XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 141
Onorevoli Colleghi! - Il problema dell'unicità dei
contratti triennali nel pubblico impiego trae origine ormai da
una vasta e consolidata giurisprudenza. In conseguenza di tali
orientamenti e di sentenze dei TAR, della Corte dei conti e
della magistratura ordinaria, il legislatore ha emanato norme
che, per essere limitate ai singoli comparti, hanno inasprito
ancor di più i motivi del contendere tra le categorie degli
esclusi.
Pur se la Corte di cassazione, con sentenza del 2 giugno
1977, n. 2249, stabiliva che "le parti contraenti degli
accordi triennali per il personale del pubblico impiego non
hanno la disponiblità di escludere dai miglioramenti i
soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e
collocati in quiescenza nel triennio di validità", con il
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
344, detto diritto veniva riconosciuto solo ad alcune
categorie di pubblici dipendenti. Contemporaneamente, però,
veniva promulgata la legge 29 marzo 1983, n. 93, che pone
sullo stesso piano tutti i destinatari degli accordi
contrattuali, garantendo l'omogeneizzazione della posizione
degli stessi.
Occorreva attendere il decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola ed
il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266, relativo al comparto delle aziende autonome e delle
amministrazioni autonome dello Stato, per vedere riconosciuto
detto diritto, sia pure con decorrenze diverse, quasi a tutto
il pubblico impiego, con la sola esclusione dei dipendenti
dell'allora Ente ferrovie dello Stato che, per il fatto di non
essere più azienda di Stato, praticamente non viene più
menzionato nei provvedimenti legislativi, per pura
dimenticanza, anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio
1985, n. 210, stabilisce che l'ordinamento previdenziale ed
assistenziale del personale dipendente continua ad essere
regolato dalle leggi in vigore. Solo con il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio
1990-1992 detto diritto veniva esplicitamente riconosciuto
anche al personale dipendente dall'Ente ferrovie dello Stato,
senza però alcun riferimento al periodo pregresso, per cui i
lavoratori andati in quiescenza negli anni precedenti - in
concreto, in vigenza dei contratti 1981-1983, 1984-1986 e
1987-1989 - sono stati ingiustamente penalizzati.
Ma i parziali risultati positivi conseguiti dai
lavoratori dopo lunghi anni di lotte, sia giudiziarie che
politiche, si vanificano subito quando il Ministero del tesoro
- Ragioneria generale dello Stato - con suoi provvedimenti
autonomi, diramati con circolari, di fatto annulla dette
conquiste o per lo meno, le rende inefficaci.
Infatti con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987,
diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle
direzioni provinciali del Tesoro per dettare le norme sulla
perequazione automatica per le pensioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si
stabilisce che: "at fini corretta applicazione provvedimenti
riguardanti personale statale collocato a riposo periodo
vigenza contrattuale triennio 1985-1987 et avente titolo at
riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione
decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e dal 1^ gennaio 1988, in
quanto commisurati a nuove e più elevate basi pensionabili,
dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in
godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre
1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi
che resteranno pertanto assorbiti".
Detta disposizione veniva subito applicata a tutto il
pubblico comparto, compresi i ferrovieri.
E' manifesto quindi che gli effetti di una legge, pur se
limitata nel tempo, fatta allo scopo di riconoscere un diritto
patrimoniale al lavoratore che viene posto in quiescenza
nell'arco del contratto triennale, vengono inspiegabilmente
modificati da una circolare che di fatto annulla le finalità
della legge stessa. O tutto il contratto o la perequazione, è
detto, senza alcuna motivazione. Noi crediamo che il
lavoratore abbia diritto all'uno ed all'altro beneficio, in
quanto, come affermato da numerose sentenze, la dilazione
degli aumenti nell'arco dei tre anni nasce da una pura
esigenza di cassa. Quindi, giuridicamente gli aumenti sono da
considerare come se fossero stati corrisposti tutti nel primo
giorno di inizio del contratto e, pertanto, suscettibili degli
aumenti per perequazione verificatisi nel corso del triennio,
di cui alla legge n. 730 del 1983.
Non solo, ma i suddetti provvedimenti legislativi hanno
subìto una nuova interpretazione limitativa da parte del
Ministero del tesoro, sia sulla funzione che sull'efficacia
nei rapporti dell'indennità di buonuscita. Infatti, sempre con
circolare del Ministero del tesoro n. l2954 del 7 luglio 1989,
si è autonomamente stabilito che la unicità dei contratti
nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini
pensionistici e non pure a quelli della buonuscita.
Affermazione subito contestata in sede giudiziaria: a
tutt'oggi già ammontano a diverse decine le sentenze
favorevoli ai lavoratori che hanno avuto riconosciuto il loro
diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli
aumenti contrattuali triennali. Vedi, ad esempio, la sentenza
TAR del Lazio, 3^ sezione, n. 302 del 1992, la sentenza del
pretore di Roma n. 104493/91 del 10 gennaio 1992, quella n.
108192/91 del 15 maggio 1992 e numerose altre che si sono nel
frattempo succedute.
Pertanto, lo scopo della presente proposta di legge è
quello di riconoscere il diritto al contratto triennale ai
cessati dal servizio dal 1981 al 1989 e quello di dirimere
dubbi ed interpretazioni difformi dallo spirito delle
disposizioni emanate che, infine, assume anche una finalità
economica perché alienerebbe tutta la massa di pendenze
giudiziarie, sempre più numerose, che hanno un costo di
rilevanza non trascurabile; oltre che a rendere un dovuto atto
di giustizia ai pensionati ferrovieri che sono in attesa di
veder riconosciuto un loro diritto come gli altri pubblici
dipendenti.
All'articolo 1 della presente proposta di legge, viene
stabilito che il personale già dipendente dalla Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, cessato dal servizio
nella vigenza di uno dei contratti triennali succedutisi dal
1981 al 1995, ha diritto al trattamento di pensione calcolato
sull'importo effettivamente corrisposto alla data di
cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze
stabilite dalle disposizioni emanate nell'arco del
triennio.
All'articolo 2 viene stabilito che gli aumenti stipendiali
concessi dopo la data della messa in quiescenza ma durante la
vigenza contrattuale triennale, sono validi sia per il
ricalcolo della pensione sia per il trattamento di fine
rapporto (buonuscita).
All'articolo 3 viene stabilito che gli aumenti stipendiali
concessi dopo la messa in quiescenza e durante la vigenza
contrattuale, sono cumulabili con gli aumenti perequativi
delle pensioni, di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, che non vengono assorbiti, contrariamente a
quanto stabilito dalla circolare n. 72, del 15 febbraio 1987,
dalla Ragioneria generale dello Stato.