XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 152




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame mira a modificare la normativa sull'assistenza psichiatrica prevista dalla legge n. 180 del 1978 e successivamente confermata dalla legge n. 833 dello stesso anno. Una legge, la "180", simbolo di un'epoca, di una cultura, pesantemente condizionata da ideologie antipsichiatriche; sentita dalle forze che l'hanno consapevolmente voluta come una bandiera e come tale difesa nonostante le sue evidenti lacune ed incongruenze e la conseguente incapacità di affrontare i problemi dei pazienti psichiatrici. Per anni agli appelli, alle proteste, alle denunce dei familiari, sulle cui spalle era stato scaricato il peso, spesso insostenibile, della assistenza di questi pazienti, è stato opposto un muro di silenzio.
        Oggi, più che mai, è necessario superare l'atteggiamento di fideismo acritico dei sostenitori della "180" per poter comprendere che il fallimento della riforma psichiatrica è dovuto all'effetto combinato sia di mancate od errate applicazioni locali della legge, sia di interventi finanziari insufficienti e non coordinati, sia di carenze intrinseche della legge stessa. A queste conclusioni giunsero, già molti anni fa, psichiatri come il professor Ravizza dell'università di Torino, il professor Cassano dell'università di Pisa, il dottor Boccalatte, il dottor Crosignani e molti altri che non è possibile ora citare singolarmente, i quali promossero dibattiti e convegni ove, in uno spirito di critica costruttiva, fosse possibile evidenziare le lacune e gli errori della citata legge n. 180 del 1978 e proporre i necessari emendamenti, senza per altro negare i suoi importanti pregi: l'aver affidato il trattamento delle fasi acute delle malattie mentali all'ospedale generale, su un piano di parità con le altre patologie mediche; l'aver previsto una rete di ambulatori psichiatrici, estesa a tutto il territorio nazionale; l'aver voluto, con un tentativo originale unico al mondo, il superamento e la chiusura degli ospedali psichiatrici.
        Chi oggi, però, pensasse che la soluzione consiste nel riconoscere l'errore di allora e nel riaprire gli ospedali psichiatrici, farebbe, a nostro parere, un errore altrettanto grave. Tornare indietro sarebbe praticamente impossibile e vanificherebbe tutti gli sforzi, le sofferenze ed i sacrifici di questi anni. Bisogna quindi andare avanti, correggendo gli errori della "180", e rendendo compatibili le buone intenzioni, che riconosciamo a molti che vollero quella legge, con la dura realtà della malattia mentale.
        Il più noto errore della "180", ormai quasi universalmente riconosciuto, è quello di aver negato implicitamente l'esistenza della cronicità psichiatrica e, di conseguenza, la necessità di prevedere strutture anche per trattamenti di lunga durata. Dopo aver di malavoglia ammesso la possibilità di fasi acute della malattia, che possono avere necessità di ospedalizzazione, sia pure per il tempo assurdamente breve di sette giorni, gli estensori della legge n. 180 del 1978 nulla infatti prevedono per esigenze di ricovero prolungato, coerentemente con le loro teorie che vedono nella cronicità psichiatrica nient'altro che un prodotto della lunga istituzionalizzazione in manicomio. Teorie purtroppo sbagliate perché, dal 1978 ad oggi, pazienti che non sono mai stati ricoverati in ospedale psichiatrico o in altre istituzioni sono comunque cronicizzati nella loro malattia, a casa propria o vagabondando per l'Italia. L'ospedale psichiatrico non era la causa, ma un tentativo di risposta alla cronicità psichiatrica. Un tentativo inadeguato e superato e talora anche dannoso, perché dava una risposta unica ed indifferenziata ai bisogni molteplici e diversissimi delle varie malattie mentali nelle successive fasi della loro evoluzione. La legge n. 180 del 1978 faceva un passo avanti prevedendo il servizio psichiatrico nell'ospedale generale e l'ambulatorio psichiatrico sul territorio: due risposte, tuttavia, ancora troppo limitate e carenti a fronte dell'indubbia complessità dei disturbi mentali. Perciò quasi tutte le proposte di modifica della legge n. 180 del 1978 presentate nelle precedenti legislature prevedono altre strutture, dal day-hospital ai presìdi residenziali, per le esigenze di media o lunga degenza, più o meno esplicitamente e coraggiosamente definite tali, per l'allora perdurante timore di ostracismo nei confronti di chi osasse parlare apertamente di cronicità. Anche nella presente proposta di legge si prevedono nuovi e diversi presìdi, che non pretendono certamente di dare una soluzione ottimale a tutti i possibili problemi (per fare questo occorrerebbe, in teoria, una struttura diversa per ogni persona ammalata) ma che forniscono ai pazienti, ai familiari, ai medici curanti un ventaglio di risposte sufficientemente ampio per affrontare adeguatamente i problemi più frequenti e più gravi. L'altro e sicuramente più grave difetto della legge n. 180 del 1978 è il modo superficiale e contraddittorio con cui viene affrontato il delicato e serissimo problema dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO) nei malati psichici. Demagogicamente con la legge n. 180 del 1978 si fa finta di credere che il malato psichico grave è altrettanto libero e responsabile quanto una persona sana, per riscoprire improvvisamente che non lo è soltanto dopo che ha commesso un reato, quando gli si applicano le norme del nostro codice penale. Il tutto "in barba" a quella prevenzione tanto osannata nella "180". In pratica chi ha provato a segnalare la potenziale pericolosità di un paziente ai giudici e alla polizia si è sentito rispondere, e non poteva essere altrimenti, che loro avevano sì strumenti per reprimere, ma non per prevenire i reati di un malato psichico e che se la pericolosità nasceva dall'interazione fra patologia ed un determinato contesto sociale, toccava ai sanitari curare la patologia o tenere lontano il soggetto da quel contesto e che questa era l'unica prevenzione concretamente possibile. Una modifica alla legge n. 180 del 1978 che non affronti questo problema chiave o che lo faccia in modo parziale, con insufficienti chiarezza e coerenza nell'individuare diritti e doveri di ognuno, lascerebbe parenti, terapeuti e collettività nell'attuale stato di impotenza e, di fatto, precluderebbe la possibilità di fornire aiuti reali ai pazienti più gravi, che negano la malattia e rifiutano di proseguire le terapie necessarie per evitare le ricadute. Per affrontare questo problema in modo più adeguato, nella stesura della presente proposta di legge ci si è confrontati con la più recente legislazione dei Paesi europei in materia di salute mentale. Legislazione che, non casualmente, è concorde nel porre i TSO come problema centrale.
        Descriviamo, infine, brevemente i singoli articoli della presente proposta di legge. All'articolo 1 sono dettati i princìpi generali.
        L'articolo 2 reca disposizioni per la chiusura o la riconversione degli ex ospedali psichiatrici.
        All'articolo 3 si prevede la riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica attraverso l'effettiva creazione del dipartimento di psichiatria. Nel comma 1 si indicano i compiti del dipartimento. Nel comma 3 è descritta la rete dei presìdi psichiatrici del dipartimento, che comprende, oltre ai già esistenti centri di salute mentale per l'attività psichiatrica ambulatoriale, ed ai servizi di diagnosi e cura per i trattamenti ospedalieri, anche nuove strutture quali:

