XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 146
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Professione di odontoiatra).
1. E' istituita la professione sanitaria di
odontoiatra.
2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le
attività inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e
delle anomalie congenite ed acquisite dei denti e della bocca,
delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché le attività di
prevenzione e di riabilitazione odontoiatrica, mantenendo le
competenze dei laureati in medicina e chirurgia, da
regolamentare con decreto del Ministro della sanità emanato di
intesa con la federazione nazionale degli ordini degli
odontoiatri di cui all'articolo 15 e con la federazione
nazionale degli ordini dei medici-chirurghi.
3. L'odontoiatra può prescrivere tutti i medicamenti, gli
esami di laboratorio e le indagini diagnostiche necessari
all'esercizio della professione.
Art. 2.
(Esami di abilitazione).
1. Gli esami di Stato per il conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che
sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi
dentaria, hanno carattere specificamente professionale.
2. Le norme concernenti lo svolgimento degli esami di
abilitazione ed i relativi programmi sono determinati con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio
universitario nazionale e del consiglio nazionale di cui
all'articolo 16.
Art. 3.
(Albo professionale).
1. Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di
cui all'articolo 5 è istituito l'albo professionale degli
odontoiatri, di seguito denominato "albo".
2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio
della professione di odontoiatra. L'odontoiatra iscritto
all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto
il territorio dello Stato. L'esercizio della professione di
odontoiatra è altresì consentito ai soggetti di cui
all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n.
409, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera
b), della presente legge.
3. Per essere iscritto all'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti civili;
c) essere abilitato all'esercizio della
professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i
soggetti di cui al comma 4, lettere b), c) e
d);
d) avere la residenza nella circoscrizione
territoriale nella quale è istituito l'ordine.
4. Possono iscriversi all'albo:
a) i laureati in odontoiatria e protesi
dentaria;
b) i laureati in medicina e chirurgia purché
iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio
1980;
c) i laureati in medicina e chirurgia in possesso
del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico alla
data di entrata in vigore della presente legge;
d) i laureati in medicina e chirurgia
immatricolati al relativo corso di laurea negli anni
accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984,
1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio
professionale, secondo le modalità stabilite dal decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, come modificato dal comma
6 del presente articolo;
e) i cittadini degli Stati membri della Unione
europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24
luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25, comma
1, lettera b), della presente legge;
f) i cittadini stranieri che hanno conseguito il
titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e
che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia
stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio
della professione di odontoiatra, a condizione che tali
cittadini godano dei diritti civili.
5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4,
lettere b) e c), che si iscrivono all'albo
mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione
all'ordine dei medici-chirurghi. Per i provvedimenti
conseguenti alla pratica professionale esercitata, interviene
il competente ordine professionale.
6. Al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dai
seguenti:
"1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati
al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981,
1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, in possesso
dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono
iscriversi all'albo degli odontoiatri previo svolgimento della
prova attitudinale di cui ai commi 1-bis e 2. La prova
attitudinale di cui al comma 2 è ripetibile una volta.
1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 che
abbiano optato per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri di
cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, entro
il 31 dicembre 1991, la prova attitudinale di cui al comma 1
del presente articolo consiste in un corso di formazione, da
svolgere secondo modalità definite con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, in modo tale da non
determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Fino alla data di conclusione del corso di formazione, i
soggetti di cui al presente comma continuano ad esercitare la
professione di odontoiatra";
b) all'articolo 1, al comma 2, sono premesse le
seguenti parole: "Per i soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo non iscritti all'albo degli odontoiatri di
cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409,";
c) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati
al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981,
1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, in possesso
dell'abilitazione all'esercizio professionale, iscritti
all'albo degli odontoiatri ai sensi del presente decreto,
mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione
all'albo dei medici-chirurghi. Per i provvedimenti conseguenti
alla pratica professionale esercitata interviene il competente
ordine professionale";
d) all'articolo 1, il comma 5 è abrogato.
