XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 130




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge si intende per:

                a) "telelavoro" ogni forma di lavoro svolto per conto di un imprenditore o di un cliente da un lavoratore dipendente, da un lavoratore autonomo o da un lavoratore a domicilio che sia effettuata regolarmente e per una quota consistente del tempo di lavoro in una o più località diverse dal posto di lavoro tradizionale, utilizzando tecnologie informatiche o delle telecomunicazioni;

                b) "centro di telelavoro" un edificio o parte di esso dotato di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione predisposto per il telelavoro i cui posti di lavoro siano concessi in locazione alle imprese per i propri dipendenti o lavoratori autonomi.


Art. 2.

(Princìpi generali).

        1. Lo Stato italiano promuove lo sviluppo del telelavoro come strumento per l'aumento dell'occupazione, l'inserimento ed il mantenimento nel mercato del lavoro delle fasce deboli della popolazione, in particolare nelle aree depresse del Paese, per una crescita economica ecocompatibile e per la riduzione dell'inquinamento dovuto al traffico automobilistico.


Art. 3.

(Obiettivi).

        1. Lo Stato adotta le misure necessarie a:

                a) promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro tramite il telelavoro;
                b) potenziare la competitività industriale incentivando l'adozione del telelavoro nelle imprese private e nella pubblica amministrazione;

            c) aumentare le competenze e le capacità professionali dei lavoratori tramite meccanismi tradizionali ed innovativi di formazione ed orientamento;

            d) promuovere nuove forme di organizzazione del lavoro basate sul telelavoro nel settore privato e pubblico;

            e) aumentare, tramite il telelavoro, l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici erogati ai cittadini e alle imprese.


Art. 4.

(Strumenti e organi per lo
sviluppo del telelavoro).

        1. Ai fini di cui all'articolo 3, è istituita la Commissione per lo sviluppo del telelavoro, di seguito denominata "COSTEL" e disciplinata dall'articolo 5. La COSTEL ha il compito di:


            a) presiedere alla valutazione e selezione dei progetti di sperimentazione, adozione e diffusione del telelavoro presentati dalle imprese, cooperative, associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, dalle associazioni di volontariato e dagli enti pubblici, per i quali sia richiesto un contributo statale, nell'ambito dei fondi disponibili. A tale scopo la commissione approva un regolamento contenente le disposizioni per la presentazione dei progetti stessi e l'elenco dei documenti da allegare;

            b) monitorare, anche con il concorso degli uffici periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il buon andamento dei progetti cui sia stato attribuito un finanziamento statale;

            c) approfondire, tramite studi e ricerche svolti autonomamente o in collaborazione con enti e istituti di ricerca, l'impatto del telelavoro sotto il profilo sia dello sviluppo economico sia della accettabilità sociale;

            d) predisporre annualmente, sentite le associazioni sindacali e imprenditoriali, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge;

            e) svolgere attività consultiva, di indirizzo e di supporto informativo sul telelavoro a favore di imprese, cooperative, associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, o di volontariato, nonché favorire la conoscenza delle iniziative intese allo sviluppo del telelavoro mutuate dagli Stati membri dell'Unione europea.

        2. La COSTEL, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, è autorizzata, nell'ambito delle disponibilità ad essa attribuite, ad effettuare spese per studi, progetti, consulenze, iniziative, interventi, partecipazioni, infrastrutture, attrezzature, impianti, servizi, centri di gestione dei servizi e quanto altro necessario per ottenere gli scopi prefissati.


Art. 5.

(Istituzione e organizzazione
della COSTEL).

