XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 133




        Onorevoli Colleghi! - Per inderogabili esigenze assistenziali e fino all'espletamento dei concorsi pubblici le unità sanitarie locali della Sicilia, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 1983, n. 121, hanno formulato delle graduatorie per soli titoli, per supplenze di titolari assenti, di persone in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.
        Le supplenze sono state effettuate, per quanto attiene alla durata, nel rispetto dell'articolo 6, comma 23, della legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986).
        Queste supplenze hanno dato luogo a lunghi periodi di permanenza in servizio di circa duecento supplenti anche per diversi anni consecutivi, durante i quali essi hanno consentito alla unità sanitaria locale di poter garantire alcuni servizi di estrema importanza in maniera regolare e dignitosa.
        I supplenti erano in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici per i quali il servizio prestato avrebbe costituito un ottimo titolo per l'accesso definitivo nei ruoli del pubblico impiego; invece, i concorsi pubblici che loro attendevano sono stati prima revocati e poi riservati ad altro personale.
        In seguito, le nuove disposizioni sulle assunzioni fino al 4^ livello introdotte dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, hanno creato una situazione paradossale: infatti i supplenti sono stati esclusi dalle assunzioni per le loro stesse qualifiche (ausiliari socio sanitari ma anche lavandai, commessi, centralisti, autisti, eccetera), per non essere stati inseriti nelle liste di collocamento in quanto si sono trovati in servizio presso le stesse unità sanitarie locali.
        La mancata iscrizione presso l'ufficio di collocamento non ha permesso ai supplenti di poter essere assunti anche dagli altri enti pubblici.
        Le graduatorie degli uffici di collocamento sono state utilizzate anche per le supplenze; così, dal 1992 ad oggi, sono stati anche licenziati (già oltre il 90 per cento).
        Dopo tantissimi anni di consolidato precariato (molti avevano superato, complessivamente, anche otto anni di servizio) i supplenti sono stati esclusi dai ruoli del pubblico impiego anche se avevano acquisito titoli validi ed indubbie capacità professionali.
        I supplenti adesso sono in un'età tale (superiore ai 40 anni) che non gli consente più alcuna possibilità futura.
        La Regione siciliana ha tentato di risolvere questa particolare situazione venutasi a creare per ben tre volte: con l'articolo 8 del disegno di legge n. 745 approvato l'1-2 maggio 1991; con l'articolo 51 della legge di riforma delle unità sanitarie locali, approvata il 14 ottobre 1993, e con l'articolo 3 del disegno di legge n. 1193 approvato il 24 marzo 1996.
        Le proposte sono state però bloccate dal commissario dello Stato che non ha riconosciuto alla Regione siciliana il potere di intervenire in tema di assunzioni del personale sanitario e più in generale in tema di stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali, che sono di competenza del Governo nazionale.
        Questo situazione di palese ingiustizia può essere risolta, quindi, solo con un provvedimento legislativo nazionale che consenta al personale supplente fino al 4^ livello delle unità sanitarie locali che abbia prestato servizio, complessivamente, per almeno cinque anni di tornare a lavorare.
        Proponiamo dunque che si attuino concorsi riservati, a prescindere sia dai limiti di età che, ove occorra, dai posti vacanti, per i supplenti fino al 4^ livello delle aziende sanitarie, che abbiano già prestato servizio, anche discontinuo, per almeno cinque anni.
        Qui di seguito si illustra in dettaglio, per una migliore comprensione, il quadro normativo di riferimento:

                a) norme alla base delle assunzioni di precari nelle unità sanitarie locali:

                1) per far fronte alle inderogabili esigenze assistenziali e fino all'espletamento dei concorsi pubblici, l'articolo 2, comma 3, della legge regionale siciliana 12 dicembre 1993, n. 121, ha autorizzato le unità sanitarie locali a formulare delle graduatorie annuali per conferire supplenze di titolari assenti a persone in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982;

                2) la circolare n. 274 dell'8 ottobre 1985 dell'assessore alle sanità della Regione siciliana ha reso noto che le disposizioni contenute nella legge regionale n. 121 del 1983 su incarichi per supplenza erano applicabili anche dopo la data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1985, n. 207, fermo restando le inderogabili esigenze assistenziali e fino all'espletamento dei concorsi pubblici;

                3) infine, l'articolo 6, comma 23, della legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986) ha stabilito che si poteva procedere al conferimento di incarichi per supplenza solamente per aspettativa o congedo straordinario superiori a quarantacinque giorni e per tutta l'assenza del titolare;

                b) norme che hanno tolto ai precari delle unità sanitarie locali la possibilità di poter concorrere per le assunzioni per le qualifiche per le quali hanno lavorato e che hanno determinato anche il loro licenziamento:

                1) la legge 28 febbraio 1987, n. 56 ha stabilito che le nuove assunzioni fino al 4^ livello, anche a tempo determinato, vanno fatte ricorrendo alle graduatorie dell'ufficio di collocamento e che conservano l'anzianità di iscrizione i lavoratori che non superano i centoventi giorni di lavoro, anche discontinui, in un anno solare;

                2) la legge regionale siciliana 12 febbraio 1988, n.2, ha recepito, in regime transitorio, la normativa statale ed ha autorizzato le unità sanitarie locali della Sicilia a bandire i concorsi pubblici, entro il 30 giugno 1989, ai quali potevano partecipare solamente gli iscritti nelle liste dell'ufficio di collocamento, come specificato anche dalla circolare n. 420 dell'11 aprile 1988 dell'assessore regionale alla sanità.

        Le graduatorie di questi concorsi sono state utilizzate anche per le supplenze.
        Ora le assunzioni del personale fino al 4^ livello, anche a tempo determinato, si fanno tramite graduatorie dell'ufficio di collocamento in applicazione delle leggi regionali n. 36 del 1990 e n. 12 del 1991 secondo i dettami stabiliti dalla legge n. 56 del 1987, dalle quali risulta che non hanno nessuna possibilità di essere riassunti neanche per un lavoro precario.




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