XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 121




        Onorevoli Colleghi! - Le Autorità indipendenti sono destinate a diventare sempre di più un punto focale rispetto ai problemi della democrazia, delle garanzie, del ruolo dei consumatori e dei cittadini in particolare. Fin dalla loro istituzione e quasi immediata proliferazione, rilievi ed incertezze sono stati espressi da eminenti giuristi in merito al loro inquadramento nell'ordinamento giuridico e, al contempo, numerosi interrogativi sono stati suscitati dalle loro difformità procedurali. L'esigenza di una approfondita riflessione sul complesso e variegato scenario normativo di tali figure è stata accolta all'inizio dell'anno 1999 dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, che ha avviato un'indagine conoscitiva sulle Autorità indipendenti, al fine di procedere ad una ricognizione delle competenze loro affidate, onde evitare che intrecci ed interferenze con altre "componenti" dello Stato ne affievoliscano l'utilità, i poteri e gli strumenti di intervento, così come è stato considerato altrettanto necessario verificarne la rispondenza in qualità di interlocutori utili dei cittadini. Inizialmente recepite nell'ambito del diritto amministrativo, da più parti si ritiene indubitabile la crescita delle Autorità indipendenti verso una rilevanza di rango costituzionale, che aveva infatti trovato eco nei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, ma che qui si è preferito, per il momento, affrontare in sede di legislazione ordinaria attraverso una legge quadro al fine di giungere in tempi più rapidi ad una disciplina unitaria e all'individuazione di denominatori comuni, pur nella salvaguardia della pluralità dei modelli ed obiettivi specifici e della conseguente pluralità di soluzioni organizzative e funzionali, che ben possono essere demandati, per alcuni aspetti, alle singole leggi istitutive.
        Il testo base sul quale si è sviluppata - attraverso modificazioni ed autorizzazioni - la presente proposta di legge (già presentata nella XIII legislatura: atto Camera n. 6197) è quello elaborato dall'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE) che, con alto senso delle problematiche istituzionali, aveva dedicato il X corso di studio alle Autorità indipendenti.
        La proposta di legge consta di cinque capi. Il capo I, oltre a definire le finalità della legge, disciplina l'istituzione e l'organizzazione delle Autorità indipendenti; i capi II e III ne definiscono, rispettivamente, i poteri normativi e le funzioni amministrative; il capo IV determina le sanzioni e le garanzie; il capo V reca le disposizioni finali e transitorie.
        Il comma 2 dell'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, le cui disposizioni si applicano a quelle Autorità il cui primo requisito è l'autonomia dal Governo e che garantiscono in via esclusiva o prevalente l'attuazione di leggi a tutela di diritti e di interessi costituzionali, nonché vigilano sulla correttezza e sulla trasparenza dei comportamenti dei soggetti che agiscono nei settori di rispettiva competenza. Tali figure istituzionali sono previste esclusivamente in qualità di organi collegiali, costituiti dal presidente - nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza qualificata - e da un numero di componenti non superiore a quattro, eletti per una metà dalla Camera dei deputati e per l'altra metà dal Senato della Repubblica con voto limitato (articolo 2).
        I componenti delle Autorità indipendenti sono scelti sulla base della loro nota e provata competenza e professionalità nei settori in cui operano le stesse Autorità, durano in carica quattro anni ed hanno la possibilità di essere rieletti una sola volta (articolo 3).
        A garanzia della loro indipendenza ed autonomia di giudizio, per i componenti delle Autorità indipendenti è individuata una serie di rigide incompatibilità che vigono nel corso della loro permanenza in carica e nei quattro anni successivi alla cessazione dall'incarico. Le violazioni di tali divieti sono punite con la decadenza dall'incarico e con sanzioni di carattere pecuniario, ferma restando la responsabilità penale qualora il fatto costituisca reato (articolo 4).
        A garanzia della funzionalità delle Autorità indipendenti, i componenti delle medesime sono considerati alla stregua di pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio; è riconosciuta la possibilità di dotarsi, a maggioranza, di un codice etico; alle procedure istruttorie si applicano i princìpi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (articolo 5).
        Alle Autorità indipendenti è riconosciuta un'ampia autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, che consente loro di adottare regolamenti relativi all'organizzazione ed al loro funzionamento anche in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato. Ciascuna Autorità dispone di personale di ruolo, il cui organico iniziale è stabilito dalla legge istitutiva e la cui consistenza può essere aumentata nel limite di un decimo di esso. Le Autorità indipendenti possono, inoltre, avvalersi per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche nel limite di un decimo della dotazione organica; è prevista inoltre la possibilità di assunzione di personale specializzato e di esperti - per i quali vigono gran parte delle incompatibilità previste per i componenti delle Autorità - attraverso contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato, nel limite, rispettivamente, di un quinto e di un decimo della dotazione organica iniziale stabilita dalla legge istitutiva (articolo 6).
        Sono contemplate due ipotesi di rimozione dei componenti delle Autorità indipendenti, una deliberata dagli stessi membri a maggioranza dei due terzi nel caso di gravi mancanze, l'altra deliberata da ciascuna delle due Camere, a maggioranza dei due terzi, sulla base di una mozione motivata proposta da almeno un quarto dei rispettivi componenti, volta a deliberare la decadenza delle Autorità nel caso di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva (articolo 7).
        L'articolo 8 definisce i rapporti istituzionali che coinvolgono le Autorità indipendenti: devono riferire alle Camere annualmente presentando una relazione che le Commissioni parlamentari competenti discutono contestualmente al Documento di programmazione economico-finanziaria; collaborano con le autorità e con le amministrazioni degli Stati esteri; possono avvalersi, nei casi previsti dalle leggi istitutive, di organi della pubblica amministrazione.
        Il capo II, che comprende gli articoli 9 e 10, definisce i poteri normativi delle Autorità indipendenti; il procedimento, la forma e la pubblicazione degli atti adottati.
        Il capo III (articoli 11 e 12 ) definisce le funzioni amministrative delle Autorità indipendenti, e, in particolare, reca norme sulla natura degli atti e dei provvedimenti adottati e sulle attività di vigilanza e controllo, il cui scopo principale riguarda la trasparenza e la correttezza degli atti e dei comportamenti dei soggetti operanti nei settori di competenza delle Autorità stesse.
        Il capo IV (articoli da 13 a 16) contempla la tipologia delle sanzioni e delle garanzie: individua i poteri sanzionatori delle Autorità, che possono irrogare sanzioni amministrative anche di carattere pecuniario; dispone un tentativo obbligatorio di conciliazione per la risoluzione delle controversie, prima del ricorso in sede giurisdizionale; per i ricorsi nei confronti dei provvedimenti delle Autorità, sempre ammessi in sede giurisdizionale, attribuisce al tribunale amministrativo regionale del Lazio la competenza nei casi in cui la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; prescrive il rito previsto per la controversie davanti al giudice del lavoro ove la giurisdizione appartenga al giudice ordinario.
        Il capo V (articoli 17 e 18) contiene le disposizioni finali e transitorie: si prevede l'applicazione della legge anche alle Autorità indipendenti già istituite alla data di entrata in vigore della legge, qualora soddisfino i requisiti di cui all'articolo 1, al primo rinnovo di esse; è prevista inoltre una delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di Autorità indipendenti.




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