XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 152
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La presente legge detta i princìpi dell'ordinamento in
materia di assistenza psichiatrica e di tutela dei malati
psichici, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti
dalla presente legge entro sei mesi dalla data della sua
entrata in vigore.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
4. Ogni cittadino ha diritto alla tutela della salute e
alla prestazione di cure adeguate, anche qualora non sia in
grado di rendersi conto, temporaneamente o definitivamente,
del suo stato di malattia.
5. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
relativi a malattie mentali sono attuati dai presìdi e dai
servizi psichiatrici territoriali ed ospedalieri del Servizio
sanitario nazionale (SSN), ivi comprese le strutture private
convenzionate, secondo parametri definiti.
Art. 2.
(Chiusura o riconversione
degli ex ospedali psichiatrici).
1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, predispongono il piano regionale
psichiatrico contenente le misure attuative della presente
legge, nonché la definizione degli ambiti territoriali dei
dipartimenti di psichiatria di cui all'articolo 3, in modo da
garantire, ove possibile, la coincidenza tra l'ambito
territoriale del suddetto dipartimento e quello delle aziende
sanitarie locali.
2. Le regioni garantiscono, entro un anno dalla
definizione del piano regionale di cui al comma 1, l'effettiva
chiusura o riconversione in centri di salute mentale o in
comunità riabilitative di cui all'articolo 3, degli ospedali
psichiatrici esistenti, anche se con diversa denominazione.
Nel caso in cui le citate strutture non siano idonee ad essere
riconvertite, esse devono essere alienate e il ricavato deve
essere destinato alla realizzazione o all'adeguamento dei
presìdi di cui all'articolo 3.
3. Il personale dei reparti ospedalieri e delle comunità
esistenti negli ex ospedali psichiatrici deve essere integrato
nelle strutture dei dipartimenti di psichiatria, all'atto
della loro istituzione.
4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in ogni regione sono istituiti i relativi
dipartimenti di psichiatria, costituiti dai servizi e dalle
strutture di cui all'articolo 3. Il personale dei dipartimenti
può essere reperito anche in deroga alle norme vigenti sulle
assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti.
Art. 3.
(Dipartimento di psichiatria).
1. Il dipartimento di psichiatria è istituito in un'area
con una popolazione compresa fra i 100 mila e i 150 mila
abitanti, ed ha il compito di garantire:
a) la programmazione e il coordinamento degli
interventi integrati di prevenzione, diagnosi, terapia e
riabilitazione delle patologie di natura psichiatrica, nella
popolazione adulta, attuati dai presìdi psichiatrici
ospedalieri ed extra-ospedalieri presenti nel territorio di
propria competenza;
b) la collaborazione e il coordinamento, nel
rispetto delle reciproche competenze, con i servizi deputati
alla prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione dei
disturbi psichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza, delle
patologie involutive cerebrali psicogeriatriche, delle
sindromi alcolcorrelate e delle patologie connesse alla
farmacodipendenza e alla tossicodipendenza;
c) la consulenza sulle patologie di pertinenza
psichiatrica, con particolare riferimento alla consulenza ai
familiari dei pazienti affetti da tali patologie;
d) la consulenza sulle patologie psicosomatiche e
sulle problematiche inerenti il disagio e la sofferenza
psichica di pazienti affetti da patologie non
psichiatriche;
e) la promozione dell'educazione sanitaria sui
temi di pertinenza psichiatrica, anche in collaborazione con
le autorità scolastiche per compiti di prevenzione della
malattia mentale e di informazione al corpo insegnante ed agli
studenti;
f) l'aggiornamento professionale del personale
operante, nel proprio territorio di competenza, nel settore
della cura, prevenzione e riabilitazione delle malattie
psichiatriche, in collaborazione con gli organi regionali e
nazionali competenti per la formazione;
g) la raccolta e la valutazione delle informazioni
derivanti dalle attività di ricerca e diagnostiche, nonché la
promozione e la gestione delle medesime attività, al fine di
verificare la qualità delle prestazioni terapeutiche, i costi,
i benefìci e la validità delle metodologie di lavoro;
h) la verifica della corretta esecuzione degli
accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori TSO;
i) la verifica e il controllo del funzionamento
delle strutture private psichiatriche convenzionate.
