XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 124
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge,
intende inserire, accanto all'articolo 372 del codice penale,
una nuova fattispecie di reato, il reato di depistaggio.
E' noto che molte delle inchieste sui principali
avvenimenti di strage e di terrorismo hanno subìto
rallentamenti, quando non veri e propri arresti, a causa della
mancata collaborazione di pubblici ufficiali con l'autorità
giudiziaria. Dalla strage di piazza Fontana in poi, le
omissioni, le bugie e la distruzione di documenti hanno
impedito che si potesse giungere alla scoperta dei
responsabili materiali e morali degli attentati che hanno
devastato il Paese fino al 1993.
Spesso abbiamo sentito invocare l'abolizione del segreto
di Stato, e con altre proposte di legge abbiamo cercato di
intervenire anche su questo aspetto. Ma per chi ha interesse a
non far scoprire la verità, è sempre aperta una porta, quella
del segreto strisciante, non ufficiale né ratificato da alcuna
autorità. Fino ad oggi, tuttavia, a queste condotte -
inqualificabili per gravità politica e morale - non hanno mai
corrisposto sanzioni adeguate, limitandosi l'ordinamento a
prevedere per casi simili i reati di falsa testimonianza,
omissione o soppressione di atti d'ufficio, senza evidenziare
le conseguenze che tali condotte hanno, sul piano penale e
della verità.
Occorre, viceversa, rendersi conto che il pregiudizio che
scaturisce da tali comportamenti incide in maniera indelebile
sull'attività della magistratura, inquirente e giudicante,
impedendo l'accertamento di fatti delittuosi gravissimi.
Per questo riteniamo indispensabile introdurre, dopo
l'articolo 372 del codice penale, un nuovo articolo, che
sanzioni con la reclusione da sei a dieci anni tutti quei
comportamenti tendenti all'occultamento totale o parziale
della verità da parte dei pubblici ufficiali. Ovviamente, tale
previsione non può non tenere conto della salvaguardia
garantita dalla disciplina del segreto di Stato, talché non
risulta perseguibile la condotta, pur omissiva, tenuta in
ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela
degli interessi dello Stato.
Inevitabilmente, l'attenzione degli osservatori è sempre
stata attirata dagli episodi di strage e di terrorismo
previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale, ma non
possiamo dimenticare che depistaggi o deviazioni sono stati
posti in essere anche nel corso di procedimenti aventi ad
oggetto episodi di tutt'altra natura.
Per questo, la presente proposta di legge prevede che
siano sanzionati tutti i comportamenti omissivi dei pubblici
ufficiali, tenuti anche nel corso di procedimenti penali,
concernenti i reati di associazione mafiosa, traffico di
droga, nonché traffico illegale di armi, di materiale
nucleare, chimico o biologico.
In conclusione, la nuova disciplina del segreto di Stato
non potrà nascere compiuta se non sarà affiancata da una
espressa previsione sanzionatoria per chi si adoperi
illegittimamente nei confronti della magistratura e del Paese,
affermando il falso, o negando il vero, su fatti di cui è a
conoscenza.