XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 123
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende colmare un vuoto esistente nella disciplina vigente in
materia di segreto di Stato. Troppe volte nella storia del
nostro Paese abbiamo dovuto contare i morti ed i feriti nelle
nostre città, vittime di una follia stragista che solo la
barriera della democrazia è riuscita a sconfiggere.
Dal 1969, con la strage di Piazza Fontana (ma non dobbiamo
dimenticare che fin dal 1948 lavoratori e cittadini sono stati
vittime di stragi, da Portella della Ginestra del 1^ maggio
1948 al massacro di Reggio Emilia del luglio 1960) troppe
volte abbiamo constatato che dietro alle stragi si nascondeva
l'inefficienza, se non la complicità, finanche di settori
dello Stato.
La prima clamorosa prova che strutture deviate dei servizi
segreti civile e militare erano in qualche modo coinvolte
nella strage del 12 dicembre 1969 venne dalla famosa
intervista che l'onorevole Andreotti rilasciò nel giugno 1974,
quando confermò che Guido Giannettini era un agente del
Sid.
Da quel giorno, gli italiani scoprirono, e ne ebbero
costante conferma, che anche uno Stato che si dice democratico
può coprire misteriosi interessi opponendo il segreto di Stato
sulle indagini che la magistratura ha condotto per scoprire
autori e mandanti delle stragi.
Ogni volta che una bomba ha squarciato il muro di una
stazione, i vagoni di un treno o il selciato di una piazza,
seminando morte e terrore, puntualmente i magistrati hanno
dovuto fare i conti con le resistenze degli apparati dello
Stato, restii a porre a loro disposizione tutti gli elementi
necessari per fare luce sui massacri.
Con l'approvazione della legge n. 801 del 1977, il
Parlamento cercò di riordinare l'intero sistema degli apparati
di sicurezza e di informazione del Paese, definendone ruoli,
funzioni e limiti, ivi compresa l'inopponibilità del segreto
di Stato per i cosiddetti "reati di eversione".
Il secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 801 del
1977 dispone, infatti, che in nessun caso possono essere
oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine
costituzionale.
Ma se questo fu in qualche modo sufficiente, la prassi
continuò a prevalere nelle sue forme peggiori e le deviazioni
e i depistaggi riscontrati dalla magistratura per la strage di
Bologna e del "Rapido 904", suonarono come assurda riprova che
nulla era cambiato dopo l'approvazione della legge n. 801 del
1977.
La stessa Commissione parlamentare di inchiesta sul
terrorismo e le stragi ha, più di una volta, dovuto fare i
conti con le resistenze di uomini e strutture dei nostri
servizi e molto rimane probabilmente da scoprire. Per questo,
con la presente proposta di legge si cerca di definire in
maniera più compiuta le procedure attraverso le quali gli
apparati di sicurezza possono e devono rendere il loro
contributo per la ricerca e la scoperta dei responsabili delle
stragi.
Volutamente, il legislatore definì con formula ampia
"fatti eversivi dell'ordine costituzionale" la fattispecie non
coperta dal segreto di Stato, ma è evidente che la
determinazione del reato, dipendendo dalla discrezionalità del
magistrato, non consente una certezza circa l'applicabilità o
meno della disciplina di cui alla legge n. 801 del 1977.
Paradossalmente la legge n. 801 del 1977 tutela i
procedimenti contro i responsabili di un reato compiuto con
finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 del codice
penale), ma non quelli contro i responsabili dei reati,
compiuti "allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato"
e diretti a "portare la strage nel territori dello Stato"
(articolo 285 del codice penale).
Analogamente, non coperti dalla disciplina relativa al
segreto di Stato sono i procedimenti penali relativi al reato
di strage, senza che il reato sia commesso per finalità di
eversione o di terrorismo; ma è evidente l'insufficienza di
una previsione che lascia al magistrato la facoltà di
determinare la fattispecie del reato, quando da questa
discende la possibilità o meno di opporre il segreto di Stato.
A tale fine, con la presente proposta di legge si è previsto
di modificare l'articolo 12, secondo comma, della legge n. 801
del 1977 e, conseguentemente, l'articolo 204 del codice di
procedura penale, inserendo tra i reati sottratti al segreto
di Stato, oltre a quelli di eversione dell'ordine
costituzionale, anche quelli previsti e puniti dagli articoli
285 (devastazione, saccheggio e strage) e 422 (strage) del
codice penale.
Un altro aspetto rilevante nella gestione del segreto di
Stato concerne la procedura attraverso la quale il Presidente
del Consiglio dei ministri può confermare o meno il segreto
successivamente alla richiesta dell'autorità giudiziaria.
Nella disciplina vigente (legge n. 801 del 1977 e articolo 66
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), il Capo dell'Esecutivo dispone
l'eventuale conferma del segreto di Stato dandone
comunicazione al Comitato parlamentare di controllo,
sottraendo in tale modo al giudice la possibilità di sollevare
conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.
Si ritiene, invece, opportuno che il sindacato sulla
valutazione della conferma o meno del segreto avanzato da un
testimone in un procedimento per strage o per fatti di
eversione e terrorismo sia demandato alla Corte
costituzionale, supremo organo di garanzia e di tutela degli
interessi collettivi.
Pertanto, l'articolo 3 della presente proposta di legge
modifica l'articolo 66 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri può
confermare il segreto con atto motivato.
L'articolo 4 della presente proposta di legge riguarda più
specificamente le procedure di tenuta militare degli archivi
dei servizi di sicurezza ai fini dell'opponibilità del segreto
di Stato. Troppe volte, infatti, anche negli archivi del
Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica
(SISDE) e del Servizio per le informazioni e la sicurezza
militare (SISMI) si sono verificati episodi che, a voler
tralasciare la malafede, denotano certamente una negligenza
nella gestione dei documenti: mancanza di fogli o di
indicazioni necessarie alla loro individuazione, cancellature
o abrasioni; talvolta, si è giunti all'assurdo di regolari
fascicoli intestati a fatti o persone, ma privi di documenti
al loro interno.
A tale fine, l'articolo 4 della proposta di legge,
modificando la disciplina recata dalla legge n. 801 del 1977,
dispone che il segreto di Stato è opponibile solo su
informazioni contenute in documenti, cartacei o di altra
natura, aventi una data certa e che l'atto di opposizione
debba indicare il livello di segretezza dell'informazione, la
data di classificazione, l'identità e l'ufficio di
appartenenza dell'autorità di origine, la data o l'evento di
classificazione.
Infine, a maggior garanzia della fondamentale certezza dei
documenti sottoposti alla disciplina del segreto di Stato, si
prevede che ai documenti medesimi debbano essere allegate le
memorie storiche concernenti gli ordini impartiti
dall'Esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute da
questi ultimi, memorie che sono classificate allo stesso
livello di segretezza dell'informazione cui si riferiscono.
Ma, affinché non abbia a ripetersi più che il segreto di Stato
rimanga vigente su episodi dai quali sono trascorsi ormai
decenni, la proposta di legge prevede che, dopo sei anni, si
verifichi l'automatica declassificazione dei documenti alla
classifica inferiore e che dopo dieci anni dalla prima
classifica si determini la declassificazione totale.
A coloro i quali ciò appaia un azzardo, vale la pena di
ricordare che il segreto di Stato è tuttora vigente sulla
famosa "strage di Milano", quando i cannoni di Bava Beccaris
spararono sulla folla. Era il 1898 oltre un secolo fa.