XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 129
Onorevoli Colleghi! - La legge finanziaria per l'anno
2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) ha previsto l'utilizzo
dei proventi delle multe comminate dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorità",
per iniziative a favore dei consumatori. L'articolo 148 della
citata legge n. 388 del 2000 prevede, infatti, di destinare ad
un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai
fini del finanziamento di iniziative a vantaggio dei
consumatori, le somme derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate dall'Autorità.
L'Autorità è stata introdotta nell'ordinamento italiano
con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato", che introduce una
disciplina organica delle attività restrittive della
concorrenza, nel solco dei princìpi stabiliti dagli articoli
81 e 82 del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità
europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla
legge 16 giugno 1998, n. 209. L'Autorità esercita poteri
ispettivi e di indagine per verificare l'esistenza dei
comportamenti perseguibili individuati nella legge stessa e
consistenti in infrazioni ai divieti di intese restrittive
della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante
e di operazioni di concentrazione, di cui agli articoli da 2 a
6 della legge medesima.
Laddove l'attività istruttoria consenta di accertare
l'esistenza di infrazioni ai divieti di intese restrittive o
di abuso di posizione dominante, l'Autorità fissa il termine
entro il quale la violazione deve cessare e, nei casi più
gravi, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria.
Nell'ipotesi di inottemperanza alla diffida, l'Autorità
applica ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie e, nei
casi di reiterato inadempimento può disporre la sospensione
dell'attività di impresa fino a trenta giorni. Se in seguito
all'accertamento di un comportamento in violazione della legge
questo non venga interrotto nonostante la decisione in tale
senso dell'Autorità, possono essere comminate ulteriori
sanzioni pecuniarie e, in casi di ripetuto rifiuto, può essere
disposta la sospensione dell'attività dell'impresa fino a
trenta giorni.
Altre sanzioni di carattere pecuniario sono previste
quando le informazioni richieste non risultano corrispondenti
a verità oppure quando sono negate.
Sono altresì previste sanzioni pecuniarie per quelle
imprese che omettono di comunicare preventivamente la
concentrazione e per quelle che, nonostante il divieto di
concentrazione, effettuano comunque l'operazione. Nell'ipotesi
in cui l'operazione di concentrazione sia già avvenuta,
l'Autorità può decidere, ove risulti dall'esito di
un'istruttoria che si tratta di una concentrazione da vietare,
il ripristino delle condizioni iniziali.
Nella legislazione italiana non sono previste sanzioni di
natura penale per violazioni della normativa sulla
concorrenza.
La misura delle sanzioni varia in relazione al fatturato
delle imprese interessate e oscilla tra l'1 per cento e il 10
per cento ed, in relazione ad esse, si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al
sistema penale".
In particolare una multa di lire 700 miliardi è stata
inflitta dall'Autorità nel luglio 2000 a trentotto compagnie
di assicurazione del ramo responsabilità civile (RC) auto con
l'accusa di intese restrittive della concorrenza, ed una altra
maximulta (circa lire 500 miliardi) è stata irrogata alle
società petroliere per violazione delle regole sulla
concorrenza.
Nella sua sentenza relativa all'assicurazione auto,
l'Autorità aveva giudicato lesive della concorrenza le
pratiche poste in essere dagli assicuratori all'indomani della
liberalizzazione (1^ luglio 1994), e proseguite fino ai mesi
scorsi, per scambiarsi dati sulle tariffe RC auto. Un
comportamento considerato collusivo e in contrasto con quanto
prescrivono i regolamenti comunitari. La violazione delle
norme è stata ritenuta grave anche perché le compagnie
coinvolte coprono l'80 per cento del mercato. Di fatto,
secondo l'Autorità, è stato messo in moto un circuito
informativo che ha fatto sì che gli automobilisti pagassero
l'assicurazione più cara. Le imprese sono ricorse al giudice
amministrativo.
Nel corso dell'anno 2000 l'Autorità ha inflitto sanzioni
per un totale di circa 1.228 miliardi di lire, quasi sei volte
l'ammontare del 1999 (pari a 204 miliardi di lire).
Complessivamente dal 1991 alla fine del 2000 le sanzioni
dell'Autorità sono state pari a circa 1.536 miliardi di lire.
Questa somma però non va confusa con quella effettivamente
pagata dalle società incriminate, perchè le decisioni
dell'Autorità sono, di prassi, seguite dai ricorsi al
Tribunale amministrativo regionale (TAR) prima e al Consiglio
di Stato poi, i quali spesso riducono l'ammontare delle multe
o assolvono le società multate.
Anno Sanzioni*
1991 500
1992 1.151
1993 2.027
1994 21.618
1995 4.372
1996 2.982
1997 52.885
1998 8.024
1999 204.055
2000 1.227.912
Totale 1.535.886
* In milioni di lire.
Così la multa alle società telefoniche Tim ed Omnitel pari
a 147 miliardi di lire, è stata ridotta dai giudici
amministrativi del 60 per cento (l'Autorità aveva accusato le
due compagnie telefoniche di aver creato un cartello per le
tariffe delle chiamate da un apparecchio fisso ad uno mobile),
mentre per la società Coca-Cola, sanzionata per abuso di
posizione dominante (in pratica chi vendeva Coca-Cola non
poteva vendere i prodotti della Pepsi-Cola), la multa di 31,4
miliardi di lire è stata confermata. Il TAR ha altresì
confermato le sanzioni inflitte alle compagnie petrolifere
(circa 483 miliardi di lire) per avere fatto cartello sui
prezzi dei carburanti.
Anche le altre autorità amministrative indipendenti
irrogano sanzioni amministrative, ed in particolare le
autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica
utilità.
Queste ultime autorità sono state istituite dalla legge 14
novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità",
mentre la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ha poi
definito criteri di nomina e di funzionamento specifici per
tale Autorità.