7. Il decreto del Ministro della sanità di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 13
ottobre 1998, n. 386, introdotto dal comma 6, lettera a),
del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
8. Il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, è
prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Conseguentemente il decreto del
Ministro della sanità di cui al medesimo comma 3 è emanato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 4.
(Corsi di laurea).
1. Le università, in relazione alle proprie strutture
didattiche e scientifiche, nell'ambito dei criteri generali di
programmazione definiti con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Ministro della sanità, possono stabilire, per
ciascun anno accademico, una riserva di posti per consentire
l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia ai
laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché
l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria ai laureati in medicina e chirurgia, sulla base degli
esami sostenuti riconosciuti e previo superamento di un esame
di ammissione.
Art. 5.
(Ordine provinciale
degli odontoiatri).
1. In ogni provincia è istituito l'ordine provinciale
degli odontoiatri. Il Ministro della sanità, su richiesta
degli ordini interessati, segnalata dal comitato centrale di
cui all'articolo 17, può disporre che un ordine abbia per
circoscrizione due o più province finitime ovvero sia
riassorbito dalla federazione regionale, di cui all'articolo
11.
2. Gli organi dell'ordine provinciale sono: l'assemblea,
il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il
segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei
conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.
3. Ciascun ordine provinciale cura la tenuta dell'albo e
dell'elenco transitorio aggiunto di cui all'articolo 1 del
regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943.
Art. 6.
(Attribuzioni dell'assemblea
dell'ordine provinciale).
1. L'assemblea dell'ordine provinciale è formata da
tutti gli iscritti all'ordine provinciale ed esercita le
seguenti attribuzioni:
a) elegge fra i propri componenti, con possibilità
di indicare un numero di preferenze pari ad un massimo dei due
terzi degli eleggibili, il consiglio direttivo secondo quanto
stabilito all'articolo 7;
b) elegge il collegio dei revisori dei conti;
c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed
il conto consuntivo riferito all'anno precedente.
Art. 7.
(Elezione del consiglio direttivo
dell'ordine provinciale).
1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale è
eletto dall'assemblea fra i propri componenti, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a).
2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal
presidente dell'ordine provinciale ogni quattro anni, tra il
mese di ottobre e il mese di dicembre, in una data indicata
dal consiglio direttivo uscente.
3. La comunicazione all'assemblea della data delle
elezioni è effettuata entro un termine compreso tra sessanta e
quarantacinque giorni dalla stessa data, mediante lettera da
inviare a ciascun iscritto e avviso da pubblicare mediante
affissione presso la sede dell'ordine provinciale. Nella
comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede
della votazione.
Art. 8.
(Composizione e attribuzioni del consiglio direttivo
dell'ordine provinciale).
1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale è
composto da cinque membri se gli iscritti all'albo non
superano i cento, da sette se gli iscritti all'albo superano i
cento ma non i cinquecento, da nove se superano i cinquecento
ma non i millecinquecento, da quindici se superano i
millecinquecento.
2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti
attribuzioni:
a) elegge tra i propri componenti il presidente,
il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
b) discute la mozione di sfiducia nei confronti
del presidente;
c) provvede alla tenuta dell'albo, curando le
iscrizioni e le cancellazioni, nonché la sua pubblicazione
annuale;
d) vigila sul mantenimento del decoro e
dell'indipendenza dell'ordine;
e) designa i rappresentanti dell'ordine presso
enti, organizzazioni e commissioni, comprese quelle per
l'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
f) promuove iniziative finalizzate
all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale
degli iscritti;
g) concorre con le autorità locali alla
predisposizione e all'attuazione dei provvedimenti di
interesse dell'ordine;
h) esercita il potere disciplinare nei confronti
degli iscritti;
i) si interpone, su richiesta, nelle controversie
che comunque riguardano gli odontoiatri relative all'esercizio
della professione, incluse quelle in materia di spese e di
onorari, al fine di giungere alla conciliazione della
vertenza;
l) valuta, su richiesta, la congruità degli
onorari percepiti per l'attività professionale svolta;
m) assume iniziative dirette alla repressione
dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra ed
alla difesa delle specifiche competenze professionali;
n) provvede all'amministrazione dei beni
dell'ordine;
o) propone all'approvazione dell'assemblea il
bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito
all'anno precedente;
p) stabilisce, entro i limiti necessari per il
funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento dei relativi
compiti istituzionali, l'ammontare della tassa annuale, nonché
l'ammontare delle tasse per l'iscrizione, per il
trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il
rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari, per la
pubblicità in materia sanitaria, nonché l'ammontare delle
tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata
all'ordine;
q) richiede al presidente la convocazione
dell'assemblea qualora lo ritenga opportuno in relazione a
temi di particolare interesse;
r) apporta alle tariffe minime degli onorari delle
prestazioni odontoiatriche variazioni non superiori al 30 per
cento degli importi fissati, in relazione ad esigenze di
carattere locale;
s) promuove l'aggiornamento obbligatorio per gli
iscritti;
t) contribuisce, in accordo con le autorità
sanitarie regionali e con le aziende sanitarie locali della
circoscrizione territoriale dell'ordine, ad organizzare tra
gli iscritti campagne volontarie finalizzate alla prevenzione
delle malattie della bocca e dei denti.
3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente,
anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti
formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire
all'ordine del giorno.
Art. 9.
(Attribuzioni del presidente
dell'ordine provinciale).
1. Il presidente dell'ordine provinciale esercita le
seguenti attribuzioni:
a) rappresenta l'ordine;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo e
l'assemblea;
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli
organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;
d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle
leggi e dai regolamenti.
2. Il presidente decade dalla carica qualora il consiglio
direttivo approvi una mozione di sfiducia nei suoi confronti.
La mozione di sfiducia per essere posta in votazione deve
essere sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il
consiglio direttivo.
Art. 10.
(Attribuzioni del vicepresidente, del segretario, del
tesoriere e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine
provinciale).
1. Il vicepresidente dell'ordine provinciale sostituisce
il presidente in caso di impedimento e svolge le funzioni a
lui delegate.
2. Il segretario cura la tenuta dell'archivio dei verbali
delle sedute dell'assemblea, dei registri previsti dalle leggi
e dai regolamenti, autentica le copie delle deliberazioni e
degli altri atti da rilasciare ai sensi della legislazione
vigente e dei regolamenti. In caso di assenza o di impedimento
il segretario è sostituito dal membro del consiglio direttivo
più giovane per età che non ricopra altre cariche.
3. Il tesoriere esercita le attribuzioni previste
dall'articolo 32 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. In caso di
assenza o di impedimento il tesoriere è sostituito dal membro
del consiglio direttivo più anziano per età che non ricopra
altre cariche.
4. Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio
di previsione ed il conto consuntivo, nonché tutti i documenti
amministrativi e contabili.
Art. 11.
(Federazione regionale
degli ordini degli odontoiatri).
1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti
nella medesima regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e
ferma restando l'autonomia delle province autonome di Trento e
di Bolzano, sono riuniti nella federazione regionale degli
ordini degli odontoiatri che ha sede nella città in cui ha
sede l'assessorato regionale alla sanità.
2. Gli organi della federazione regionale sono:
l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il
vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei
revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di
quattro anni.
Art. 12.
(Attribuzioni dell'assemblea
della federazione regionale).
1. L'assemblea della federazione regionale è composta dai
membri dei consigli direttivi degli ordini provinciali.
2. L'assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
a) determina, ogni quattro anni, il numero dei
consiglieri che ciascun consiglio direttivo dell'ordine
provinciale elegge al consiglio direttivo della federazione
regionale in relazione al numero degli iscritti a ciascun
ordine provinciale e in modo tale che ciascuno di essi sia
rappresentato almeno da un consigliere e da un numero di
consiglieri inferiore alla metà dei componenti il consiglio
stesso, salvo il caso in cui nella regione siano istituiti due
soli ordini provinciali;
b) elegge il collegio dei revisori dei conti
composto da tre membri effettivi e da un membro supplente;
c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed
il conto consuntivo riferito all'anno precedente.
