XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 122




        Onorevoli Colleghi! - Il settore dell'artigianato è attualmente disciplinato dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato). Tale disciplina, approvata in conformità ai princìpi di tutela e di sviluppo dell'artigianato di cui all'articolo 45 della Costituzione ed in funzione dell'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, non è più in grado di regolare il settore artigiano in quanto storicamente superata. La citata legge è datata 1985; da allora si sono succedute modifiche di portata tale, sotto il profilo politico, legislativo e sociale, da rendere assolutamente necessario un nuovo intervento legislativo. Da non sottovalutare, inoltre, l'impatto del mercato unico europeo e della globalizzazione dei mercati, che rendono urgente affrontare i problemi dell'internazionalizzazione delle imprese, anche di quelle di modeste dimensioni.
        L'acquisizione reale da parte delle regioni della programmazione economica, territoriale e finanziaria, nonché della formazione professionale, ha un'incidenza primaria nel settore artigiano, senza dimenticare le innovazioni derivanti dalla legislazione sul decentramento amministrativo (leggi Bassanini), nonché dalla riforma delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione reca il principio basilare della qualifica giuridica di impresa artigiana, che avrà quale conseguenza immediata la semplificazione e la trasparenza di procedure ed atti della pubblica amministrazione ed una vistosa diminuzione del contenzioso legato al riconoscimento-disconoscimento della qualifica artigiana.
        Si è ritenuto opportuno non inserire nel testo proposto le norme relative alla regolamentazione delle procedure burocratiche ed all'iter per la loro formalizzazione, in quanto si è preferito demandarla al regolamento previsto dalla legge n. 59 del 1997, allegato 1, numero 96), e successive modificazioni. Inoltre, il testo non comprende norme relative ai finanziamenti ed alle agevolazioni economiche, previsti sia a livello statale che regionale, in quanto seguono una logica diversa, di tipo economico-programmatico. Pur rimarcando l'attualità e la validità dell'innovazione introdotta dalla legge n. 443 del 1985, che storicamente ha segnato il passaggio dalla bottega artigiana alla struttura imprenditoriale, come previsto dal codice civile, si vuole sottolineare il persistere della validità della differenziazione tra l'impresa artigiana e la piccola impresa industriale: è necessario che la distinzione resti valida a salvaguardia degli aspetti peculiari del mondo artigiano, quali la creatività e la capacità ideativa.
        Lo Stato e le regioni sono chiamati a svolgere funzioni di tutela, sviluppo e valorizzazione dell'artigianato nella sua qualità di settore qualificato dell'economia, che riveste un ruolo trainante essenziale, oltre che una funzione insostituibile per le capacità di coesione sociale e per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei princìpi ispiratori del sistema economico e sociale; sistema economico e sociale che proprio promuovendo, tutelando e valorizzando l'impresa artigiana saprà meglio reggere alle sfide del nuovo millennio.
        L'articolo 1 definisce i princìpi generali di disciplina giuridica dell'impresa artigiana.
        L'articolo 2 definisce la figura dell'imprenditore artigiano. E' stata mantenuta la struttura dell'imprenditore così come configurata dalla legge n. 443 del 1985, con le sole modifiche relative al consolidamento della figura imprenditoriale. Si è ritenuto, invece, di eliminare la parte che faceva riferimento alla partecipazione manuale nel processo produttivo del titolare e quella relativa al possesso dei requisiti professionali previsti da leggi statali in caso di società. Il requisito spetta ora ad un solo socio partecipante e non a tutti i soci, come previsto dalla citata legge.
        L'articolo 3 introduce la definizione di impresa artigiana: si è volutamente tralasciata l'elencazione pedissequa delle possibili attività artigiane, in quanto si ritiene che vadano eliminate eccessive e rigide schematizzazioni in materia di artigianato, anche al fine di evitare continue modifiche alla legge quadro nel caso futuro di nuove attività al momento non ipotizzabili.
        L'articolo 4 esclude dal mondo artigiano le sole imprese societarie che operano con capitale di azionariato.
        L'articolo 5, in materia di organico delle imprese artigiane, prevede tre classi dimensionali e ne lascia la competenza alle regioni sulla base delle politiche occupazionali che intendono perseguire.
        L'articolo 6 riprende in modo inalterato le disposizioni della citata legge n. 443 del 1985, in materia di consorzi, società consortili ed associazioni temporanee.
        All'articolo 7 (albo delle imprese artigiane) sono state inserite alcune novità, tra le quali la competenza esclusiva delle commissioni provinciali per l'artigianato per il rilascio della qualifica giuridica di impresa artigiana.
        L'articolo 8, in materia di procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo, ricorsi e sanzioni, riprende i contenuti dell'articolo 7 della legge n. 443 del 1985.
        L'articolo 9 conferma la centralità delle commissioni provinciale e regionale dell'artigianato quali organi di rappresentanza e di tutela: si è ritenuta coerente con l'indirizzo definito dalle disposizioni sul decentramento amministrativo la piena competenza delle regioni a disciplinare con proprie leggi gli organi collegiali amministrativi di tutela dell'artigianato.
        L'articolo 10 contiene disposizioni transitorie che, nel passaggio alla nuova normativa, salvaguardano l'impresa artigiana. L'elenco dei mestieri artistici tradizionali è stato demandato alla competenza normativa delle regioni.




Frontespizio Testo articoli