XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 128




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità e compiti).

        1. Al fine di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti merceologici e dei servizi di maggiore utilizzo è istituito l'Istituto nazionale per il consumo (INC), di seguito denominato "Istituto".
        2. L'Istituto ha personalità giuridica autonoma, è dotato di autonomia finanziaria, è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
        3. L'Istituto ha compiti di studio, ricerca, documentazione, informazione e divulgazione sulle materie connesse alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; inoltre fornisce supporto tecnico e scientifico alle associazioni dei consumatori e degli utenti, alle associazioni degli imprenditori, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, alle pubbliche amministrazioni ed alle autorità amministrative indipendenti.
        4. Per lo svolgimento delle proprie finalità l'Istituto può avvalersi della collaborazione delle università degli studi, delle istituzioni e degli enti nazionali ed esteri, pubblici e privati, per la realizzazione di specifici progetti scientifici, tecnici, divulgativi e formativi.
        5. Allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 3 l'Istituto provvede a:

            a) raccogliere le richieste di analisi di esami di laboratorio e di test comparativi provenienti dalle istituzioni pubbliche, dalle organizzazioni dei consumatori e degli utenti e dalle pubbliche amministrazioni;
            b) fare realizzare da laboratori pubblici o privati le analisi ed i test comparativi richiesti dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 3;

            c) trasmettere per informazione alle associazioni degli imprenditori ed alle aziende interessate i risultati di loro competenza;

            d) interpretare i risultati delle ricerche e portarli a conoscenza dei consumatori e delle loro organizzazioni mediante un'apposita pubblicazione;

            e) diffondere i risultati dei propri lavori avvalendosi, in particolare, della collaborazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

            f) informare i consumatori sulle problematiche relative al consumo, in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori e degli utenti, con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e con le amministrazioni pubbliche, avvalendosi dei mezzi di comunicazione ritenuti appropriati;

            g) supportare i consumatori e gli utenti e le rispettive organizzazioni fornendo loro adeguata documentazione, prevedendo l'istituzione di un ufficio per l'informazione dotato di strumentazioni tecnologiche avanzate e garantendo il sostegno finanziario all'editoria consumeristica;

            h) su richiesta delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti o di intesa con esse, promuovere campagne nazionali di formazione e di informazione sui diritti dei consumatori e degli utenti rivolte, in particolare, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

            i) realizzare e gestire una banca dati per l'informazione sui consumi;

            l) realizzare studi tecnico-giuridici relativi alle politiche del consumo;

            m) coadiuvare le organizzazioni dei consumatori e degli utenti provvedendo alla redazione di dossier, su tematiche specifiche; tali dossier sono utilizzati dalle organizzazioni per la loro attività ordinaria ed, in particolare, per la loro attività istituzionale.


Art. 2.

(Convenzioni).

        1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, l'Istituto stipula apposite convenzioni con laboratori di analisi pubblici e privati.


Art. 3.

(Editoria consumeristica).

        1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte le seguenti parole: "e alle attività editoriali specializzate nel campo consumeristico".


Art. 4.

(Regolamentazione dell'Istituto).

        1. L'Istituto è un organo collegiale presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
        2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono dettate le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Istituto.


Art. 5.

(Organi dell'Istituto).

        1. Sono organi dell'Istituto:

            a) il direttore generale;

            b) il consiglio di amministrazione.

        2. Il direttore generale e il consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.


Art. 6.

(Direttore generale).

        1. Il direttore generale è scelto tra persone di alta qualifica tecnica e manageriale nel settore di competenza dell'Istituto, ed è nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 2.


Art. 7.

(Consiglio di amministrazione).

        1. L'attività dell'Istituto è coordinata dal consiglio di amministrazione che ha il compito di predisporre il progetto relativo all'attività annuale dell'Istituto, nonché di promuovere ricerche e campagne di informazione di interesse generale.
        2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.
        3. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti secondo i seguenti criteri:

            a) tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

            b) tre rappresentanti delle organizzazioni di imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

            c) tre esperti particolarmente competenti nel settore del consumo, in ragione delle loro qualifiche ed attività, indicati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
            d) il Presidente del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

            e) un rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali, designato dal Ministro;

            f) un rappresentante del Ministro della sanità, designato dal Ministro;

            g) un rappresentante del Ministro per le politiche comunitarie, designato dal Ministro.

        4. Il consiglio di amministrazione è nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dura in carica due anni ed è rinnovabile.


Art. 8.

(Compensi).

        1. I compensi del direttore generale e dei componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Art. 9.

(Personale).

        1. L'Istituto si avvale di un contingente di personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la cui consistenza è determinata, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in regime di comando ai sensi degli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 18 miliardi per il triennio 2001-2003, in ragione di lire 6 miliardi annue, si provvede, per il medesimo triennio, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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