XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 121




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI


Art. 1.

(Ambito di applicazione).


        1. La presente legge disciplina l'istituzione di Autorità indipendenti, ne definisce in via generale i poteri e ne determina i limiti.
        2. La presente legge si applica alle Autorità che operano senza vincoli di dipendenza dal Governo, garantiscono in via esclusiva o prevalente l'attuazione di leggi a tutela di diritti o interessi di rilievo costituzionale e vigilano sulla correttezza e sulla trasparenza dei comportamenti dei soggetti che agiscono nei settori di rispettiva competenza.


Art. 2.

(Istituzione delle Autorità indipendenti).

        1. Le Autorità indipendenti sono organi collegiali costituiti dal presidente e da un numero di membri non superiore a quattro.
        2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza qualificata secondo le norme dei rispettivi Regolamenti.
        3. I membri sono eletti per una metà dalla Camera dei deputati e per l'altra metà dal Senato della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprimono il proprio voto indicando un numero di nominativi non superiore alla metà dei componenti da eleggere da parte della Camera di appartenenza. In caso di impedimento permanente, di morte, di dimissioni o di rimozione di uno dei membri, la Camera che lo ha eletto procede all'elezione del subentrante.


Art. 3.

(Requisiti e durata dei componenti
delle Autorità indipendenti).

        1. I componenti delle Autorità indipendenti sono scelti tra persone di cui siano note la competenza e la professionalità nei settori nei quali operano le Autorità stesse.
        2. Il curriculum di ogni componente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale unitamente, per quanto riguarda le nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, al decreto motivato di nomina.
        3. I componenti delle Autorità indipendenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.


Art. 4.

(Garanzie di indipendenza).

        1. Per tutta la durata dell'incarico i componenti delle Autorità indipendenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere nelle imprese operanti nei settori di competenza delle Autorità stesse interessi tali da pregiudicare l'esercizio indipendente delle loro funzioni.
        2. All'atto dell'accettazione della nomina i componenti delle Autorità indipendenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
        3. Nei quattro anni successivi alla cessazione dall'incarico, i componenti delle Autorità indipendenti non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese operanti nel settore di competenza, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che ha violato il medesimo divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito è stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori delle predette sanzioni sono rivalutati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.
        4. Le indennità spettanti ai componenti delle Autorità indipendenti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Art. 5.

(Garanzie funzionali).

        1. I componenti e i funzionari delle Autorità indipendenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.
        2. Fatta salva la riserva dell'organo collegiale di adottare i provvedimenti previsti dalla legge per l'esercizio dei poteri dell'Autorità, alle procedure istruttorie si applicano i princìpi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
        3. Con apposito regolamento, approvato dalla maggioranza dei componenti, l'Autorità indipendente adotta il proprio codice deontologico, che stabilisce le modalità comportamentali dei componenti, dei dirigenti e del personale.


Art. 6.

(Organizzazione dell'ufficio delle Autorità
indipendenti).

        1. Le Autorità indipendenti hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Entro due mesi dal suo insediamento, ciascuna Autorità adotta, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Autorità. Le Autorità provvedono all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
        2. Alle dipendenze di ciascuna Autorità indipendente è posto un ufficio composto da personale di ruolo, il cui organico iniziale è stabilito dalla legge istitutiva della stessa Autorità. Con regolamento dell'Autorità, approvato dalla maggioranza dei componenti, sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro e nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla definizione della pianta organica e alla determinazione dell'organico definitivo del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo di essa. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un decimo della dotazione organica dell'Autorità e il numero dei dirigenti in esso incluso non può essere superiore ad un quinto dei posti delle qualifiche dirigenziali previsti dalla pianta organica dell'Autorità.
        3. In aggiunta al contingente di cui al comma 2 e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale stabilita dalla legge istitutiva, ciascuna Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato.
        4. Per particolari esigenze di natura tecnica le Autorità indipendenti possono avvalersi, in aggiunta al contingente di cui al comma 2, e nel limite di un decimo della dotazione organica iniziale stabilita dalla legge istitutiva, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato.
        5. Con regolamento dell'Autorità indipendente, approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti, sono stabilite le modalità di accesso al ruolo organico in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge istitutiva.
        6. Al personale specializzato e agli esperti di cui si avvalgono le Autorità indipendenti ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, si applicano le norme in materia di incompatibilità di cui al comma 1 dell'articolo 4 e al primo periodo del comma 3 del medesimo articolo.

Art. 7.

(Decadenza delle Autorità indipendenti
e rimozione dei componenti).

        1. Il presidente o i membri delle Autorità indipendenti possono essere rimossi dall'ufficio per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni. La rimozione è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Autorità stessa.
        2. In caso di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva, ciascuna Camera può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, la decadenza dell'Autorità indipendente su mozioni motivate proposte da almeno un quarto dei componenti delle Assemblee.


Art. 8.

(Rapporti istituzionali).

        1. Le Autorità indipendenti riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta presentando una relazione annuale.
        2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano la relazione di cui al comma 1 del presente articolo, contestualmente al Documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
        3. Le Autorità indipendenti collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e con le amministrazioni competenti degli Stati esteri, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
        4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle Autorità indipendenti, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni.
        5. La legge istitutiva stabilisce i casi e i modi in cui ciascuna Autorità indipendente, nell'esercizio dei propri compiti, può avvalersi di organi delle pubbliche amministrazioni.

Capo II

POTERI NORMATIVI


Art. 9.

(Qualificazione dei poteri normativi).

