XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 139




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Misura della pensione privilegiata
per il personale civile).

        1. Al secondo comma dell'articolo 65 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti i seguenti periodi: "La pensione privilegiata ordinaria spettante al personale che abbia raggiunto o superato il limite minimo di anzianità utile a conseguire il diritto al trattamento normale di quiescenza, è pari alla pensione ordinaria, liquidata ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, aumentata delle misure previste dal quarto comma dell'articolo 67 del presente testo unico. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito in attività di servizio, aumentato degli assegni fissi connessi".


Art. 2.

(Graduazione del decimo).

        1. Il quarto comma dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

            "Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata nel primo comma dell'articolo 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata del 25, 22, 20, 18, 16, 14, 12 e 10 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità rispettivamente alla prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava categoria".

Art. 3.

(Servizi computabili).

        1. Ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, titolari di pensione privilegiata che abbiano maturato il diritto al trattamento normale di pensione, spetta un abbuono di due anni ai fini del calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio.
        2. I dipendenti di cui al comma 1 che non abbiano maturato il diritto al trattamento normale di pensione ed i militari titolari di pensione privilegiata ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, possono richiedere che il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, sia computato ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza normale, derivante dall'ulteriore servizio reso alle dipendenze dello Stato o di ente locale amministrato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il diritto deve essere esercitato entro cinque anni dalla riassunzione del dipendente presso altra amministrazione.


Art. 4.

(Riliquidazione e perequazione
dei trattamenti).

        1. Le pensioni privilegiate attribuite al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, cessato dal servizio fino al 31 dicembre 1996, che non abbia raggiunto l'anzianità indicata dal primo comma dell'articolo 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono riliquidate, dalla data del 1^ gennaio 1997, sulla base dell'80 per cento delle retribuzioni di attività, a parità di qualifica, di livello e di grado di anzianità se l'infermità o le lesioni sono ascritte alla prima categoria. La riliquidazione è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrizione, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava categoria.
        2. Dal 1^ gennaio 2002 tutti i miglioramenti economici che saranno comunque attribuiti al personale civile e militare in servizio sono estesi automaticamente, a decorrere dall'anno successivo alla loro attribuzione, nella misura dell'80 per cento, ai trattamenti pensionistici privilegiati.


Art. 5.

(Provvidenze in favore dei
congiunti deceduti).

        1. Alla vedova ed agli orfani minorenni dei dipendenti civili e militari dello Stato, deceduti in attività per diretto effetto di ferite o di lesioni riportate in servizio, è attribuito a vita un trattamento speciale di pensione in misura pari al trattamento economico complessivo iniziale della qualifica, o grado, immediatamente superiore a quella rivestita dal dante causa all'epoca del decesso, con l'esclusione dell'indennità integrativa speciale che è corrisposta nella misura stabilita per il personale in quiescenza.
        2. Il trattamento speciale previsto dal comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche agli orfani maggiorenni o, in mancanza delle vedove o degli orfani, ai genitori purché conviventi ed a carico del dipendente.
        3. Il trattamento speciale di cui ai commi 1 e 2 è liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente deceduto, con le modalità di cui all'articolo 4.


Art. 6.

(Giudizi medico-collegiali).

        1. Il comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:

        "1. I giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono definitivi nei riguardi dei militari delle Forze armate, delle Forze di polizia nonché degli altri dipendenti statali e degli enti locali ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio e per la liquidazione di pensione privilegiata e dell'equo indennizzo".


Art. 7.

(Trattamento fiscale della
pensione privilegiata).

        1. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, come modificati dalla presente legge, hanno carattere risarcitorio e sono esenti da ogni imposta o tributo.



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