XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 122
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La presente legge, in conformità agli articoli 35,
primo comma, 45, secondo comma, e 117 della Costituzione,
stabilisce i princìpi generali di disciplina giuridica
dell'impresa artigiana e definisce gli indirizzi fondamentali
per la tutela dell'artigianato quale settore trainante
dell'economia, portatore di valori estetici, creativi e
professionali, e quale fattore strategico per il perseguimento
di obiettivi fondamentali del sistema sociale e di interessi
generali della comunità.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali di riforma economico-sociale ed ogni
eccezione o deroga può essere introdotta solo mediante
espressa modificazione delle medesime.
3. Le regioni esercitano le proprie potestà legislative
adottando provvedimenti diretti alla tutela, allo sviluppo,
alla promozione ed alla valorizzazione delle attività
artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali,
settoriali ed artistiche, in armonia con gli indirizzi della
programmazione economica nazionale.
Art. 2.
(Imprenditore artigiano).
1. E' imprenditore artigiano colui che esercita
personalmente, professionalmente e in qualità di titolare
l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con
tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e
gestione. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso
dell'imprenditore alla attività artigiana.
2. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari
attività che richiedono una peculiare preparazione ed
implicano responsabilità a tutela ed a garanzia degli utenti,
deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali
previsti dalle leggi statali.
3. In caso di società è sufficiente che un socio
partecipante sia in possesso dei requisiti richiesti.
4. Al fine di assicurare un sistema di interventi
formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze
teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli
professionali nel settore artigiano, le regioni istituiscono
corsi di istruzione artigiana e professionale nell'ambito dei
propri programmi di formazione professionale, stabilendone le
modalità di organizzazione, la durata e le materie e
garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti di
convenzione con soggetti idonei. Tali corsi devono
privilegiare l'effettuazione di periodi di tirocinio pratico e
di esperienza nei processi di produzione e di lavorazione
aziendale, applicando sistemi di alternanza tra studio ed
esperienza di lavoro, e devono avere per oggetto materie
idonee a garantire l'acquisizione delle competenze necessarie
per l'esercizio dell'impresa artigiana.
Art. 3.
(Impresa artigiana).
1. Si definisce artigiana l'impresa che, esercitata
dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui
alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento
di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di
prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le
attività di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di
queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e
accessorie all'esercizio d'impresa.
2. L'impresa può essere esercitata in luogo fisso, presso
l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci, o in
appositi locali o in altra sede designata dal committente,
ovvero in forma ambulante o di posteggio. Ogni impresa
artigiana può avvalersi di apposita sede secondaria ai sensi
dell'articolo 2203 del codice civile, nonché di unità locali
per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo.
In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di
una sola impresa artigiana.
Art. 4.
(Società).
1. Si definisce artigiana l'impresa che, in conformità ai
requisiti previsti dall'articolo 3, è costituita ed esercitata
in qualsiasi forma societaria con l'esclusione delle società
per azioni e delle società in accomandita per azioni, a
condizione che la maggioranza dei soci, uno nel caso di due,
sia imprenditore artigiano, così come definito dall'articolo
2.
Art. 5.
(Limiti dimensionali).
1. L'impresa artigiana può essere anche esercitata con la
prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e
diretto dall'imprenditore artigiano o dai soci indicati ai
sensi dell'articolo 4, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2. In particolare:
a) per l'impresa che lavora in serie, purché la
lavorazione non si svolga con processo del tutto
automatizzato, il limite è di quindici addetti;
b) per le imprese che svolgono la propria attività
nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e
dell'abbigliamento su misura, il limite è di cinquanta
addetti;
c) per l'impresa che lavora non in serie, il
limite è di trenta addetti.
2. Le esclusioni dal conteggio sono determinate dalle
leggi regionali in base alle politiche occupazionali che esse
intendono perseguire.
Art. 6.
(Consorzi, società consortili
e associazioni temporanee).
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma
cooperativa, costituiti fra imprese artigiane nelle forme
previste nei titoli V e VI del libro quinto del codice civile,
a prescindere dai rispettivi limiti dimensionali, hanno titolo
ad essere iscritti in separata sezione dell'albo delle imprese
artigiane di cui all'articolo 7.
2. Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma
di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo di
cui all'articolo 7, sono estese le agevolazioni previste per
le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente
riservate alla gestione degli organismi citati e purché,
cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da
leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività
consortile, non si superino globalmente i limiti previsti
dalle stesse leggi statali. In conformità agli indirizzi della
programmazione regionale, le regioni possono disporre
agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche
in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese
artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni,
come definite dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), purché in numero non
superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di
ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le
imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi
deliberanti.
3. Le imprese artigiane, anche di diverso settore di
attività, possono stipulare contratti associativi a termine
per il compimento in comune di opere o per la prestazione di
servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali
attività, delle agevolazioni previste dalle disposizioni
vigenti. Alla stipulazione dei contratti associativi possono
partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero
non superiore a quello indicato nel comma 2.
Art. 7.
(Albo delle imprese artigiane).
1. E' istituito l'albo delle imprese artigiane al quale
sono obbligate ad iscriversi tutte le imprese aventi i
requisiti di cui alla presente legge.
2. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è
costitutiva della qualifica artigiana a tutti gli effetti di
legge.
3. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, la
modificazione dello stato di iscrizione e la cancellazione
dall'albo medesimo hanno effetto, rispettivamente, dalla data
di inizio dello svolgimento dell'attività in conformità ai
requisiti di qualifica previsti dalla presente legge, dalla
data della modificazione e dalla data di cessazione
dell'attività stessa, o di perdita degli anzidetti requisiti
di qualifica.
