XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 136




        Onorevoli Colleghi! - Le trasformazioni determinatesi nell'ambito della famiglia, la carenza di relazioni sociali e solidali soprattutto nelle grandi aree urbane, l'allungamento della vita umana con il parallelo incremento degli stati invalidanti, i processi di integrazione delle persone con handicap, portano ad un progressivo aumento della domanda di servizi sociali finalizzati al mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio ambito sociale e familiare ed a prevenire processi di isolamento e di emarginazione.
        L'orientamento dei servizi tende in tal senso ad evitare il più possibile il ricorso al ricovero in istituti, ospedali, cliniche, cronicari, oltre che costoso, inaccettabile sotto il profilo umano e sociale, per offrire, al contrario, il necessario aiuto attraverso una rete organica e decentrata di servizi. Fra questi assumono particolare rilievo l'assistenza domiciliare e, in alternativa, quando le condizioni familiari, di salute e di autosufficienza non lo consentono, nuovi servizi sia a carattere diurno che residenziale integrati nel territorio.
        Servizi di tal fatta rispondono ai reali bisogni delle persone quando esprimono una globalità di approccio teso a stimolare le risorse residue della persona per salvaguardarne l'autosufficienza ed impedire il deterioramento della sua vita di relazione. Si rivolgono infatti alle fasce sociali più deboli, quali anziani, handicappati, malati cronici, nuclei familiari in difficoltà, gestanti a rischio. Tutti soggetti per i quali le situazioni di difficoltà sia temporanee che permanenti possono determinare irreparabili processi di esclusione ed assenza di ruolo sociale.
        Su questo versante si possono definire due tipi di intervento:

                a) assistenza domiciliare: servizio svolto nell'ambito familiare o in una struttura parafamiliare che non esiga un'organizzazione autonoma di strutture e personale;

                b) assistenza tutelare: servizio svolto nell'ambito di strutture residenziali quali case protette, case di riposo, case albergo, centri diurni protetti ed assistiti.

        In ambedue i casi l'intervento si affianca o si sostituisce alle cure familiari tanto per la tutela della salute, quanto per la collaborazione domestica e la promozione di relazioni umane e sociali. L'operatore addetto ai servizi domiciliari e tutelari deve quindi possedere competenze di tipo domestico, igienico-sanitario e sociale, essere capace di individuare il bisogno e stabilire un rapporto corretto con l'utente.
        Ne deriva l'esigenza di individuare e definire un'unica figura professionale adeguata ad intervenire nell'ambito della rete dei diversi servizi rivolti alla tutela delle persone non autosufficienti, nelle loro diverse espressioni: domiciliare, diurna, residenziale. E ciò anche sulla scia di quanto elaborato dalla apposita Commissione istituita dal Ministero dell'interno che individua per questi servizi un operatore dotato di una specifica professionalità, intesa come capacità di svolgere autonomamente le mansioni richieste, con requisiti di flessibilità, con capacità di aderire al mutare delle esigenze e di partecipare al lavoro di gruppo.
        La necessità di inquadrare e definire con certezza questa figura è motivata dal notevole sviluppo avuto in questi anni da tali nuovi servizi su iniziativa di regioni, unità sanitarie locali, enti locali. In essi sono impegnati ormai circa ottantamila operatori sotto diverse denominazioni: assistente domiciliare, assistente geriatrico, collaboratore familiare, ausiliario di assistenza, addetto all'assistenza di base, eccetera. Per tali figure le regioni hanno in gran parte dei casi regolamentato la formazione, ma con significative differenze per quel che riguarda la durata dei corsi, i requisiti di accesso e i programmi di studio. Per cui si rende urgente e necessaria una chiara definizione tanto della figura professionale quanto dell'iter formativo corrispondente, al fine di garantire uniformità, nonché trasparenza e certezza nei contratti di lavoro, nelle procedure di gara ed affidamento della gestione dei servizi e soprattutto elevare il livello qualitativo degli interventi per i cittadini che ne hanno bisogno. Ed è questo l'obiettivo che si intende perseguire con la presente proposta di legge.
        L'articolo 1 definisce il profilo professionale ed i compiti dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari.
        L'articolo 2 definisce i requisiti per l'esercizio della professione individuati nell'obbligo scolastico, nell'attestato di qualifica rilasciato dalle scuole regionali, provinciali e comunali, del servizio sanitario nazionale o equiparate, nell'iscrizione all'apposito elenco regionale istituito ai sensi del successivo articolo 4.
        L'ordinamento del corso (articolo 3) è stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        L'articolo 5 detta infine norme transitorie per l'equiparazione degli attestati riconducibili alla figura dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari. Le regioni predisporranno altresì processi di qualificazione per quegli operatori già in servizio sprovvisti del titolo abilitante all'esercizio della professione.
        Onorevoli colleghi, l'importanza dei servizi nell'ambito dei quali opera l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari e la sempre maggiore richiesta di questo particolare tipo di operatore ci auguriamo induca il Parlamento ad un rapido e positivo esame della presente proposta di legge.




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