2. L'organico del dipartimento di psichiatria deve essere
costituito dal personale amministrativo ed ausiliario, nonché
dalle figure professionali dello psichiatra, dello psicologo,
dell'assistente sociale, dell'infermiere professionale
specializzato in assistenza psichiatrica, del terapista della
riabilitazione psichiatrica, del terapista occupazionale e
dell'educatore professionale. Il dipartimento di psichiatria
si avvale obbligatoriamente della consulenza esterna del
giudice tutelare.
3. Il dipartimento di psichiatria, per rispondere in modo
efficace, articolato e completo ai molteplici problemi posti
dalle diverse malattie mentali e dai differenti stadi
evolutivi delle medesime malattie, è costituito da una
complessa rete di presìdi consistente in:
a) il centro di salute mentale. E' un presidio che
svolge, per una popolazione compresa fra i 50 mila e i 75 mila
abitanti, attività psichiatrica di diagnosi, cura e
riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, visite
specialistiche, attività di consulenza sull'opportunità dei
ricoveri e di programmazione delle terapie utili al malato,
attività di educazione sanitaria e di prevenzione. Effettua la
presa in carico del paziente sottoposto al TSO di cui
all'articolo 4, mediante la convalida del trattamento medesimo
nonché attuando la programmazione ed il coordinamento di tutti
i necessari interventi, anche in riferimento
all'individuazione delle soluzioni da adottare al termine del
TSO. Garantisce, altresì, al nucleo familiare del paziente
psichiatrico, un servizio specifico di informazione, di
documentazione ai fini previdenziali e assistenziali, di
assistenza e di sostegno psicoterapeutico. Segue e controlla
il passaggio del malato nelle varie strutture, tenendone
costantemente informati i familiari, ovvero il tutore, ed il
medico curante. Infine assicura al malato i necessari esami
periodici a domicilio, da svolgere con cadenza almeno
trimestrale, per un puntuale controllo del suo stato di
salute. Il personale che opera in tale centro deve, in caso di
bisogno, recarsi obbligatoriamente al domicilio del paziente,
su richiesta motivata o se il paziente interrompe il programma
di cura e riabilitazione con relativo danno alla sua persona.
Il mancato intervento, nella situazione di cui al periodo
precedente, configura il reato di omissione di soccorso;
b) il servizio psichiatrico di diagnosi e cura,
che provvede alla diagnosi e cura dei pazienti la cui fase di
malattia necessita di trattamento, volontario o obbligatorio,
con ricovero in ambiente ospedaliero. Il servizio psichiatrico
di diagnosi e cura deve prevedere posti letto separati dal
resto della degenza per ricoveri in TSO. E' previsto almeno un
posto letto ogni 10 mila abitanti. L'ubicazione deve tenere
conto delle particolari esigenze del malato psichico che
necessita di spazi adeguati e di aree verdi. E' fatto obbligo,
al momento del ricovero del paziente, di richiedere
immediatamente la cartella clinica ed eventuali ulteriori
informazioni al centro di salute mentale di appartenenza e di
aggiornare periodicamente il medesimo centro di salute mentale
in riferimento allo stato di salute del paziente e alle
terapie praticate, nonché di avvisarlo preventivamente sulle
dimissioni del malato;
c) il pronto soccorso psichiatrico, situato presso
ogni ambiente ospedaliero dotato del servizio psichiatrico di
diagnosi e cura, che provvede a rispondere alle urgenze
psichiatriche ovvero alle emergenze di tipo sanitario
riferibili a pazienti affetti da patologie psichiatriche,
anche demandate dal pronto soccorso generale. Il pronto
soccorso psichiatrico garantisce, altresì, gli interventi
domiciliari urgenti per i casi di acuzie psichiatriche;
d) le strutture residenziali psichiatriche (SRP),
che fungono da centri riabilitativi psichiatrici, ove vengono
effettuati gli interventi di riabilitazione psichiatrica e di
risocializzazione, anche in situazioni di residenzialità
protetta diurna e notturna o continuativa, fornendo la
risposta più adeguata a seconda del tipo di patologia mentale,
