XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 122
Onorevoli Colleghi! - Il settore dell'artigianato è
attualmente disciplinato dalla legge 8 agosto 1985, n. 443
(legge quadro per l'artigianato). Tale disciplina, approvata
in conformità ai princìpi di tutela e di sviluppo
dell'artigianato di cui all'articolo 45 della Costituzione ed
in funzione dell'attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, non è più in grado di regolare il settore
artigiano in quanto storicamente superata. La citata legge è
datata 1985; da allora si sono succedute modifiche di portata
tale, sotto il profilo politico, legislativo e sociale, da
rendere assolutamente necessario un nuovo intervento
legislativo. Da non sottovalutare, inoltre, l'impatto del
mercato unico europeo e della globalizzazione dei mercati, che
rendono urgente affrontare i problemi
dell'internazionalizzazione delle imprese, anche di quelle di
modeste dimensioni.
L'acquisizione reale da parte delle regioni della
programmazione economica, territoriale e finanziaria, nonché
della formazione professionale, ha un'incidenza primaria nel
settore artigiano, senza dimenticare le innovazioni derivanti
dalla legislazione sul decentramento amministrativo (leggi
Bassanini), nonché dalla riforma delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
La proposta di legge che si sottopone alla vostra
attenzione reca il principio basilare della qualifica
giuridica di impresa artigiana, che avrà quale conseguenza
immediata la semplificazione e la trasparenza di procedure ed
atti della pubblica amministrazione ed una vistosa diminuzione
del contenzioso legato al riconoscimento-disconoscimento della
qualifica artigiana.
Si è ritenuto opportuno non inserire nel testo proposto le
norme relative alla regolamentazione delle procedure
burocratiche ed all'iter per la loro formalizzazione, in
quanto si è preferito demandarla al regolamento previsto dalla
legge n. 59 del 1997, allegato 1, numero 96), e successive
modificazioni. Inoltre, il testo non comprende norme relative
ai finanziamenti ed alle agevolazioni economiche, previsti sia
a livello statale che regionale, in quanto seguono una logica
diversa, di tipo economico-programmatico. Pur rimarcando
l'attualità e la validità dell'innovazione introdotta dalla
legge n. 443 del 1985, che storicamente ha segnato il
passaggio dalla bottega artigiana alla struttura
imprenditoriale, come previsto dal codice civile, si vuole
sottolineare il persistere della validità della
differenziazione tra l'impresa artigiana e la piccola impresa
industriale: è necessario che la distinzione resti valida a
salvaguardia degli aspetti peculiari del mondo artigiano,
quali la creatività e la capacità ideativa.
Lo Stato e le regioni sono chiamati a svolgere funzioni di
tutela, sviluppo e valorizzazione dell'artigianato nella sua
qualità di settore qualificato dell'economia, che riveste un
ruolo trainante essenziale, oltre che una funzione
insostituibile per le capacità di coesione sociale e per il
perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei princìpi
ispiratori del sistema economico e sociale; sistema economico
e sociale che proprio promuovendo, tutelando e valorizzando
l'impresa artigiana saprà meglio reggere alle sfide del nuovo
millennio.
L'articolo 1 definisce i princìpi generali di disciplina
giuridica dell'impresa artigiana.
L'articolo 2 definisce la figura dell'imprenditore
artigiano. E' stata mantenuta la struttura dell'imprenditore
così come configurata dalla legge n. 443 del 1985, con le sole
modifiche relative al consolidamento della figura
imprenditoriale. Si è ritenuto, invece, di eliminare la parte
che faceva riferimento alla partecipazione manuale nel
processo produttivo del titolare e quella relativa al possesso
dei requisiti professionali previsti da leggi statali in caso
di società. Il requisito spetta ora ad un solo socio
partecipante e non a tutti i soci, come previsto dalla citata
legge.
L'articolo 3 introduce la definizione di impresa
artigiana: si è volutamente tralasciata l'elencazione
pedissequa delle possibili attività artigiane, in quanto si
ritiene che vadano eliminate eccessive e rigide
schematizzazioni in materia di artigianato, anche al fine di
evitare continue modifiche alla legge quadro nel caso futuro
di nuove attività al momento non ipotizzabili.
L'articolo 4 esclude dal mondo artigiano le sole imprese
societarie che operano con capitale di azionariato.
L'articolo 5, in materia di organico delle imprese
artigiane, prevede tre classi dimensionali e ne lascia la
competenza alle regioni sulla base delle politiche
occupazionali che intendono perseguire.
L'articolo 6 riprende in modo inalterato le disposizioni
della citata legge n. 443 del 1985, in materia di consorzi,
società consortili ed associazioni temporanee.
All'articolo 7 (albo delle imprese artigiane) sono state
inserite alcune novità, tra le quali la competenza esclusiva
delle commissioni provinciali per l'artigianato per il
rilascio della qualifica giuridica di impresa artigiana.
L'articolo 8, in materia di procedure di iscrizione,
modificazione e cancellazione dall'albo, ricorsi e sanzioni,
riprende i contenuti dell'articolo 7 della legge n. 443 del
1985.
L'articolo 9 conferma la centralità delle commissioni
provinciale e regionale dell'artigianato quali organi di
rappresentanza e di tutela: si è ritenuta coerente con
l'indirizzo definito dalle disposizioni sul decentramento
amministrativo la piena competenza delle regioni a
disciplinare con proprie leggi gli organi collegiali
amministrativi di tutela dell'artigianato.
L'articolo 10 contiene disposizioni transitorie che, nel
passaggio alla nuova normativa, salvaguardano l'impresa
artigiana. L'elenco dei mestieri artistici tradizionali è
stato demandato alla competenza normativa delle regioni.