XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 134




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La mutualità volontaria, senza fini di lucro, integrativa ovvero aggiuntiva delle prestazioni obbligatorie in materia di assistenza, sanità e previdenza, è perseguita attraverso l'opera di associazioni o enti mutualistici, sia a carattere territoriale che aziendale o categoriale, liberamente costituiti anche in sede di contrattazioni quali mutue volontarie o di assistenza sanitaria, casse mutue di credito, mutue aziendali e società di mutuo soccorso considerate a tutti gli effetti enti mutualistici ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile.


Art. 2.

        1. Gli organismi di cui all'articolo 1 sono costituiti da cittadini italiani, nonché da cittadini stranieri residenti sul territorio nazionale che si trovino in possesso dei requisiti fissati dalle norme vigenti in materia di immigrazione.
        2. Gli organismi di cui all'articolo 1 possono perseguire i seguenti scopi:

                a) corresponsione di una indennità mensile o di una rendita vitalizia di un capitale per la vecchiaia;

                b) erogazione di prestazioni economiche e sanitarie ai soci in caso di malattia e di infortunio o di invalidità, integrative dell'assistenza obbligatoria;

                c) erogazione di prestazioni sanitarie e sociali di qualsiasi genere ai soci e ai familiari ad integrazione di quelle erogate dagli enti pubblici centrali, locali e territoriali;

                d) assistenza economica, in caso di morte dei soci, ai legittimi eredi;

                e) assistenza, in caso di morte di genitori o affini, a soggetti portatori di handicap non autosufficienti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante l'acquisizione di beni patrimoniali per la tutela dei medesimi soggetti;

                f) assistenza economica ai soci nell'esercizio delle loro attività lavorative, anche mediante corresponsione di anticipazioni per l'acquisto di attrezzi e di macchine o per fronteggiare eventuali difficoltà economiche;

                g) corresponsione di anticipazioni ai soci che intendano costituire od esercitare in cooperative di produzione e di consumo, nonché cooperative di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni;

                h) promozione di iniziative concernenti la previdenza, l'assistenza sanitaria e i servizi sociali, nonché altre finalità sociali, attività culturali, ricreative, sportive e turistiche.


Art. 3.

        1. Gli organismi di cui all'articolo 1, che esercitano la mutualità volontaria, aventi natura diversa dalle società di mutuo soccorso devono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.


Art. 4.

        1. La registrazione degli organismi di cui all'articolo 1 della presente legge è effettuata nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, istituito presso la prefettura territorialmente competente in relazione alla sede dell'organismo.

Art. 5.

        1. Alle società di mutuo soccorso ed agli altri organismi di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano l'articolo 111, commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e le altre disposizioni tributarie vigenti a favore delle associazioni assistenziali.


Art. 6.

        1. I limiti massimi di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, come sostituita dall'articolo 1 della legge 2 giugno 1962, n. 511, sono soppressi.


Art. 7.

        1. Gli organismi mutualistici volontari di cui all'articolo 1 possono stipulare convenzioni ed accordi anche con le regioni, con le aziende sanitarie locali, con le associazioni sanitarie di categoria e con qualsiasi soggetto che fornisca assistenza al Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'azione di promozione di forme integrative dell'assistenza sanitaria promossa dalle regioni.
        2. Gli organismi mutualistici volontari possono altresì stipulare convenzioni per la gestione dei fondi integrativi costituiti in sede di contrattazione aziendale o di categoria.

Art. 8.

        1. La vigilanza sugli organismi di cui all'articolo 1 della presente legge spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, mediante l'istituzione di una Commissione centrale per la mutualità volontaria.


Art. 9.

        1. Per quanto non previsto dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e dalla presente legge si applica la disciplina vigente in materia di società cooperative, in quanto compatibile.



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