della gravità e dell'evoluzione della malattia. Tali strutture
comprendono:
1) la comunità protetta residenziale: è una struttura
socio-sanitaria per gli ammalati cronici, ossia per i soggetti
lungo-degenti con costanti alterazioni psichiche, incapaci di
provvedere in modo autonomo ai propri bisogni personali e
sociali. La comunità protetta residenziale può ospitare un
massimo di venti persone. Tale struttura deve essere
organizzata tenendo conto della gravità della patologia e
garantendo, altresì, una effettiva umanizzazione e
personalizzazione degli spazi. Le comunità protette sono
dotate di almeno tre posti letto ogni 10 mila abitanti
dell'area territoriale di competenza;
2) la casa alloggio: è una struttura
socio-assistenziale che ospita, anche per breve tempo, i
pazienti parzialmente autosufficienti e quindi bisognosi di
continuare il percorso terapeutico; tali strutture possono
ospitare un massimo di cinque persone e sono dotate di almeno
due posti letto ogni 10 mila abitanti dell'area territoriale
di competenza;
3) i centri diurni psichiatrici, ovvero
day-hospital psichiatrici, aperti ogni giorno feriale
per almeno dodici ore, per quei pazienti che necessitano di
terapie intensive farmacologiche o di partecipare a
psicoterapie di gruppo o ad attività risocializzanti di tipo
occupazionale e formativo. Tali strutture possono ospitare un
massimo di venti persone. Deve essere garantito un centro
diurno psichiatrico ogni 75 mila abitanti.
4. Per lo svolgimento delle attività del dipartimento di
psichiatria le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono anche avvalersi, nel rispetto di quanto
previsto dalla legislazione vigente, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e delle case di cura
di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Inoltre, per la realizzazione e la gestione anche parziale
delle comunità protette residenziali, delle case alloggio e
dei centri diurni di cui al comma 3 del presente articolo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
stipulare apposite convenzioni con le associazioni operanti
nel settore, previa verifica del possesso dei seguenti
requisiti:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o
privato, o natura di associazione ai sensi del capo I del
titolo II del libro I del codice civile e del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361;
b) disponibilità di locali ed attrezzature
adeguati al tipo di attività prescelta;
c) personale in possesso di adeguati titoli
formativi in materia di psichiatria e in numero
sufficiente.
5. Per le attività a carattere socializzante e
riabilitativo di tipo non sanitario i dipartimenti di
psichiatria possono avvalersi anche della collaborazione di
organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 45 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e delle disposizioni vigenti
in materia.
Art. 4.
(Trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattie
mentali).
1. Gli interventi per accertamenti diagnostici, cura e
riabilitazione relativi alle malattie mentali sono, di norma,
volontari. I suddetti interventi sono attuati dai servizi e
presìdi psichiatrici territoriali ed ospedalieri del SSN, di
cui all'articolo 3.
2. In presenza di alterazioni psichiche che richiedono
interventi terapeutici, il TSO per malattia mentale è attuato
dopo che sia stato espletato ogni valido tentativo volto ad
ottenere il consenso del paziente o, se questi è minore di
quattordici anni, dei genitori o di chi esercita la potestà
parentale. Il suddetto trattamento deve essere effettuato nel
rispetto dei criteri di protezione del paziente e di soggetti
terzi ed altresì con la modalità meno invasiva possibile,
compatibilmente al contesto generale di ogni singola
situazione contingente.
3. Il TSO per malattia mentale prevede, qualora esistano
alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi
terapeutici, l'erogazione di cure che possono essere prestate
a domicilio ovvero, se tali cure non sono praticabili presso
il domicilio del paziente, in condizioni di degenza
ospedaliera.
