XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 152
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame
mira a modificare la normativa sull'assistenza psichiatrica
prevista dalla legge n. 180 del 1978 e successivamente
confermata dalla legge n. 833 dello stesso anno. Una legge, la
"180", simbolo di un'epoca, di una cultura, pesantemente
condizionata da ideologie antipsichiatriche; sentita dalle
forze che l'hanno consapevolmente voluta come una bandiera e
come tale difesa nonostante le sue evidenti lacune ed
incongruenze e la conseguente incapacità di affrontare i
problemi dei pazienti psichiatrici. Per anni agli appelli,
alle proteste, alle denunce dei familiari, sulle cui spalle
era stato scaricato il peso, spesso insostenibile, della
assistenza di questi pazienti, è stato opposto un muro di
silenzio.
Oggi, più che mai, è necessario superare l'atteggiamento
di fideismo acritico dei sostenitori della "180" per poter
comprendere che il fallimento della riforma psichiatrica è
dovuto all'effetto combinato sia di mancate od errate
applicazioni locali della legge, sia di interventi finanziari
insufficienti e non coordinati, sia di carenze intrinseche
della legge stessa. A queste conclusioni giunsero, già molti
anni fa, psichiatri come il professor Ravizza dell'università
di Torino, il professor Cassano dell'università di Pisa, il
dottor Boccalatte, il dottor Crosignani e molti altri che non
è possibile ora citare singolarmente, i quali promossero
dibattiti e convegni ove, in uno spirito di critica
costruttiva, fosse possibile evidenziare le lacune e gli
errori della citata legge n. 180 del 1978 e proporre i
necessari emendamenti, senza per altro negare i suoi
importanti pregi: l'aver affidato il trattamento delle fasi
acute delle malattie mentali all'ospedale generale, su un
piano di parità con le altre patologie mediche; l'aver
previsto una rete di ambulatori psichiatrici, estesa a tutto
il territorio nazionale; l'aver voluto, con un tentativo
originale unico al mondo, il superamento e la chiusura degli
ospedali psichiatrici.
Chi oggi, però, pensasse che la soluzione consiste nel
riconoscere l'errore di allora e nel riaprire gli ospedali
psichiatrici, farebbe, a nostro parere, un errore altrettanto
grave. Tornare indietro sarebbe praticamente impossibile e
vanificherebbe tutti gli sforzi, le sofferenze ed i sacrifici
di questi anni. Bisogna quindi andare avanti, correggendo gli
errori della "180", e rendendo compatibili le buone
intenzioni, che riconosciamo a molti che vollero quella legge,
con la dura realtà della malattia mentale.
Il più noto errore della "180", ormai quasi universalmente
riconosciuto, è quello di aver negato implicitamente
l'esistenza della cronicità psichiatrica e, di conseguenza, la
necessità di prevedere strutture anche per trattamenti di
lunga durata. Dopo aver di malavoglia ammesso la possibilità
di fasi acute della malattia, che possono avere necessità di
ospedalizzazione, sia pure per il tempo assurdamente breve di
sette giorni, gli estensori della legge n. 180 del 1978 nulla
infatti prevedono per esigenze di ricovero prolungato,
coerentemente con le loro teorie che vedono nella cronicità
psichiatrica nient'altro che un prodotto della lunga
istituzionalizzazione in manicomio. Teorie purtroppo sbagliate
perché, dal 1978 ad oggi, pazienti che non sono mai stati
ricoverati in ospedale psichiatrico o in altre istituzioni
sono comunque cronicizzati nella loro malattia, a casa propria
o vagabondando per l'Italia. L'ospedale psichiatrico non era
la causa, ma un tentativo di risposta alla cronicità
psichiatrica. Un tentativo inadeguato e superato e talora
anche dannoso, perché dava una risposta unica ed
indifferenziata ai bisogni molteplici e diversissimi delle
varie malattie mentali nelle successive fasi della loro
evoluzione. La legge n. 180 del 1978 faceva un passo avanti
prevedendo il servizio psichiatrico nell'ospedale generale e
l'ambulatorio psichiatrico sul territorio: due risposte,
tuttavia, ancora troppo limitate e carenti a fronte
dell'indubbia complessità dei disturbi mentali. Perciò quasi
tutte le proposte di modifica della legge n. 180 del 1978
presentate nelle precedenti legislature prevedono altre
strutture, dal day-hospital ai presìdi residenziali, per
le esigenze di media o lunga degenza, più o meno
esplicitamente e coraggiosamente definite tali, per l'allora
perdurante timore di ostracismo nei confronti di chi osasse
parlare apertamente di cronicità. Anche nella presente
proposta di legge si prevedono nuovi e diversi presìdi, che
non pretendono certamente di dare una soluzione ottimale a
tutti i possibili problemi (per fare questo occorrerebbe, in
teoria, una struttura diversa per ogni persona ammalata) ma
che forniscono ai pazienti, ai familiari, ai medici curanti un
ventaglio di risposte sufficientemente ampio per affrontare
adeguatamente i problemi più frequenti e più gravi. L'altro e
sicuramente più grave difetto della legge n. 180 del 1978 è il
modo superficiale e contraddittorio con cui viene affrontato
il delicato e serissimo problema dei trattamenti sanitari
obbligatori (TSO) nei malati psichici. Demagogicamente con la
legge n. 180 del 1978 si fa finta di credere che il malato
psichico grave è altrettanto libero e responsabile quanto una
persona sana, per riscoprire improvvisamente che non lo è
soltanto dopo che ha commesso un reato, quando gli si
applicano le norme del nostro codice penale. Il tutto "in
barba" a quella prevenzione tanto osannata nella "180". In
pratica chi ha provato a segnalare la potenziale pericolosità
di un paziente ai giudici e alla polizia si è sentito
rispondere, e non poteva essere altrimenti, che loro avevano
sì strumenti per reprimere, ma non per prevenire i reati di un
malato psichico e che se la pericolosità nasceva
dall'interazione fra patologia ed un determinato contesto
sociale, toccava ai sanitari curare la patologia o tenere
lontano il soggetto da quel contesto e che questa era l'unica
prevenzione concretamente possibile. Una modifica alla legge
n. 180 del 1978 che non affronti questo problema chiave o che
lo faccia in modo parziale, con insufficienti chiarezza e
coerenza nell'individuare diritti e doveri di ognuno,
lascerebbe parenti, terapeuti e collettività nell'attuale
stato di impotenza e, di fatto, precluderebbe la possibilità
di fornire aiuti reali ai pazienti più gravi, che negano la
malattia e rifiutano di proseguire le terapie necessarie per
evitare le ricadute. Per affrontare questo problema in modo
più adeguato, nella stesura della presente proposta di legge
ci si è confrontati con la più recente legislazione dei Paesi
europei in materia di salute mentale. Legislazione che, non
casualmente, è concorde nel porre i TSO come problema
centrale.