Art. 13.
(Attribuzioni del consiglio direttivo della federazione
regionale).
1. Il consiglio direttivo della federazione regionale è
composto da:
a) sette consiglieri, se il numero degli ordini
provinciali istituiti nella regione non è superiore a tre;
b) nove consiglieri, se il numero degli ordini
provinciali istituiti nella regione non è superiore a
cinque;
c) quindici consiglieri, se il numero degli ordini
provinciali istituiti nella regione è pari o superiore a
sei.
2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti
attribuzioni:
a) procede, in una riunione convocata dal
componente più anziano per età entro la prima decade del mese
di febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto
luogo le elezioni dei consigli direttivi degli ordini
provinciali, alla elezione del presidente, del vicepresidente,
del segretario e del tesoriere;
b) stabilisce, in rapporto al numero degli
iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale
deve versare per le spese di funzionamento della federazione
regionale;
c) svolge le funzioni attribuite alla federazione
regionale dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti di
lavoro e dalle convenzioni;
d) designa i rappresentanti della federazione
regionale presso commissioni, enti ed organizzazioni;
e) discute la mozione di sfiducia nei confronti
del presidente;
f) assicura, d'intesa con gli organi del Servizio
sanitario nazionale, il funzionamento delle commissioni
professionali e di valutazione dei requisiti, istituite al
fine di governare la formazione del personale sanitario,
fissandone anche le procedure ed i programmi formativi.
3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente,
anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti,
formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire
all'ordine del giorno.
Art. 14.
(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del
segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei
conti della federazione regionale).
1. Il presidente della federazione regionale esercita le
seguenti attribuzioni:
a) rappresenta la federazione;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo e
l'assemblea;
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli
organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;
d) svolge i compiti attribuitigli dalle leggi e
dai regolamenti.
2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 2.
3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere ed al
collegio dei revisori dei conti si applicano, rispettivamente,
le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 15.
(Federazione nazionale
degli ordini degli odontoiatri).
1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti su
tutto il territorio nazionale sono riuniti nella federazione
nazionale degli ordini degli odontoiatri, con sede in Roma.
2. Gli organi della federazione nazionale sono: il
consiglio nazionale, il comitato centrale, il presidente, il
vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei
revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di
quattro anni.
Art. 16.
(Attribuzioni del consiglio nazionale
e della federazione nazionale).
1. Il consiglio nazionale della federazione nazionale è
composto dai presidenti degli ordini provinciali degli
odontoiatri.
2. Il consiglio nazionale esercita le seguenti
attribuzioni:
a) elegge, entro il 31 marzo dell'anno successivo
a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei presidenti e
dei consigli direttivi degli ordini provinciali, i componenti
del comitato centrale fra gli iscritti all'albo, con le
modalità previste all'articolo 7;
b) approva ogni anno il bilancio di previsione ed
il conto consuntivo riferito all'anno precedente;
c) elegge il collegio dei revisori dei conti;
d) approva, su proposta del comitato centrale, il
codice di deontologia professionale;
e) adotta i regolamenti proposti dal comitato
centrale che sono inviati al Ministero della sanità ai sensi
dell'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, limitatamente a quelli relativi al
personale dipendente dalla federazione nazionale stessa;
f) approva le tariffe minime degli onorari delle
prestazioni odontoiatriche proposte dal comitato centrale.
Tali tariffe sono rese esecutive con decreto del Ministro
della sanità e sono obbligatorie per le persone fisiche e
giuridiche legittimate alla erogazione delle prestazioni
odontoiatriche. Qualsiasi accordo in deroga è considerato
nullo. Il mancato rispetto delle tariffe comporta, per le
persone fisiche, la sospensione dall'esercizio della
professione per un periodo da uno a sei mesi, secondo quanto
stabilito dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale
territorialmente competente e, per le persone giuridiche, la
sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo
da uno a sei mesi secondo quanto stabilito dalla competente
autorità amministrativa, previo accertamento e verifica
dell'avvenuta violazione;
g) esprime, su proposta del comitato centrale,
parere sulla programmazione del numero dei posti disponibili
nei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e sul
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 17.