4. Il TSO si articola in:
a) TSO di urgenza, che prevede l'immediato
ricovero del paziente presso il servizio psichiatrico di
diagnosi e cura, ha validità per un massimo di settantadue ore
e non è rinnovabile. Tale trattamento deve essere effettuato
unicamente qualora si riscontrino alterazioni psichiche tali
da arrecare danno o pregiudizio al malato o a terzi. I medici
del servizio psichiatrico di diagnosi e cura possono, ove non
ravvisino gli estremi di urgenza, rifiutare il ricovero od
interromperlo, avvisando tempestivamente il medico curante, i
familiari o il tutore e il centro di salute mentale;
b) TSO che può essere effettuato:
1) qualora una persona, verosimilmente affetta da
patologia psichica e, pertanto, bisognosa di accertamenti e di
cure, non essendo in grado di valutare il proprio stato di
salute, non accetti volontariamente i necessari accertamenti
diagnostici o gli interventi terapeutici, esponendosi, così,
al rischio di un aggravamento del proprio stato;
2) se le condizioni di salute mentale del paziente
possano ricevere un oggettivo miglioramento dalle prestazioni
di cura ovvero un sensibile peggioramento dalla loro
mancanza;
3) nel caso in cui, conseguentemente allo stato di
malattia, il paziente sia incapace di provvedere a se stesso,
di tutelare i suoi interessi ovvero sia pericoloso per la
salute fisica e psichica, per i beni e per la sicurezza propri
ed altrui.
5. Il TSO può consistere in visite mediche a domicilio o
presso il centro di salute mentale, in somministrazione a
domicilio dei farmaci, in ricoveri presso le strutture
residenziali e di alloggio, nonché presso il servizio
psichiatrico di diagnosi e cura, in esami clinici e di
laboratorio presso ospedali pubblici e convenzionati. Esso ha
una durata massima di un mese ed è prorogabile per un massimo
di due volte. Può essere richiesto dal medico di base o di
guardia medica, da uno psichiatra o dal personale
socio-sanitario del centro di salute mentale, ma deve essere
confermato, dall'equipe multidisciplinare del centro di
salute mentale territorialmente competente, entro le
settantadue ore successive all'effettuazione del trattamento
stesso, ovvero, qualora si tratti di TSO di urgenza, entro
quarantotto ore dall'avvenuto ricovero.
6. Il TSO, sia esso adottato con procedura di urgenza o
meno, deve essere effettuato, di norma, con personale
sanitario e infermieristico e garantendo il massimo rispetto
delle relazioni sociali e della dignità del malato. Solo
qualora si ravvisi una situazione di evidente pericolosità può
essere richiesto l'intervento della forza pubblica, che
interviene con la sola funzione di protezione nei confronti
degli operatori. Se il TSO viene effettuato mediante ricovero
in struttura residenziale od ospedaliera, nella scelta della
struttura medesima, ove possibile, deve essere rispettata
l'indicazione fornita dal malato, dai familiari o dal tutore
dello stesso ovvero dagli operatori sociali che l'hanno in
cura. Il responsabile del centro di salute mentale, appena
viene attuata la convalida del TSO di cui al comma 5, deve
inoltrare alla commissione per i diritti del malato psichico,
di cui all'articolo 7, la notifica del TSO con motivazione
dello stesso, gli obiettivi del trattamento medesimo, nonché
la sua presumibile durata. Con uguale sollecitudine lo stesso
responsabile deve inviare alla suddetta commissione eventuali
ricorsi dei malati avverso il TSO.
Art. 5.
(Dimissione in affidamento).
1. La dimissione in affidamento di un paziente ricoverato
in regime di TSO è una modalità di intervento attuata nei
seguenti casi e con le seguenti modalità:
a) il responsabile del servizio psichiatrico di
diagnosi e cura può disporre, in accordo con il tutore, la
dimissione in affidamento di un paziente, mantenendo il regime
di TSO, quando:
1) il paziente, nel corso del ricovero, ha raggiunto
un sufficiente stato di compenso psichico e la sua malattia
non trarrebbe ulteriore giovamento dal prolungamento del
ricovero medesimo;
2) è improbabile che il paziente, se dimesso e
affidato a se stesso, sia in grado di badare a sé e di
sottoporsi con regolarità alle necessarie cure o di tutelarsi
da maltrattamenti o tentativi di sfruttamento o di guardarsi
dal commettere azioni gravemente irresponsabili;
3) il paziente non si oppone ad essere dimesso ed
