XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 123
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 12, secondo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché i
delitti di strage previsti dall'articolo 285 e dall'articolo
422 del codice penale".
Art. 2.
1. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura
penale, dopo le parole: "concernenti reati diretti
all'eversione dell'ordinamento costituzionale", sono aggiunte
le seguenti: "nonché i delitti di strage previsti
dall'articolo 285 e dall'articolo 422 del codice penale".
Art. 3.
1. All'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le
parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", sono inserite
le seguenti: ", con atto motivato,".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
è inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - 1. Il segreto è opponibile solo su
informazioni contenute in documenti aventi data certa. Si
considera documento ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
natura relativa a notizie o materiali concernenti la sicurezza
nazionale.
2. L'atto di opposizione del segreto deve
indicare:
a) il livello di segretezza dell'informazione;
b) la data di classificazione;
c) l'identità dell'autorità di origine;
d) l'ufficio di appartenenza dell'autorità di
origine;
e) la data o l'evento di classificazione.
3. Ai documenti classificati devono essere allegate
le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti
dall'Esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute dai
medesimi. Le memorie storiche sono classificate allo stesso
livello di segretezza dell'informazione cui si riferiscono.
4. Le informazioni e i documenti classificati
degradano dopo sei anni alla classifica inferiore e sono
declassificati, comunque, decorsi dieci anni dalla prima
classificazione".