XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 134




        Onorevoli Colleghi! - La mutualità volontaria è indubbiamente una delle espressioni originarie della solidarietà sociale tra lavoratori, anticipatrice delle moderne istituzioni della sicurezza sociale. Si tratta di una forma di solidarismo particolarmente radicata nelle società moderne, tant'è che in tutta Europa è sopravvissuta alle radicali e tumultuose trasformazioni che si sono determinate nel corso dell'ultimo secolo nei campi del lavoro, della previdenza, dell'assistenza, della sanità, del risparmio, delle assicurazioni. Segno questo che non sono mai venute meno, anche nei periodi di maggiore sviluppo e di più estesa tutela sociale, le ragioni, il bisogno di migliaia di cittadini di trovare una sempre più completa protezione sociale, destinando a questo obiettivo risorse personali e familiari.
        Tale bisogno non solo non è venuto meno, ma si è oggi addirittura accentuato nel momento in cui la crisi dei moderni sistemi di sicurezza sociale, le evidenti insufficienze dei modelli di Stato sociale realizzati, richiamano sempre più alla necessità di ricercare soluzioni che non si limitino a delegare tutto allo Stato, ma responsabilizzino il cittadino, consentendogli di gestire in forma associata e solidale una quota delle risorse per rispondere a proprie specifiche esigenze, per soddisfare una domanda di servizi e di prestazioni sempre più differenziata in relazione alle diverse situazioni culturali, familiari, sociali, lavorative. Un interesse sempre più crescente si va pertanto diffondendo fra i cittadini, non solo lavoratori, in direzione di un'integrazione delle prestazioni previdenziali, di più adeguate e complete prestazioni sociali e sanitarie. Si manifesta in molte categorie l'esigenza, attraverso un sistema integrativo di solidarietà, di costruire una sorta di spazio di adattamento reciproco fra prestazioni pubbliche ed esigenze individuali, familiari, di categoria, per una più elevata qualità dei sistemi di sicurezza sociale.
        La crisi dello Stato sociale, che ha colpito tutti i Paesi industrializzati, è maggiormente avvertita in Italia non solo per le carenze finanziarie ed organizzative di servizi e prestazioni, ma anche perché il sistema previdenziale ed assistenziale pubblico non ha trovato il supporto di forme estese di assistenza integrativa volontaria. Ciò è avvenuto in particolare per due ragioni fondamentali:

            forme integrative di assistenza, vuoi aziendali, vuoi stipulate con le assicurazioni private, sono monopolio di una fascia sociale ad alto reddito;

            la mutualità, profondamente avversata dal fascismo, non è riuscita nel dopo-
guerra a guadagnarsi un reale spazio di intervento anche perché ancorata, come lo è attualmente, ad una legge che risale al 1886.