        1. La COSTEL è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composta da tredici membri fra i quali il presidente, non necessariamente dipendenti della pubblica amministrazione, di riconosciuta competenza in materia di telelavoro e di nuove tecnologie, esperti in diritto del lavoro, sociologia, ingegneria, urbanistica, scienza dell'educazione e scienza delle comunicazioni.
        2. La COSTEL, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di una apposita struttura messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
        3. L'organico di supporto della COSTEL non può superare il numero di quaranta unità, di cui almeno la metà composto da dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso la COSTEL è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. La restante parte dell'organico, purché relativo a professionalità e competenze indispensabili al funzionamento della COSTEL, può essere completata ricorrendo a contratti a tempo determinato.
        4. Le spese di funzionamento della COSTEL sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
        5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è emanato il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della COSTEL e la disciplina della gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.


Art. 6.

(Presentazione dei progetti alla COSTEL).

        1. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla COSTEL dai proponenti dei progetti, corredate, oltre che di quanto previsto dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, dei seguenti documenti:

                a) nel caso di progetti di creazione di nuovi posti di telelavoro o di trasformazione di lavori tradizionali in telelavoro, di una relazione tecnica illustrativa del progetto e del numero dei punti di telelavoro che si intendono attivare, della durata dell'esperienza qualora si tratti di sperimentazione a termine, e dei benefìci attesi sotto il profilo sociale e della pubblica utilità;
                b) nel caso di corsi di alfabetizzazione informatica e di formazione al telelavoro, di una relazione sulla tipologia e sul numero dei frequentatori del corso e sul programma dello stesso;

                c) del preventivo di spesa;

                d) della dichiarazione di accettazione del telelavoro da parte dei lavoratori coinvolti nella sperimentazione;

                e) per le imprese con oltre quindici dipendenti, di copia dell'accordo sindacale sul telelavoro stipulato con le organizzazioni sindacali aziendali o territoriali maggiormente rappresentative. L'accordo deve contenere i seguenti punti: durata; numero di lavoratori coinvolti; criteri di ammissione al telelavoro; criteri di rescissione dal telelavoro; diritti specifici applicabili ai telelavoratori.

        2. La COSTEL dà priorità:

                a) ai progetti tesi alla creazione di nuovi posti in telelavoro, anche se a tempo parziale, nelle aree depresse di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999;

                b) ai progetti tesi a costruire telecentri multiscopo che mettano in grado le imprese di ricorrere al telelavoro;

                c) ai progetti finalizzati alla soluzione delle difficoltà di inserimento o mantenimento nel mondo del lavoro di handicappati, di soggetti svantaggiati e di lavoratori e lavoratrici a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e comunque compresi in liste di mobilità;

            d) ai progetti presentati da imprese o cooperative ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e della legge 24 maggio 1977, n. 227.

        3. I progetti approvati dalla COSTEL sono ammessi al finanziamento entro un mese dall'inizio della sperimentazione.

Art. 7.

(Importo dei finanziamenti).

        1. I progetti ritenuti ammissibili dalla COSTEL sono finanziati secondo le seguenti modalità:

                a) per la creazione di nuova occupazione attraverso il telelavoro, ovvero in aggiunta all'organico aziendale, è concesso un finanziamento iniziale pari al 50 per cento della spesa relativa alle attrezzature necessarie per il telelavoro e comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla COSTEL per l'anno in corso per ciascun progetto di trasformazione di lavoro tradizionale in telelavoro. Il secondo e il terzo anno, qualora l'esperienza di telelavoro sia ancora in corso, è attribuito un finanziamento a parziale rimborso delle spese di telecomunicazione sino all'importo massimo stabilito annualmente dalla COSTEL;

                b) per la trasformazione di posti di lavoro tradizionali in telelavoro è concesso un finanziamento iniziale pari al 50 per cento del maggior costo dovuto alle attrezzature aggiuntive indispensabili per poter svolgere il telelavoro e comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla COSTEL per l'anno in corso per ciascun progetto di trasformazione di lavoro tradizionale in telelavoro. Il secondo e il terzo anno, qualora l'esperienza di telelavoro sia ancora in corso, è attribuito un finanziamento a parziale rimborso delle spese sino ad un importo massimo pari al 50 per cento di quello stabilito alla lettera a);

