XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 153
Onorevoli Colleghi! - La presente iniziativa
parlamentare intende riformare, riorganizzandolo
completamente, tutto il castello normativo che oggi regola la
pianificazione del territorio.
E' riconosciuta da tutti la complessiva vetustà
dell'impianto normativo dello Stato in materia urbanistica,
modellato essenzialmente sui princìpi della vecchia legge
urbanistica del 1942 (legge n. 1150) che tuttora costituisce
l'unica legge organica del settore. Il gran numero di leggi e
"leggine" che hanno fatto seguito alla legge n. 1150 del 1942,
dal contenuto parziale o derogatorio, spesso nella
configurazione di legge speciale o di provvedimento d'urgenza,
hanno creato un'eccessiva frammentazione normativa,
rafforzando l'esigenza di un organico intervento legislativo
di riordino del settore.
Da più parti è stata obiettata la pletoricità legislativa
dello Stato che, specialmente in materia edilizia, si è
intromesso nell'area delle autonomie regionali e locali,
defraudando le regioni e gli enti locali stessi delle
competenze proprie e dei loro diritti, creando sovrapposizioni
di ruoli e confusione normativa.
La disciplina urbanistica si è ridotta ad essere intesa
quale limitata normativa dell'uso del territorio ai fini della
nuova edificazione, una mera trasposizione vincolistica di
indici e di parametri astratti.
Nell'ultimo decennio è maturata, in modo unanime,
l'esigenza di una revisione complessiva del quadro normativo
in materia di pianificazione territoriale verso una moderna
concezione del processo di urbanizzazione e di gestione del
territorio, che si basi su una progettazione organica del
territorio stesso e dell'ambiente, coinvolgendo tutti gli
aspetti della vita sociale e culturale, ossia un unico quadro
legislativo che abbraccia le problematiche territoriali,
ambientali e di difesa del suolo.
Le ultime legislature hanno visto il Parlamento impegnato
in una serie di indagini conoscitive per la valutazione delle
possibili innovazioni da apportare alla legislazione vigente,
mentre nel corso della tredicesima legislatura si è svolto un
ampio dibattito su un testo unificato, basato sul modello
proposto dall'Istituto nazionale di urbanistica, senza
tuttavia riuscire a trovare una convergenza sulla linea
politica della riforma.
Nel frattempo, a fronte di una sostanziale inerzia del
Parlamento, le regioni, prendendo cognizione delle loro
potenzialità su una serie di materie a loro delegate dallo
Stato, hanno trovato la forza di reagire, spinte dalla volontà
di innovare le vecchie regole e superare, anche con evidenti
forzature, i ritardi e le rigidità della legislazione
nazionale.
Il biennio 1999-2000 ha visto le regioni farsi promotrici
di una serie di iniziative legislative, dirompenti per la loro
forza di indirizzare la materia urbanistica verso le mutate
condizioni economico-territoriali della vita odierna. In testa
al rinnovamento le regioni Toscana e Lombardia, che attuano
l'estensione della denuncia di inizio attività (DIA) anche
agli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova
costruzione, e le regioni Lazio ed Emilia-Romagna, che
introducono nelle proprie leggi urbanistiche princìpi basilari
della riforma, per la maggior parte contenuti nella stessa
proposta dall'Istituto nazionale di urbanistica del 1995.
Queste ultime leggi, simili nell'assetto al testo unico
elaborato dal Parlamento, già prevedono l'articolazione del
piano regolatore comunale in disposizioni strutturali e
programmatiche, la configurazione del piano territoriale
provinciale quale piano di coordinamento, l'incorpamento dei
contenuti ecologici nel sistema di pianificazione, la
sostituzione del processo autorizzatorio dei piani a cascata
con il parere di conformità ai piani sovraordinati,
l'istituzione della carta unica del territorio, l'introduzione
del procedimento di concertazione attraverso conferenze di
pianificazione preventive, l'applicazione di sistemi di
perequazione urbanistica seppure con limitato riferimento al
comparto di trasformazione.
Peraltro, nel processo di innovazione regionale non sono
mancati gli scontri tra le regioni e il Governo centrale, come
ad esempio è successo a proposito di due bocciature eclatanti,
da parte del Consiglio dei ministri, ossia quella della legge
sugli standard urbanistici della regione Lombardia e
quella della legge sull'elettrosmog dell'Emilia-Romagna.
Nel contesto legislativo vigente, ove le regioni
dimostrano di essere in grado di "sorpassare" il legislatore
nazionale, una legge quadro territoriale non può né ricalcare
le ultime avanzate leggi urbanistiche di alcune regioni, né
limitare l'autonomia regionale su una traccia predeterminata
imposta a livello centrale.
La legge quadro territoriale dello Stato deve limitarsi a
pochi princìpi base per la formazione dei testi unici
regionali, con lo scopo esclusivo di svincolare
definitivamente le regioni dall'applicazione della vigente
rigida e sorpassata normativa statale e di definire
chiaramente le residuali competenze dello Stato nelle materie
che si intersecano con la pianificazione regionale e locale,
evitando interferenze dello Stato nelle competenze regionali.
La legge quadro nazionale non deve sostituirsi ai compiti
pianificatori delle regioni ma, piuttosto, introdurre gli
opportuni strumenti legislativi per facilitare i compiti delle
regioni medesime e sciogliere alcuni nodi fondamentali sul
riparto delle funzioni.
Con la presente iniziativa parlamentare intendiamo
proporre un insieme di regole di base a livello statale, che
si pongono come strumento essenziale di garanzia e di sostegno
allo sviluppo economico e culturale del Paese, nel rispetto
delle autonomie locali e dei caratteri oggettivi e
tradizionali delle singole zone territoriali.
I nostri obiettivi, ispirati da princìpi basilari
federalisti, vertono alla netta definizione dei ruoli dei vari
livelli istituzionali, alla limitazione delle prerogative che
rimangono al Governo centrale e alla fissazione dei criteri
dell'attività pianificatoria regionale.
Con la presente proposta di legge intendiamo attribuire
alla pianificazione del territorio il suo giusto valore
politico per la crescita economica, socio-culturale ed
ambientale del Paese.