XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 153
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali
per il governo del territorio da parte dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni, finalizzati
all'organizzazione delle competenze esercitate ai diversi
livelli istituzionali relativamente alla disciplina della
tutela e dell'uso del territorio e degli immobili che lo
compongono, con lo scopo di promuovere un sistema efficace ed
efficiente di programmazione e di pianificazione territoriale
al servizio di un armonioso sviluppo economico, sociale e
culturale del Paese e nel rispetto dei princìpi di
sussidiarietà e differenziazione.
2. I princìpi e le disposizioni di cui alla presente legge
costituiscono princìpi fondamentali delle leggi dello Stato ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché princìpi
fondamentali di riforma economico-sociale.
Art. 2.
(Competenze dello Stato).
1. Sono riservate allo Stato le seguenti competenze:
a) la definizione dei princìpi della
pianificazione territoriale, da attuare da parte delle regioni
e degli enti locali ai sensi della presente legge, in
coordinamento con le politiche urbane e territoriali
dell'Unione europea;
b) l'emanazione di norme di principio uniformi su
tutto il territorio nazionale in materia di sanzioni contro
gli illeciti edilizi e pianificatori;
c) la definizione dei princìpi e il coordinamento
delle attività delle regioni e degli enti locali in materia di
tutela dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente;
d) l'elaborazione, tenuto conto dei piani e dei
programmi regionali, di piani aventi per oggetto le grandi
reti di comunicazione, di trasporto e di distribuzione
dell'energia, specificatamente dichiarate con provvedimento
legislativo di interesse nazionale, e le norme per la
realizzazione delle relative opere;
e) gli interventi straordinari relativi alla
difesa nazionale e alla prevenzione da grandi rischi derivanti
da calamità naturali;
f) il coordinamento degli osservatori regionali di
monitoraggio del territorio e dello stato di pianificazione
territoriale.
Art. 3.
(Competenze delle regioni
e delle province autonome).
1. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano la potestà legislativa in materia di
pianificazione del territorio, negli ambiti non espressamente
riservati alla competenza dello Stato ai sensi dell'articolo
2.
2. La legge regionale di pianificazione del territorio,
emanata in attuazione dei princìpi stabiliti dalla presente
legge e nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in
materia di governo del territorio conformi ai medesimi
princìpi, definisce in particolare:
a) gli indirizzi e l'organizzazione della
disciplina della pianificazione del territorio regionale, con
l'indicazione dei soggetti attuativi della pianificazione e le
relative competenze;
b) gli obiettivi prioritari delle attività di
governo del territorio, nonché i mezzi, i tempi e le procedure
per l'attuazione dei compiti pianificatori;
c) gli ambiti territoriali ottimali e i criteri
per il dimensionamento degli strumenti di pianificazione
territoriale, nonché la forma degli elaborati costituenti i
piani;
d) il quadro generale di riferimento per la tutela
dell'integrità fisica del territorio, dell'ambiente e dei beni
culturali e ambientali;
e) gli indirizzi per la distribuzione territoriale
degli insediamenti produttivi e commerciali e degli impianti
di smaltimento dei rifiuti;
f) le norme per la realizzazione delle
infrastrutture a carattere regionale;
g) i criteri per l'elaborazione e l'attuazione di
piani regionali tematici aventi per oggetto, in particolare,
le grandi reti di comunicazione, di trasporto e di
distribuzione dell'energia e delle acque, previo accordo con
gli eventuali reciproci piani statali;
h) i parametri oggettivi che devono essere
impiegati per la scelta della destinazione delle aree e il
loro dimensionamento, tenendo conto dei criteri di preventiva
valutazione d'impatto ambientale per le singole
destinazioni;
i) la disciplina del regime degli immobili e del
risarcimento per le operazioni conseguenti l'attività
pianificatoria, seguendo criteri di perequazione urbanistica
da adottare con riferimento al territorio complessivo
interessato dallo strumento di pianificazione;
l) le norme per il controllo dell'attività
urbanistico-edilizia e la disciplina delle violazioni
conformemente alle norme di principio statali;
m) la disciplina dei mutamenti di destinazione
d'uso degli immobili e le norme per la dotazione di aree per
attrezzature pubbliche e di uso pubblico, differenziando i
rapporti secondo le dimensioni e le caratteristiche dei comuni
interessati e delle aree omogenee;
n) il sistema di copianificazione e di
concertazione tra i soggetti interessati alla formazione dei
piani e le modalità di raccordo degli strumenti di
pianificazione tra i diversi livelli istituzionali;
o) le forme di pubblicità e di trasparenza
dell'attività amministrativa nell'ambito dei procedimenti per
l'approvazione degli strumenti di pianificazione
territoriale;
p) l'istituzione degli osservatori regionali di
monitoraggio del territorio e dello stato di pianificazione
territoriale.