                c) per la realizzazione di progetti tesi a costruire telecentri multiscopo che mettano in grado più imprese di ricorrere al telelavoro è corrisposto un contributo iniziale pari al 50 per cento della spesa ritenuta congrua dalla COSTEL, visti anche gli importi di spesa previsti nel progetto per ciascuna postazione di lavoro realizzata, oltre ad un contributo accessorio per i primi due anni pari a quello stabilito alla lettera a), per ciascun lavoratore che utilizza con regolarità e per almeno cinquanta giorni all'anno il telecentro;

                d) per l'istituzione di corsi di alfabetizzazione telematica e di formazione al telelavoro è previsto un finanziamento in ragione di lire 3.000 per ciascuna ora di lezione sino ad un massimo di lire 30 milioni per ciascun corso. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 gli importi sono rivalutati annualmente dalla COSTEL tenendo conto degli indici ISTAT del costo della vita.

        2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi, con la sola esclusione di quelli previsti per i contratti di solidarietà espansivi e per i contratti di formazione e lavoro.


Art. 8.

(Telelavoro nella
pubblica amministrazione).

        1. Il Ministro per la funzione pubblica, di intesa con la COSTEL e con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, procede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una verifica delle attività della pubblica amministrazione che possono essere utilmente svolte attraverso il telelavoro, sia presso l'abitazione dei dipendenti che presso appositi centri di telelavoro multiscopo.


        2. La verifica di cui al comma 1 è seguita, entro sei mesi, dalla:

                a) predisposizione, da parte del Ministro per la funzione pubblica con l'assistenza della COSTEL, dei progetti di telelavoro che riguardano gli enti pubblici;

                b) sottoscrizione da parte delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, di accordi sindacali nazionali che identifichino i criteri di selezione dei dipendenti ammessi a domanda al telelavoro, la durata minima e massima della sperimentazione e il tempo minimo di permanenza presso la sede tradizionale dell'ufficio;

                c) predisposizione dei mezzi tecnici per il telelavoro o dei contratti di affitto delle postazioni di telelavoro utilizzati dai dipendenti.


        3. La spesa prevista per la sperimentazione è finanziata annualmente con una somma pari a 20 miliardi di lire, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        4. Gli enti locali che avviano sperimentazioni di telelavoro per i proprio dipendenti considerate ammissibili dalla COSTEL, possono usufruire, in aggiunta ai finanziamenti previsti all'articolo 7, di ulteriori finanziamenti il cui importo è deciso dalla COSTEL e dalla Cassa depositi e prestiti.


Art. 9.

(Sperimentazione di centri di telelavoro).

        1. Nel corso del primo anno di attività la COSTEL finanzia una sperimentazione finalizzata alla realizzazione di cinque centri di telelavoro. A tale scopo è bandito un concorso per la presentazione, da parte delle amministrazioni comunali, dei progetti di massima per la realizzazione di tali centri, che devono essere di proprietà di consorzi composti da soggetti pubblici e privati. Nella valutazione dei progetti è data precedenza a quelli intesi ad incrementare i livelli occupazionali dell'area prescelta o delocalizzare attività lavorative verso le aree depresse di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
        2. L'importo del finanziamento concesso non può eccedere i 2 miliardi di lire per ciascun centro di telelavoro e comunque il 50 per cento del costo totale risultante dal progetto approvato.
        3. La COSTEL predispone, per i tre anni successivi alla realizzazione dei centri, un monitoraggio sulla loro attività, con particolare riguardo ai livelli di utilizzo delle postazioni di telelavoro e all'impatto sul territorio e sull'occupazione.


Art. 10.

(Copertura finanziaria).

        1. Per il finanziamento dei progetti è attribuito alla COSTEL un finanziamento di 15 miliardi di lire per il 2001, 30 miliardi per il 2002 e 40 miliardi per il 2003.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione