XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 130
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si propone una normativa di incentivazione al telelavoro da
parte dello Stato italiano.
Non è nell'intento dei proponenti la regolamentazione di
tale tipo di attività, anche se si tenta di darne una
definizione funzionale.
Le esperienze di cui si dispone nell'ambito del telelavoro
sono limitate a pochi casi formalizzati, e, quindi, si ritiene
che impianti normativi di dettaglio finirebbero
inevitabilmente per ostacolare l'autonomia delle parti
sociali.
Il telelavoro è una forma di lavoro svolta per conto di un
imprenditore o di un cliente, effettuata in una sede diversa
dal posto di lavoro tradizionale, utilizzando tecnologie
informatiche e le telecomunicazioni.
Il lavoro a distanza può rappresentare un'importante
occasione di crescita occupazionale per il nostro Paese.
Lo sviluppo del telelavoro costituiva uno degli obiettivi
prioritari del Rapporto Bangemann sulla società
dell'informazione. Allo stesso tempo il Libro Bianco di
Delors vedeva nell'espansione della base occupazionale il
pre-requisito per lo sviluppo e il benessere delle nazioni
aderenti all'Unione europea. Si tratta di due illustri
interventi, che verrebbe naturale affiancare per sposare in
maniera compiuta la costruzione della società
dell'informazione e la coesione socio-economica europea.
A nostro avviso, le politiche attive per il lavoro devono
compiere un salto di qualità. Si tratta di investire nelle
moderne infrastrutture telematiche, nelle nuove tecnologie
informatiche, innanzitutto nel Mezzogiorno e nelle aree
depresse del Paese.
La relativa arretratezza del sud d'Italia, ricco però di
capitale umano, può, se corretta da una adeguata politica,
tramutarsi in una risorsa per l'innovazione, in una risorsa
per la società dell'informazione.
L'innovazione non significa necessariamente
delocalizzazione, tagli dei posti di lavoro, precarizzazione.
Si può per esempio affrontare la questione relativa
all'espansione della base occupazionale tramite il lavoro a
distanza e in rete.
La possibilità di svolgere l'attività lavorativa senza
spostarsi dalla propria abitazione, oppure in "centri di
telelavoro" adiacenti all'abitazione stessa o ancora presso
"telecentri multiscopo" (palazzi intelligenti), mette in grado
più imprese di ricorrere al telelavoro; ciò comporta vantaggi
pratici di evidente portata, specie nelle grandi realtà
urbane. Attraverso tali modalità lavorative si consente
all'impresa una gestione semplificata e flessibile del
personale, una riduzione complessiva dei costi, collegata
anche alla diminuzione del problema dell'assenteismo, ed una
più efficace allocazione delle risorse logistiche.
Ma è soprattutto in termini di accresciuta produttività
che il telelavoro offre i suoi vantaggi più rilevanti. In
molti casi, l'incremento produttivo si colloca su valori molto
elevati per addetto.
Il decongestionamento del traffico metropolitano, e quindi
il conseguente abbattimento del tasso di inquinamento, specie
nelle grandi aree urbane, rappresenta un ulteriore merito
nella scelta verso il telelavoro.
Il pendolarismo in Italia è ancora un grave prezzo che
centinaia di migliaia di lavoratori sono costretti a pagare
quotidianamente, essenzialmente in termini di ore occupate,
spesa economica sostenuta per il trasferimento, stress
dovuto ai continui ritardi dei mezzi di trasporto pubblico.
Tutto ciò potrebbe essere notevolmente ridimensionato con la
creazione di una moderna rete di lavoro a distanza.
I rischi provenienti dal telelavoro, se non regolamentati
da accordi corretti tra le parti sociali, sono quelli
dell'emarginazione, da parte del lavoratore, dal mondo
aziendale con conseguente perdita di identità
professionale.
La riduzione delle relazioni sociali nel luogo di lavoro
cui porterebbe un'implementazione del telelavoro, costituisce
un rischio paventato da tutte le parti sociali. Ma
bisognerebbe valutare, anche in questo caso, quanto le
suddette relazioni pesino realmente nella vita delle singole
persone, dal momento che il lavoro ha perso la sua antica
centralità e molti cercano la propria realizzazione in altri
ambiti sociali.
In secondo luogo, si rende necessario fare delle
distinzioni tra categorie forti e categorie deboli di
telelavoratori.
Per i professionisti e per i manager l'eliminazione
dei contatti sociali nel luogo di lavoro non è così importante
come generalmente si sostiene: essi, infatti, sono fortemente
identificati nella loro professione e tendono ad apprezzare
l'aumento di conoscenze relative al proprio ambito
professionale, anche al di fuori della stretta cerchia
aziendale.
Queste categorie di lavoratori sanno già scegliere
autonomamente come e quando lavorare in casa, come organizzare
con efficienza il proprio lavoro tra casa e ufficio e come
crescere sul piano professionale e aziendale. In questa
situazione ovviamente non si pongono problemi di isolamento
sociale.
Per i lavoratori che si trovano a livelli inferiori sono
più reali i pericoli di isolamento dall'azienda, di riduzione
dei contatti professionali, di perdita dell'influenza sulla
pianificazione e sulle decisioni relative ai processi
lavorativi in cui sono coinvolti. Meno forti, invece, sono i
pericoli di isolamento sociale quando si abita in aree
culturali dove ancora forte è la convivialità, la solidarietà,
la vita civile.
