XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 146




        Onorevoli Colleghi! - Non tutti, per fortuna, nel corso della loro vita devono fare ricorso alle cure di un chirurgo. Così non è invece per quel che riguarda le terapie odontoiatriche: chi più e chi meno, chi presto e chi tardi, ma comunque tutti nella vita hanno bisogno di sottoporsi a terapie dei denti e del cavo orale. Verificata, su queste premesse, l'enorme richiesta di cure odontoiatriche, ne consegue che il numero di sanitari operanti nel settore è estremamente elevato. Eppure mentre per il chirurgo e per tutti gli altri operatori sanitari esistono norme, regole, ordinamenti che tutelano il professionista, la sua categoria ed i pazienti che si affidano alle sue cure, per l'odontoiatra esistono leggi, decreti, sentenze della Corte costituzionale lacunosi, ambigui ed in aperta contraddizione gli uni con gli altri. Ciò ha portato a gravi conseguenze sotto l'aspetto legale e pratico: la mancanza di un ordine professionale specifico, l'assenza di un suo regolamento e di una sua strutturazione impediscono, da un lato, la tutela della professione e del professionista e, dall'altro, la tutela del cittadino in quanto paziente. La palude legislativa che regola, a tutt'oggi, la professione dell'odontoiatra, impedisce infatti al cittadino di avere piena consapevolezza e coscienza della figura sanitaria a cui affidarsi per le cure odontoiatriche, creando così i presupposti per il dilagare dell'abusivismo e del prestanomismo professionali.
        Fino alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 1985, n. 409, per l'esercizio della professione di odontoiatra era richiesta la laurea in medicina e chirurgia e la relativa abilitazione con o senza lo specifico diploma di specializzazione in campo odontoiatrico. Nell'anno 1980, in ottemperanza alle normative della Comunità europea, con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, fu istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentale. A seguito di questa istituzione, fu emanata la legge 24 luglio 1985, n. 409, recante "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative allo stabilimento e alla libera prestazione dei servizi da parte di dentisti cittadini di Stati membri della Comunità europea".
        Il legislatore, nella legge n. 409 del 1985, ha voluto tenere presente e regolamentare l'esercizio della professione non solo da parte dei neo-laureati in odontoiatria, ma anche da parte dei laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico o sprovvisti di esso ma iscritti al relativo corso di laurea antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, e più precisamente prima del 28 gennaio 1980. Nella legge istitutiva della professione, venivano previsti due albi professionali separati presso un unico ordine e cioè l'albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Per i laureati in medicina e chirurgia provvisti di specifica specializzazione non veniva fissato obbligo d'iscrizione all'albo professionale degli odontoiatri, ma era lasciata loro la possibilità d'iscrizione al solo albo professionale dei medici chirurghi con una speciale annotazione di qualifica. Per i laureati in medicina e chirurgia, iscritti antecedentemente al 28 gennaio 1980, privi di specialità in campo odontoiatrico, era prevista invece la possibilità di opzione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, tra l'albo professionale dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri. La legge n. 409 del 1985, che avrebbe dovuto istituire e regolamentare la professione di odontoiatria, portò invece con l'ambiguità, la lacunosità ed anticostituzionalità delle norme in essa contenute, ad un caos nella categoria professionale ed all'esplosione di una serie di contenziosi e ricorsi alla Corte costituzionale.
        Il primo colpo alla già "precaria" legge 24 luglio 1985, n. 409, arrivò dalla legge 31 ottobre 1988, n. 471, che prevedeva per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia negli anni 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, soggetti questi che erano già a conoscenza dell'esistenza del corso di laurea specifico di una facoltà istituita a numero chiuso, la possibilità di optare per uno dei due ordini professionali entro il 31 dicembre 1991. Il secondo colpo, e ben più letale, alla legge n. 409 del 1985, arrivò con la sentenza n. 100 del 1989 della Corte costituzionale, che evidenziava disparità di trattamento di soggetti aventi lo stesso diritto e abrogava parte degli articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, ponendo su uno stesso piano specialisti e non, dando a questi ultimi possibilità d'iscriversi anche all'albo professionale degli odontoiatri restando iscritti a quello dei medici, senza limiti di tempo e, secondo un'interpretazione della Commissione centrale esercenti la professione sanitaria, dando loro possibilità di usufruire della sola annotazione.
        La convivenza di due albi professionali in uno stesso ordine ha evidenziato in maniera sempre più evidente le difficoltà organizzative e di conduzione di una siffatta situazione, anche perché la legge n. 409 del 1985, trasferendo i poteri di cui alle lettere c), f) e g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ha assegnato alle relative commissioni degli odontoiatri e dei medici i poteri disciplinari, quello di interposizione nelle controversie e quello di designazione dei rappresentanti della specifica professione lasciando le altre incombenze e soprattutto la tenuta dell'albo professionale ancora alla competenza del consiglio dell'ordine. Tale complessa situazione ha comportato il realizzarsi di una realtà quanto mai variegata ed a volte contraddittoria in ambito nazionale. Vi sono ordini dove tutti gli esercenti l'odontoiatria sono iscritti al rispettivo albo professionale ed altri invece dove, a seconda dell'interpretazione condivisa, le normative variano apparentemente senza limiti ben precisi. E' chiaro quindi che la creazione di un ordine autonomo degli esercenti l'odontoiatria, che metta fine ad una situazione inaccettabile per una professione tanto importante e delicata, è ormai condizione obbligatoria anche nell'ottica della realtà europea.
        Di questa necessità è convinta sostenitrice la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri e lo sono anche le associazioni più rappresentative di categoria. Da tutto quanto sopra esposto appare inequivocabile che il titolo I, e più specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, hanno completamente disatteso le aspettative e se ne rende necessaria la sostituzione. Il Parlamento, nella XII legislatura, preso atto dei problemi esistenti, aveva avviato l'esame dei progetti di legge in materia presentati alle due Camere. L'iter legislativo è stato interrotto per la fine della legislatura e il problema è rimasto irrisolto. Purtroppo la storia si è ripetuta anche nel corso della XIII legislatura, dove il lavoro lungo e puntuale svolto nelle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno portato alla definizione di una nuova disciplina della professione di odontoiatria.
        Allo scopo di non rendere vano il lavoro svolto viene pertanto presentata questa proposta di legge che riprende, con alcune modifiche, il testo approvato dalla Camera dei deputati nel dicembre 2000 (in seconda lettura atto Senato n. 2356-B). Le norme proposte, colmando il vuoto legislativo inerente la professione e nella salvaguardia delle situazioni pregresse, istituiscono l'ordine professionale degli odontoiatri ed i relativi ordini provinciali, le relative federazioni, l'albo professionale degli ordini, stabiliscono un sistema previdenziale e misure da attuare contro le piaghe dell'abusivismo professionale e del prestanomismo. Nella parte riguardante l'ordinamento della professione è stata presa come punto di riferimento la strutturazione già esistente per l'ordine dei medici, ampiamente modificata in relazione alle specifiche esigenze della professione e tenuto conto delle proposte di modifica da tempo auspicate dai rappresentanti stessi dell'ordine dei medici nei confronti del proprio ordinamento.
        Naturalmente la proposta di legge potrà essere perfezionata nel corso del dibattito tenendo conto delle più recenti evoluzioni del settore.
        Si auspica la collaborazione degli onorevoli colleghi al fine di approvare celermente la presente proposta di legge in modo da dare certezze ad un comparto da troppo tempo lasciato in sospeso.




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