XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 136
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione e compiti dell'assistente domiciliare e dei
servizi tutelari).
1. L'assistente domiciliare e dei servizi tutelari opera
nell'ambito dei servizi socio-sanitari domiciliari,
residenziali o aperti, e svolge la propria attività nei
riguardi di soggetti di diversa età, in autonomia o in
rapporto con altre figure professionali, mediante l'attuazione
di progetti assistenziali mirati, volti alla persona,
all'ambiente di vita ed al contesto sociale nel quale essa si
colloca e finalizzati a favorire l'autonomia della stessa e ad
evitare e comunque ridurre i rischi di isolamento e di
emarginazione.
Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio della professione).
1. Per esercitare la professione di assistente domiciliare
e dei servizi tutelari è necessario essere in possesso del
diploma di scuola media inferiore, aver conseguito l'attestato
di qualificazione di assistente domiciliare e dei servizi
tutelari presso scuole regionali, provinciali, comunali, del
servizio sanitario nazionale o equiparate, ed essere iscritto
negli appositi elenchi regionali di cui all'articolo 4.
Art. 3.
(Ordinamento del corso).
1. L'ordinamento del corso per il conseguimento della
qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari è
stabilito da apposito decreto del Ministro della pubblica
istruzione adottato, di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale, sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Istituzione degli elenchi regionali).
1. Le regioni predispongono appositi elenchi dei soggetti
abilitati all'esercizio della professione di assistente
domiciliare e dei servizi tutelari e ne curano
l'aggiornamento.
Art. 5.
(Norme transitorie).
1. Gli attestati di qualificazione professionale,
riconducibili alla figura di assistente domiciliare e dei
servizi tutelari di cui all'articolo 2, già rilasciati, alla
data di entrata in vigore della presente legge, da enti di
formazione regionali, provinciali, comunali, del servizio
sanitario nazionale o equiparati, a soggetti in possesso del
diploma di scuola media inferiore sono validi ai fini del
riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Il personale in servizio, alla data di entrata in
vigore della presente legge, con la qualifica di assistente
domiciliare e dei servizi tutelari o titolo equipollente, ha
diritto, all'iscrizione negli elenchi regionali di cui
all'articolo 4 entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Le regioni organizzano appositi corsi di qualificazione
sul lavoro per il personale di cui al comma 2 sprovvisto
dell'attestato di qualificazione all'esercizio della
professione di assistente domiciliare e dei servizi
tutelari.