XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 137
Onorevoli Colleghi! - L'esercizio della pranoterapia
affonda le sue radici nel tempo, nelle pratiche tradizionali,
sviluppatesi spontaneamente a seguito della percezione, spesso
casuale, da parte di molte persone, di emanare attraverso le
mani flussi bioenergetici e bioelettrici capaci di determinare
benefiche modificazioni in diversi stati patologici. Detta
terapia non è invasiva in quanto non taglia, non punge, non
manipola, non massaggia, non implica somministrazione di
sostanze estranee, ma si limita alla semplice apposizione
delle mani, la cui distanza dal corpo del paziente può variare
dallo sfioramento ad alcuni centimetri secondo criteri di
opportunità. E' quindi una pratica antica che ha saputo
trovare però negli ultimi anni una nuova e significativa
collocazione nell'ambito delle pratiche per la salute
alternative grazie al lavoro di ricerca, di approfondimento
scientifico ed anche di rigorosa selezione effettuato in
questi anni in tutta Europa da studiosi, medici e
pranoterapeuti. In particolare, per quel che riguarda il
nostro Paese, va menzionato l'impegno della Società italiana
di pranoterapia (SIPRA), dell'Istituto superiore di medicine
umanistiche e di altre organizzazioni che hanno operato per
fare emergere la disciplina da una impostazione spontaneistica
e priva di basi scientifiche, arrivando ormai a definire,
attraverso una seria verifica critica, i campi di possibile
applicazione, le tecniche più adeguate e, progressivamente, il
profilo professionale e l'iter formativo corrispondente.
E' stato il serio lavoro di questi medici, fisici, psicologi e
ricercatori pranoterapeuti, attraverso una serie di prove
sperimentali che si protraggono ormai da anni, che ha portato
a definire una collocazione sempre più precisa di questa
disciplina nell'ambito delle pratiche per la salute, ponendo
perciò le basi per un riconoscimento ufficiale, che appare
ormai maturo e non più rinviabile.
Del resto in quasi tutti i Paesi europei, così come
nell'Europa dell'Est e negli Stati Uniti, sono state da anni
disciplinate le attività e le pratiche mediche non
convenzionali. Ne sono derivati risultati positivi, sia per un
più ordinato e controllato esercizio di attività delicate,
proprio perché si rivolgono a persone sofferenti, sia per le
necessarie garanzie che devono essere assicurate all'utente ed
al sistema sanitario. Non è più possibile che il nostro Paese
si attardi a non considerare sistemi curativi largamente
diffusi ed ormai di dimostrata efficacia.
Al di là degli aspetti, che spetterà alla scienza
approfondire, che riguardano il fenomeno pranoterapia, la sua
reale natura, nella realtà è stata più volte dimostrata
l'efficacia di tale pratica. Si è potuto riscontrare
obbiettivamente il beneficio arrecato a pazienti affetti da
patologie diverse come l'artrosi o le cefalee, ma anche da
sofferenze epatiche, squilibri endocrini ed altro. Lo stesso
sistema universitario ha mostrato ormai da anni, e non solo in
Italia, un non marginale interessamento ai risultati raggiunti
dalla pranoterapia.
La diffusione di tali pratiche, la fiducia acquisita dagli
operatori da parte degli utenti, impongono quindi un
riconoscimento formale da parte dello Stato che porti in breve
a definire con chiarezza l'ordinamento della professione, il
processo formativo adeguato alla delicatezza dell'attività, un
albo professionale nazionale che, sotto il controllo del
Ministero della sanità, assicuri l'affidabilità dell'operatore
ed un ordinato e corretto esercizio della professione, che
definisca per l'accesso ad esso i necessari requisiti, nonché
le attività di tirocinio attraverso le quali possa essere
documentata la reale capacità del pranoterapeuta di produrre
nel paziente effetti benefici. Sarà compito della commissione
di cui all'articolo 5 della proposta di legge, nominata con
decreto del Ministro della sanità, verificare e certificare
attraverso risultati effettivamente documentati la capacità di
emanazione dei flussi bioenergetici a fini terapeutici.
Sono questi gli obiettivi che la presente proposta di
legge intende raggiungere. Essi consentiranno altresì di
chiarire con rigore i limiti della professione, che non può in
alcun modo confondersi con le attività mediche. L'articolo 7,
a tale proposito, fa espresso divieto al pranoterapeuta di
effettuare diagnosi ed interferire nelle terapie mediche. Tale
attività infatti non può essere considerata sostitutiva, ma
integrativa delle pratiche curative tradizionali.
Onorevoli colleghi, centinaia di operatori della
pranoterapia attendono ormai da anni un provvedimento che
faccia emergere la loro disciplina dalla precarietà,
riconoscendo ad essa la dignità di arte per la salute. Da tale
riconoscimento non potrà che derivare maggiore affidabilità e
scientificità degli interventi, e quindi garanzie più ampie
per tutti quei cittadini che si rivolgono ai pranoterapeuti e
traggono beneficio da tali trattamenti. Ci auguriamo che il
Parlamento mostri la consapevolezza e la sensibilità
necessarie ad affrontare in tempi rapidi la questione.