XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 137




        Onorevoli Colleghi! - L'esercizio della pranoterapia affonda le sue radici nel tempo, nelle pratiche tradizionali, sviluppatesi spontaneamente a seguito della percezione, spesso casuale, da parte di molte persone, di emanare attraverso le mani flussi bioenergetici e bioelettrici capaci di determinare benefiche modificazioni in diversi stati patologici. Detta terapia non è invasiva in quanto non taglia, non punge, non manipola, non massaggia, non implica somministrazione di sostanze estranee, ma si limita alla semplice apposizione delle mani, la cui distanza dal corpo del paziente può variare dallo sfioramento ad alcuni centimetri secondo criteri di opportunità. E' quindi una pratica antica che ha saputo trovare però negli ultimi anni una nuova e significativa collocazione nell'ambito delle pratiche per la salute alternative grazie al lavoro di ricerca, di approfondimento scientifico ed anche di rigorosa selezione effettuato in questi anni in tutta Europa da studiosi, medici e pranoterapeuti. In particolare, per quel che riguarda il nostro Paese, va menzionato l'impegno della Società italiana di pranoterapia (SIPRA), dell'Istituto superiore di medicine umanistiche e di altre organizzazioni che hanno operato per fare emergere la disciplina da una impostazione spontaneistica e priva di basi scientifiche, arrivando ormai a definire, attraverso una seria verifica critica, i campi di possibile applicazione, le tecniche più adeguate e, progressivamente, il profilo professionale e l'iter formativo corrispondente. E' stato il serio lavoro di questi medici, fisici, psicologi e ricercatori pranoterapeuti, attraverso una serie di prove sperimentali che si protraggono ormai da anni, che ha portato a definire una collocazione sempre più precisa di questa disciplina nell'ambito delle pratiche per la salute, ponendo perciò le basi per un riconoscimento ufficiale, che appare ormai maturo e non più rinviabile.
        Del resto in quasi tutti i Paesi europei, così come nell'Europa dell'Est e negli Stati Uniti, sono state da anni disciplinate le attività e le pratiche mediche non convenzionali. Ne sono derivati risultati positivi, sia per un più ordinato e controllato esercizio di attività delicate, proprio perché si rivolgono a persone sofferenti, sia per le necessarie garanzie che devono essere assicurate all'utente ed al sistema sanitario. Non è più possibile che il nostro Paese si attardi a non considerare sistemi curativi largamente diffusi ed ormai di dimostrata efficacia.
        Al di là degli aspetti, che spetterà alla scienza approfondire, che riguardano il fenomeno pranoterapia, la sua reale natura, nella realtà è stata più volte dimostrata l'efficacia di tale pratica. Si è potuto riscontrare obbiettivamente il beneficio arrecato a pazienti affetti da patologie diverse come l'artrosi o le cefalee, ma anche da sofferenze epatiche, squilibri endocrini ed altro. Lo stesso sistema universitario ha mostrato ormai da anni, e non solo in Italia, un non marginale interessamento ai risultati raggiunti dalla pranoterapia.
        La diffusione di tali pratiche, la fiducia acquisita dagli operatori da parte degli utenti, impongono quindi un riconoscimento formale da parte dello Stato che porti in breve a definire con chiarezza l'ordinamento della professione, il processo formativo adeguato alla delicatezza dell'attività, un albo professionale nazionale che, sotto il controllo del Ministero della sanità, assicuri l'affidabilità dell'operatore ed un ordinato e corretto esercizio della professione, che definisca per l'accesso ad esso i necessari requisiti, nonché le attività di tirocinio attraverso le quali possa essere documentata la reale capacità del pranoterapeuta di produrre nel paziente effetti benefici. Sarà compito della commissione di cui all'articolo 5 della proposta di legge, nominata con decreto del Ministro della sanità, verificare e certificare attraverso risultati effettivamente documentati la capacità di emanazione dei flussi bioenergetici a fini terapeutici.
        Sono questi gli obiettivi che la presente proposta di legge intende raggiungere. Essi consentiranno altresì di chiarire con rigore i limiti della professione, che non può in alcun modo confondersi con le attività mediche. L'articolo 7, a tale proposito, fa espresso divieto al pranoterapeuta di effettuare diagnosi ed interferire nelle terapie mediche. Tale attività infatti non può essere considerata sostitutiva, ma integrativa delle pratiche curative tradizionali.
        Onorevoli colleghi, centinaia di operatori della pranoterapia attendono ormai da anni un provvedimento che faccia emergere la loro disciplina dalla precarietà, riconoscendo ad essa la dignità di arte per la salute. Da tale riconoscimento non potrà che derivare maggiore affidabilità e scientificità degli interventi, e quindi garanzie più ampie per tutti quei cittadini che si rivolgono ai pranoterapeuti e traggono beneficio da tali trattamenti. Ci auguriamo che il Parlamento mostri la consapevolezza e la sensibilità necessarie ad affrontare in tempi rapidi la questione.




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