Descriviamo, infine, brevemente i singoli articoli della
presente proposta di legge. All'articolo 1 sono dettati i
princìpi generali.
L'articolo 2 reca disposizioni per la chiusura o la
riconversione degli ex ospedali psichiatrici.
All'articolo 3 si prevede la riorganizzazione
dell'assistenza psichiatrica attraverso l'effettiva creazione
del dipartimento di psichiatria. Nel comma 1 si indicano i
compiti del dipartimento. Nel comma 3 è descritta la rete dei
presìdi psichiatrici del dipartimento, che comprende, oltre ai
già esistenti centri di salute mentale per l'attività
psichiatrica ambulatoriale, ed ai servizi di diagnosi e cura
per i trattamenti ospedalieri, anche nuove strutture quali:
a) il pronto soccorso psichiatrico che provvede a
rispondere alle urgenze psichiatriche;
b) le strutture residenziali psichiatriche, che
fungono da centri riabilitativi psichiatrici e sono articolate
in comunità protette residenziali, case alloggio e centri
diurni.
Ai commi 4 e 5 sono previste le possibilità di convenzione
con enti, associazioni e strutture private e di collaborazione
con organizzazioni di volontariato.
All'articolo 4 sono dettate le nuove norme per gli
accertamenti ed i TSO. In particolare, i commi 4 e 5
definiscono le caratteristiche del TSO prevedendo anche
l'istituto del TSO di urgenza.
All'articolo 5 sono stabilite le modalità per la
dimissione in affidamento ed è creata la figura
dell'"affidatario", realizzando una valida alternativa alla
necessità di ricoveri ospedalieri in TSO eccessivamente
prolungati, grazie alla possibilità di trattamenti sanitari
obbligatori extra-ospedalieri.
All'articolo 6 sono previste le modalità di cessazione del
TSO.
L'articolo 7 dispone l'istituzione delle commissioni per i
diritti del malato psichico e le procedure relative ad
opposizioni e ricorsi su atti concernenti i TSO.
L'articolo 8 è dedicato ai diritti del malato psichico e
dei suoi familiari, mentre all'articolo 9 sono definite le
misure di sostegno e di assistenza alle famiglie dei soggetti
affetti da minorazioni psichiche.
L'articolo 10 stabilisce il divieto di ogni forma di
pubblicità non rispettosa della dignità del malato
psichico.
All'articolo 11 si stabiliscono le modalità del potere
sostitutivo in caso di inadempienza alle disposizioni della
legge da parte delle aziende ospedaliere o dei dipartimenti di
psichiatria o delle regioni.
L'articolo 12 disciplina la concessione delle
strutture.
All'articolo 13 e all'articolo 14 sono istituite,
rispettivamente, la Commissione nazionale permanente e la
commissione regionale per la psichiatria e sono indicati i
loro compiti.
L'articolo 15 reca norme sull'istituzione dell'ufficio
regionale di psichiatria ad opera delle regioni, collocato
nell'ambito degli assessorati regionali alla sanità.
Infine, all'articolo 16 sono definite le modalità di
finanziamento, un problema che se non trova una soluzione
adeguata rende inutile ed inefficiente qualsiasi legge
sull'assistenza psichiatrica. Si potrebbe obiettare che
l'impegno finanziario previsto è particolarmente elevato e
scarsamente compatibile con le attuali difficoltà del bilancio
statale. Replichiamo che se quell'impegno comporta dei
sacrifici per altri settori della sanità, riteniamo che sia un
atto di riparazione dovuto per l'enorme, storica ingiustizia
commessa ai danni dei malati psichici e dei loro familiari dal
1978 ad oggi. Il costo finanziario della presente proposta di
legge è comunque nulla di fronte al costo umano di sofferenze
e di lutti provocato dalla legge "180". Secondo una stima
pubblicata dal professore Trabucchi nel 1982 i morti causati
dalla legge "180" erano già allora dai 2 ai 3 mila. Non
esistono ricerche attendibili, ed è una grave omissione che
dovrà essere sanata, sull'entità globale di quella che
qualcuno ha definito la tragedia dei desaparecido della
psichiatria italiana. Tragedia che nacque da un voto del
Parlamento. Perciò oggi si chiede a voi, nuovi parlamentari
eredi di quel vecchio Parlamento, come atto riparatorio per
quelle vittime, un voto che metta fine a quel folle
esperimento con cavie umane che è stata, inconsapevolmente e
incoscientemente, la legge n. 180 del 1978.