XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 129




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

        "Art. 148. (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dalle autorità amministrative indipendenti). 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dalle autorità amministrative indipendenti nazionali sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori rivolte a garantire l'effettività dei diritti dei consumatori e degli utenti riconosciuti dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281, tra le quali, in via prioritaria:

                a) contributi per l'acquisizione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici, a metano e a GPL, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di alimentazione a metano o a GPL;

                b) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso inquinamento elettromagnetico in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381;

                c) contributi per l'acquisto di beni e di servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione;

                d) contributi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed ai condomini per la redazione dell'attestato di conformità e del certificato di idoneità statico-funzionale;

                e) contributi volti a garantire il diritto dei consumatori ad una adeguata informazione, anche mediante il sostegno all'editoria consumeristica;
                f) il rimborso di spese sostenute per cause legali svolte con il sostegno delle associazioni di difesa dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;

                g) contributi alle associazioni di cui alla lettera f) per le attività di consulenza a favore dei consumatori e degli utenti.

            2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti, sentiti il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari".



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