XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 141




        Onorevoli Colleghi! - Il problema dell'unicità dei contratti triennali nel pubblico impiego trae origine ormai da una vasta e consolidata giurisprudenza. In conseguenza di tali orientamenti e di sentenze dei TAR, della Corte dei conti e della magistratura ordinaria, il legislatore ha emanato norme che, per essere limitate ai singoli comparti, hanno inasprito ancor di più i motivi del contendere tra le categorie degli esclusi.
        Pur se la Corte di cassazione, con sentenza del 2 giugno 1977, n. 2249, stabiliva che "le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponiblità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità", con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, detto diritto veniva riconosciuto solo ad alcune categorie di pubblici dipendenti. Contemporaneamente, però, veniva promulgata la legge 29 marzo 1983, n. 93, che pone sullo stesso piano tutti i destinatari degli accordi contrattuali, garantendo l'omogeneizzazione della posizione degli stessi.
        Occorreva attendere il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola ed il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, relativo al comparto delle aziende autonome e delle amministrazioni autonome dello Stato, per vedere riconosciuto detto diritto, sia pure con decorrenze diverse, quasi a tutto il pubblico impiego, con la sola esclusione dei dipendenti dell'allora Ente ferrovie dello Stato che, per il fatto di non essere più azienda di Stato, praticamente non viene più menzionato nei provvedimenti legislativi, per pura dimenticanza, anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabilisce che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continua ad essere regolato dalle leggi in vigore. Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992 detto diritto veniva esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente dall'Ente ferrovie dello Stato, senza però alcun riferimento al periodo pregresso, per cui i lavoratori andati in quiescenza negli anni precedenti - in concreto, in vigenza dei contratti 1981-1983, 1984-1986 e 1987-1989 - sono stati ingiustamente penalizzati.
          Ma i parziali risultati positivi conseguiti dai lavoratori dopo lunghi anni di lotte, sia giudiziarie che politiche, si vanificano subito quando il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con suoi provvedimenti autonomi, diramati con circolari, di fatto annulla dette conquiste o per lo meno, le rende inefficaci.
        Infatti con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle direzioni provinciali del Tesoro per dettare le norme sulla perequazione automatica per le pensioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si stabilisce che: "at fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 1985-1987 et avente titolo at riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e dal 1^ gennaio 1988, in quanto commisurati a nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti".
        Detta disposizione veniva subito applicata a tutto il pubblico comparto, compresi i ferrovieri.

        E' manifesto quindi che gli effetti di una legge, pur se limitata nel tempo, fatta allo scopo di riconoscere un diritto patrimoniale al lavoratore che viene posto in quiescenza nell'arco del contratto triennale, vengono inspiegabilmente modificati da una circolare che di fatto annulla le finalità della legge stessa. O tutto il contratto o la perequazione, è detto, senza alcuna motivazione. Noi crediamo che il lavoratore abbia diritto all'uno ed all'altro beneficio, in quanto, come affermato da numerose sentenze, la dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni nasce da una pura esigenza di cassa. Quindi, giuridicamente gli aumenti sono da considerare come se fossero stati corrisposti tutti nel primo giorno di inizio del contratto e, pertanto, suscettibili degli aumenti per perequazione verificatisi nel corso del triennio, di cui alla legge n. 730 del 1983.
        Non solo, ma i suddetti provvedimenti legislativi hanno subìto una nuova interpretazione limitativa da parte del Ministero del tesoro, sia sulla funzione che sull'efficacia nei rapporti dell'indennità di buonuscita. Infatti, sempre con circolare del Ministero del tesoro n. l2954 del 7 luglio 1989, si è autonomamente stabilito che la unicità dei contratti nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non pure a quelli della buonuscita.
        Affermazione subito contestata in sede giudiziaria: a tutt'oggi già ammontano a diverse decine le sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno avuto riconosciuto il loro diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti contrattuali triennali. Vedi, ad esempio, la sentenza TAR del Lazio, 3^ sezione, n. 302 del 1992, la sentenza del pretore di Roma n. 104493/91 del 10 gennaio 1992, quella n. 108192/91 del 15 maggio 1992 e numerose altre che si sono nel frattempo succedute.
        Pertanto, lo scopo della presente proposta di legge è quello di riconoscere il diritto al contratto triennale ai cessati dal servizio dal 1981 al 1989 e quello di dirimere dubbi ed interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate che, infine, assume anche una finalità economica perché alienerebbe tutta la massa di pendenze giudiziarie, sempre più numerose, che hanno un costo di rilevanza non trascurabile; oltre che a rendere un dovuto atto di giustizia ai pensionati ferrovieri che sono in attesa di veder riconosciuto un loro diritto come gli altri pubblici dipendenti.
        All'articolo 1 della presente proposta di legge, viene stabilito che il personale già dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni emanate nell'arco del triennio.
        All'articolo 2 viene stabilito che gli aumenti stipendiali concessi dopo la data della messa in quiescenza ma durante la vigenza contrattuale triennale, sono validi sia per il ricalcolo della pensione sia per il trattamento di fine rapporto (buonuscita).
        All'articolo 3 viene stabilito che gli aumenti stipendiali concessi dopo la messa in quiescenza e durante la vigenza contrattuale, sono cumulabili con gli aumenti perequativi delle pensioni, di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono assorbiti, contrariamente a quanto stabilito dalla circolare n. 72, del 15 febbraio 1987, dalla Ragioneria generale dello Stato.




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