In particolare, l'articolo 2, commi 20 e 25, della citata
legge n. 481 del 1995, definisce il potere di tali autorità di
comminare sanzioni. La lettera c) del citato comma 20
prevede, in caso di inosservanza dei provvedimenti della
autorità di regolazione o in caso di mancata ottemperanza da
parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, oppure nel caso in cui le informazioni e i
documenti acquisiti non siano veritieri, che le medesime
autorità possano irrogare sanzioni amministrative pecunarie da
un minimo di 50 milioni di lire fino ad un massimo di 300
miliardi di lire. Sono ammessi ricorsi al giudice
amministrativo.
La citata legge n. 249 del 1997, all'articolo 1, comma 31,
prevede la facoltà dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni di irrogare sanzioni amministrative pecunarie da
un minimo di 20 milioni di lire ad un massimo di 500 milioni
di lire; se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni
dominanti, si applica una sanzione non inferiore al 2 per
cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato
dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della contestazione.
Va rilevato, ad esempio, che l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ha comminato nel 2000 multe alle società
Stream e Telepiù.
Prima della norma introdotta dall'articolo 148 della
citata legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) il ricavato
delle sanzioni delle autorità amministrative indipendenti
confluiva nelle casse del Tesoro. La filosofia della norma
introdotta dalla legge n. 388 del 2000 non è quella di
destinare in maniera restrittiva ai consumatori di uno
specifico prodotto o servizio il ricavato di una determinata
sanzione, ma di finanziare provvedimenti una tantum a
favore dei cittadini consumatori ed utenti e delle
associazioni che ne difendono gli interessi, certo tenendo
anche conto di quali sono gli ambiti di maggiore sofferenza
dei consumatori ed utenti.
Proponiamo dunque che la disposizione prevista dal citato
articolo 148 sia estesa anche al gettito derivante dalle multe
comminate da tutte le autorità amministrative indipendenti
nazionali, e che il ricavato (attualmente nell'ordine teorico
di circa 2.000 miliardi di lire) sia destinato ad interventi a
favore dei consumatori e delle loro associazioni. Anche le
stesse organizzazioni consumeristiche, infatti, sono degne di
un sostegno da parte della collettività. Il movimento dei
consumatori può essere definito come rappresentativo di
interessi diffusi, con una base larga, ma spesso, a differenza
degli interessi che si esprimono nella produzione tramite le
organizzazioni sindacali e degli imprenditori, a bassa
intensità, del quale occorre garantire la rappresentanza per
regolare in maniera equilibrata il sistema democratico nel suo
complesso.
Dando nuovi e più estesi strumenti di controllo e di
intervento ai consumatori si rafforza "il potere sociale", la
capacità, cioè, della società civile, di fare crescere e di
estendere la partecipazione democratica.
La tutela della salute, della sicurezza e degli interessi
dei consumatori, nonché la promozione dei loro diritti
all'informazione, all'istruzione e ad organizzarsi, sono state
introdotte in una prima fase nel nostro ordinamento tramite
l'applicazione di direttive europee.
Dopo dieci anni di dibattiti, nel 1998, il Parlamento
approva la legge 30 luglio 1998, n. 281, che riconosce
finalmente le associazioni dei consumatori come interlocutrici
delle scelte e delle decisioni del Governo e del Parlamento,
definisce lo statuto dei diritti fondamentali dei consumatori,
istituisce il Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti quale organo deputato a promuovere iniziative di
sostegno del peso e del ruolo del consumatore nelle
istituzioni e nel mercato e a svolgere l'attività di
consulenza, di parere all'azione legislativa e di governo e
della pubblica amministrazione.
A favore delle associazioni consumeristiche sono stati
stanziati 3 miliardi di lire relativi all'anno 2001 per
sostenere la loro attività con particolare riguardo alle
iniziative di informazione e di assistenza.
Infine, per snellire i ricorsi o le azioni avanzate dalle
associazioni abilitate in difesa dei diritti dei consumatori,
è stato previsto uno specifico organo giurisdizionale.
La presente proposta di legge, in sostanza, propone di
migliorare quanto già previsto dalla legge n. 388 del 2000,
apportando le seguenti modificazioni:
a) è devoluto a favore dei consumatori tutto il
gettito derivante dalle multe non solo dell'Autorità ma di
tutte le autorità amministrative indipendenti a carattere
nazionale;
b) le entrate derivanti dalle sanzioni irrogate ai
sensi della lettera a), devono essere destinate ad
iniziative rivolte a garantire l'effettività dei diritti dei
consumatori e degli utenti riconosciuti dall'articolo 1 della
legge n. 281 del 1998, quali:
1) la tutela della salute;
2) la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei
servizi;
3) una adeguata informazione;
4) una pubblicità corretta;
5) l'educazione al consumo;
6) la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti
contrattuali concernenti beni e servizi;
7) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo
tra i consumatori e gli utenti;
8) l'erogazione di servizi pubblici secondo
standard di qualità e di efficienza;
c) sono indicate alcune priorità relative
all'acquisto di veicoli meno inquinanti, all'introduzione di
tecnologie in grado di diminuire il cosiddetto "elettrosmog",
all'acquisto di beni e di servizi informatici e di
comunicazione, all'erogazione di contributi per la redazione
di fascicoli che attestino l'idoneità statico-funzionale dei
fabbricati, al sostegno delle associazioni di difesa e tutela
dei consumatori e degli utenti;
d) i decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato relativi all'individuazione delle
iniziative da finanziare, devono essere emanati di concerto
con i Ministri competenti;
e) prima dell'emanazione dei decreti di cui alla
lettera d), il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, deve acquisire il parere non solo delle
Commissioni parlamentari competenti, ma anche del Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti.