XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 130




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si propone una normativa di incentivazione al telelavoro da parte dello Stato italiano.
        Non è nell'intento dei proponenti la regolamentazione di tale tipo di attività, anche se si tenta di darne una definizione funzionale.
        Le esperienze di cui si dispone nell'ambito del telelavoro sono limitate a pochi casi formalizzati, e, quindi, si ritiene che impianti normativi di dettaglio finirebbero inevitabilmente per ostacolare l'autonomia delle parti sociali.
        Il telelavoro è una forma di lavoro svolta per conto di un imprenditore o di un cliente, effettuata in una sede diversa dal posto di lavoro tradizionale, utilizzando tecnologie informatiche e le telecomunicazioni.
        Il lavoro a distanza può rappresentare un'importante occasione di crescita occupazionale per il nostro Paese.
        Lo sviluppo del telelavoro costituiva uno degli obiettivi prioritari del Rapporto Bangemann sulla società dell'informazione. Allo stesso tempo il Libro Bianco di Delors vedeva nell'espansione della base occupazionale il pre-requisito per lo sviluppo e il benessere delle nazioni aderenti all'Unione europea. Si tratta di due illustri interventi, che verrebbe naturale affiancare per sposare in maniera compiuta la costruzione della società dell'informazione e la coesione socio-economica europea.
        A nostro avviso, le politiche attive per il lavoro devono compiere un salto di qualità. Si tratta di investire nelle moderne infrastrutture telematiche, nelle nuove tecnologie informatiche, innanzitutto nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Paese.
        La relativa arretratezza del sud d'Italia, ricco però di capitale umano, può, se corretta da una adeguata politica, tramutarsi in una risorsa per l'innovazione, in una risorsa per la società dell'informazione.
        L'innovazione non significa necessariamente delocalizzazione, tagli dei posti di lavoro, precarizzazione. Si può per esempio affrontare la questione relativa all'espansione della base occupazionale tramite il lavoro a distanza e in rete.
        La possibilità di svolgere l'attività lavorativa senza spostarsi dalla propria abitazione, oppure in "centri di telelavoro" adiacenti all'abitazione stessa o ancora presso "telecentri multiscopo" (palazzi intelligenti), mette in grado più imprese di ricorrere al telelavoro; ciò comporta vantaggi pratici di evidente portata, specie nelle grandi realtà urbane. Attraverso tali modalità lavorative si consente all'impresa una gestione semplificata e flessibile del personale, una riduzione complessiva dei costi, collegata anche alla diminuzione del problema dell'assenteismo, ed una più efficace allocazione delle risorse logistiche.
        Ma è soprattutto in termini di accresciuta produttività che il telelavoro offre i suoi vantaggi più rilevanti. In molti casi, l'incremento produttivo si colloca su valori molto elevati per addetto.
        Il decongestionamento del traffico metropolitano, e quindi il conseguente abbattimento del tasso di inquinamento, specie nelle grandi aree urbane, rappresenta un ulteriore merito nella scelta verso il telelavoro.
        Il pendolarismo in Italia è ancora un grave prezzo che centinaia di migliaia di lavoratori sono costretti a pagare quotidianamente, essenzialmente in termini di ore occupate, spesa economica sostenuta per il trasferimento, stress dovuto ai continui ritardi dei mezzi di trasporto pubblico. Tutto ciò potrebbe essere notevolmente ridimensionato con la creazione di una moderna rete di lavoro a distanza.
        I rischi provenienti dal telelavoro, se non regolamentati da accordi corretti tra le parti sociali, sono quelli dell'emarginazione, da parte del lavoratore, dal mondo aziendale con conseguente perdita di identità professionale.
        La riduzione delle relazioni sociali nel luogo di lavoro cui porterebbe un'implementazione del telelavoro, costituisce un rischio paventato da tutte le parti sociali. Ma bisognerebbe valutare, anche in questo caso, quanto le suddette relazioni pesino realmente nella vita delle singole persone, dal momento che il lavoro ha perso la sua antica centralità e molti cercano la propria realizzazione in altri ambiti sociali.
        In secondo luogo, si rende necessario fare delle distinzioni tra categorie forti e categorie deboli di telelavoratori.
        Per i professionisti e per i manager l'eliminazione dei contatti sociali nel luogo di lavoro non è così importante come generalmente si sostiene: essi, infatti, sono fortemente identificati nella loro professione e tendono ad apprezzare l'aumento di conoscenze relative al proprio ambito professionale, anche al di fuori della stretta cerchia aziendale.
        Queste categorie di lavoratori sanno già scegliere autonomamente come e quando lavorare in casa, come organizzare con efficienza il proprio lavoro tra casa e ufficio e come crescere sul piano professionale e aziendale. In questa situazione ovviamente non si pongono problemi di isolamento sociale.
        Per i lavoratori che si trovano a livelli inferiori sono più reali i pericoli di isolamento dall'azienda, di riduzione dei contatti professionali, di perdita dell'influenza sulla pianificazione e sulle decisioni relative ai processi lavorativi in cui sono coinvolti. Meno forti, invece, sono i pericoli di isolamento sociale quando si abita in aree culturali dove ancora forte è la convivialità, la solidarietà, la vita civile.
