XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 128
Onorevoli Colleghi! - Con lo storico ingresso
dell'Italia nel gruppo dei Paesi dell'Unione europea che
adottano un'unica moneta, il nostro Paese ha conquistato un
ruolo decisivo nei grandi processi di globalizzazione
dell'economia e di liberalizzazione dei mercati. Tali
trasformazioni stanno investendo anche l'Italia grazie alla
liberalizzazione di importanti comparti dell'economia
nazionale, alle privatizzazioni ed alla progressiva
deburocratizzazione delle amministrazioni pubbliche. In questo
contesto avvertiamo l'esigenza di far accrescere il ruolo
delle associazioni dei consumatori come soggetto terzo, tra
impresa e forza lavoro, per la realizzazione di una politica
economica che ponga al centro delle trasformazioni il
cittadino consumatore. L'Unione europea ha svolto finora, in
questo ambito, un decisivo ruolo di stimolo verso gli Stati
membri, volto all'emanazione di numerose direttive in materia,
e ha ritenuto opportuno inserire la tutela dei consumatori
all'interno del Trattato di Maastricht istitutivo della
Comunità europea e recentemente ha inteso ribadirlo
nell'elaborazione del Trattato di Amsterdam di cui alla legge
16 giugno 1998, n. 209.
L'Italia ha scontato, finora, un grave ritardo
nell'assumere le politiche a tutela del consumo, e spesso si è
limitata a recepire le direttive della Comunità europea. Sono
occorsi dieci anni di dibattito politico per giungere
all'approvazione della cosiddetta "legge quadro del consumo"
(legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina dei diritti
dei consumatori e degli utenti") e con essa abbiamo iniziato a
colmare una grave lacuna legislativa e politica. Tale legge ha
riconosciuto alle associazioni dei consumatori importanti
poteri, tra i quali la possibilità di adire in giudizio, di
essere riconosciute parte civile, di essere consultate dalle
Autorità dei servizi pubblici e di poter attivare procedure di
conciliazione presso sedi terze; la legge ha previsto inoltre
la nascita del Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti. A tale organismo consultivo abbiamo inteso affiancare,
con la presente proposta di legge, una istituzione di
carattere tecnico-scientifico, allo scopo di offrire alle
associazioni dei consumatori e degli imprenditori una serie di
servizi e di consulenze, volti alla ricerca di una sempre
maggiore sicurezza e qualità dei prodotti in commercio. Tali
istituti per il consumo sono già presenti in vari Paesi
europei, tra i quali la Francia, la Spagna e il Portogallo. In
Spagna, la struttura amministrativa responsabile della
politica dei consumatori è il Ministero della sanità e del
consumo. Da tale Ministero dipende l'Istituto nazionale del
consumo, un organismo autonomo che, secondo l'articolo 51
della Costituzione spagnola e la legge n. 26 del 1984,
esercita la funzione di promozione dei loro diritti. Le undici
maggiori associazioni dei consumatori a livello nazionale
fanno parte del El Consejo de consumidores y Usuarios
(CCD), che ne garantisce la consultazione e la rappresentanza
istituzionale. La concertazione fra i pubblici poteri e le
associazioni dei consumatori avviene nell'ambito della
Consulta del consumo, un organo che riunisce personalità
rappresentative degli ambienti interessati al consumo,
dipendente dall'Istituto nazionale del consumo. In Portogallo,
responsabile per gli affari consumeristici è il Segretario di
Stato per la protezione dei consumatori, direttamente facente
capo al primo ministro, al cui interno agisce l'Institudo
do Consumidor, organismo di carattere tecnico, previsto
direttamente dalla Costituzione portoghese. Gli interessi dei
consumatori sono protetti attraverso le associazioni
rappresentate nel Consiglio economico e sociale e nel
Consiglio nazionale dei consumatori al quale sono, tra
l'altro, sottoposti i disegni di legge riguardanti i
consumatori prima della sottoscrizione da parte del Ministro
responsabile per materia. La struttura organizzativa della
Francia in materia di tutela dei consumatori fa capo al
Ministero dell'economia. Al suo interno agisce il Consiglio
nazionale del consumo, che si occupa, principalmente, della
protezione dei consumatori in situazioni di fragilità, del
miglioramento della diffusione delle informazioni sulla
qualità, sulla sicurezza e sul prezzo dei prodotti e dei
servizi, di una maggiore protezione dei consumatori attraverso
un inquadramento più definito di attività professionali e
pratiche commerciali, nonché della salute pubblica. La
Direzione generale della concorrenza, del consumo e della
repressione delle frodi (DGCCRF) è il servizio ministeriale
che si occupa della realizzazione di studi e di indagini sul
consumo e che garantisce un controllo permanente sui prodotti
di consumo e sull'utilizzo dei servizi. Le sue decisioni sono
prese sulla base di pareri espressi da una commissione
indipendente (Commissione della sicurezza dei consumatori),
organismo istituito nel 1984 per migliorare la prevenzione dei
rischi legati all'utilizzazione di prodotti e di servizi.
Accanto a tali organismi amministrativi, vi è inoltre
l'Istituto del consumo, un ente pubblico autonomo, che svolge
l'importante funzione di informazione generale dei
consumatori, di realizzazione di test comparativi sui
prodotti, nonché di formazione tramite l'attività di
associazioni e di insegnanti.
L'articolo 1 della presente proposta di legge sancisce le
finalità dell'Istituto nazionale per il consumo e la sua
natura giuridica ed indica il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato quale Ministero di riferimento.
Con il comma 3 si elencano i compiti specifici dell'Istituto,
al comma 4 si autorizza l'Istituto a stabilire rapporti di
collaborazione con varie istituzioni scientifiche.
Con l'articolo 2 si autorizza l'Istituto a stipulare
convenzioni con laboratori di analisi pubblici e privati allo
scopo di realizzare le attività di cui al comma 3
dell'articolo 1.
L'articolo 3 prevede la possibilità di un contributo
economico allo scopo di sostenere l'editoria consumeristica
specializzata.
L'articolo 4 regolamenta la vita interna dell'Istituto e
prevede l'emanazione di norme che ne definiscano
l'organizzazione ed il funzionamento.
Gli articoli 5, 6 e 7 concernono gli organi dell'Istituto
(direttore generale e consiglio di amministrazione).
L'articolo 6 si sofferma sui criteri di nomina e sulla figura
professionale del direttore generale e l'articolo 7 indica nel
consiglio di amministrazione l'organo di direzione
dell'Istituto. Tale consiglio è presieduto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo
rappresentante, ed è composto da rappresentanti delle
associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché degli
imprenditori, da esperti, da rappresentanti dei Ministeri
interessati, e dal presidente del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti.
L'articolo 9 prevede che l'Istituto si avvalga per i
propri compiti di un contingente di personale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Infine,
l'articolo 10 reca le norme relative alla copertura
finanziaria della legge.