XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 130
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "telelavoro" ogni forma di lavoro svolto per
conto di un imprenditore o di un cliente da un lavoratore
dipendente, da un lavoratore autonomo o da un lavoratore a
domicilio che sia effettuata regolarmente e per una quota
consistente del tempo di lavoro in una o più località diverse
dal posto di lavoro tradizionale, utilizzando tecnologie
informatiche o delle telecomunicazioni;
b) "centro di telelavoro" un edificio o parte di
esso dotato di apparecchiature informatiche e di
telecomunicazione predisposto per il telelavoro i cui posti di
lavoro siano concessi in locazione alle imprese per i propri
dipendenti o lavoratori autonomi.
Art. 2.
(Princìpi generali).
1. Lo Stato italiano promuove lo sviluppo del telelavoro
come strumento per l'aumento dell'occupazione, l'inserimento
ed il mantenimento nel mercato del lavoro delle fasce deboli
della popolazione, in particolare nelle aree depresse del
Paese, per una crescita economica ecocompatibile e per la
riduzione dell'inquinamento dovuto al traffico
automobilistico.
Art. 3.
(Obiettivi).
1. Lo Stato adotta le misure necessarie a:
a) promuovere la creazione di nuovi posti di
lavoro tramite il telelavoro;
b) potenziare la competitività industriale
incentivando l'adozione del telelavoro nelle imprese private e
nella pubblica amministrazione;
c) aumentare le competenze e le capacità
professionali dei lavoratori tramite meccanismi tradizionali
ed innovativi di formazione ed orientamento;
d) promuovere nuove forme di organizzazione del
lavoro basate sul telelavoro nel settore privato e
pubblico;
e) aumentare, tramite il telelavoro, l'efficienza
e l'efficacia dei servizi pubblici erogati ai cittadini e alle
imprese.
Art. 4.
(Strumenti e organi per lo
sviluppo del telelavoro).
1. Ai fini di cui all'articolo 3, è istituita la
Commissione per lo sviluppo del telelavoro, di seguito
denominata "COSTEL" e disciplinata dall'articolo 5. La COSTEL
ha il compito di:
a) presiedere alla valutazione e selezione dei
progetti di sperimentazione, adozione e diffusione del
telelavoro presentati dalle imprese, cooperative,
associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro,
dalle associazioni di volontariato e dagli enti pubblici, per
i quali sia richiesto un contributo statale, nell'ambito dei
fondi disponibili. A tale scopo la commissione approva un
regolamento contenente le disposizioni per la presentazione
dei progetti stessi e l'elenco dei documenti da allegare;
b) monitorare, anche con il concorso degli uffici
periferici del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il buon andamento dei progetti cui sia stato
attribuito un finanziamento statale;
c) approfondire, tramite studi e ricerche svolti
autonomamente o in collaborazione con enti e istituti di
ricerca, l'impatto del telelavoro sotto il profilo sia dello
sviluppo economico sia della accettabilità sociale;
d) predisporre annualmente, sentite le
associazioni sindacali e imprenditoriali, una relazione al
Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge;
e) svolgere attività consultiva, di indirizzo e di
supporto informativo sul telelavoro a favore di imprese,
cooperative, associazioni, istituti e consorzi, anche senza
scopo di lucro, o di volontariato, nonché favorire la
conoscenza delle iniziative intese allo sviluppo del
telelavoro mutuate dagli Stati membri dell'Unione europea.
2. La COSTEL, al fine di realizzare gli obiettivi di cui
al presente articolo, è autorizzata, nell'ambito delle
disponibilità ad essa attribuite, ad effettuare spese per
studi, progetti, consulenze, iniziative, interventi,
partecipazioni, infrastrutture, attrezzature, impianti,
servizi, centri di gestione dei servizi e quanto altro
necessario per ottenere gli scopi prefissati.
Art. 5.
(Istituzione e organizzazione
della COSTEL).
1. La COSTEL è istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è
composta da tredici membri fra i quali il presidente, non
necessariamente dipendenti della pubblica amministrazione, di
riconosciuta competenza in materia di telelavoro e di nuove
tecnologie, esperti in diritto del lavoro, sociologia,
ingegneria, urbanistica, scienza dell'educazione e scienza
delle comunicazioni.
