XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 137
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Lo Stato riconosce l'esercizio della pranoterapia.
2. La pranoterapia è l'arte per la salute il cui esercizio
comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodiche
inerenti all'imposizione delle mani allo scopo di prevenire e
curare diversi stati patologici.
3. Pranoterapeuta è chi, dotato della capacità di emanare
flussi bioenergetici e bioelettrici, imponendo le mani su
soggetti afflitti da stati patologici, causa in essi benefìci
non momentanei e documentabili nel senso del miglioramento
dello stato di salute.
Art. 2.
1. Possono esercitare la professione di pranoterapeuta
coloro che abbiano frequentato i corsi regionali per il
conseguimento della qualifica ed abbiano superato l'esame di
abilitazione per l'iscrizione all'albo professionale di cui
all'articolo 6.
Art. 3.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro della pubblica istruzione, approva con proprio
decreto i programmi dei corsi regionali per il conseguimento
della qualifica di pranoterapeuta, nonché la disciplina degli
esami per l'abilitazione alla professione. I corsi hanno
durata biennale.
Art. 4.
1. Possono essere ammessi ai corsi regionali per
pranoterapeuti coloro che siano in possesso di titolo di
licenza media superiore; che abbiano sostenuto presso
strutture pubbliche o private, individuate dalle regioni, un
tirocinio di tre mesi per la verifica delle capacità
terapeutiche attraverso documentazione dei risultati
conseguiti; che abbiano ottenuto dalla commissione di cui
all'articolo 5 l'attestato che certifichi la capacità di
emissione di flussi bioenergetici a fini terapeutici.
Art. 5.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
istituisce una commissione tecnica per la certificazione delle
capacità di emissione di flussi bioenergetici a fini
terapeutici per l'ammissione ai corsi regionali.
2. La commissione di cui al comma 1, nominata per la
durata di cinque anni, è composta da due medici, di cui almeno
uno pranoterapeuta, un biologo, un pranoterapeuta ed un
dirigente del Ministero della sanità.
Art. 6.
1. Presso il Ministero della sanità è istituito l'albo
professionale nazionale dei pranoterapeuti.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro della sanità, sono adottate le norme
relative all'iscrizione e cancellazione dall'albo
professionale di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 2 è disciplinata
l'istituzione delle sedi regionali o interregionali.
4. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo si fa
fronte con i contributi versati dagli iscritti all'albo
medesimo.
Art. 7.
1. E' fatto divieto al pranoterapeuta di effettuare
diagnosi e di interferire nella terapia prescritta dal medico
sulle diverse patologie da quest'ultimo diagnosticate, qualora
gli stessi pazienti si rivolgano al pranoterapeuta per
usufruire in piena libertà di scelta di metodiche
alternative.
Art. 8.
1. Entro tre mesi dalla istituzione dell'albo
professionale nazionale dei pranoterapeuti è consentita
l'iscrizione all'albo anche a coloro che, pur non essendo in
possesso dei titoli previsti dalla presente legge, dimostrino
di aver svolto per almeno cinque anni attività di
pranoterapeuta, previa verifica da parte della commissione di
cui all'articolo 5 e rilascio del conseguente attestato.