affidato a terzi, pur mantenendo il regime di TSO, ed appare
disponibile ad accogliere le regole dell'affidamento;
4) vi sia una persona idonea a svolgere i compiti
dell'affidatario e sia altresì garantita una collocazione
adeguata alle necessità di cura del paziente;
b) l'equipe multidisciplinare del centro di
salute mentale, ricevuta, da parte del responsabile del
servizio psichiatrico di diagnosi e cura, immediata
comunicazione dell'avvenuta dimissione in affidamento, presa
visione della documentazione inviata, che deve includere il
parere del tutore, effettuati gli accertamenti e le indagini
ritenuti opportuni, esaminati eventuali esposti presentati dal
paziente o da qualsiasi altra persona interessata, convalida,
nel tempo massimo di sette giorni, la dimissione in
affidamento e la contestuale nomina, effettuata dal
responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura,
dell'affidatario;
c) la nomina di affidatario può essere data a:
1) un familiare;
2) qualsiasi altra persona o nucleo
familiare ritenuto idoneo, ad eccezione del tutore, che nel
suo ruolo di sostegno del paziente e di difensore dei suoi
diritti deve rimanere figura indipendente, in rapporto
dialettico con l'affidatario e con il personale curante;
d) l'affidatario ha il compito di assistere,
proteggere, consigliare il paziente, di garantire che sia
adeguatamente alloggiato, nutrito e vestito, nel rispetto di
condizioni igieniche personali ed ambientali decorose, di
vigilare sul suo stato di salute fisica e psichica e di
garantire la regolare assunzione delle terapie prescritte,
riferendone costantemente al personale curante, nonché di
assicurare la sua presenza alle visite di controllo;
e) il paziente, al momento della dimissione, deve
essere a conoscenza dei compiti dell'affidatario ed impegnarsi
a non ostacolare il loro regolare svolgimento;
f) il responsabile del servizio psichiatrico di
diagnosi e cura verifica il buon andamento della dimissione in
affidamento e, qualora insorga un sensibile peggioramento
delle condizioni psichiche del paziente, con l'impossibilità
di proseguire nelle cure necessarie, dispone la revoca della
dimissione in affidamento. Qualora la situazione assuma le
caratteristiche dell'urgenza o della pericolosità per il
paziente o per terzi, le autorità sanitarie supportate, se
necessario, dalle autorità di pubblica sicurezza, accompagnano
il paziente al servizio psichiatrico di diagnosi e cura e
danno avvio alle procedure di TSO di urgenza, di cui
all'articolo 4, comma 4, lettera a). Nell'arco delle
quarantotto ore successive alla revoca della dimissione in
affidamento, l'equipe multidisciplinare del centro di
salute mentale, effettuati gli opportuni accertamenti e
indagini, esaminati gli eventuali esposti fatti dal paziente o
da chiunque altro sia interessato, convalida la revoca della
dimissione in affidamento ed eventualmente valuta la soluzione
più idonea per il paziente;
g) il responsabile del servizio psichiatrico di
diagnosi e cura può, motivando la sua decisione, sostituire
l'affidatario o modificare la collocazione del paziente, in
accordo con il tutore e dandone immediata comunicazione
all'equipe multidisciplinare del centro di salute
mentale che, entro sette giorni, effettuati gli opportuni
accertamenti e le indagini ritenuti necessari, esaminati gli
esposti presentati dal paziente o da qualunque altra persona
interessata, convalida la disposizione.
Art. 6.
(Cessazione del TSO).
1. La cessazione di accertamenti e di TSO è attuata nei
seguenti casi e con le seguenti modalità:
a) il responsabile del centro di salute mentale
può disporre immediatamente la cessazione di ogni tipo di
accertamento, TSO o dimissione in affidamento qualora le
condizioni cliniche del paziente consentano di considerarlo
sufficientemente migliorato o quando il paziente medesimo dia
valido consenso e dimostri affidabilità riguardo alla
continuazione, in trattamento volontario, delle terapie
necessarie;
b) il responsabile del centro di salute mentale
comunica l'avvenuta cessazione del TSO alla commissione per i
diritti del malato psichico di cui all'articolo 7, che ne
prende atto per quanto di competenza;
c) con la cessazione decadono autonomaticamente ed
immediatamente le nomine del tutore e dell'affidatario ed ogni
loro compito.
Art. 7.
(Commissione per i diritti
del malato psichico).
