XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 127
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo, in attuazione dell'articolo 32, primo
comma, della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale
diritto dell'individuo e promuove tutte le azioni necessarie a
prevenire i possibili rischi alla salute umana e all'ambiente
derivanti dal consumo di prodotti alimentari contenenti
organismi geneticamente modificati.
Art. 2.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo
1, il Governo organizza e realizza, all'interno dei propri
programmi sull'educazione alimentare e nell'ambito della
divulgazione agricola, campagne di informazione e di
educazione del cittadino, dirette in maniera particolare agli
operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui possibili
rischi derivanti dall'introduzione di prodotti contenenti
organismi geneticamente modificati nell'alimentazione e
nell'ambiente.
Art. 3.
1. Nelle more dell'emanazione di protocolli e di normative
comunitari utili alla valutazione dell'impatto sulla salute
umana e sull'ambiente, i prodotti alimentari contenenti
organismi geneticamente modificati non devono essere
somministrati nelle attività di ristorazione collettiva in
ambito scolastico e prescolastico, negli ospedali e nei luoghi
di cura pubblici e convenzionati su tutto il territorio
nazionale.
2. I soggetti gestori delle attività di ristorazione
collettiva di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare
attraverso la richiesta di apposita certificazione l'assenza
di organismi geneticamente modificati negli alimenti da essi
somministrati.
Art. 4.
1. Al fine di favorire la corretta ed adeguata
informazione del cittadino, i soggetti gestori dell'attività
di ristorazione collettiva di cui al comma 1 dell'articolo 3
hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi
idonei conformi allo scopo, la provenienza degli alimenti
somministrati.