XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 124




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 372-bis. (Depistaggio). - Il pubblico ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".



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