2. La COSTEL, per lo svolgimento dei propri compiti, si
avvale di una apposita struttura messa a disposizione dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. L'organico di supporto della COSTEL non può superare il
numero di quaranta unità, di cui almeno la metà composto da
dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso la COSTEL è equiparato ad
ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. La restante parte
dell'organico, purché relativo a professionalità e competenze
indispensabili al funzionamento della COSTEL, può essere
completata ricorrendo a contratti a tempo determinato.
4. Le spese di funzionamento della COSTEL sono poste a
carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il
rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, è emanato il regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento della COSTEL e
la disciplina della gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
Art. 6.
(Presentazione dei progetti alla COSTEL).
1. Le domande di finanziamento devono essere presentate
alla COSTEL dai proponenti dei progetti, corredate, oltre che
di quanto previsto dal regolamento di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 4, dei seguenti
documenti:
a) nel caso di progetti di creazione di nuovi
posti di telelavoro o di trasformazione di lavori tradizionali
in telelavoro, di una relazione tecnica illustrativa del
progetto e del numero dei punti di telelavoro che si intendono
attivare, della durata dell'esperienza qualora si tratti di
sperimentazione a termine, e dei benefìci attesi sotto il
profilo sociale e della pubblica utilità;
b) nel caso di corsi di alfabetizzazione
informatica e di formazione al telelavoro, di una relazione
sulla tipologia e sul numero dei frequentatori del corso e sul
programma dello stesso;
c) del preventivo di spesa;
d) della dichiarazione di accettazione del
telelavoro da parte dei lavoratori coinvolti nella
sperimentazione;
e) per le imprese con oltre quindici dipendenti,
di copia dell'accordo sindacale sul telelavoro stipulato con
le organizzazioni sindacali aziendali o territoriali
maggiormente rappresentative. L'accordo deve contenere i
seguenti punti: durata; numero di lavoratori coinvolti;
criteri di ammissione al telelavoro; criteri di rescissione
dal telelavoro; diritti specifici applicabili ai
telelavoratori.
2. La COSTEL dà priorità:
a) ai progetti tesi alla creazione di nuovi posti
in telelavoro, anche se a tempo parziale, nelle aree depresse
di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999;
b) ai progetti tesi a costruire telecentri
multiscopo che mettano in grado le imprese di ricorrere al
telelavoro;
c) ai progetti finalizzati alla soluzione delle
difficoltà di inserimento o mantenimento nel mondo del lavoro
di handicappati, di soggetti svantaggiati e di lavoratori e
lavoratrici a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e
comunque compresi in liste di mobilità;
d) ai progetti presentati da imprese o cooperative
ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, della
legge 25 febbraio 1992, n. 215, e della legge 24 maggio 1977,
n. 227.
3. I progetti approvati dalla COSTEL sono ammessi al
finanziamento entro un mese dall'inizio della
sperimentazione.
Art. 7.
(Importo dei finanziamenti).
1. I progetti ritenuti ammissibili dalla COSTEL sono
finanziati secondo le seguenti modalità:
a) per la creazione di nuova occupazione
attraverso il telelavoro, ovvero in aggiunta all'organico
aziendale, è concesso un finanziamento iniziale pari al 50 per
cento della spesa relativa alle attrezzature necessarie per il
telelavoro e comunque non superiore al limite massimo
stabilito dalla COSTEL per l'anno in corso per ciascun
progetto di trasformazione di lavoro tradizionale in
telelavoro. Il secondo e il terzo anno, qualora l'esperienza
di telelavoro sia ancora in corso, è attribuito un
finanziamento a parziale rimborso delle spese di
telecomunicazione sino all'importo massimo stabilito
annualmente dalla COSTEL;
b) per la trasformazione di posti di lavoro
tradizionali in telelavoro è concesso un finanziamento
iniziale pari al 50 per cento del maggior costo dovuto alle
attrezzature aggiuntive indispensabili per poter svolgere il
telelavoro e comunque non superiore al limite massimo
stabilito dalla COSTEL per l'anno in corso per ciascun
progetto di trasformazione di lavoro tradizionale in
telelavoro. Il secondo e il terzo anno, qualora l'esperienza
di telelavoro sia ancora in corso, è attribuito un
finanziamento a parziale rimborso delle spese sino ad un
importo massimo pari al 50 per cento di quello stabilito alla
lettera a);
c) per la realizzazione di progetti tesi a
costruire telecentri multiscopo che mettano in grado più
imprese di ricorrere al telelavoro è corrisposto un contributo
iniziale pari al 50 per cento della spesa ritenuta congrua
dalla COSTEL, visti anche gli importi di spesa previsti nel
progetto per ciascuna postazione di lavoro realizzata, oltre
ad un contributo accessorio per i primi due anni pari a quello
stabilito alla lettera a), per ciascun lavoratore che
utilizza con regolarità e per almeno cinquanta giorni all'anno
il telecentro;
d) per l'istituzione di corsi di alfabetizzazione
telematica e di formazione al telelavoro è previsto un
finanziamento in ragione di lire 3.000 per ciascuna ora di
lezione sino ad un massimo di lire 30 milioni per ciascun
corso. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 gli importi sono
rivalutati annualmente dalla COSTEL tenendo conto degli indici
ISTAT del costo della vita.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono cumulabili con
quelli previsti da altre leggi, con la sola esclusione di
quelli previsti per i contratti di solidarietà espansivi e per
i contratti di formazione e lavoro.
