XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 149




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 348 - (Abusivo esercizio di una professione). - Chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una particolare abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni, con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni, escludendo l'applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nonché con la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti utilizzati per l'esercizio dell'attività abusiva.
        Chiunque, a qualsiasi titolo, cede all'esercente la professione abusiva strumenti e qualsivoglia oggetto necessario per l'esercizio stesso, ovvero consente l'uso anche temporaneo degli stessi, ovvero si presta a figurare come proprietario fittizio, è punito con la reclusione sino a dodici mesi e con la multa da lire un milione a lire tre milioni".



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