XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 122




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. La presente legge, in conformità agli articoli 35, primo comma, 45, secondo comma, e 117 della Costituzione, stabilisce i princìpi generali di disciplina giuridica dell'impresa artigiana e definisce gli indirizzi fondamentali per la tutela dell'artigianato quale settore trainante dell'economia, portatore di valori estetici, creativi e professionali, e quale fattore strategico per il perseguimento di obiettivi fondamentali del sistema sociale e di interessi generali della comunità.
        2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale ed ogni eccezione o deroga può essere introdotta solo mediante espressa modificazione delle medesime.
        3. Le regioni esercitano le proprie potestà legislative adottando provvedimenti diretti alla tutela, allo sviluppo, alla promozione ed alla valorizzazione delle attività artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, settoriali ed artistiche, in armonia con gli indirizzi della programmazione economica nazionale.


Art. 2.

(Imprenditore artigiano).

        1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso dell'imprenditore alla attività artigiana.
        2. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela ed a garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.
        3. In caso di società è sufficiente che un socio partecipante sia in possesso dei requisiti richiesti.
        4. Al fine di assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali nel settore artigiano, le regioni istituiscono corsi di istruzione artigiana e professionale nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale, stabilendone le modalità di organizzazione, la durata e le materie e garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti di convenzione con soggetti idonei. Tali corsi devono privilegiare l'effettuazione di periodi di tirocinio pratico e di esperienza nei processi di produzione e di lavorazione aziendale, applicando sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro, e devono avere per oggetto materie idonee a garantire l'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio dell'impresa artigiana.


Art. 3.

(Impresa artigiana).

        1. Si definisce artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa.
        2. L'impresa può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci, o in appositi locali o in altra sede designata dal committente, ovvero in forma ambulante o di posteggio. Ogni impresa artigiana può avvalersi di apposita sede secondaria ai sensi dell'articolo 2203 del codice civile, nonché di unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.


Art. 4.

(Società).

        1. Si definisce artigiana l'impresa che, in conformità ai requisiti previsti dall'articolo 3, è costituita ed esercitata in qualsiasi forma societaria con l'esclusione delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, uno nel caso di due, sia imprenditore artigiano, così come definito dall'articolo 2.


Art. 5.

(Limiti dimensionali).

        1. L'impresa artigiana può essere anche esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dai soci indicati ai sensi dell'articolo 4, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. In particolare:

            a) per l'impresa che lavora in serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato, il limite è di quindici addetti;

            b) per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, il limite è di cinquanta addetti;

            c) per l'impresa che lavora non in serie, il limite è di trenta addetti.

        2. Le esclusioni dal conteggio sono determinate dalle leggi regionali in base alle politiche occupazionali che esse intendono perseguire.

Art. 6.

(Consorzi, società consortili
e associazioni temporanee).

        1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane nelle forme previste nei titoli V e VI del libro quinto del codice civile, a prescindere dai rispettivi limiti dimensionali, hanno titolo ad essere iscritti in separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 7.
        2. Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo di cui all'articolo 7, sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, come definite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
        3. Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel comma 2.

Art. 7.

(Albo delle imprese artigiane).

        1. E' istituito l'albo delle imprese artigiane al quale sono obbligate ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui alla presente legge.
        2. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è costitutiva della qualifica artigiana a tutti gli effetti di legge.
        3. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, la modificazione dello stato di iscrizione e la cancellazione dall'albo medesimo hanno effetto, rispettivamente, dalla data di inizio dello svolgimento dell'attività in conformità ai requisiti di qualifica previsti dalla presente legge, dalla data della modificazione e dalla data di cessazione dell'attività stessa, o di perdita degli anzidetti requisiti di qualifica.
        4. Le funzioni riguardanti la tenuta dell'albo e l'accertamento dei requisiti di qualifica artigiana di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, sono svolte dalle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 9.
        5. Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane e degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni, ed alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, adottano provvedimenti vincolanti a tutti gli effetti.
        6. Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni, determinano la data nella quale è stata accertata la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, di cui alla presente legge, anche allo scopo di definire l'insorgenza o la cessazione dei rapporti previdenziali ed assistenziali previsti per i titolari di impresa artigiana e per i familiari coadiuvanti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo 230-bis del codice civile, e di determinare la classificazione dell'impresa con dipendenti nel settore dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nei limiti di prescrizione stabiliti dalle disposizioni vigenti.
        7. Nessuna impresa può adottare, nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo. Tale divieto vale anche per i consorzi e le società consortili fra imprese diversi da quelli espressamente previsti dall'articolo 6.
        8. Ai fini della presente legge è considerato lavoro abusivo lo svolgimento, o comunque il compimento, a fini di lucro, di attività artigiana senza ottemperare ai relativi obblighi stabiliti dalle norme vigenti ai fini fiscali, previdenziali, assicurativi e contributivi.
        9. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni, sempre che l'esercizio dell'impresa sia assunto dai familiari ed affini di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari ed ai minorenni fino al compimento della maggiore età.
        10. Nei casi di cui al comma 9 è possibile continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi della collaborazione continuativa nell'ambito dell'impresa di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'articolo 2, per il tempo necessario al fine di acquisire il possesso dei medesimi requisiti in qualità di imprenditore artigiano.


Art. 8.

(Procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione
dall'albo. Ricorsi. Sanzioni).

        1. La commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 9, esamina l'istruttoria di iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dall'articolo 7, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5.
        2. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato deve essere notificata all'interessato entro due mesi dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.
        3. La commissione provinciale per l'artigianato, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.
        4. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro due mesi e che fanno stato ad ogni effetto di legge. Le decisioni delle commissioni devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione. Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro lo stesso termine dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel presente comma e di eventuali terzi interessati.
        5. Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, adottate entro due mesi, possono essere impugnate entro due mesi dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 9.

(Organi di rappresentanza
e di tutela dell'artigianato).

        1. Le regioni disciplinano con proprie leggi gli organi amministrativi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato. In particolare, le regioni devono prevedere:

                a) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

                b) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 8, provvede ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

        2. Le leggi regionali stabiliscono ulteriori compiti da attribuire alle commissioni di cui al comma 1.
        3. Le regioni stabiliscono le norme relative ai criteri di composizione, all'organizzazione ed al funzionamento delle commissioni di cui al comma 1.
        4. Nella composizione delle commissioni deve essere garantita la partecipazione maggioritaria degli imprenditori e degli esperti delle organizzazioni più rappresentative delle imprese artigiane, nonché dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e della direzione provinciale del lavoro.


Art. 10.

(Disposizioni finali e transitorie).

        1. La legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, è abrogata. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili, continuano ad essere applicate fino all'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte dello Stato e delle singole regioni, delle disposizioni necessarie per l'attuazione della medesima legge.
        2. Le imprese che risultano iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono di diritto iscritte all'albo istituito dall'articolo 7 della presente legge.
        3. Il periodo di durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato di cui agli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è prorogato sino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 9 della presente legge, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Durante tale periodo le commissioni in carica sono integrate, laddove necessario, dai componenti indicati dall'articolo 9, comma 4, della presente legge.
        4. L'elenco dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali è stabilito con apposita legge regionale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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