            a) il pronto soccorso psichiatrico che provvede a rispondere alle urgenze psichiatriche;

            b) le strutture residenziali psichiatriche, che fungono da centri riabilitativi psichiatrici e sono articolate in comunità protette residenziali, case alloggio e centri diurni.

        Ai commi 4 e 5 sono previste le possibilità di convenzione con enti, associazioni e strutture private e di collaborazione con organizzazioni di volontariato.
        All'articolo 4 sono dettate le nuove norme per gli accertamenti ed i TSO. In particolare, i commi 4 e 5 definiscono le caratteristiche del TSO prevedendo anche l'istituto del TSO di urgenza.
        All'articolo 5 sono stabilite le modalità per la dimissione in affidamento ed è creata la figura dell'"affidatario", realizzando una valida alternativa alla necessità di ricoveri ospedalieri in TSO eccessivamente prolungati, grazie alla possibilità di trattamenti sanitari obbligatori extra-ospedalieri.
        All'articolo 6 sono previste le modalità di cessazione del TSO.
        L'articolo 7 dispone l'istituzione delle commissioni per i diritti del malato psichico e le procedure relative ad opposizioni e ricorsi su atti concernenti i TSO.
        L'articolo 8 è dedicato ai diritti del malato psichico e dei suoi familiari, mentre all'articolo 9 sono definite le misure di sostegno e di assistenza alle famiglie dei soggetti affetti da minorazioni psichiche.
        L'articolo 10 stabilisce il divieto di ogni forma di pubblicità non rispettosa della dignità del malato psichico.
        All'articolo 11 si stabiliscono le modalità del potere sostitutivo in caso di inadempienza alle disposizioni della legge da parte delle aziende ospedaliere o dei dipartimenti di psichiatria o delle regioni.
        L'articolo 12 disciplina la concessione delle strutture.
        All'articolo 13 e all'articolo 14 sono istituite, rispettivamente, la Commissione nazionale permanente e la commissione regionale per la psichiatria e sono indicati i loro compiti.
        L'articolo 15 reca norme sull'istituzione dell'ufficio regionale di psichiatria ad opera delle regioni, collocato nell'ambito degli assessorati regionali alla sanità.
        Infine, all'articolo 16 sono definite le modalità di finanziamento, un problema che se non trova una soluzione adeguata rende inutile ed inefficiente qualsiasi legge sull'assistenza psichiatrica. Si potrebbe obiettare che l'impegno finanziario previsto è particolarmente elevato e scarsamente compatibile con le attuali difficoltà del bilancio statale. Replichiamo che se quell'impegno comporta dei sacrifici per altri settori della sanità, riteniamo che sia un atto di riparazione dovuto per l'enorme, storica ingiustizia commessa ai danni dei malati psichici e dei loro familiari dal 1978 ad oggi. Il costo finanziario della presente proposta di legge è comunque nulla di fronte al costo umano di sofferenze e di lutti provocato dalla legge "180". Secondo una stima pubblicata dal professore Trabucchi nel 1982 i morti causati dalla legge "180" erano già allora dai 2 ai 3 mila. Non esistono ricerche attendibili, ed è una grave omissione che dovrà essere sanata, sull'entità globale di quella che qualcuno ha definito la tragedia dei desaparecido della psichiatria italiana. Tragedia che nacque da un voto del Parlamento. Perciò oggi si chiede a voi, nuovi parlamentari eredi di quel vecchio Parlamento, come atto riparatorio per quelle vittime, un voto che metta fine a quel folle esperimento con cavie umane che è stata, inconsapevolmente e incoscientemente, la legge n. 180 del 1978.




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