XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 149




        Onorevoli Colleghi! - L'altissimo grado di specializzazione raggiunto, in Italia e all'estero, dalle varie branche della medicina ha permesso ai professionisti di fornire prestazioni sempre più all'avanguardia ed ai pazienti di usufruire di cure all'altezza delle loro aspettative.
        La correttezza o meno delle prestazioni e dell'operatore potrebbero essere un mero fatto deontologico se non esistesse il fenomeno dell'abusivismo. Tale fenomeno si è ingenerato ormai da lungo tempo in vari ambiti delle professioni mediche e mai come in questi ultimi anni ha assunto dimensioni tanto preoccupanti.
        L'ampiezza del fenomeno ha varie cause, ma tutte si riconducono al fatto che spesso il paziente, credendo e, si sottolinea, "credendo" di risparmiare si affida a mani dedite al malaffare anziché alla professione medica.
        Odontotecnici che fanno i dentisti, ottici che fanno gli oculisti, massaggiatori che fanno gli ortopedici, ostetrici che fanno i ginecologi, psicologi che fanno gli psichiatri, erboristi che fanno diagnosi e prescrivono terapie, per non parlare dei pranoterapeuti e dei maghi. Costoro compiono i loro abusi quotidianamente, alla luce del sole, in studi ove "visitano, curano e prescrivono terapie", facendosi pubblicità poco corrette nei luoghi più impensati o sulle riviste più diffuse: si fanno pagare parcelle di poco più basse dei sanitari autorizzati senza fatturarle.
        Raramente vengono alla luce i danni che questi "praticoni" riescono a produrre sugli ignari cittadini vittime della disinformazione e della loro ingenuità.
        Le denunce sortiscono un nulla di fatto a causa di pene irrisorie, patteggiabili e non cumulabili: l'attenzione e la precisione con cui lo Stato italiano si premura di verificare i titoli di un sanitario prima di consentirgli di esercitare ed il controllo effettuato dall'Ordine professionale rappresentano per i cittadini una garanzia irrinunciabile quando questi si recano in uno studio medico per le cure del caso. Al contrario, lo Stato poco o nulla fa per contrastare la scelta che molti abusivi fanno: impratichirsi in qualche modo della professione altrui, sfruttandone l'immagine senza averne le competenze, scavalcando iter di studi lunghissimi e costosissimi ma, soprattutto, truffando la popolazione ed il fisco.
        Questo accade perché lo Stato consente a numerosissimi malfattori di approfittare della disinformazione cronica sulle competenze e sui titoli che abilitano alla professione medica, permettendo loro di esercitare illegalmente professioni sanitarie delicatissime che necessitano di competenze estremamente avanzate.
        Consideriamo, inoltre, che lo Stato, permettendo di fatto il perpetrarsi di tali reati, consente che vengano praticate cure da soggetti assolutamente impreparati sulle complesse metodiche di sterilizzazione; lasciare che tutto ciò avvenga significa anche permettere che vengano diffuse malattie contagiose facendo pagare un prezzo enorme al malcapitato paziente e nondimeno a tutta la comunità.
        Questa situazione da terzo mondo getta un'ombra di discredito sulla nostra Nazione e sui sanitari che vi esercitano.
        In un'Europa particolarmente attenta alla prevenzione delle patologie, lo Stato italiano non si preoccupa nemmeno troppo degli illeciti in campo sanitario che possono portare danni incalcolabili ai suoi cittadini.
        Parrebbe un controsenso, ma in Italia non si effettua sugli abusivi neanche un decimo dei controlli che si effettuano su coloro che sono abilitati a fornire prestazioni sanitarie.
        Bisogna, a tale proposito, ricordare che oggi i mezzi che la magistratura e le Forze dell'ordine possono utilizzare per reprimere questo fenomeno sono assolutamente ridicoli.
        L'articolo 348 del codice penale è ormai inadeguato, sia per l'esiguità della pena pecuniaria, sia per la possibilità di patteggiare, come pure per la possibilità di vedersi rendere macchinari ed attrezzature dopo un breve periodo di sequestro cautelativo.
        Troppo mite l'ordinamento giudiziario in tutte le sue azioni per poter fungere da reale deterrente per chi, come l'abusivo, ha già fatto dell'illegalità una scelta di vita.
        Ecco allora l'improrogabile necessità di porre fine a questo fenomeno che le professioni mediche si "portano addosso" come una sorta di peccato originale e di cui vogliono assolutamente liberarsi.
        Adeguare le pene alla gravità del reato e del danno diventa quindi un obbligo morale nei confronti di tutti quei pazienti che sono stati lesionati o danneggiati da questi "truffatori della sanità", ma diventa un obbligo ancora più grande nei confronti di coloro che verranno lesionati nel prossimo futuro se non daremo la possibilità alle Forze dell'ordine ed alla magistratura di far rispettare le leggi e di tutelare tutti quanti noi.
        Vale anche la pena ricordare che le possibili lesioni colpose causate dall'imperizia dell'abusivo (per esempio in campo odontoiatrico) impreparato ad affrontare le possibili complicanze che ogni atto medico comporta, rientrando spesso solo nel campo di applicazione dell'articolo 590 del codice penale, abituano il paziente a convivere con lo stato di malattia procuratogli dall'abusivo. Molto spesso poi si ha la violazione dell'articolo 640 del medesimo codice in quanto l'abusivo nasconde al paziente la sua mancanza di abilitazione professionale carpendo quindi un consenso nullo all'atto pratico.
        In un periodo in cui si fa tanto parlare di consenso informato e di bioetica, non si fa niente, però, per annullare una piaga dilagante.
        Grande importanza, come confermato da una costante giurisprudenza della corte di cassazione, acquista l'istituto del sequestro, che, nella fattispecie in esame, può assumere tanto il carattere di sequestro giudiziario probatorio, di cui all'articolo 253 del codice di procedura penale, quanto quello di sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del medesimo codice.
        Per ottenere il risultato desiderato è necessario che si inizino ad applicare anche misure squisitamente patrimoniali che colpiscano i beni strumentali utilizzati dall'abusivo; in particolare il sequestro probatorio porta alla privazione della disponibilità del corpo di reato e delle cose pertinenti al fine dell'accertamento dei fatti, mentre il sequestro preventivo è applicato nel caso si ritenga che i beni strumentali possano portare al perpetrarsi del reato.




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