(Attribuzioni del comitato centrale della federazione
nazionale).
1. Il comitato centrale della federazione nazionale è
composto da quindici membri eletti dal consiglio nazionale ai
sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a).
2. Il comitato centrale esercita le seguenti
attribuzioni:
a) elegge fra i propri componenti il presidente,
il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere e discute la
mozione di sfiducia nei confronti del presidente;
b) stabilisce, in rapporto al numero degli
iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale
deve versare per le spese di funzionamento della federazione
nazionale;
c) vigila, sul piano nazionale, sul mantenimento
del decoro e dell'indipendenza della professione;
d) coordina e promuove l'attività degli ordini
provinciali e delle federazioni regionali;
e) segnala la opportunità di modificare la
circoscrizione territoriale degli ordini provinciali, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1;
f) promuove e favorisce tutte le iniziative intese
a facilitare il progresso culturale degli iscritti ed
impartisce direttive per le verifiche periodiche sulla
professionalità degli iscritti;
g) designa i rappresentanti della federazione
presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere
nazionale od internazionale;
h) concorre con le autorità competenti alla
elaborazione ed all'attuazione dei provvedimenti che comunque
possono interessare la professione;
i) impartisce direttive per la soluzione delle
controversie di cui all'articolo 8, comma 2, lettera
i);
l) esercita il potere disciplinare nei confronti
dei componenti dei consigli direttivi degli ordini
provinciali;
m) propone al consiglio nazionale le tariffe
minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche;
n) assume sul piano nazionale iniziative dirette
alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed
in difesa delle competenze professionali;
o) provvede all'amministrazione dei beni della
federazione nazionale;
p) promuove, d'intesa con il Ministero della
sanità, campagne nazionali di prevenzione delle malattie della
bocca e dei denti.
3. Il comitato centrale è convocato dal presidente, anche
su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con
l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del
giorno.
Art. 18.
(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del
segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei
conti della federazione nazionale).
1. Il presidente della federazione nazionale esercita
le seguenti attribuzioni:
a) rappresenta la federazione;
b) convoca e presiede il comitato centrale e il
consiglio nazionale;
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli
organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;
d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle
leggi e dai regolamenti.
2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 2.
3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere e al
collegio dei revisori dei conti si applicano, rispettivamente,
le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 19.
(Disposizioni comuni ai componenti degli organi
collegiali).
1. In caso di morte ovvero di dimissioni di uno dei
componenti degli organi collegiali degli ordini provinciali,
delle federazioni regionali e della federazione nazionale,
subentra il primo dei non eletti. Nel caso di cessazione dalla
carica di un numero di componenti superiore alla metà si
procede a nuove elezioni.
2. Non sono eleggibili alle cariche degli organi degli
ordini provinciali, delle federazioni regionali e della
federazione nazionale coloro che rivestono cariche negli
organi degli ordini provinciali e della federazione nazionale
degli ordini dei medici-chirurghi.
Art. 20.
(Provvedimenti disciplinari).
1. La sospensione dall'esercizio professionale adottata
dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale a seguito di
procedimento disciplinare comporta, per l'odontoiatra
dipendente da istituzione sanitaria pubblica, la sospensione
del relativo rapporto di lavoro.
2. Le istituzioni sanitarie pubbliche di cui al comma 1 e
il consiglio dell'ordine si scambiano reciproche informazioni
sull'avvio di procedimenti disciplinari.
Art. 21.
(Sanzioni disciplinari in caso di abusivo esercizio della
professione).
