XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 133
Onorevoli Colleghi! - Per inderogabili esigenze
assistenziali e fino all'espletamento dei concorsi pubblici le
unità sanitarie locali della Sicilia, in applicazione
dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 dicembre
1983, n. 121, hanno formulato delle graduatorie per soli
titoli, per supplenze di titolari assenti, di persone in
possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 30
gennaio 1982.
Le supplenze sono state effettuate, per quanto attiene
alla durata, nel rispetto dell'articolo 6, comma 23, della
legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986).
Queste supplenze hanno dato luogo a lunghi periodi di
permanenza in servizio di circa duecento supplenti anche per
diversi anni consecutivi, durante i quali essi hanno
consentito alla unità sanitaria locale di poter garantire
alcuni servizi di estrema importanza in maniera regolare e
dignitosa.
I supplenti erano in attesa dell'espletamento dei concorsi
pubblici per i quali il servizio prestato avrebbe costituito
un ottimo titolo per l'accesso definitivo nei ruoli del
pubblico impiego; invece, i concorsi pubblici che loro
attendevano sono stati prima revocati e poi riservati ad altro
personale.
In seguito, le nuove disposizioni sulle assunzioni fino al
4^ livello introdotte dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56,
hanno creato una situazione paradossale: infatti i supplenti
sono stati esclusi dalle assunzioni per le loro stesse
qualifiche (ausiliari socio sanitari ma anche lavandai,
commessi, centralisti, autisti, eccetera), per non essere
stati inseriti nelle liste di collocamento in quanto si sono
trovati in servizio presso le stesse unità sanitarie
locali.
La mancata iscrizione presso l'ufficio di collocamento non
ha permesso ai supplenti di poter essere assunti anche dagli
altri enti pubblici.
Le graduatorie degli uffici di collocamento sono state
utilizzate anche per le supplenze; così, dal 1992 ad oggi,
sono stati anche licenziati (già oltre il 90 per cento).
Dopo tantissimi anni di consolidato precariato (molti
avevano superato, complessivamente, anche otto anni di
servizio) i supplenti sono stati esclusi dai ruoli del
pubblico impiego anche se avevano acquisito titoli validi ed
indubbie capacità professionali.
I supplenti adesso sono in un'età tale (superiore ai 40
anni) che non gli consente più alcuna possibilità futura.
La Regione siciliana ha tentato di risolvere questa
particolare situazione venutasi a creare per ben tre volte:
con l'articolo 8 del disegno di legge n. 745 approvato l'1-2
maggio 1991; con l'articolo 51 della legge di riforma delle
unità sanitarie locali, approvata il 14 ottobre 1993, e con
l'articolo 3 del disegno di legge n. 1193 approvato il 24
marzo 1996.
Le proposte sono state però bloccate dal commissario dello
Stato che non ha riconosciuto alla Regione siciliana il potere
di intervenire in tema di assunzioni del personale sanitario e
più in generale in tema di stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali, che sono di competenza
del Governo nazionale.
Questo situazione di palese ingiustizia può essere
risolta, quindi, solo con un provvedimento legislativo
nazionale che consenta al personale supplente fino al 4^
livello delle unità sanitarie locali che abbia prestato
servizio, complessivamente, per almeno cinque anni di tornare
a lavorare.
Proponiamo dunque che si attuino concorsi riservati, a
prescindere sia dai limiti di età che, ove occorra, dai posti
vacanti, per i supplenti fino al 4^ livello delle aziende
sanitarie, che abbiano già prestato servizio, anche
discontinuo, per almeno cinque anni.
Qui di seguito si illustra in dettaglio, per una migliore
comprensione, il quadro normativo di riferimento:
a) norme alla base delle assunzioni di precari
nelle unità sanitarie locali:
1) per far fronte alle inderogabili esigenze
assistenziali e fino all'espletamento dei concorsi pubblici,
l'articolo 2, comma 3, della legge regionale siciliana 12
dicembre 1993, n. 121, ha autorizzato le unità sanitarie
locali a formulare delle graduatorie annuali per conferire
supplenze di titolari assenti a persone in possesso dei
requisiti previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio
1982;
2) la circolare n. 274 dell'8 ottobre 1985
dell'assessore alle sanità della Regione siciliana ha reso
noto che le disposizioni contenute nella legge regionale n.
121 del 1983 su incarichi per supplenza erano applicabili
anche dopo la data di entrata in vigore della legge 20 maggio
1985, n. 207, fermo restando le inderogabili esigenze
assistenziali e fino all'espletamento dei concorsi
pubblici;
3) infine, l'articolo 6, comma 23, della legge n. 41
del 1986 (legge finanziaria 1986) ha stabilito che si poteva
procedere al conferimento di incarichi per supplenza solamente
per aspettativa o congedo straordinario superiori a
quarantacinque giorni e per tutta l'assenza del titolare;
b) norme che hanno tolto ai precari delle unità
sanitarie locali la possibilità di poter concorrere per le
assunzioni per le qualifiche per le quali hanno lavorato e che
hanno determinato anche il loro licenziamento:
1) la legge 28 febbraio 1987, n. 56 ha stabilito che
le nuove assunzioni fino al 4^ livello, anche a tempo
determinato, vanno fatte ricorrendo alle graduatorie
dell'ufficio di collocamento e che conservano l'anzianità di
iscrizione i lavoratori che non superano i centoventi giorni
di lavoro, anche discontinui, in un anno solare;
2) la legge regionale siciliana 12 febbraio 1988, n.2,
ha recepito, in regime transitorio, la normativa statale ed ha
autorizzato le unità sanitarie locali della Sicilia a bandire
i concorsi pubblici, entro il 30 giugno 1989, ai quali
potevano partecipare solamente gli iscritti nelle liste
dell'ufficio di collocamento, come specificato anche dalla
circolare n. 420 dell'11 aprile 1988 dell'assessore regionale
alla sanità.
Le graduatorie di questi concorsi sono state utilizzate
anche per le supplenze.
Ora le assunzioni del personale fino al 4^ livello, anche
a tempo determinato, si fanno tramite graduatorie dell'ufficio
di collocamento in applicazione delle leggi regionali n. 36
del 1990 e n. 12 del 1991 secondo i dettami stabiliti dalla
legge n. 56 del 1987, dalle quali risulta che non hanno
nessuna possibilità di essere riassunti neanche per un lavoro
precario.