XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 134
Onorevoli Colleghi! - La mutualità volontaria è
indubbiamente una delle espressioni originarie della
solidarietà sociale tra lavoratori, anticipatrice delle
moderne istituzioni della sicurezza sociale. Si tratta di una
forma di solidarismo particolarmente radicata nelle società
moderne, tant'è che in tutta Europa è sopravvissuta alle
radicali e tumultuose trasformazioni che si sono determinate
nel corso dell'ultimo secolo nei campi del lavoro, della
previdenza, dell'assistenza, della sanità, del risparmio,
delle assicurazioni. Segno questo che non sono mai venute
meno, anche nei periodi di maggiore sviluppo e di più estesa
tutela sociale, le ragioni, il bisogno di migliaia di
cittadini di trovare una sempre più completa protezione
sociale, destinando a questo obiettivo risorse personali e
familiari.
Tale bisogno non solo non è venuto meno, ma si è oggi
addirittura accentuato
nel momento in cui la crisi dei moderni sistemi di sicurezza
sociale, le evidenti insufficienze dei modelli di Stato
sociale realizzati, richiamano sempre più alla necessità di
ricercare soluzioni che non si limitino a delegare tutto allo
Stato, ma responsabilizzino il cittadino, consentendogli di
gestire in forma associata e solidale una quota delle risorse
per rispondere a proprie specifiche esigenze, per soddisfare
una domanda di servizi e di prestazioni sempre più
differenziata in relazione alle diverse situazioni culturali,
familiari, sociali, lavorative. Un interesse sempre più
crescente si va pertanto diffondendo fra i cittadini, non solo
lavoratori, in direzione di un'integrazione delle prestazioni
previdenziali, di più adeguate e complete prestazioni sociali
e sanitarie. Si manifesta in molte categorie l'esigenza,
attraverso un sistema integrativo di solidarietà, di costruire
una sorta di spazio di adattamento reciproco fra prestazioni
pubbliche ed esigenze individuali, familiari, di categoria,
per una più elevata qualità dei sistemi di sicurezza
sociale.
La crisi dello Stato sociale, che ha colpito tutti i Paesi
industrializzati, è maggiormente avvertita in Italia non solo
per le carenze finanziarie ed organizzative di servizi e
prestazioni, ma anche perché il sistema previdenziale ed
assistenziale pubblico non ha trovato il supporto di forme
estese di assistenza integrativa volontaria. Ciò è avvenuto in
particolare per due ragioni fondamentali:
forme integrative di assistenza, vuoi aziendali, vuoi
stipulate con le assicurazioni private, sono monopolio di una
fascia sociale ad alto reddito;
la mutualità, profondamente avversata dal fascismo, non
è riuscita nel dopo-
guerra a guadagnarsi un reale spazio di intervento anche
perché ancorata, come lo è attualmente, ad una legge che
risale al 1886.
Appare perciò sempre più opportuno creare un sistema che
veda la reale presenza, accanto ad un riformato sistema
assistenziale e previdenziale pubblico obbligatorio, di un
apporto integrativo volontario, sviluppando una crescita della
mutualità, anche superando i limiti di una legislazione ormai
largamente inadeguata che crea confusione e difficoltà
operative.
E' la direzione indicata dall'articolo 45 della
Costituzione sulla funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata,
che leggi attuative avrebbero dovuto promuovere e sviluppare.
E' quanto auspicava già nel 1963 il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro suggerendo la libertà di
organizzare e gestire regimi complementari che consentissero
di "realizzare nella mutualità volontaria maggiori
prestazioni, garantendo autodeterminazione e
autoamministrazione quando può essere convenuto necessario,
senza peraltro gravare né su regimi professionali né sulle
spese del regime nazionale, con evidente notevole economia
nella spesa pubblica e nel costo del lavoro".
Un atto legislativo in materia è reso ancor più urgente
dalla necessità di dare sviluppo a quanto stabilito in materia
sanitaria dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, sostituito successivamente dall'articolo 10 del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che istituisce i
fondi integrativi sanitari ed equipara agli stessi le società
di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute, ai fini di
fornire prestazioni aggiuntive a quelle erogate dal servizio
sanitario delle regioni.