1. Nei confronti degli iscritti all'albo che hanno
riportato due condanne per il delitto previsto dall'articolo
348 del codice penale può essere applicata anche la sanzione
disciplinare della radiazione dall'albo.
2. La pronunzia della sanzione è emessa al termine del
procedimento disciplinato dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 24.
Art. 22.
(Funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie).
1. Con riferimento alla professione disciplinata dalla
presente legge, alla Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie, integrata secondo quanto previsto
dall'articolo 17, secondo comma, lettera e), del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, e successive modificazioni, sono conferite le
competenze in materia di ricorsi e di provvedimenti
disciplinari previste dal medesimo decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e dal relativo
regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
Art. 23.
(Norme in materia di previdenza).
1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo, gli
odontoiatri sono iscritti al fondo di previdenza generale
dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).
I laureati in odontoiatria e protesi dentaria possono
ricostruire a titolo oneroso il periodo pregresso, sulla base
dei più aggiornati criteri attuariali, dalla data di prima
iscrizione all'albo tenuto dall'ordine dei medici-chirurghi ai
sensi dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come
da ultimo modificata dall'articolo 25 della presente legge.
2. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo, gli
odontoiatri che abbiano intrapreso un rapporto convenzionale
con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono iscritti ai fondi
speciali di previdenza assunti in gestione dall'ENPAM, ai
sensi dell'articolo 4 del nuovo statuto dell'ENPAM, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959,
n. 931.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono apportate le modifiche allo statuto dell'ENPAM
per garantire agli iscritti all'albo l'iscrizione al fondo di
previdenza generale dell'ENPAM nonché la rappresentanza nel
consiglio nazionale, nel comitato direttivo e nel collegio
sindacale dell'ENPAM stesso, in misura proporzionale alla loro
contribuzione rispetto agli iscritti agli albi professionali
dei medici-chirurghi.
Art. 24.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è emanato il relativo regolamento di
attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
2. Fino alla data di emanazione del regolamento di cui al
comma 1 si applicano, in quanto compatibili con la presente
legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, i presidenti delle commissioni
per gli iscritti all'albo istituite presso i consigli
direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri convocano le assemblee degli iscritti
all'albo, per la elezione degli organi di cui agli articoli 9
e 10, commi 1, 2 e 3. Entro il mese successivo il presidente
della commissione istituita presso il comitato centrale della
federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri convoca il consiglio nazionale di cui
all'articolo 16 per la elezione del comitato centrale di cui
all'articolo 17.
4. Gli ordini provinciali e la federazione nazionale di
cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 15, possono fissare la
propria sede presso gli ordini provinciali dei
medici-chirurghi e la federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirurghi, fatti salvi i diritti patrimoniali.
Art. 25.
(Modifiche alla legge
24 luglio 1985, n. 409. Abrogazioni).
1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
"Disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla
libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini
di Stati membri dell'Unione europea";
b) all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal
seguente:
"Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che
esercitano un'attività professionale nel campo della
odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A
annesso alla presente legge, e che sono in possesso dei
diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B
annesso alla presente legge, purché conseguiti in uno degli
Stati membri dell'Unione europea, è riconosciuto il titolo di
odontoiatra";
2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 1, della presente legge, 20, 22 e 23
della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.
3. Le commissioni per gli iscritti all'albo istituite
presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri nonché la commissione per
gli iscritti al medesimo albo istituita presso il comitato
centrale della federazione nazionale degli stessi ordini ai
sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come
da ultimo modificata dal comma 2 del presente articolo,
continuano ad operare successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, al fine di realizzare gli
adempimenti di cui all'articolo 24, comma 3, della
medesima.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'ordine provinciale dei medici-chirughi e
degli odontoiatri e la federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri assumono,
rispettivamente, le denominazioni di "ordine provinciale dei
medici-chirughi" e di "federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirughi".
5. Il regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755,
convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, è abrogato.
Art. 26.
(Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo si
provvede mediante i contributi versati dagli iscritti.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale si
provvede con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a
carico dei partecipanti.