1. Presso ogni sede del tribunale per i diritti del malato
è istituita una commissione per i diritti del malato psichico,
avente funzioni ispettive e di controllo. Tale commissione è
composta da un giudice, che la presiede, da uno psichiatra con
almeno dieci anni di attività professionale in strutture
pubbliche o private convenzionate, da un assistente sociale
con almeno cinque anni di attività professionale in strutture
pubbliche o private convenzionate e da un rappresentante delle
associazioni dei familiari presenti sul territorio. I membri
della commissione durano in carica quattro anni e vengono
estratti a sorte da un elenco di dieci candidati fornito,
rispettivamente, dalle relative associazioni di categoria e
dalle associazioni dei familiari presenti sul territorio.
2. La commissione per i diritti del malato psichico, che
può anche avvalersi dell'opera di consulenti aggiunti, decide
in merito a:
a) l'esame dei ricorsi, avverso le decisioni
dell'equipe multidisciplinare del centro di salute
mentale sui TSO, sulle dimissioni in affidamento e sulle
cessazioni del TSO, da parte dei malati o di chiunque ne abbia
interesse;
b) i reclami e le segnalazioni da parte dei
cittadini sul funzionamento delle strutture operanti nel
territorio, al fine di valutare l'opportunità di avviare
procedimenti di carattere civile o penale.
3. L'opposizione ed i relativi ricorsi concernenti le
disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, sono attuati con
le seguenti modalità:
a) il malato, o chiunque ne abbia interesse, ha la
possibilità di rivolgersi in qualsiasi momento alla
commissione per i diritti del malato psichico per chiedere la
revoca o la modifica dei termini del TSO o della dimissione in
affidamento, nonché al fine di contestare la cessazione del
TSO. Il ricorso non può essere presentato più di una volta nel
corso del TSO o della dimissione in affidamento, fatta salva
la possibilità di ripresentarlo, qualora il medesimo
trattamento venga rinnovato. La citata commissione ha
l'obbligo di comunicare per iscritto le sue decisioni entro
una settimana dall'avvenuto ricevimento del ricorso;
b) avverso le decisioni della commissione per i
diritti del malato psichico è ammesso ricorso al tribunale
competente per territorio. Nel processo davanti al tribunale
le parti possono stare in giudizio senza ministero di
difensore o farsi rappresentare da persona munita di mandato
scritto in calce al ricorso. Quest'ultimo può essere
presentato al tribunale mediante semplice lettera scritta. Il
presidente del tribunale decide entro dieci giorni, sentite le
parti ed il pubblico ministero. I ricorsi ed i successivi
provvedimenti sono esenti da imposta di bollo;
c) la presentazione di opposizioni e ricorsi non
ha effetto sospensivo sugli atti e sulle decisioni
contestati.
Art. 8.
(Diritti del malato psichico
e dei suoi familiari).
1. Il malato psichico ha diritto, ove il suo stato di
salute e la sua capacità relazionale lo rendano possibile, a
svolgere un lavoro. Il centro di salute mentale ha l'obbligo
di ricercare le soluzioni lavorative più consone allo stato
psico-fisico e relazionale del malato, nonché di supportare la
sua attività lavorativa, in modo che quest'ultima sia di reale
utilità alla azienda in cui è inserito. Qualora venga meno la
capacità del malato a svolgere un lavoro in una struttura
normale, gli deve essere proposto un lavoro in una delle
strutture protette allo scopo istituite. Il malato psichico
deve ricevere dalla sua attività un emolumento, corrispondente
al valore economico del lavoro effettivamente svolto, dal
quale devono essere detratte eventuali spese per gli operatori
e le strutture. Al malato spetta comunque non meno di un terzo
dell'emolumento di sua competenza.
2. Il malato o il genitore esercitante la potestà o il
tutore o i familiari hanno diritto a scegliere liberamente il
medico curante e le eventuali strutture di ricovero e di
supporto. A tale fine, le strutture del territorio di
appartenenza possono essere adeguatamente proposte, ma non
possono essere oggetto di scelta obbligata.
3. I familiari non possono essere obbligati alla
convivenza con malati pericolosi. Le regioni devono prevedere,
entro quattro mesi dall'approvazione del piano regionale
psichiatrico, forme di sostegno economico al coniuge o al
convivente e ad altri familiari disponibili a mantenere in
famiglia il malato. Il centro di salute mentale deve operare
affinché, in tale ipotesi, i familiari ottengano i necessari
aiuti, nonché adeguate pause nella convivenza stessa.
