XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 129
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
sostituito dal seguente:
"Art. 148. (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dalle autorità amministrative
indipendenti). 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni
amministrative comminate dalle autorità amministrative
indipendenti nazionali sono destinate ad iniziative a
vantaggio dei consumatori rivolte a garantire l'effettività
dei diritti dei consumatori e degli utenti riconosciuti
dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281, tra le
quali, in via prioritaria:
a) contributi per l'acquisizione di autoveicoli,
motocicli e ciclomotori elettrici, a metano e a GPL, di
biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione
sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di
alimentazione a metano o a GPL;
b) incentivi per la promozione di nuove tecnologie
a basso inquinamento elettromagnetico in grado di minimizzare
le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità
previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro
dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381;
c) contributi per l'acquisto di beni e di servizi
nel settore delle tecnologie della informazione e della
comunicazione;
d) contributi per la messa in sicurezza del
patrimonio edilizio ed ai condomini per la redazione
dell'attestato di conformità e del certificato di idoneità
statico-funzionale;
e) contributi volti a garantire il diritto dei
consumatori ad una adeguata informazione, anche mediante il
sostegno all'editoria consumeristica;
f) il rimborso di spese sostenute per cause legali
svolte con il sostegno delle associazioni di difesa dei
consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
g) contributi alle associazioni di cui alla
lettera f) per le attività di consulenza a favore dei
consumatori e degli utenti.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti,
sentiti il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari".