XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 128
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e compiti).
1. Al fine di garantire la sicurezza e la qualità dei
prodotti merceologici e dei servizi di maggiore utilizzo è
istituito l'Istituto nazionale per il consumo (INC), di
seguito denominato "Istituto".
2. L'Istituto ha personalità giuridica autonoma, è dotato
di autonomia finanziaria, è posto sotto la vigilanza del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed
è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e successive modificazioni.
3. L'Istituto ha compiti di studio, ricerca,
documentazione, informazione e divulgazione sulle materie
connesse alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei
servizi; inoltre fornisce supporto tecnico e scientifico alle
associazioni dei consumatori e degli utenti, alle associazioni
degli imprenditori, al Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998,
n. 281, e successive modificazioni, alle pubbliche
amministrazioni ed alle autorità amministrative
indipendenti.
4. Per lo svolgimento delle proprie finalità l'Istituto
può avvalersi della collaborazione delle università degli
studi, delle istituzioni e degli enti nazionali ed esteri,
pubblici e privati, per la realizzazione di specifici progetti
scientifici, tecnici, divulgativi e formativi.
5. Allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 3
l'Istituto provvede a:
a) raccogliere le richieste di analisi di esami di
laboratorio e di test comparativi provenienti dalle
istituzioni pubbliche, dalle organizzazioni dei consumatori e
degli utenti e dalle pubbliche amministrazioni;
b) fare realizzare da laboratori pubblici o
privati le analisi ed i test comparativi richiesti dal
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui al
comma 3;
c) trasmettere per informazione alle associazioni
degli imprenditori ed alle aziende interessate i risultati di
loro competenza;
d) interpretare i risultati delle ricerche e
portarli a conoscenza dei consumatori e delle loro
organizzazioni mediante un'apposita pubblicazione;
e) diffondere i risultati dei propri lavori
avvalendosi, in particolare, della collaborazione delle
associazioni dei consumatori e degli utenti;
f) informare i consumatori sulle problematiche
relative al consumo, in collaborazione con le organizzazioni
dei consumatori e degli utenti, con il Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, e con le amministrazioni
pubbliche, avvalendosi dei mezzi di comunicazione ritenuti
appropriati;
g) supportare i consumatori e gli utenti e le
rispettive organizzazioni fornendo loro adeguata
documentazione, prevedendo l'istituzione di un ufficio per
l'informazione dotato di strumentazioni tecnologiche avanzate
e garantendo il sostegno finanziario all'editoria
consumeristica;
h) su richiesta delle organizzazioni dei
consumatori e degli utenti o di intesa con esse, promuovere
campagne nazionali di formazione e di informazione sui diritti
dei consumatori e degli utenti rivolte, in particolare, alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
i) realizzare e gestire una banca dati per
l'informazione sui consumi;
l) realizzare studi tecnico-giuridici relativi
alle politiche del consumo;
m) coadiuvare le organizzazioni dei consumatori e
degli utenti provvedendo alla redazione di dossier, su
tematiche specifiche; tali dossier sono utilizzati dalle
organizzazioni per la loro attività ordinaria ed, in
particolare, per la loro attività istituzionale.
Art. 2.
(Convenzioni).
1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma
3, l'Istituto stipula apposite convenzioni con laboratori di
analisi pubblici e privati.
Art. 3.
(Editoria consumeristica).
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1998,
n. 281, sono aggiunte le seguenti parole: "e alle attività
editoriali specializzate nel campo consumeristico".
Art. 4.
(Regolamentazione dell'Istituto).
1. L'Istituto è un organo collegiale presieduto dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sono dettate le norme relative all'organizzazione e al
funzionamento dell'Istituto.
Art. 5.
(Organi dell'Istituto).
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il direttore generale;
b) il consiglio di amministrazione.
2. Il direttore generale e il consiglio di amministrazione
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere favorevole delle
competenti Commissioni parlamentari.
Art. 6.
(Direttore generale).
1. Il direttore generale è scelto tra persone di alta
qualifica tecnica e manageriale nel settore di competenza
dell'Istituto, ed è nominato ai sensi dell'articolo 5, comma
2.
Art. 7.
(Consiglio di amministrazione).
1. L'attività dell'Istituto è coordinata dal consiglio di
amministrazione che ha il compito di predisporre il progetto
relativo all'attività annuale dell'Istituto, nonché di
promuovere ricerche e campagne di informazione di interesse
generale.
2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da
un suo delegato.
3. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti
secondo i seguenti criteri:
a) tre rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti presenti nel Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 4 della
legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni di
imprenditori maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
c) tre esperti particolarmente competenti nel
settore del consumo, in ragione delle loro qualifiche ed
attività, indicati dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
d) il Presidente del consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti;
e) un rappresentante del Ministro delle politiche
agricole e forestali, designato dal Ministro;
f) un rappresentante del Ministro della sanità,
designato dal Ministro;
g) un rappresentante del Ministro per le politiche
comunitarie, designato dal Ministro.
4. Il consiglio di amministrazione è nominato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, dura in carica due anni ed è
rinnovabile.
Art. 8.
(Compensi).
1. I compensi del direttore generale e dei componenti del
consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art. 9.
(Personale).
1. L'Istituto si avvale di un contingente di personale del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la
cui consistenza è determinata, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in
regime di comando ai sensi degli articoli 56 e 57 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni.
Art. 10.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 18 miliardi per il triennio 2001-2003,
in ragione di lire 6 miliardi annue, si provvede, per il
medesimo triennio, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.