4. Il malato ed i familiari devono essere incentivati a
costituire liberamente associazioni finalizzate alla difesa
dei loro interessi. Tali associazioni vengono consultate, in
via preliminare e prioritaria, in merito a tutte le decisioni
adottate, in materia psichiatrica, dalla regione o dalla
comunità montana, ovvero dalla conferenza dei sindaci.
Art. 9.
(Assistenza alle famiglie).
1. Al fine di assicurare alle famiglie dei soggetti
affetti da minorazioni psichiche il sostegno e l'assistenza
necessari per favorire la cura ed il recupero, tutte le spese
necessarie sono a carico del SSN.
2. E' istituito il Fondo a sostegno delle famiglie per i
malati psichici, presso il Ministero della sanità, da
ripartire tra le regioni al fine di fare fronte alle spese
legali per i reati commessi e per il risarcimento dei danni
provocati dai soggetti di cui alla presente legge.
3. Le famiglie interessate ad usufruire delle provvidenze
economiche di cui al comma 2 devono presentare per iscritto
apposita richiesta accompagnata da certificazione medica; la
certificazione deve essere motivata e deve riferire le notizie
anamnestiche.
Art. 10.
(Divieti).
1. E' vietata ogni forma di pubblicità che non sia
rispettosa della dignità delmalato psichico o che lo utilizzi
a scopo commerciale. I contravventori sono puniti con
l'ammenda da lire 500 mila a lire 50 milioni. L'estratto della
sentenza o del provvedimento sanzionatorio deve essere
pubblicato, a spese del committente la pubblicità, sui
principali quotidiani locali o nazionali, a seconda che si
tratti di pubblicità a diffusione locale o nazionale.
2. Sono altresì vietate le sperimentazioni cliniche
psico-farmacologiche contro placebo. I contravventori sono
puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 50 milioni.
Art. 11.
(Potere sostitutivo)
1. In caso di inosservanza da parte delle aziende
ospedaliere o dei dipartimenti di psichiatria degli obblighi
derivanti dalla normativa statale o regionale, le regioni,
decorsi tre mesi dalla relativa richiesta, nominano dei
commissari ad acta per l'adozione dei necessari
provvedimenti.
2. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano non adempiano, entro i termini di cui al comma 1
del presente articolo, agli obblighi derivanti dall'attuazione
della presente legge, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n.
595.
Art. 12.
(Concessione delle strutture).
1. Per la realizzazione dei presìdi di cui all'articolo 3
è prevista la concessione di strutture, che risultino idonee
allo scopo, con le seguenti modalità:
a) con decreto del Ministro delle finanze,
adottato di concerto con il Ministro della sanità, possono
essere concessi in uso, con convenzione di durata almeno
ventennale, ai dipartimenti di psichiatria di cui all'articolo
3, edifici, strutture ed aree facenti parte del demanio o del
patrimonio dello Stato;
b) le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali possono concedere in uso, con
convenzione di durata almeno ventennale, ai dipartimenti di
psichiatria, nonché agli enti ed associazioni convenzionati e
del privato sociale, edifici, strutture ed aree in loro
possesso;
c) le regioni possono destinare ai dipartimenti di
psichiatria di cui all'articolo 3, anche solo parzialmente, le
strutture di ospedali, aventi meno di 120 posti letto,
destinati alla chiusura.
Art. 13.
(Commissione nazionale).
