XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 133




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali sono autorizzate a bandire concorsi riservati al personale già in servizio da almeno cinque anni, anche non continuativi, per le qualifiche per le quali è richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado.
        2. Il personale di cui al comma 1 partecipa al concorso senza alcun limite di età ed è collocato nei ruoli regionali utilizzando le vacanze del relativo profilo professionale.
        3. Gli oneri relativi all'attuazione dei commi 1 e 2 sono a carico delle singole amministrazioni.



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