I settori di attività più interessati a tale dinamica
lavorativa sono quelli relativi ad un esplicito contenuto
comunicativo e di programmazione, come la consultazione o
l'aggiornamento degli archivi, e i rapporti telefonici con la
clientela.
Alcune importanti imprese del nostro Paese hanno già
avviato rapporti di lavoro a distanza con i loro dipendenti,
come l'IBM ITALIA, l'ITALTEL, la TELECOM e la DBK (DUN e
BRADSTREET KOSMOS).
In alcuni di questi casi il telelavoro ha rappresentato un
utile argine al rischio di emorragia occupazionale.
E' nostra opinione, invece, che utilizzando il telelavoro
sia possibile creare attività aggiuntive. Ciò potrà avvenire
seguendo un doppio binario: da una parte puntando
sull'utilizzo ed il potenziamento delle reti di comunicazioni
esistenti (come ad esempio Internet) quali media per la
redistribuzione del lavoro; dall'altra privilegiando una
modalità di intervento pubblico che favorisca la creazione di
telecentri - posti cioè attrezzati per il lavoro a distanza
tramite tecnologie della comunicazione, dell'informazione e di
palazzi intelligenti - edifici ad alta tecnologia ove sia
possibile telelavorare, apprendere, fare ricerca e ottenere
consulenze altamente specializzate.
Alla base della presente proposta di legge vi è la volontà
di reperire fondi, in modo certo ed organico, per incentivare
tale iniziativa occupazionale. Tali fondi saranno gestiti per
l'impianto di progetti tesi alla creazione di nuovi posti in
telelavoro, alla costituzione di telecentri multiscopo, che
mettano in grado più imprese di ricorrere al lavoro a
distanza, ed alla soluzione delle difficoltà di inserimento
nel mondo del lavoro degli handicappati, dando priorità alle
aree depresse del Paese.
Il lavoro in casa costituisce una grossa chance per
persone portatrici di gravi impedimenti motori o per i non
vedenti. Applicazioni di telelavoro in loro favore sono state
già realizzate in Francia. Ad esempio, l'IBM ha impiegato
alcuni handicappati collegandoli telematicamente all'impresa
centrale e affidando loro alcune mansioni amministrative.
Sempre in Francia sono state istituite due scuole, una a
Parigi e l'altra a Lione, per la formazione di persone
handicappate che lavoreranno in casa. Anche in America esiste
una compagnia, la LIFTIN, senza scopo di lucro, che promuove
corsi di formazione al telelavoro per disabili.
Visto il recente affacciarsi del telelavoro, l'ordinamento
giuridico italiano, dalla Costituzione della Repubblica al
codice civile e alle leggi speciali, non contiene alcuna
disposizione che lo concerna ex professo.
Tuttavia, trattandosi di fenomeno dagli effetti rilevanti
per l'ordinamento stesso, esso, per quanto nuovo e imprevisto,
non può considerarsi sottratto ad ogni disciplina giuridica.
Secondo la Costituzione italiana (articolo 35, primo comma),
"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni". Nell'articolo 2060 dei codice civile tale
principio è così affermato "(...) il lavoro è tutelato in
tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali,
tecniche e manuali".
La presente proposta di legge è composta di dieci
articoli, che definiscono e disciplinano il telelavoro.
L'articolo 1 definisce il telelavoro, stabilisce in quale
rapporto tra il datore di lavoro, sia esso un imprenditore o
un cliente, viene svolto e con quali modalità. Alla lettera
b) del comma 1 si esplicita il ruolo del "centro di
telelavoro", se ne indica la dotazione informatica e si
definisce la sua utilizzazione.
Gli articoli 2 e 3 contengono rispettivamente i princìpi
generali e gli obiettivi del telelavoro.
In particolare, con l'articolo 2 si impegna lo Stato
italiano a promuovere lo sviluppo del telelavoro come
strumento per l'aumento dell'occupazione.
All'articolo 3 si impegna lo Stato ad intervenire per la
creazione di nuovi posti di lavoro tramite il telelavoro.
L'articolo 4 indica le modalità per realizzare gli
obiettivi di cui all'articolo 3, istituendo, pertanto, la
commissione per lo sviluppo del telelavoro denominata
"COSTEL". Tale commissione ha il compito di valutare e
selezionare progetti di speri- mentazione ed è autorizzata ad
effettuare spese per studi, progetti, consulenze e quanto
altro necessario per ottenere gli scopi prefissati, sempre
nell'ambito delle disponibilità ad essa attribuite.
All'articolo 5 è disciplinata la istituzione, la
composizione e l'organizzazione della COSTEL.
All'articolo 6 sono stabilite le modalità di presentazione
di progetti alla COSTEL. Al comma 2 si individuano le
priorità, con particolare attenzione alle aree depresse del
Paese.
All'articolo 7 si individuano le modalità dei
finanziamenti per i progetti ritenuti ammissibili dalla
COSTEL.
Con l'articolo 8 si impegna il Ministro per la funzione
pubblica a fare una verifica delle attività della pubblica
amministrazione che possono essere svolte tramite
telelavoro.
All'articolo 9 si prevede che la COSTEL promuova la
costituzione di consorzi misti per la sperimentazione di
centri di telelavoro, dando priorità alle aree depresse del
Paese.
L'articolo 10 disciplina la copertura finanziaria.