XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 127




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo, in attuazione dell'articolo 32, primo comma, della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana e all'ambiente derivanti dal consumo di prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati.


Art. 2.

        1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Governo organizza e realizza, all'interno dei propri programmi sull'educazione alimentare e nell'ambito della divulgazione agricola, campagne di informazione e di educazione del cittadino, dirette in maniera particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui possibili rischi derivanti dall'introduzione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nell'alimentazione e nell'ambiente.


Art. 3.

        1. Nelle more dell'emanazione di protocolli e di normative comunitari utili alla valutazione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, i prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati non devono essere somministrati nelle attività di ristorazione collettiva in ambito scolastico e prescolastico, negli ospedali e nei luoghi di cura pubblici e convenzionati su tutto il territorio nazionale.
        2. I soggetti gestori delle attività di ristorazione collettiva di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare attraverso la richiesta di apposita certificazione l'assenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti da essi somministrati.


Art. 4.

        1. Al fine di favorire la corretta ed adeguata informazione del cittadino, i soggetti gestori dell'attività di ristorazione collettiva di cui al comma 1 dell'articolo 3 hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei conformi allo scopo, la provenienza degli alimenti somministrati.



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