XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 128




        Onorevoli Colleghi! - Con lo storico ingresso dell'Italia nel gruppo dei Paesi dell'Unione europea che adottano un'unica moneta, il nostro Paese ha conquistato un ruolo decisivo nei grandi processi di globalizzazione dell'economia e di liberalizzazione dei mercati. Tali trasformazioni stanno investendo anche l'Italia grazie alla liberalizzazione di importanti comparti dell'economia nazionale, alle privatizzazioni ed alla progressiva deburocratizzazione delle amministrazioni pubbliche. In questo contesto avvertiamo l'esigenza di far accrescere il ruolo delle associazioni dei consumatori come soggetto terzo, tra impresa e forza lavoro, per la realizzazione di una politica economica che ponga al centro delle trasformazioni il cittadino consumatore. L'Unione europea ha svolto finora, in questo ambito, un decisivo ruolo di stimolo verso gli Stati membri, volto all'emanazione di numerose direttive in materia, e ha ritenuto opportuno inserire la tutela dei consumatori all'interno del Trattato di Maastricht istitutivo della Comunità europea e recentemente ha inteso ribadirlo nell'elaborazione del Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
        L'Italia ha scontato, finora, un grave ritardo nell'assumere le politiche a tutela del consumo, e spesso si è limitata a recepire le direttive della Comunità europea. Sono occorsi dieci anni di dibattito politico per giungere all'approvazione della cosiddetta "legge quadro del consumo" (legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti") e con essa abbiamo iniziato a colmare una grave lacuna legislativa e politica. Tale legge ha riconosciuto alle associazioni dei consumatori importanti poteri, tra i quali la possibilità di adire in giudizio, di essere riconosciute parte civile, di essere consultate dalle Autorità dei servizi pubblici e di poter attivare procedure di conciliazione presso sedi terze; la legge ha previsto inoltre la nascita del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. A tale organismo consultivo abbiamo inteso affiancare, con la presente proposta di legge, una istituzione di carattere tecnico-scientifico, allo scopo di offrire alle associazioni dei consumatori e degli imprenditori una serie di servizi e di consulenze, volti alla ricerca di una sempre maggiore sicurezza e qualità dei prodotti in commercio. Tali istituti per il consumo sono già presenti in vari Paesi europei, tra i quali la Francia, la Spagna e il Portogallo. In Spagna, la struttura amministrativa responsabile della politica dei consumatori è il Ministero della sanità e del consumo. Da tale Ministero dipende l'Istituto nazionale del consumo, un organismo autonomo che, secondo l'articolo 51 della Costituzione spagnola e la legge n. 26 del 1984, esercita la funzione di promozione dei loro diritti. Le undici maggiori associazioni dei consumatori a livello nazionale fanno parte del El Consejo de consumidores y Usuarios (CCD), che ne garantisce la consultazione e la rappresentanza istituzionale. La concertazione fra i pubblici poteri e le associazioni dei consumatori avviene nell'ambito della Consulta del consumo, un organo che riunisce personalità rappresentative degli ambienti interessati al consumo, dipendente dall'Istituto nazionale del consumo. In Portogallo, responsabile per gli affari consumeristici è il Segretario di Stato per la protezione dei consumatori, direttamente facente capo al primo ministro, al cui interno agisce l'Institudo do Consumidor, organismo di carattere tecnico, previsto direttamente dalla Costituzione portoghese. Gli interessi dei consumatori sono protetti attraverso le associazioni rappresentate nel Consiglio economico e sociale e nel Consiglio nazionale dei consumatori al quale sono, tra l'altro, sottoposti i disegni di legge riguardanti i consumatori prima della sottoscrizione da parte del Ministro responsabile per materia. La struttura organizzativa della Francia in materia di tutela dei consumatori fa capo al Ministero dell'economia. Al suo interno agisce il Consiglio nazionale del consumo, che si occupa, principalmente, della protezione dei consumatori in situazioni di fragilità, del miglioramento della diffusione delle informazioni sulla qualità, sulla sicurezza e sul prezzo dei prodotti e dei servizi, di una maggiore protezione dei consumatori attraverso un inquadramento più definito di attività professionali e pratiche commerciali, nonché della salute pubblica. La Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi (DGCCRF) è il servizio ministeriale che si occupa della realizzazione di studi e di indagini sul consumo e che garantisce un controllo permanente sui prodotti di consumo e sull'utilizzo dei servizi. Le sue decisioni sono prese sulla base di pareri espressi da una commissione indipendente (Commissione della sicurezza dei consumatori), organismo istituito nel 1984 per migliorare la prevenzione dei rischi legati all'utilizzazione di prodotti e di servizi. Accanto a tali organismi amministrativi, vi è inoltre l'Istituto del consumo, un ente pubblico autonomo, che svolge l'importante funzione di informazione generale dei consumatori, di realizzazione di test comparativi sui prodotti, nonché di formazione tramite l'attività di associazioni e di insegnanti.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge sancisce le finalità dell'Istituto nazionale per il consumo e la sua natura giuridica ed indica il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quale Ministero di riferimento. Con il comma 3 si elencano i compiti specifici dell'Istituto, al comma 4 si autorizza l'Istituto a stabilire rapporti di collaborazione con varie istituzioni scientifiche.
        Con l'articolo 2 si autorizza l'Istituto a stipulare convenzioni con laboratori di analisi pubblici e privati allo scopo di realizzare le attività di cui al comma 3 dell'articolo 1.
        L'articolo 3 prevede la possibilità di un contributo economico allo scopo di sostenere l'editoria consumeristica specializzata.
        L'articolo 4 regolamenta la vita interna dell'Istituto e prevede l'emanazione di norme che ne definiscano l'organizzazione ed il funzionamento.
        Gli articoli 5, 6 e 7 concernono gli organi dell'Istituto (direttore generale e consiglio di amministrazione). L'articolo 6 si sofferma sui criteri di nomina e sulla figura professionale del direttore generale e l'articolo 7 indica nel consiglio di amministrazione l'organo di direzione dell'Istituto. Tale consiglio è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo rappresentante, ed è composto da rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché degli imprenditori, da esperti, da rappresentanti dei Ministeri interessati, e dal presidente del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
        L'articolo 9 prevede che l'Istituto si avvalga per i propri compiti di un contingente di personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Infine, l'articolo 10 reca le norme relative alla copertura finanziaria della legge.




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