Art. 8.
(Telelavoro nella
pubblica amministrazione).
1. Il Ministro per la funzione pubblica, di intesa con la
COSTEL e con l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, procede, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ad una verifica delle attività
della pubblica amministrazione che possono essere utilmente
svolte attraverso il telelavoro, sia presso l'abitazione dei
dipendenti che presso appositi centri di telelavoro
multiscopo.
2. La verifica di cui al comma 1 è seguita, entro sei
mesi, dalla:
a) predisposizione, da parte del Ministro per la
funzione pubblica con l'assistenza della COSTEL, dei progetti
di telelavoro che riguardano gli enti pubblici;
b) sottoscrizione da parte delle pubbliche
amministrazioni e delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale, di accordi sindacali
nazionali che identifichino i criteri di selezione dei
dipendenti ammessi a domanda al telelavoro, la durata minima e
massima della sperimentazione e il tempo minimo di permanenza
presso la sede tradizionale dell'ufficio;
c) predisposizione dei mezzi tecnici per il
telelavoro o dei contratti di affitto delle postazioni di
telelavoro utilizzati dai dipendenti.
3. La spesa prevista per la sperimentazione è finanziata
annualmente con una somma pari a 20 miliardi di lire, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. Il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Gli enti locali che avviano sperimentazioni di
telelavoro per i proprio dipendenti considerate ammissibili
dalla COSTEL, possono usufruire, in aggiunta ai finanziamenti
previsti all'articolo 7, di ulteriori finanziamenti il cui
importo è deciso dalla COSTEL e dalla Cassa depositi e
prestiti.
Art. 9.
(Sperimentazione di centri di telelavoro).
1. Nel corso del primo anno di attività la COSTEL finanzia
una sperimentazione finalizzata alla realizzazione di cinque
centri di telelavoro. A tale scopo è bandito un concorso per
la presentazione, da parte delle amministrazioni comunali, dei
progetti di massima per la realizzazione di tali centri, che
devono essere di proprietà di consorzi composti da soggetti
pubblici e privati. Nella valutazione dei progetti è data
precedenza a quelli intesi ad incrementare i livelli
occupazionali dell'area prescelta o delocalizzare attività
lavorative verso le aree depresse di cui agli obiettivi 1 e 2
del regolamento (CEE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999.
2. L'importo del finanziamento concesso non può eccedere i
2 miliardi di lire per ciascun centro di telelavoro e comunque
il 50 per cento del costo totale risultante dal progetto
approvato.
3. La COSTEL predispone, per i tre anni successivi alla
realizzazione dei centri, un monitoraggio sulla loro attività,
con particolare riguardo ai livelli di utilizzo delle
postazioni di telelavoro e all'impatto sul territorio e
sull'occupazione.
Art. 10.
(Copertura finanziaria).
1. Per il finanziamento dei progetti è attribuito alla
COSTEL un finanziamento di 15 miliardi di lire per il 2001, 30
miliardi per il 2002 e 40 miliardi per il 2003.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.