        I settori di attività più interessati a tale dinamica lavorativa sono quelli relativi ad un esplicito contenuto comunicativo e di programmazione, come la consultazione o l'aggiornamento degli archivi, e i rapporti telefonici con la clientela.
        Alcune importanti imprese del nostro Paese hanno già avviato rapporti di lavoro a distanza con i loro dipendenti, come l'IBM ITALIA, l'ITALTEL, la TELECOM e la DBK (DUN e BRADSTREET KOSMOS).
        In alcuni di questi casi il telelavoro ha rappresentato un utile argine al rischio di emorragia occupazionale.
        E' nostra opinione, invece, che utilizzando il telelavoro sia possibile creare attività aggiuntive. Ciò potrà avvenire seguendo un doppio binario: da una parte puntando sull'utilizzo ed il potenziamento delle reti di comunicazioni esistenti (come ad esempio Internet) quali media per la redistribuzione del lavoro; dall'altra privilegiando una modalità di intervento pubblico che favorisca la creazione di telecentri - posti cioè attrezzati per il lavoro a distanza tramite tecnologie della comunicazione, dell'informazione e di palazzi intelligenti - edifici ad alta tecnologia ove sia possibile telelavorare, apprendere, fare ricerca e ottenere consulenze altamente specializzate.
        Alla base della presente proposta di legge vi è la volontà di reperire fondi, in modo certo ed organico, per incentivare tale iniziativa occupazionale. Tali fondi saranno gestiti per l'impianto di progetti tesi alla creazione di nuovi posti in telelavoro, alla costituzione di telecentri multiscopo, che mettano in grado più imprese di ricorrere al lavoro a distanza, ed alla soluzione delle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro degli handicappati, dando priorità alle aree depresse del Paese.
        Il lavoro in casa costituisce una grossa chance per persone portatrici di gravi impedimenti motori o per i non vedenti. Applicazioni di telelavoro in loro favore sono state già realizzate in Francia. Ad esempio, l'IBM ha impiegato alcuni handicappati collegandoli telematicamente all'impresa centrale e affidando loro alcune mansioni amministrative. Sempre in Francia sono state istituite due scuole, una a Parigi e l'altra a Lione, per la formazione di persone handicappate che lavoreranno in casa. Anche in America esiste una compagnia, la LIFTIN, senza scopo di lucro, che promuove corsi di formazione al telelavoro per disabili.
        Visto il recente affacciarsi del telelavoro, l'ordinamento giuridico italiano, dalla Costituzione della Repubblica al codice civile e alle leggi speciali, non contiene alcuna disposizione che lo concerna ex professo.
        Tuttavia, trattandosi di fenomeno dagli effetti rilevanti per l'ordinamento stesso, esso, per quanto nuovo e imprevisto, non può considerarsi sottratto ad ogni disciplina giuridica. Secondo la Costituzione italiana (articolo 35, primo comma), "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni". Nell'articolo 2060 dei codice civile tale principio è così affermato "(...) il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali".
        La presente proposta di legge è composta di dieci articoli, che definiscono e disciplinano il telelavoro.
        L'articolo 1 definisce il telelavoro, stabilisce in quale rapporto tra il datore di lavoro, sia esso un imprenditore o un cliente, viene svolto e con quali modalità. Alla lettera b) del comma 1 si esplicita il ruolo del "centro di telelavoro", se ne indica la dotazione informatica e si definisce la sua utilizzazione.
        Gli articoli 2 e 3 contengono rispettivamente i princìpi generali e gli obiettivi del telelavoro.
        In particolare, con l'articolo 2 si impegna lo Stato italiano a promuovere lo sviluppo del telelavoro come strumento per l'aumento dell'occupazione.
        All'articolo 3 si impegna lo Stato ad intervenire per la creazione di nuovi posti di lavoro tramite il telelavoro.
        L'articolo 4 indica le modalità per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3, istituendo, pertanto, la commissione per lo sviluppo del telelavoro denominata "COSTEL". Tale commissione ha il compito di valutare e selezionare progetti di speri- mentazione ed è autorizzata ad effettuare spese per studi, progetti, consulenze e quanto altro necessario per ottenere gli scopi prefissati, sempre nell'ambito delle disponibilità ad essa attribuite.
        All'articolo 5 è disciplinata la istituzione, la composizione e l'organizzazione della COSTEL.
        All'articolo 6 sono stabilite le modalità di presentazione di progetti alla COSTEL. Al comma 2 si individuano le priorità, con particolare attenzione alle aree depresse del Paese.
        All'articolo 7 si individuano le modalità dei finanziamenti per i progetti ritenuti ammissibili dalla COSTEL.
        Con l'articolo 8 si impegna il Ministro per la funzione pubblica a fare una verifica delle attività della pubblica amministrazione che possono essere svolte tramite telelavoro.
        All'articolo 9 si prevede che la COSTEL promuova la costituzione di consorzi misti per la sperimentazione di centri di telelavoro, dando priorità alle aree depresse del Paese.
        L'articolo 10 disciplina la copertura finanziaria.




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