rientrano negli interventi dell'ISMEA disciplinati
all'articolo 5.
Art. 8.
(Sviluppo aziendale).
1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal
citato regolamento (CE) n. 1257/1999, riservano una quota non
inferiore al 50 per cento delle provvidenze ai giovani
agricoltori, di età inferiore a 40 anni, in possesso dei
requisiti previsti nel citato regolamento, che presentino
progetti recanti:
a) innovazioni di processo, relative in
particolare ai metodi di produzione ecocompatibili ed a quello
biologico, o di prodotto, con specifico riferimento allo
sviluppo delle produzioni di nicchia;
b) la trasformazione anche parziale dell'azienda,
fermo restando il suo carattere agricolo;
c) attività di trasformazione dei prodotti
aziendali;
d) attività integrative all'attività principale e
con essa compatibili e complementari.
2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere:
a) il miglioramento e la razionalizzazione del
processo produttivo finalizzati alla riduzione dei costi di
produzione;
b) il miglioramento qualitativo della produzione
aziendale;
c) l'adeguamento degli impianti o dei prodotti a
norme tecniche introdotte dall'Unione europea o a livello
nazionale;
d) l'adozione di tecniche di produzione o
l'installazione di impianti finalizzati al miglioramento della
qualità dell'ambiente;
e) la ristrutturazione dell'azienda ed il rinnovo
e l'aggiornamento tecnologico degli impianti;
f) la riconversione produttiva verso colture non
eccedentarie;
g) l'inserimento della produzione in uno o più
accordi di filiera.
Art. 9.
(Quote di produzione).
1. In sede di applicazione nazionale dei regimi di
limitazione produttiva in agricoltura stabiliti dall'Unione
europea, è costituita per ciascuno di essi, compatibilmente
con la relativa disciplina comunitaria, una riserva nazionale
ricavata dalla trattenuta di una percentuale sulla cessione di
quote, alimentata annualmente per l'attribuzione di nuove
quote ai giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni
attraverso:
a) la trattenuta del 15 per cento di prodotto su
ciascun contratto di cessione onerosa della titolarità delle
quote;
b) la riserva a favore dei giovani agricoltori del
50 per cento delle quote resesi disponibili a seguito della
cessazione dell'attività.
2. La riserva di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni
in misura proporzionale ai quantitativi di produzione allocati
nella campagna precedente presso ciascuna di esse.
3. Le quote spettanti ad ogni regione sono oggetto di
revisione periodica al fine di evitare la delocalizzazione
delle produzioni.
4. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in
disponibilità dei quantitativi produttivi ed all'attribuzione
di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre l'avvio
della successiva campagna di produzione, sulla base di criteri
oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.
Art. 10.
(Sviluppo e tutela del territorio).
1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal
citato regolamento (CE) n. 1257/1999, riservano annualmente
una quota non inferiore al 50 per cento delle provvidenze ai
giovani agricoltori, di età inferiore a 40 anni, in possesso
dei requisiti previsti dal citato regolamento, che presentino
progetti di sviluppo ecocompatibile o di rimboschimento o di
miglioramento di boschi degradati.
2. Ai giovani di età inferiore a 40 anni, singoli od
associati in società di persone e di capitali ovvero in forma
cooperativa, che presentino progetti finalizzati alla
salvaguardia, all'incremento, alla valorizzazione ed alla
manutenzione nonché alla redazione di piani di gestione e
conservazione dei boschi, dei quali abbiano comunque la
disponibilità, le regioni riservano il 50 per cento delle
risorse proprie destinate allo sviluppo ed alla tutela dei
rispettivi patrimoni forestali.
3. Le spese per la realizzazione di progetti presentati da
giovani di età inferiore a 40 anni, purché associati in
società di persone ovvero in forma cooperativa, approvati
dalle competenti autorità forestali regionali, finalizzati
alla salvaguardia, all'incremento, alla valorizzazione ed alla
manutenzione, nonché alla redazione di piani di gestione e
conservazione di boschi pubblici, possono essere sostenute,
sotto forma di erogazioni liberali in denaro, da parte di
enti, istituzioni private e pubbliche ad altre
associazioni.
4. Le erogazioni liberali in denaro fatte a favore di
associazioni legalmente riconosciute di giovani di età
inferiore a 40 anni, che perseguano esclusivamente finalità
tra quelle indicate al comma 3, sono deducibili dal reddito
complessivo per un ammontare non superiore al 2 per cento del
reddito dichiarato. Le spese sostenute dall'associazione
giovanile devono risultare da apposita certificazione
rilasciata dalle autorità forestali regionali, previo
accertamento della loro congruità e della effettiva
destinazione agli scopi posti a base dell'erogazione
liberale.
5. I lavori di cui al presente articolo non possono essere
concessi in subappalto e sono eseguiti di norma dagli stessi
titolari del progetto o con l'impiego prevalente di operai
agricoli e forestali iscritti nelle apposite liste di
collocamento.
6. Al fine di favorire l'integrazione dei redditi
derivanti dall'attività agricola nelle zone di montagna e
svantaggiate, le regioni promuovono la creazione da parte di
giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni, di
associazioni anche costituite in forma cooperativa, di
operatori naturalistici ed ambientali che svolgono attività di
guida e di informazione naturalistica in particolare nei
parchi nazionali, nei parchi naturali, nelle riserve naturali
e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e
culturale.
7. I benefìci previsti dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
sono estesi ai giovani imprenditori agricoli che operano in
zone montane.
8. Le associazioni di cui al comma 6 sono esenti per dieci
anni dalla loro costituzione dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ed i contratti, eventualmente stipulati con
gli enti gestori o con i proprietari per lo svolgimento delle
attività di guida ed informazione naturalistica, sono esenti
dall'imposta di registrazione.
Art. 11.
(Comitato giovani).
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali un comitato giovani avente il fine di
verificare l'applicazione della presente legge nonché di
elaborare suggerimenti in ordine alle politiche finalizzate
all'inserimento nel tessuto produttivo dei giovani che
intendono dedicarsi al settore agroalimentare ed
ambientale.
2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro
delle politiche agricole e forestali o da un sottosegretario
di Stato da lui delegato, coadiuvato dai direttori generali
competenti per le materie in discussione, ed è costituito da
un rappresentante delle regioni, designato dal Consiglio
tecnico scientifico previsto dall'articolo 4 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2000, n. 450, e da tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale, scelti nelle rispettive sezioni giovanili, che
possono essere accompagnati da esperti nelle materie in
discussione, appartenenti alle rispettive sezioni
giovanili.