        Appare perciò sempre più opportuno creare un sistema che veda la reale presenza, accanto ad un riformato sistema assistenziale e previdenziale pubblico obbligatorio, di un apporto integrativo volontario, sviluppando una crescita della mutualità, anche superando i limiti di una legislazione ormai largamente inadeguata che crea confusione e difficoltà operative.
        E' la direzione indicata dall'articolo 45 della Costituzione sulla funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, che leggi attuative avrebbero dovuto promuovere e sviluppare. E' quanto auspicava già nel 1963 il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro suggerendo la libertà di organizzare e gestire regimi complementari che consentissero di "realizzare nella mutualità volontaria maggiori prestazioni, garantendo autodeterminazione e autoamministrazione quando può essere convenuto necessario, senza peraltro gravare né su regimi professionali né sulle spese del regime nazionale, con evidente notevole economia nella spesa pubblica e nel costo del lavoro".
        Un atto legislativo in materia è reso ancor più urgente dalla necessità di dare sviluppo a quanto stabilito in materia sanitaria dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito successivamente dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che istituisce i fondi integrativi sanitari ed equipara agli stessi le società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute, ai fini di fornire prestazioni aggiuntive a quelle erogate dal servizio sanitario delle regioni.
        In quest'ultima stesura il provvedimento ha indubbiamente recuperato quello spirito solidaristico più volte evocato nella lunga discussione parlamentare ed ha creato le condizioni per lo sviluppo, anche nel nostro Paese, di un moderno mutualismo sia su base aziendale che territoriale, che possa coinvolgere non solo i lavoratori dipendenti, ma anche altre categorie, quali casalinghe, pensionati, studenti.
        E' sulla base di questa impostazione che in altri Paesi della Unione europea la mutualità si è fortemente sviluppata ed ha dato frutti positivi. In Francia, ad esempio, essa associa circa 30 milioni di cittadini.
Appare quindi opportuno dare ampia possibilità di sviluppo alla mutualità. Questo anche perché vi è una incontestabile affinità tra le società di mutuo soccorso ed i princìpi e gli strumenti dello Stato sociale. Le società di mutuo soccorso si basano infatti su princìpi tipici della solidarietà sociale: assenza di fini di lucro, solidarietà fra soci, non esclusione di soggetti con maggiori rischi sociali e sanitari.
        E' chiaro però che tutto quanto esposto non potrà trovare concreta attuazione se a disciplinare il mutualismo volontario sarà ancora la legge 15 aprile 1886, n. 3818, sul riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso. Da varie parti in questi ultimi anni si è posta mano all'elaborazione di proposte per modificare questa vecchia legge, adeguandola alla mutata realtà del contesto economico e sociale del nostro Paese. A mio parere la legislazione mutualistica dovrebbe richiedere agli organismi di mutualità volontaria i seguenti requisiti:

            avere una personalità giuridica, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

            avere un controllo pubblico più penetrante;

            essere autosufficienti per ciò che riguarda la gestione finanziaria;

            godere di agevolazioni fiscali, tenuto conto che le mutue sono organismi senza fini di lucro e che non danno aggravio allo Stato;

            svolgere un'attività finalizzata soprattutto all'integrazione degli interventi previsti dai sistemi pubblici di copertura assistenziale e previdenziale, alla tutela del risparmio, allo sviluppo del mutualismo creditizio, all'investimento verso settori prioritari dell'economia nazionale, al pieno sviluppo della personalità dell'individuo.

        In sintesi, l'articolo 1 della presente proposta di legge definisce le possibili varie espressioni associative attraverso cui si esplica la mutualità volontaria.
        L'articolo 2 ne individua il campo d'azione, muovendo dal settore previdenziale a quello sanitario, al credito, all'assistenza sociale, anche per far fronte a bisogni emergenti come l'assistenza, in caso di morte dei congiunti, delle persone portatrici di handicap non autosufficienti.
        Gli articoli 3 e 4 stabiliscono l'obbligo per gli organismi della mutualità di conseguire la personalità giuridica, nonché della registrazione presso le prefetture.
        L'articolo 5 estende alle organizzazioni della mutualità volontaria una serie di agevolazioni di carattere fiscale.
        L'articolo 6 abroga le norme limitative previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
        Di particolare rilievo è l'articolo 7 che individua le modalità di intervento in materia sanitaria, in forma integrativa del servizio pubblico, nonché la possibilità di stipulare convenzioni per la gestione di fondi integrativi costituiti in sede di contrattazione.
        Gli articoli 8 e 9 non richiedono particolare illustrazione.
        Onorevoli colleghi, l'argomento della presente proposta di legge è tale da richiedere la massima considerazione da parte del Parlamento. Migliaia di aderenti alle diverse espressioni di mutualità volontaria, ma soprattutto migliaia di cittadini interessati a vario titolo a questa forma di solidarietà, attendono che una rinnovata legislazione renda le società di mutuo soccorso strumenti più idonei e rispondenti alle esigenze della società moderna.
        Mi auguro perciò che il provvedimento possa essere rapidamente discusso ed approvato.




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