XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 136




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione e compiti dell'assistente domiciliare e dei
servizi tutelari).

        1. L'assistente domiciliare e dei servizi tutelari opera nell'ambito dei servizi socio-sanitari domiciliari, residenziali o aperti, e svolge la propria attività nei riguardi di soggetti di diversa età, in autonomia o in rapporto con altre figure professionali, mediante l'attuazione di progetti assistenziali mirati, volti alla persona, all'ambiente di vita ed al contesto sociale nel quale essa si colloca e finalizzati a favorire l'autonomia della stessa e ad evitare e comunque ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione.


Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

        1. Per esercitare la professione di assistente domiciliare e dei servizi tutelari è necessario essere in possesso del diploma di scuola media inferiore, aver conseguito l'attestato di qualificazione di assistente domiciliare e dei servizi tutelari presso scuole regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario nazionale o equiparate, ed essere iscritto negli appositi elenchi regionali di cui all'articolo 4.


Art. 3.

(Ordinamento del corso).

        1. L'ordinamento del corso per il conseguimento della qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari è stabilito da apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.

(Istituzione degli elenchi regionali).

        1. Le regioni predispongono appositi elenchi dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di assistente domiciliare e dei servizi tutelari e ne curano l'aggiornamento.


Art. 5.

(Norme transitorie).

        1. Gli attestati di qualificazione professionale, riconducibili alla figura di assistente domiciliare e dei servizi tutelari di cui all'articolo 2, già rilasciati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da enti di formazione regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario nazionale o equiparati, a soggetti in possesso del diploma di scuola media inferiore sono validi ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo 2.
        2. Il personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari o titolo equipollente, ha diritto, all'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 4 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Le regioni organizzano appositi corsi di qualificazione sul lavoro per il personale di cui al comma 2 sprovvisto dell'attestato di qualificazione all'esercizio della professione di assistente domiciliare e dei servizi tutelari.



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