XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 136
Onorevoli Colleghi! - Le trasformazioni determinatesi
nell'ambito della famiglia, la carenza di relazioni sociali e
solidali soprattutto nelle grandi aree urbane, l'allungamento
della vita umana con il parallelo incremento degli stati
invalidanti, i processi di integrazione delle persone con
handicap, portano ad un progressivo aumento della
domanda di servizi sociali finalizzati al mantenimento della
persona non autosufficiente nel proprio ambito sociale e
familiare ed a prevenire processi di isolamento e di
emarginazione.
L'orientamento dei servizi tende in tal senso ad evitare
il più possibile il ricorso al ricovero in istituti, ospedali,
cliniche, cronicari, oltre che costoso, inaccettabile sotto il
profilo umano e sociale, per offrire, al contrario, il
necessario aiuto attraverso una rete organica e decentrata di
servizi. Fra questi assumono particolare rilievo l'assistenza
domiciliare e, in alternativa, quando le condizioni familiari,
di salute e di autosufficienza non lo consentono, nuovi
servizi sia a carattere diurno che residenziale integrati nel
territorio.
Servizi di tal fatta rispondono ai reali bisogni delle
persone quando esprimono una globalità di approccio teso a
stimolare le risorse residue della persona per salvaguardarne
l'autosufficienza ed impedire il deterioramento della sua vita
di relazione. Si rivolgono infatti alle fasce sociali più
deboli, quali anziani, handicappati, malati cronici, nuclei
familiari in difficoltà, gestanti a rischio. Tutti soggetti
per i quali le situazioni di difficoltà sia temporanee che
permanenti possono determinare irreparabili processi di
esclusione ed assenza di ruolo sociale.
Su questo versante si possono definire due tipi di
intervento:
a) assistenza domiciliare: servizio svolto
nell'ambito familiare o in una struttura parafamiliare che non
esiga un'organizzazione autonoma di strutture e personale;
b) assistenza tutelare: servizio svolto
nell'ambito di strutture residenziali quali case protette,
case di riposo, case albergo, centri diurni protetti ed
assistiti.
In ambedue i casi l'intervento si affianca o si
sostituisce alle cure familiari tanto per la tutela della
salute, quanto per la collaborazione domestica e la promozione
di relazioni umane e sociali. L'operatore addetto ai servizi
domiciliari e tutelari deve quindi possedere competenze di
tipo domestico, igienico-sanitario e sociale, essere capace di
individuare il bisogno e stabilire un rapporto corretto con
l'utente.
Ne deriva l'esigenza di individuare e definire un'unica
figura professionale adeguata ad intervenire nell'ambito della
rete dei diversi servizi rivolti alla tutela delle persone non
autosufficienti, nelle loro diverse espressioni: domiciliare,
diurna, residenziale. E ciò anche sulla scia di quanto
elaborato dalla apposita Commissione istituita dal Ministero
dell'interno che individua per questi servizi un operatore
dotato di una specifica professionalità, intesa come capacità
di svolgere autonomamente le mansioni richieste, con requisiti
di flessibilità, con capacità di aderire al mutare delle
esigenze e di partecipare al lavoro di gruppo.
La necessità di inquadrare e definire con certezza questa
figura è motivata dal notevole sviluppo avuto in questi anni
da tali nuovi servizi su iniziativa di regioni, unità
sanitarie locali, enti locali. In essi sono impegnati ormai
circa ottantamila operatori sotto diverse denominazioni:
assistente domiciliare, assistente geriatrico, collaboratore
familiare, ausiliario di assistenza, addetto all'assistenza di
base, eccetera. Per tali figure le regioni hanno in gran parte
dei casi regolamentato la formazione, ma con significative
differenze per quel che riguarda la durata dei corsi, i
requisiti di accesso e i programmi di studio. Per cui si rende
urgente e necessaria una chiara definizione tanto della figura
professionale quanto dell'iter formativo corrispondente,
al fine di garantire uniformità, nonché trasparenza e certezza
nei contratti di lavoro, nelle procedure di gara ed
affidamento della gestione dei servizi e soprattutto elevare
il livello qualitativo degli interventi per i cittadini che ne
hanno bisogno. Ed è questo l'obiettivo che si intende
perseguire con la presente proposta di legge.
L'articolo 1 definisce il profilo professionale ed i
compiti dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari.
L'articolo 2 definisce i requisiti per l'esercizio della
professione individuati nell'obbligo scolastico,
nell'attestato di qualifica rilasciato dalle scuole regionali,
provinciali e comunali, del servizio sanitario nazionale o
equiparate, nell'iscrizione all'apposito elenco regionale
istituito ai sensi del successivo articolo 4.
L'ordinamento del corso (articolo 3) è stabilito con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per la solidarietà sociale, sentito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 5 detta infine norme transitorie per
l'equiparazione degli attestati riconducibili alla figura
dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari. Le regioni
predisporranno altresì processi di qualificazione per quegli
operatori già in servizio sprovvisti del titolo abilitante
all'esercizio della professione.
Onorevoli colleghi, l'importanza dei servizi nell'ambito
dei quali opera l'assistente domiciliare e dei servizi
tutelari e la sempre maggiore richiesta di questo particolare
tipo di operatore ci auguriamo induca il Parlamento ad un
rapido e positivo esame della presente proposta di legge.