4. Le funzioni riguardanti la tenuta dell'albo e
l'accertamento dei requisiti di qualifica artigiana di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, sono svolte dalle commissioni
provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 9.
5. Le commissioni provinciali per l'artigianato,
nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla
tenuta dell'albo delle imprese artigiane e degli elenchi
nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e
successive modificazioni, ed alla legge 4 luglio 1959, n. 463,
e successive modificazioni, adottano provvedimenti vincolanti
a tutti gli effetti.
6. Le commissioni provinciali per l'artigianato,
nell'esercizio delle loro funzioni, determinano la data nella
quale è stata accertata la sussistenza, la modificazione o la
perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della
qualifica di impresa artigiana, di cui alla presente legge,
anche allo scopo di definire l'insorgenza o la cessazione dei
rapporti previdenziali ed assistenziali previsti per i
titolari di impresa artigiana e per i familiari coadiuvanti
nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo
230-bis del codice civile, e di determinare la
classificazione dell'impresa con dipendenti nel settore
dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nei limiti di
prescrizione stabiliti dalle disposizioni vigenti.
7. Nessuna impresa può adottare, nella propria insegna,
ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano
riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo.
Tale divieto vale anche per i consorzi e le società consortili
fra imprese diversi da quelli espressamente previsti
dall'articolo 6.
8. Ai fini della presente legge è considerato lavoro
abusivo lo svolgimento, o comunque il compimento, a fini di
lucro, di attività artigiana senza ottemperare ai relativi
obblighi stabiliti dalle norme vigenti ai fini fiscali,
previdenziali, assicurativi e contributivi.
9. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta
sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione
dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può
conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo anche in
mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un
periodo massimo di cinque anni, sempre che l'esercizio
dell'impresa sia assunto dai familiari ed affini di cui
all'articolo 230-bis del codice civile,
dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o
inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari ed ai
minorenni fino al compimento della maggiore età.
10. Nei casi di cui al comma 9 è possibile continuare
l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi della
collaborazione continuativa nell'ambito dell'impresa di un
responsabile tecnico in possesso dei requisiti di
qualificazione professionale previsti dall'articolo 2, per il
tempo necessario al fine di acquisire il possesso dei medesimi
requisiti in qualità di imprenditore artigiano.
Art. 8.
(Procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione
dall'albo. Ricorsi. Sanzioni).
1. La commissione provinciale per l'artigianato, di cui
all'articolo 9, esamina l'istruttoria di iscrizioni,
modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane
dall'albo provinciale previsto dall'articolo 7, in relazione
alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui
agli articoli 2, 3, 4 e 5.
2. La decisione della commissione provinciale per
l'artigianato deve essere notificata all'interessato entro due
mesi dalla presentazione della domanda. La mancata
comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della
domanda stessa.
3. La commissione provinciale per l'artigianato, ai fini
della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli
articoli 2, 3, 4 e 5, ha facoltà di disporre accertamenti
d'ufficio.
4. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro, gli
enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese
artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata
che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino
l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3,
4 e 5, nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno
comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato
ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative
decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro
due mesi e che fanno stato ad ogni effetto di legge. Le
decisioni delle commissioni devono essere trasmesse anche
all'organismo che ha effettuato la comunicazione. Contro le
deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato
è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione
regionale per l'artigianato, entro lo stesso termine dalla
notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli
organismi indicati nel presente comma e di eventuali terzi
interessati.
5. Le decisioni della commissione regionale per
l'artigianato, adita in sede di ricorso, adottate entro due
mesi, possono essere impugnate entro due mesi dalla notifica
della decisione stessa davanti al tribunale competente per
territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero.
Art. 9.
(Organi di rappresentanza
e di tutela dell'artigianato).
1. Le regioni disciplinano con proprie leggi gli organi
amministrativi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.
In particolare, le regioni devono prevedere:
a) la commissione provinciale per l'artigianato,
che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e
l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5,
nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;
b) la commissione regionale per l'artigianato che,
oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 8, provvede ed
esprime parere in merito alla programmazione regionale in
materia di artigianato.
2. Le leggi regionali stabiliscono ulteriori compiti da
attribuire alle commissioni di cui al comma 1.
3. Le regioni stabiliscono le norme relative ai criteri di
composizione, all'organizzazione ed al funzionamento delle
commissioni di cui al comma 1.
4. Nella composizione delle commissioni deve essere
garantita la partecipazione maggioritaria degli imprenditori e
degli esperti delle organizzazioni più rappresentative delle
imprese artigiane, nonché dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e della
direzione provinciale del lavoro.
Art. 10.
(Disposizioni finali e transitorie).
1. La legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, è abrogata. Tuttavia, le relative disposizioni,
in quanto compatibili, continuano ad essere applicate fino
all'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, da parte dello Stato e delle singole
regioni, delle disposizioni necessarie per l'attuazione della
medesima legge.
2. Le imprese che risultano iscritte all'albo delle
imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto
1985, n. 443, e successive modificazioni, sono di diritto
iscritte all'albo istituito dall'articolo 7 della presente
legge.
3. Il periodo di durata in carica delle commissioni
provinciali e regionali per l'artigianato di cui agli articoli
10 e 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è prorogato sino
all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 9 della
presente legge, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Durante tale periodo
le commissioni in carica sono integrate, laddove necessario,
dai componenti indicati dall'articolo 9, comma 4, della
presente legge.
4. L'elenco dei settori delle lavorazioni artistiche e
tradizionali è stabilito con apposita legge regionale da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.