3. Le regioni coordinano la pianificazione del proprio
territorio con quella delle regioni confinanti ed assicurano
il supporto agli enti locali per la redazione degli strumenti
di pianificazione territoriale e per il coordinamento con gli
enti territoriali limitrofi.
Art. 4.
(Competenze delle province).
1. Le province esercitano le funzioni in materia di
pianificazione territoriale, secondo le competenze loro
assegnate dalla legge regionale di cui all'articolo 3,
mediante la predisposizione e l'approvazione del piano
territoriale provinciale.
2. Il piano territoriale provinciale di cui al comma 1 ha
funzioni di piano territoriale di coordinamento dell'intero
territorio provinciale, definisce l'assetto del territorio e
del sistema infrastrutturale articolando le linee d'azione
della programmazione regionale e stabilisce, in particolare,
gli obiettivi e gli elementi fondamentali per la tutela e la
salvaguardia delle risorse naturali, ambientali, storiche e
culturali del territorio provinciale.
3. Rientra nelle competenze delle province la verifica di
conformità dei piani urbanistici comunali ai piani
sovraordinati.
4. Le città metropolitane, ove costituite, esercitano le
funzioni attribuite alle province secondo la ripartizione
delle competenze stabilita dalla legge regionale.
Art. 5.
(Competenze dei comuni).
1. Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni relative al
governo e al controllo del territorio comunale non
espressamente riservate allo Stato, alle regioni o alle
province dalle leggi statali e regionali, ai sensi degli
articoli 2, 3 e 4.
2. La pianificazione urbanistica comunale, espletata ai
sensi della legge regionale, si articola in disposizioni
strutturali e programmatiche, recepisce le disposizioni, le
prescrizioni e i vincoli della pianificazione sovraordinata,
generale o tematica, e rappresenta l'unico strumento delle
previsioni e delle disposizioni che produce effetti diretti
sull'uso, la tutela e la trasformazione dell'intero territorio
comunale e degli immobili che lo compongono, nonché sulla
definizione del sistema delle infrastrutture, delle
attrezzature e dei servizi.
3. I comuni istituiscono appositi sportelli unici, anche
intercomunali, secondo le modalità e le procedure definite
dalla legge regionale, per il rilascio di titoli abilitativi
all'attività edilizia e urbanistica, comprensivi di tutte le
autorizzazioni, nulla osta, pareri o assensi delle autorità
competenti, conseguenti all'atto di approvazione degli
strumenti urbanistici comunali.
Art. 6.
(Princìpi di pianificazione territoriale).
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali esercitano le
funzioni loro attribuite in materia di pianificazione del
territorio secondo i seguenti princìpi direttivi:
a) razionalizzazione dell'uso del territorio per
tutelare le risorse naturali, artistico-culturali e
produttive, difendendo i caratteri tradizionali dello stesso
territorio e conciliando le attività economiche con la
salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di elevare la qualità
della vita degli abitanti e garantire opportunità di
promozione sociale, economica e culturale;
b) garanzia della sussidiarietà, dell'autonomia e
della responsabilità nell'attività di pianificazione dei
diversi livelli istituzionali, secondo le competenze stabilite
dalla presente legge;
c) previsione di sistemi di informazione e di
partecipazione della popolazione interessata al processo
pianificatorio;
d) limitazione dell'esproprio per pubblica utilità
e applicazione di meccanismi di perequazione urbanistica da
agevolare attraverso la defiscalizzazione delle relative
operazioni di trasferimento di proprietà;
e) eliminazione dei contributi per il rilascio
della concessione edilizia ed istituzione dei titoli
abilitativi all'attività edilizia conseguenti all'atto di
approvazione degli strumenti urbanistici comunali;
f) sostituzione dell'imposta sulla proprietà
immobiliare con un'unica imposta comunale rapportata ai
servizi offerti ai cittadini dall'amministrazione comunale;
g) gestione comunale del catasto quale strumento
informativo per il controllo effettivo del territorio e degli
edifici realizzati.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.