XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 139
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Misura della pensione privilegiata
per il personale civile).
1. Al secondo comma dell'articolo 65 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti periodi: "La pensione
privilegiata ordinaria spettante al personale che abbia
raggiunto o superato il limite minimo di anzianità utile a
conseguire il diritto al trattamento normale di quiescenza, è
pari alla pensione ordinaria, liquidata ai sensi dell'articolo
15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, aumentata
delle misure previste dal quarto comma dell'articolo 67 del
presente testo unico. In nessun caso la pensione privilegiata
può superare l'ultimo stipendio percepito in attività di
servizio, aumentato degli assegni fissi connessi".
Art. 2.
(Graduazione del decimo).
1. Il quarto comma dell'articolo 67 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, è sostituito dal seguente:
"Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata nel
primo comma dell'articolo 52, la pensione privilegiata è
liquidata nella misura prevista per la pensione ordinaria
aumentata del 25, 22, 20, 18, 16, 14, 12 e 10 per cento della
base stessa in caso di ascrivibilità rispettivamente alla
prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed
ottava categoria".
Art. 3.
(Servizi computabili).
1. Ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli
enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile
1976, n. 177, titolari di pensione privilegiata che abbiano
maturato il diritto al trattamento normale di pensione, spetta
un abbuono di due anni ai fini del calcolo della indennità di
buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio.
2. I dipendenti di cui al comma 1 che non abbiano maturato
il diritto al trattamento normale di pensione ed i militari
titolari di pensione privilegiata ai sensi dell'articolo 67,
primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, possono richiedere
che il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, sia
computato ai fini della liquidazione del trattamento di
quiescenza normale, derivante dall'ulteriore servizio reso
alle dipendenze dello Stato o di ente locale amministrato dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il diritto deve essere esercitato entro cinque anni
dalla riassunzione del dipendente presso altra
amministrazione.
Art. 4.
(Riliquidazione e perequazione
dei trattamenti).
1. Le pensioni privilegiate attribuite al personale delle
Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, cessato dal
servizio fino al 31 dicembre 1996, che non abbia raggiunto
l'anzianità indicata dal primo comma dell'articolo 52 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, sono riliquidate, dalla data del 1^
gennaio 1997, sulla base dell'80 per cento delle retribuzioni
di attività, a parità di qualifica, di livello e di grado di
anzianità se l'infermità o le lesioni sono ascritte alla prima
categoria. La riliquidazione è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40
o 30 per cento della base stessa in caso di ascrizione,
rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta,
settima ed ottava categoria.
2. Dal 1^ gennaio 2002 tutti i miglioramenti economici che
saranno comunque attribuiti al personale civile e militare in
servizio sono estesi automaticamente, a decorrere dall'anno
successivo alla loro attribuzione, nella misura dell'80 per
cento, ai trattamenti pensionistici privilegiati.
Art. 5.
(Provvidenze in favore dei
congiunti deceduti).
1. Alla vedova ed agli orfani minorenni dei dipendenti
civili e militari dello Stato, deceduti in attività per
diretto effetto di ferite o di lesioni riportate in servizio,
è attribuito a vita un trattamento speciale di pensione in
misura pari al trattamento economico complessivo iniziale
della qualifica, o grado, immediatamente superiore a quella
rivestita dal dante causa all'epoca del decesso, con
l'esclusione dell'indennità integrativa speciale che è
corrisposta nella misura stabilita per il personale in
quiescenza.
2. Il trattamento speciale previsto dal comma 1 spetta,
nella misura del 50 per cento, anche agli orfani maggiorenni
o, in mancanza delle vedove o degli orfani, ai genitori purché
conviventi ed a carico del dipendente.
3. Il trattamento speciale di cui ai commi 1 e 2 è
liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del
nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al
personale in servizio in posizione corrispondente a quella del
dipendente deceduto, con le modalità di cui all'articolo 4.
Art. 6.
(Giudizi medico-collegiali).
1. Il comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal
seguente:
"1. I giudizi collegiali adottati dalle commissioni
mediche ospedaliere sono definitivi nei riguardi dei militari
delle Forze armate, delle Forze di polizia nonché degli altri
dipendenti statali e degli enti locali ai fini del
riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di
servizio e per la liquidazione di pensione privilegiata e
dell'equo indennizzo".
Art. 7.
(Trattamento fiscale della
pensione privilegiata).
1. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi
dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella
misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo
unico, come modificati dalla presente legge, hanno carattere
risarcitorio e sono esenti da ogni imposta o tributo.