XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 139
Onorevoli Colleghi! - La legislazione vigente sul
trattamento privilegiato corrisposto agli invalidi per
servizio è contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
Pur dando atto del notevole sforzo che il legislatore ha
fatto allorché ha provveduto a coordinare in un testo unico le
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, la pensione privilegiata diretta o di
reversibilità, così come attualmente congegnata, si risolve a
volte in un grave danno e spesso in una tragica beffa a danno
del pubblico dipendente infortunatosi in servizio e per causa
di servizio: i cosiddetti "privilegiati".
La presente proposta di legge si pone, quindi, nell'ottica
di riesaminare alcuni istituti di questo complesso di norme,
rendendole più chiare ed omogenee, eliminando le notevoli ed a
volte vistose disparità di trattamento esistenti non solo tra
gli invalidi per servizio e le restanti categorie (ad esempio
invalidi di guerra e del lavoro), ma tra gli stessi dipendenti
anche dalla medesima amministrazione.
Come evidenziato, trattasi per lo più di militari delle
Forze armate e di quelli addetti all'ordine pubblico
(Carabinieri, agenti della Polizia di Stato, Guardie di
finanza, eccetera) nonché Vigili del fuoco, polizia municipale
e altri dipendenti pubblici, i quali a causa del loro servizio
hanno riportato mutilazioni o infermità ascrivibili a precise
tabelle di classificazione, analoghe a quelle previste per le
pensioni di guerra (decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834), ed infine dei superstiti dei militari
caduti in servizio e di deceduti per l'aggravarsi di
menomazioni che hanno dato luogo alla concessione della
pensione privilegiata. Partendo, quindi, dal presupposto
dell'attribuzione della pensione privilegiata ai soggetti
citati, l'articolo 1 della presente proposta di legge estende
al personale civile dello Stato, al raggiungimento di almeno
quindici anni di servizio utile, la maggiorazione del decimo,
già previsto per il personale militare.
L'articolo 2 determina una graduazione del decimo, in
maniera direttamente proporzionale al grado di invalidà
riconosciuta.
L'articolo 3 prevede in favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato che abbiano o meno raggiunto i limiti
minimi per il trattamento di pensione ordinaria, un abbuono di
due anni ai fini del trattamento di fine rapporto.
L'articolo 4 stabilisce la riliquidazione e la
perequazione dei trattamenti privilegiati in rapporto alle
retribuzioni di attività dei pari grado in servizio.
L'articolo 5 configura un preciso trattamento di
riversibilità nei confronti dei superstiti del dipendente
deceduto in attività di servizio, indipendentemente dalle loro
condizioni economiche.
L'articolo 6 prevede la definitività dei giudizi
collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere nei
confronti del personale civile e militare dello Stato, senza
il successivo parere del comitato pensioni privilegiate.
L'articolo 7 individua, infine, il trattamento fiscale
riservato alle pensioni privilegiate.