In quest'ultima stesura il provvedimento ha indubbiamente
recuperato quello spirito solidaristico più volte evocato
nella lunga discussione parlamentare ed ha creato le
condizioni per lo sviluppo, anche nel nostro Paese, di un
moderno mutualismo sia su base aziendale che territoriale, che
possa coinvolgere non solo i lavoratori dipendenti, ma anche
altre categorie, quali casalinghe, pensionati, studenti.
E' sulla base di questa impostazione che in altri Paesi
della Unione europea la mutualità si è fortemente sviluppata
ed ha dato frutti positivi. In Francia, ad esempio, essa
associa circa 30 milioni di cittadini.
Appare quindi opportuno dare ampia possibilità di sviluppo
alla mutualità. Questo anche perché vi è una incontestabile
affinità tra le società di mutuo soccorso ed i princìpi e gli
strumenti dello Stato sociale. Le società di mutuo soccorso si
basano infatti su princìpi tipici della solidarietà sociale:
assenza di fini di lucro, solidarietà fra soci, non esclusione
di soggetti con maggiori rischi sociali e sanitari.
E' chiaro però che tutto quanto esposto non potrà trovare
concreta attuazione se a disciplinare il mutualismo volontario
sarà ancora la legge 15 aprile 1886, n. 3818, sul
riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso. Da
varie parti in questi ultimi anni si è posta mano
all'elaborazione di proposte per modificare questa vecchia
legge, adeguandola alla mutata realtà del contesto economico e
sociale del nostro Paese. A mio parere la legislazione
mutualistica dovrebbe richiedere agli organismi di mutualità
volontaria i seguenti requisiti:
avere una personalità giuridica, ai sensi degli articoli
12 e seguenti del codice civile;
avere un controllo pubblico più penetrante;
essere autosufficienti per ciò che riguarda la gestione
finanziaria;
godere di agevolazioni fiscali, tenuto conto che le
mutue sono organismi senza fini di lucro e che non danno
aggravio allo Stato;
svolgere un'attività finalizzata soprattutto
all'integrazione degli interventi previsti dai sistemi
pubblici di copertura assistenziale e previdenziale, alla
tutela del risparmio, allo sviluppo del mutualismo creditizio,
all'investimento verso settori prioritari dell'economia
nazionale, al pieno sviluppo della personalità
dell'individuo.
In sintesi, l'articolo 1 della presente proposta di legge
definisce le possibili varie espressioni associative
attraverso cui si esplica la mutualità volontaria.
L'articolo 2 ne individua il campo d'azione, muovendo dal
settore previdenziale a quello sanitario, al credito,
all'assistenza sociale, anche per far fronte a bisogni
emergenti come l'assistenza, in caso di morte dei congiunti,
delle persone portatrici di handicap non
autosufficienti.
Gli articoli 3 e 4 stabiliscono l'obbligo per gli
organismi della mutualità di conseguire la personalità
giuridica, nonché della registrazione presso le prefetture.
L'articolo 5 estende alle organizzazioni della mutualità
volontaria una serie di agevolazioni di carattere fiscale.
L'articolo 6 abroga le norme limitative previste dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
Di particolare rilievo è l'articolo 7 che individua le
modalità di intervento in materia sanitaria, in forma
integrativa del servizio pubblico, nonché la possibilità di
stipulare convenzioni per la gestione di fondi integrativi
costituiti in sede di contrattazione.
Gli articoli 8 e 9 non richiedono particolare
illustrazione.
Onorevoli colleghi, l'argomento della presente proposta di
legge è tale da richiedere la massima considerazione da parte
del Parlamento. Migliaia di aderenti alle diverse espressioni
di mutualità volontaria, ma soprattutto migliaia di cittadini
interessati a vario titolo a questa forma di solidarietà,
attendono che una rinnovata legislazione renda le società di
mutuo soccorso strumenti più idonei e rispondenti alle
esigenze della società moderna.
Mi auguro perciò che il provvedimento possa essere
rapidamente discusso ed approvato.