XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 123




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 12, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché i delitti di strage previsti dall'articolo 285 e dall'articolo 422 del codice penale".


Art. 2.

        1. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: "concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale", sono aggiunte le seguenti: "nonché i delitti di strage previsti dall'articolo 285 e dall'articolo 422 del codice penale".


Art. 3.

        1. All'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", sono inserite le seguenti: ", con atto motivato,".


Art. 4.

        1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

        "Art. 12-bis. - 1. Il segreto è opponibile solo su informazioni contenute in documenti aventi data certa. Si considera documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra natura relativa a notizie o materiali concernenti la sicurezza nazionale.
            2. L'atto di opposizione del segreto deve indicare:

                a) il livello di segretezza dell'informazione;

                b) la data di classificazione;

                c) l'identità dell'autorità di origine;

                d) l'ufficio di appartenenza dell'autorità di origine;

                e) la data o l'evento di classificazione.

            3. Ai documenti classificati devono essere allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute dai medesimi. Le memorie storiche sono classificate allo stesso livello di segretezza dell'informazione cui si riferiscono.
            4. Le informazioni e i documenti classificati degradano dopo sei anni alla classifica inferiore e sono declassificati, comunque, decorsi dieci anni dalla prima classificazione".



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