XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 141




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, poi trasformato in Ente Ferrovie dello Stato e successivamente, in Ferrovie dello Stato Spa, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati per i trienni 1987-1989 e 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, per il periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, secondo le citate disposizioni.


Art. 2.

        1. I benefici di cui all'articolo 1 della presente legge sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione del trattamento di fine servizio prevista all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.


Art. 3.

        1. Gli aumenti stipendiali di cui all'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni previsti dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti.



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