XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 149
Onorevoli Colleghi! - L'altissimo grado di
specializzazione raggiunto, in Italia e all'estero, dalle
varie branche della medicina ha permesso ai professionisti di
fornire prestazioni sempre più all'avanguardia ed ai pazienti
di usufruire di cure all'altezza delle loro aspettative.
La correttezza o meno delle prestazioni e dell'operatore
potrebbero essere un mero fatto deontologico se non esistesse
il fenomeno dell'abusivismo. Tale fenomeno si è ingenerato
ormai da lungo tempo in vari ambiti delle professioni mediche
e mai come in questi ultimi anni ha assunto dimensioni tanto
preoccupanti.
L'ampiezza del fenomeno ha varie cause, ma tutte si
riconducono al fatto che spesso il paziente, credendo e, si
sottolinea, "credendo" di risparmiare si affida a mani dedite
al malaffare anziché alla professione medica.
Odontotecnici che fanno i dentisti, ottici che fanno gli
oculisti, massaggiatori che fanno gli ortopedici, ostetrici
che fanno i ginecologi, psicologi che fanno gli psichiatri,
erboristi che fanno diagnosi e prescrivono terapie, per non
parlare dei pranoterapeuti e dei maghi. Costoro compiono i
loro abusi quotidianamente, alla luce del sole, in studi ove
"visitano, curano e prescrivono terapie", facendosi pubblicità
poco corrette nei luoghi più impensati o sulle riviste più
diffuse: si fanno pagare parcelle di poco più basse dei
sanitari autorizzati senza fatturarle.
Raramente vengono alla luce i danni che questi "praticoni"
riescono a produrre sugli ignari cittadini vittime della
disinformazione e della loro ingenuità.
Le denunce sortiscono un nulla di fatto a causa di pene
irrisorie, patteggiabili e non cumulabili: l'attenzione e la
precisione con cui lo Stato italiano si premura di verificare
i titoli di un sanitario prima di consentirgli di esercitare
ed il controllo effettuato dall'Ordine professionale
rappresentano per i cittadini una garanzia irrinunciabile
quando questi si recano in uno studio medico per le cure del
caso. Al contrario, lo Stato poco o nulla fa per contrastare
la scelta che molti abusivi fanno: impratichirsi in qualche
modo della professione altrui, sfruttandone l'immagine senza
averne le competenze, scavalcando iter di studi
lunghissimi e costosissimi ma, soprattutto, truffando la
popolazione ed il fisco.
Questo accade perché lo Stato consente a numerosissimi
malfattori di approfittare della disinformazione cronica sulle
competenze e sui titoli che abilitano alla professione medica,
permettendo loro di esercitare illegalmente professioni
sanitarie delicatissime che necessitano di competenze
estremamente avanzate.
Consideriamo, inoltre, che lo Stato, permettendo di fatto
il perpetrarsi di tali reati, consente che vengano praticate
cure da soggetti assolutamente impreparati sulle complesse
metodiche di sterilizzazione; lasciare che tutto ciò avvenga
significa anche permettere che vengano diffuse malattie
contagiose facendo pagare un prezzo enorme al malcapitato
paziente e nondimeno a tutta la comunità.
Questa situazione da terzo mondo getta un'ombra di
discredito sulla nostra Nazione e sui sanitari che vi
esercitano.
In un'Europa particolarmente attenta alla prevenzione
delle patologie, lo Stato italiano non si preoccupa nemmeno
troppo degli illeciti in campo sanitario che possono portare
danni incalcolabili ai suoi cittadini.
Parrebbe un controsenso, ma in Italia non si effettua
sugli abusivi neanche un decimo dei controlli che si
effettuano su coloro che sono abilitati a fornire prestazioni
sanitarie.
Bisogna, a tale proposito, ricordare che oggi i mezzi che
la magistratura e le Forze dell'ordine possono utilizzare per
reprimere questo fenomeno sono assolutamente ridicoli.
L'articolo 348 del codice penale è ormai inadeguato, sia
per l'esiguità della pena pecuniaria, sia per la possibilità
di patteggiare, come pure per la possibilità di vedersi
rendere macchinari ed attrezzature dopo un breve periodo di
sequestro cautelativo.
Troppo mite l'ordinamento giudiziario in tutte le sue
azioni per poter fungere da reale deterrente per chi, come
l'abusivo, ha già fatto dell'illegalità una scelta di vita.
Ecco allora l'improrogabile necessità di porre fine a
questo fenomeno che le professioni mediche si "portano
addosso" come una sorta di peccato originale e di cui vogliono
assolutamente liberarsi.
Adeguare le pene alla gravità del reato e del danno
diventa quindi un obbligo morale nei confronti di tutti quei
pazienti che sono stati lesionati o danneggiati da questi
"truffatori della sanità", ma diventa un obbligo ancora più
grande nei confronti di coloro che verranno lesionati nel
prossimo futuro se non daremo la possibilità alle Forze
dell'ordine ed alla magistratura di far rispettare le leggi e
di tutelare tutti quanti noi.
Vale anche la pena ricordare che le possibili lesioni
colpose causate dall'imperizia dell'abusivo (per esempio in
campo odontoiatrico) impreparato ad affrontare le possibili
complicanze che ogni atto medico comporta, rientrando spesso
solo nel campo di applicazione dell'articolo 590 del codice
penale, abituano il paziente a convivere con lo stato di
malattia procuratogli dall'abusivo. Molto spesso poi si ha la
violazione dell'articolo 640 del medesimo codice in quanto
l'abusivo nasconde al paziente la sua mancanza di abilitazione
professionale carpendo quindi un consenso nullo all'atto
pratico.
In un periodo in cui si fa tanto parlare di consenso
informato e di bioetica, non si fa niente, però, per annullare
una piaga dilagante.
Grande importanza, come confermato da una costante
giurisprudenza della corte di cassazione, acquista l'istituto
del sequestro, che, nella fattispecie in esame, può assumere
tanto il carattere di sequestro giudiziario probatorio, di cui
all'articolo 253 del codice di procedura penale, quanto quello
di sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del medesimo
codice.
Per ottenere il risultato desiderato è necessario che si
inizino ad applicare anche misure squisitamente patrimoniali
che colpiscano i beni strumentali utilizzati dall'abusivo; in
particolare il sequestro probatorio porta alla privazione
della disponibilità del corpo di reato e delle cose pertinenti
al fine dell'accertamento dei fatti, mentre il sequestro
preventivo è applicato nel caso si ritenga che i beni
strumentali possano portare al perpetrarsi del reato.