XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 149
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 348 - (Abusivo esercizio di una professione).
- Chiunque esercita abusivamente una professione per la quale
è richiesta una particolare abilitazione dello Stato è punito
con la reclusione da uno a tre anni, con la multa da lire due
milioni a lire dieci milioni, escludendo l'applicazione
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nonché con
la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti utilizzati
per l'esercizio dell'attività abusiva.
Chiunque, a qualsiasi titolo, cede all'esercente la
professione abusiva strumenti e qualsivoglia oggetto
necessario per l'esercizio stesso, ovvero consente l'uso anche
temporaneo degli stessi, ovvero si presta a figurare come
proprietario fittizio, è punito con la reclusione sino a
dodici mesi e con la multa da lire un milione a lire tre
milioni".