XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 134
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La mutualità volontaria, senza fini di lucro,
integrativa ovvero aggiuntiva delle prestazioni obbligatorie
in materia di assistenza, sanità e previdenza, è perseguita
attraverso l'opera di associazioni o enti mutualistici, sia a
carattere territoriale che aziendale o categoriale,
liberamente costituiti anche in sede di contrattazioni quali
mutue volontarie o di assistenza sanitaria, casse mutue di
credito, mutue aziendali e società di mutuo soccorso
considerate a tutti gli effetti enti mutualistici ai sensi
dell'articolo 2512 del codice civile.
Art. 2.
1. Gli organismi di cui all'articolo 1 sono costituiti da
cittadini italiani, nonché da cittadini stranieri residenti
sul territorio nazionale che si trovino in possesso dei
requisiti fissati dalle norme vigenti in materia di
immigrazione.
2. Gli organismi di cui all'articolo 1 possono perseguire
i seguenti scopi:
a) corresponsione di una indennità mensile o di
una rendita vitalizia di un capitale per la vecchiaia;
b) erogazione di prestazioni economiche e
sanitarie ai soci in caso di malattia e di infortunio o di
invalidità, integrative dell'assistenza obbligatoria;
c) erogazione di prestazioni sanitarie e sociali
di qualsiasi genere ai soci e ai familiari ad integrazione di
quelle erogate dagli enti pubblici centrali, locali e
territoriali;
d) assistenza economica, in caso di morte dei
soci, ai legittimi eredi;
e) assistenza, in caso di morte di genitori o
affini, a soggetti portatori di handicap non
autosufficienti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, anche mediante l'acquisizione di
beni patrimoniali per la tutela dei medesimi soggetti;
f) assistenza economica ai soci nell'esercizio
delle loro attività lavorative, anche mediante corresponsione
di anticipazioni per l'acquisto di attrezzi e di macchine o
per fronteggiare eventuali difficoltà economiche;
g) corresponsione di anticipazioni ai soci che
intendano costituire od esercitare in cooperative di
produzione e di consumo, nonché cooperative di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni;
h) promozione di iniziative concernenti la
previdenza, l'assistenza sanitaria e i servizi sociali, nonché
altre finalità sociali, attività culturali, ricreative,
sportive e turistiche.
Art. 3.
1. Gli organismi di cui all'articolo 1, che esercitano la
mutualità volontaria, aventi natura diversa dalle società di
mutuo soccorso devono ottenere il riconoscimento della
personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
Art. 4.
1. La registrazione degli organismi di cui all'articolo 1
della presente legge è effettuata nel registro delle persone
giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361, istituito presso la prefettura territorialmente
competente in relazione alla sede dell'organismo.
Art. 5.
1. Alle società di mutuo soccorso ed agli altri organismi
di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano
l'articolo 111, commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo
4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, l'articolo
1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e le altre disposizioni
tributarie vigenti a favore delle associazioni
assistenziali.
Art. 6.
1. I limiti massimi di cui all'articolo 2, secondo comma,
lettera e), del testo unico delle leggi sull'esercizio
delle assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, come sostituita
dall'articolo 1 della legge 2 giugno 1962, n. 511, sono
soppressi.
Art. 7.
1. Gli organismi mutualistici volontari di cui
all'articolo 1 possono stipulare convenzioni ed accordi anche
con le regioni, con le aziende sanitarie locali, con le
associazioni sanitarie di categoria e con qualsiasi soggetto
che fornisca assistenza al Servizio sanitario nazionale,
nell'ambito dell'azione di promozione di forme integrative
dell'assistenza sanitaria promossa dalle regioni.
2. Gli organismi mutualistici volontari possono altresì
stipulare convenzioni per la gestione dei fondi integrativi
costituiti in sede di contrattazione aziendale o di
categoria.
Art. 8.
1. La vigilanza sugli organismi di cui all'articolo 1
della presente legge spetta al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ai sensi del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e
successive modificazioni, mediante l'istituzione di una
Commissione centrale per la mutualità volontaria.
Art. 9.
1. Per quanto non previsto dalla legge 15 aprile 1886, n.
3818, e dalla presente legge si applica la disciplina vigente
in materia di società cooperative, in quanto compatibile.