XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 137




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Lo Stato riconosce l'esercizio della pranoterapia.
        2. La pranoterapia è l'arte per la salute il cui esercizio comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodiche inerenti all'imposizione delle mani allo scopo di prevenire e curare diversi stati patologici.
        3. Pranoterapeuta è chi, dotato della capacità di emanare flussi bioenergetici e bioelettrici, imponendo le mani su soggetti afflitti da stati patologici, causa in essi benefìci non momentanei e documentabili nel senso del miglioramento dello stato di salute.


Art. 2.

        1. Possono esercitare la professione di pranoterapeuta coloro che abbiano frequentato i corsi regionali per il conseguimento della qualifica ed abbiano superato l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 6.


Art. 3.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i programmi dei corsi regionali per il conseguimento della qualifica di pranoterapeuta, nonché la disciplina degli esami per l'abilitazione alla professione. I corsi hanno durata biennale.
Art. 4.

        1. Possono essere ammessi ai corsi regionali per pranoterapeuti coloro che siano in possesso di titolo di licenza media superiore; che abbiano sostenuto presso strutture pubbliche o private, individuate dalle regioni, un tirocinio di tre mesi per la verifica delle capacità terapeutiche attraverso documentazione dei risultati conseguiti; che abbiano ottenuto dalla commissione di cui all'articolo 5 l'attestato che certifichi la capacità di emissione di flussi bioenergetici a fini terapeutici.


Art. 5.

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, istituisce una commissione tecnica per la certificazione delle capacità di emissione di flussi bioenergetici a fini terapeutici per l'ammissione ai corsi regionali.
        2. La commissione di cui al comma 1, nominata per la durata di cinque anni, è composta da due medici, di cui almeno uno pranoterapeuta, un biologo, un pranoterapeuta ed un dirigente del Ministero della sanità.


Art. 6.

        1. Presso il Ministero della sanità è istituito l'albo professionale nazionale dei pranoterapeuti.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, sono adottate le norme relative all'iscrizione e cancellazione dall'albo professionale di cui al comma 1.
        3. Con il decreto di cui al comma 2 è disciplinata l'istituzione delle sedi regionali o interregionali.
        4. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo si fa fronte con i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.


Art. 7.

        1. E' fatto divieto al pranoterapeuta di effettuare diagnosi e di interferire nella terapia prescritta dal medico sulle diverse patologie da quest'ultimo diagnosticate, qualora gli stessi pazienti si rivolgano al pranoterapeuta per usufruire in piena libertà di scelta di metodiche alternative.


Art. 8.

        1. Entro tre mesi dalla istituzione dell'albo professionale nazionale dei pranoterapeuti è consentita l'iscrizione all'albo anche a coloro che, pur non essendo in possesso dei titoli previsti dalla presente legge, dimostrino di aver svolto per almeno cinque anni attività di pranoterapeuta, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 5 e rilascio del conseguente attestato.



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