XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 139




        Onorevoli Colleghi! - La legislazione vigente sul trattamento privilegiato corrisposto agli invalidi per servizio è contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
        Pur dando atto del notevole sforzo che il legislatore ha fatto allorché ha provveduto a coordinare in un testo unico le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, la pensione privilegiata diretta o di reversibilità, così come attualmente congegnata, si risolve a volte in un grave danno e spesso in una tragica beffa a danno del pubblico dipendente infortunatosi in servizio e per causa di servizio: i cosiddetti "privilegiati".
        La presente proposta di legge si pone, quindi, nell'ottica di riesaminare alcuni istituti di questo complesso di norme, rendendole più chiare ed omogenee, eliminando le notevoli ed a volte vistose disparità di trattamento esistenti non solo tra gli invalidi per servizio e le restanti categorie (ad esempio invalidi di guerra e del lavoro), ma tra gli stessi dipendenti anche dalla medesima amministrazione.
        Come evidenziato, trattasi per lo più di militari delle Forze armate e di quelli addetti all'ordine pubblico (Carabinieri, agenti della Polizia di Stato, Guardie di finanza, eccetera) nonché Vigili del fuoco, polizia municipale e altri dipendenti pubblici, i quali a causa del loro servizio hanno riportato mutilazioni o infermità ascrivibili a precise tabelle di classificazione, analoghe a quelle previste per le pensioni di guerra (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834), ed infine dei superstiti dei militari caduti in servizio e di deceduti per l'aggravarsi di menomazioni che hanno dato luogo alla concessione della pensione privilegiata. Partendo, quindi, dal presupposto dell'attribuzione della pensione privilegiata ai soggetti citati, l'articolo 1 della presente proposta di legge estende al personale civile dello Stato, al raggiungimento di almeno quindici anni di servizio utile, la maggiorazione del decimo, già previsto per il personale militare.
        L'articolo 2 determina una graduazione del decimo, in maniera direttamente proporzionale al grado di invalidà riconosciuta.
        L'articolo 3 prevede in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato che abbiano o meno raggiunto i limiti minimi per il trattamento di pensione ordinaria, un abbuono di due anni ai fini del trattamento di fine rapporto.
        L'articolo 4 stabilisce la riliquidazione e la perequazione dei trattamenti privilegiati in rapporto alle retribuzioni di attività dei pari grado in servizio.
        L'articolo 5 configura un preciso trattamento di riversibilità nei confronti dei superstiti del dipendente deceduto in attività di servizio, indipendentemente dalle loro condizioni economiche.
        L'articolo 6 prevede la definitività dei giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere nei confronti del personale civile e militare dello Stato, senza il successivo parere del comitato pensioni privilegiate.
        L'articolo 7 individua, infine, il trattamento fiscale riservato alle pensioni privilegiate.




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