        1. Nell'esercizio dei propri poteri di garanzia e di vigilanza, e in relazione alle specifiche esigenze tecniche del settore di competenza, le Autorità indipendenti emanano direttive e adottano regolamenti per l'esecuzione e l'attuazione della legislazione vigente.
        2. La legge istitutiva, previa determinazione delle norme generali regolatrici della materia, può autorizzare l'Autorità indipendente ad adottare regolamenti in materie attinenti alle sue competenze e non coperte da riserva di legge. In tale caso la legge indica espressamente le disposizioni che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
        3. La legge può attribuire alle singole Autorità indipendenti il compito di promuovere la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte di soggetti operanti nel settore interessato. In caso di inerzia nell'adozione del codice deontologico o delle norme di autoregolamentazione, le Autorità sono legittimate ad adottarli in via sostitutiva. Il codice o le norme di autoregolamentazione successivamente emanati dai soggetti interessati prevalgono, in ogni caso, su quelli adottati in via sostitutiva dalle Autorità.


Art. 10.

(Procedimento, forma e pubblicazione).

        1. Le singole Autorità indipendenti determinano le modalità per l'adozione di atti normativi. Tali modalità possono prevedere la partecipazione di organismi che siano espressione degli operatori di settore e dei destinatari delle singole norme.
        2. Quando l'Autorità indipendente emana un atto normativo, deve indicare nel preambolo la disposizione della presente legge e la corrispondente disposizione della legge istitutiva della singola Autorità sulla cui base il potere è esercitato.
        3. Gli atti normativi adottati dalle Autorità indipendenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorità stessa.

        4. Ogni Autorità indipendente redige annualmente una raccolta dei propri atti normativi, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha esclusiva funzione notiziale, devono essere garantite adeguata pubblicità e la disponibilità per l'acquisizione in copia da parte di chiunque ne faccia richiesta.


Capo III

FUNZIONI AMMINISTRATIVE


Art. 11.

(Atti e provvedimenti).

        1. Le Autorità indipendenti adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari all'espletamento delle proprie funzioni nei limiti e secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente.
        2. Nell'ambito del settore di competenza, le Autorità indipendenti rilasciano concessioni, autorizzazioni e licenze a soggetti pubblici o privati.


Art. 12.

(Vigilanza e controllo).

        1. L'attività di vigilanza e di controllo delle Autorità indipendenti ha per scopo la trasparenza e la correttezza degli atti e dei comportamenti dei soggetti operanti nel settore di competenza delle Autorità stesse.
        2. Le Autorità indipendenti possono richiedere informazioni, dati, atti e documenti secondo le modalità ed i termini da esse stabiliti, anche in aggiunta a quelli per i quali la legge o i regolamenti prevedono l'obbligo di comunicazione.
        3. Le Autorità indipendenti possono effettuare ispezioni, nonché richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.


Capo IV

SANZIONI E GARANZIE


Art. 13.

(Poteri sanzionatori).

        1. Le Autorità indipendenti possono irrogare sanzioni amministrative, anche di carattere pecuniario, nei seguenti casi:

            a) compimento di atti o di comportamenti in contrasto con la disciplina del settore di competenza;

            b) inottemperanza o inosservanza dei propri provvedimenti da parte dei soggetti vigilati.

        2. Le sanzioni irrogabili sono definite nelle leggi istitutive e nei regolamenti delle Autorità indipendenti in base al principio di proporzionalità e sono irrogate secondo le modalità stabilite dalle Autorità stesse con propri regolamenti nel rispetto del principio del contraddittorio.


Art. 14.

(Tentativo di conciliazione).

        1. Per la risoluzione delle controversie riguardanti l'applicazione di disposizioni che regolano il settore di competenza di ciascuna Autorità indipendente, ad esclusione di quelle consistenti nell'impugnazione di atti dell'Autorità medesima, non può essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo di conciliazione da ultimare entro un mese dalla presentazione della relativa istanza all'Autorità interessata.
        2. Le modalità procedurali per lo svolgimento del tentativo di conciliazione di cui al comma 1 sono disciplinate dalle singole Autorità indipendenti con proprio regolamento.


Art. 15.

(Ricorsi avverso i provvedimenti
delle Autorità indipendenti).

        1. Avverso i provvedimenti delle Autorità indipendenti è sempre ammesso ricorso giurisdizionale.
        2. Il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto anche da associazioni portatrici di interessi diffusi.


Art. 16.

(Modalità e termini dell'impugnazione).

        1. Ove la giurisdizione appartenga al giudice amministrativo, la competenza è attribuita al tribunale amministrativo regionale del Lazio, che giudica, oltre che dell'incompetenza e della violazione di legge, esclusivamente del palese errore di apprezzamento e della manifesta illogicità del provvedimento impugnato.
        2. Per il giudizio di merito sono ridotti della metà tutti i termini processuali, salvo quello per la proposizione del ricorso, ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza mediante deposito in cancelleria.
        3. Ove la giurisdizione appartenga al giudice ordinario, si osserva il rito previsto per le controversie dinanzi al giudice del lavoro.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 17.

(Disposizione transitoria).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Autorità indipendenti già istituite alla data di entrata in vigore della medesima ed aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, a decorrere dal primo rinnovo di ciascuna di esse successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.


Art. 18.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni di
coordinamento).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento con le disposizioni della presente legge delle norme che disciplinano le Autorità indipendenti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa e aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2. Le disposizioni dei citati decreti legislativi si applicano a decorrere dalla data del rinnovo di cui all'articolo 17.



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