XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 124
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 372-bis. (Depistaggio). - Il pubblico
ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire
informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti,
notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione
dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli
articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis,
dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché
reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale
nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega il
vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui
quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei a dieci
anni".