XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 133
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le aziende sanitarie locali sono
autorizzate a bandire concorsi riservati al personale già in
servizio da almeno cinque anni, anche non continuativi, per le
qualifiche per le quali è richiesto il titolo di studio non
superiore a quello di scuola secondaria di primo grado.
2. Il personale di cui al comma 1 partecipa al concorso
senza alcun limite di età ed è collocato nei ruoli regionali
utilizzando le vacanze del relativo profilo professionale.
3. Gli oneri relativi all'attuazione dei commi 1 e 2 sono
a carico delle singole amministrazioni.