XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 127
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce dalla considerazione che, dopo le crisi alimentari degli
ultimi anni ("mucca pazza", carne agli ormoni, contaminazione
da diossina), e l'acceso dibattito tra studiosi e politici da
esse derivato, occorre garantire il ritorno alla fiducia dei
consumatori di fronte ad un sistema istituzionale debole nella
definizione delle regole e nell'individuazione delle
responsabilità.
Il problema della sicurezza alimentare deve certo essere
affrontato da più lati, e non solo prevedendo una normativa
più rigorosa e meno frammentata, oppure rendendo più efficaci
i controlli, ma anche informando e formando i consumatori e
promuovendo i prodotti alimentari biologici e naturali. Un
primo passo da compiere sembra quello di rendere effettivo, a
partire dalle fasce più deboli della popolazione, ovvero i
bambini, i giovani nell'età evolutiva e gli ammalati, il
"principio di precauzione" nei confronti dei prodotti
transgenici sancito il 29 gennaio 2000 a Montreal da oltre 130
Paesi partecipanti alla Convenzione sulla biodiversità delle
Nazioni Unite, che hanno raggiunto uno storico accordo sul
Protocollo della biosicurezza che prevede, inoltre, l'obbligo
di etichettare tali prodotti.
Con l'introduzione delle moderne tecnologie genetiche si
concretizza, per la prima volta nella storia dell'umanità, la
possibilità di riprodurre gli organismi viventi in
laboratorio, mediante l'alterazione dell'identità genetica. Le
applicazioni in campo agricolo e zootecnico (e quindi
alimentare) sono innumerevoli: piante che crescono ovunque,
che resistono all'azione massiccia dei diserbanti e dalle
quali si ottengono prodotti che non deperiscono, animali
superproduttivi.
E' ormai scientificamente dimostrato che la manipolazione
genetica dei prodotti agricoli determina alterazioni
irreversibili dell'ambiente naturale e della biodiversità che,
nel loro attuale equilibrio, garantiscono le possibilità di
vita e di sussistenza sul pianeta. Non si conoscono quali
conseguenze avranno a medio e lungo termine le modificazioni
genetiche; nessuno è oggi in grado di stabilirlo. Dobbiamo
tutti assumere dunque un comportamento responsabile verso
l'applicazione delle biotecnologie che potrebbero migliorare
la qualità della vita sul pianeta. Ma proprio perché le
biotecnologie rappresentano un grande potenziale e nello
stesso tempo una grande incognita, occorre procedere con le
dovute precauzioni difendendo le popolazioni dagli eccessi
dell'ingegneria genetica e dai rischi irreversibili di quelle
applicazioni biotecnologiche che rispondono unicamente ai
criteri di maggiore profitto delle industrie multinazionali
che producono gli organismi geneticamente modificati.
Nei primi mesi dell'anno 2000 alcune decisioni prese da
organismi internazionali e dal Parlamento italiano hanno in
parte modificato il quadro istituzionale.
La Commissione europea ha presentato, il 12 gennaio 2000,
il "Libro bianco sulla sicurezza alimentare". La
Commissione ha raccolto le osservazioni di tutte le parti
interessate al fine di predisporre le varie proposte
legislative delineate nel documento. La proposta principale
riguarda l'istituzione di una Autority europea. Nel
Libro bianco si propone inoltre la definizione di un
quadro legislativo comunitario per il sistema dei controlli e
per la sicurezza degli alimenti nella catena alimentare.
L'articolo 59 della legge finanziaria per il 2000 (legge
23 dicembre 1999, n. 488) successivamente modificato dalla
legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388)
ha istituito un contributo per la sicurezza alimentare che
alimenterà un Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica
e di qualità. Al fine di promuovere i prodotti di tale settore
dell'agricoltura, le "(...) istituzioni pubbliche che
gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle
diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici,
tipici e tradizionali (...)" (comma 4).
Dalle associazioni ambientaliste e dei consumatori e da
una parte del mondo scientifico, è venuta la proposta di una
moratoria quinquennale alla commercializzazione ed alla
produzione di alimenti geneticamente modificati, ovvero per il
periodo di tempo strettamente necessario ad avviare studi
approfonditi sulle conseguenze che determinano gli organismi
geneticamente modificati sulla salute pubblica e sull'ambiente
naturale. Nel corso di cinque anni, infatti, è ampiamente
possibile eseguire il monitoraggio dei campi agricoli
sperimentali, sottoponendo le alterazioni e le propagazioni
genetiche al controllo ed alle analisi di autorità pubbliche
realmente indipendenti.
La legge comunitaria per il 2000 (legge 29 dicembre 2000,
n. 422) ha disposto, altresì, all'articolo 10, il divieto di
utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al
consumo alimentare di organismi geneticamente modificati
mentre la recente legge 5 marzo 2001, n. 57, delega il Governo
(articolo 8) ad emanare uno o più decreti legislativi recanti,
tra l'altro, disposizioni a garanzia dei prodotti alimentari,
con particolare riferimento agli organismi geneticamente
modificati.
La regione Marche, con l'approvazione della legge
regionale 23 febbraio 2000, n. 9, ha vietato l'utilizzo di
prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nelle
mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura. Ci è
sembrato utile proporre un tale divieto su scala nazionale
come parte di un più ampio programma di tutela della sicurezza
alimentare che preveda, tra le altre misure, momenti formativi
ed informativi.