1. E' istituita la Commissione nazionale permanente per la
psichiatria, quale organo di consulenza scientifica. La
Commissione è presieduta dal Ministro della sanità ed è
composta da:
a) un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanità;
b) un rappresentante di ogni commissione regionale
per la psichiatria di cui all'articolo 14;
c) un esperto del Ministero della sanità;
d) un esperto del Dipartimento per gli affari
sociali;
e) un esperto del Ministero della giustizia;
f) tre esperti indicati dalle associazioni
maggiormente rappresentative dei familiari dei pazienti
psichici;
g) tre responsabili dei dipartimenti di
psichiatria;
h) un rappresentante dell'associazione dei medici
psichiatri.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha i seguenti
compiti:
a) acquisire elementi specifici di conoscenza
sullo stato dell'assistenza psichiatrica, sui programmi
regionali e sui risultati ottenuti;
b) richiedere alle regioni i dati epidemiologici
concernenti le patologie psichiatriche, raccolti dalla
competente commissione regionale di cui all'articolo l4;
c) raccogliere ed elaborare dati statistici ed
epidemiologici sull'andamento delle patologie psichiatriche,
nonché promuovere studi e ricerche nel campo epidemiologico,
clinico ed organizzativo, di intesa con il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) fornire, ove richiesto, un'opera di consulenza
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
sugli standard essenziali dei servizi psichiatrici e sui
criteri di progettazione e di realizzazione dei presìdi di cui
all'articolo 3;
e) indicare i criteri per la diffusione delle
conoscenze acquisite e delle esperienze svolte;
f) curare i rapporti con gli organismi
internazionali e promuovere scambi di informazioni ed
esperienze con altri Paesi;
g) verificare e coordinare i programmi di
aggiornamento professionale;
h) elaborare verifiche sull'attuazione della
presente legge, sul grado di soddisfazione degli utenti e
degli operatori e su eventuali proposte da sottoporre al
Ministero della sanità;
i) proporre al Ministro della sanità, entro sei
mesi dalla istituzione della Commissione stessa, una carta dei
diritti del paziente psichiatrico e un codice di comportamento
per gli operatori dei servizi psichiatrici;
l) coordinare, a livello interregionale, la rete
informatica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d),
anche mediante la realizzazione di una banca dati
nazionale.
3. Il Ministro della sanità riferisce, in sede di
presentazione annuale al Parlamento della relazione sullo
stato sanitario del Paese, in merito all'attuazione della
presente legge.
Art. 14.
(Commissione regionale).
1. In ogni regione è istituita una commissione per la
psichiatria, avente i seguenti compiti:
a) vigilare sull'organizzazione, sull'attività e
sui risultati dei dipartimenti di psichiatria di cui
all'articolo 3;
b) verificare, in termini di efficienza e di
efficacia, le attività dei dipartimenti di psichiatria di cui
all'articolo 3;
c) raccogliere i dati epidemiologici concernenti
le patologie psichiatriche;
d) garantire la realizzazione di una rete di tipo
informatico che consenta il collegamento delle strutture di
cui all'articolo 3, presenti nel territorio regionale;
e) coordinare la rete informatica di cui alla
lettera d), anche mediante la realizzazione di una banca
dati regionale.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta
dall'assessore regionale alla sanità ed è composta
dall'assessore regionale ai servizi sociali, da esperti in
psichiatria designati dalla regione e da due esperti designati
dalle associazioni maggiormente rappresentative dei familiari
dei pazienti psichiatrici.
Art. 15.
(Ufficio regionale di psichiatria).
1. Nell'ambito dei rispettivi assessorati alla sanità, le
regioni istituiscono l'ufficio regionale di psichiatria,
avente funzioni ispettive.
2. Le associazioni dei familiari dei malati psichici
devono essere chiamate a fare parte delle commissioni
ispettive, che sono istituite ai fini di cui al comma 1. Tali
commissioni devono effettuare ispezioni almeno due volte
l'anno su tutte le strutture pubbliche e private esistenti nel
territorio regionale. Esse hanno altresì il compito di
promuovere l'avviamento di esperienze di riabilitazione
lavorativa e l'istituzione di cooperative.
3. Le regioni sono tenute al costante controllo
dell'aggiornamento professionale degli operatori psichiatrici
ed a promuovere appositi corsi di formazione anche con la
collaborazione di enti locali e di associazioni private.
Art. 16.
(Finanziamento).
1. Per l'attuazione della presente legge e per la gestione
complessiva dei dipartimenti di psichiatria di cui
all'articolo 3, è vincolata una quota di spesa corrispondente
a non meno del 6 per cento del Fondo sanitario nazionale, per
gli interventi di costruzione e ristrutturazione delle
strutture previste dalla presente legge. E' altresì vincolata
una quota pari all'8 per cento dello stanziamento di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono attributi ad
ogni regione ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
e sono assegnati ai relativi dipartimenti di psichiatria.
Art. 17.
(Abrogazione).
1. La legge 13 maggio 1978, n. 180, è abrogata.