XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 141
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato, poi trasformato in Ente Ferrovie
dello Stato e successivamente, in Ferrovie dello Stato Spa,
che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra
il 1^ gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al
trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n.
804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive
modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, stipulati per i trienni
1987-1989 e 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, per il
periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, negli importi
effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal
servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli
aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in
servizio, secondo le citate disposizioni.
Art. 2.
1. I benefici di cui all'articolo 1 della presente legge
sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la
liquidazione del trattamento di fine servizio prevista
all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.
Art. 3.
1. Gli aumenti stipendiali di cui all'articolo 1 della
presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle
pensioni previsti dall'articolo 21 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono
riassorbiti.