XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 121
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge disciplina l'istituzione di Autorità
indipendenti, ne definisce in via generale i poteri e ne
determina i limiti.
2. La presente legge si applica alle Autorità che operano
senza vincoli di dipendenza dal Governo, garantiscono in via
esclusiva o prevalente l'attuazione di leggi a tutela di
diritti o interessi di rilievo costituzionale e vigilano sulla
correttezza e sulla trasparenza dei comportamenti dei soggetti
che agiscono nei settori di rispettiva competenza.
Art. 2.
(Istituzione delle Autorità indipendenti).
1. Le Autorità indipendenti sono organi collegiali
costituiti dal presidente e da un numero di membri non
superiore a quattro.
2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, formulata previo parere favorevole delle competenti
Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza qualificata
secondo le norme dei rispettivi Regolamenti.
3. I membri sono eletti per una metà dalla Camera dei
deputati e per l'altra metà dal Senato della Repubblica.
Ciascun senatore e ciascun deputato esprimono il proprio voto
indicando un numero di nominativi non superiore alla metà dei
componenti da eleggere da parte della Camera di appartenenza.
In caso di impedimento permanente, di morte, di dimissioni o
di rimozione di uno dei membri, la Camera che lo ha eletto
procede all'elezione del subentrante.
Art. 3.
(Requisiti e durata dei componenti
delle Autorità indipendenti).
1. I componenti delle Autorità indipendenti sono scelti
tra persone di cui siano note la competenza e la
professionalità nei settori nei quali operano le Autorità
stesse.
2. Il curriculum di ogni componente è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale unitamente, per quanto riguarda
le nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, al decreto motivato di nomina.
3. I componenti delle Autorità indipendenti durano in
carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
Art. 4.
(Garanzie di indipendenza).
1. Per tutta la durata dell'incarico i componenti delle
Autorità indipendenti non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,
essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o
privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza
nei partiti politici, né avere nelle imprese operanti nei
settori di competenza delle Autorità stesse interessi tali da
pregiudicare l'esercizio indipendente delle loro funzioni.
2. All'atto dell'accettazione della nomina i componenti
delle Autorità indipendenti sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attività di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
3. Nei quattro anni successivi alla cessazione
dall'incarico, i componenti delle Autorità indipendenti non
possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti
di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese
operanti nel settore di competenza, né esercitarvi funzioni
societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma
restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca
reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla
maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del
corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma
tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo
percepito. All'imprenditore che ha violato il medesimo divieto
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5
per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300
milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire e, nei
casi più gravi o quando il comportamento illecito è stato
reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I
valori delle predette sanzioni sono rivalutati in base alla
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di
statistica.
4. Le indennità spettanti ai componenti delle Autorità
indipendenti sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
Art. 5.
(Garanzie funzionali).
1. I componenti e i funzionari delle Autorità
indipendenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono
pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. Fatta salva la riserva dell'organo collegiale di
adottare i provvedimenti previsti dalla legge per l'esercizio
dei poteri dell'Autorità, alle procedure istruttorie si
applicano i princìpi sull'individuazione e sulle funzioni del
responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla
distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo,
attribuite agli organi di vertice, e funzioni di gestione,
attribuite ai dirigenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
3. Con apposito regolamento, approvato dalla maggioranza
dei componenti, l'Autorità indipendente adotta il proprio
codice deontologico, che stabilisce le modalità
comportamentali dei componenti, dei dirigenti e del
personale.
Art. 6.
(Organizzazione dell'ufficio delle Autorità
indipendenti).
1. Le Autorità indipendenti hanno autonomia organizzativa,
contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte
dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Entro due mesi dal suo insediamento, ciascuna Autorità adotta,
con il voto favorevole della maggioranza dei propri
componenti, i regolamenti concernenti l'organizzazione e il
funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla
contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento
giuridico ed economico del personale addetto, in base al
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle
Autorità. Le Autorità provvedono all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Alle dipendenze di ciascuna Autorità indipendente è
posto un ufficio composto da personale di ruolo, il cui
organico iniziale è stabilito dalla legge istitutiva della
stessa Autorità. Con regolamento dell'Autorità, approvato
dalla maggioranza dei componenti, sulla base della rilevazione
dei carichi di lavoro e nei limiti posti dagli stanziamenti
ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si
provvede alla definizione della pianta organica e alla
determinazione dell'organico definitivo del personale di
ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale
nel limite di un decimo di essa. L'Autorità può inoltre
avvalersi, per motivate esigenze, di un contingente di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a
un decimo della dotazione organica dell'Autorità e il numero
dei dirigenti in esso incluso non può essere superiore ad un
quinto dei posti delle qualifiche dirigenziali previsti dalla
pianta organica dell'Autorità.
3. In aggiunta al contingente di cui al comma 2 e nel
limite di un quinto della dotazione organica iniziale
stabilita dalla legge istitutiva, ciascuna Autorità può
assumere personale specializzato, con contratto a tempo
determinato disciplinato dalle norme di diritto privato.
4. Per particolari esigenze di natura tecnica le Autorità
indipendenti possono avvalersi, in aggiunta al contingente di
cui al comma 2, e nel limite di un decimo della dotazione
organica iniziale stabilita dalla legge istitutiva, di esperti
assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle
norme di diritto privato.
5. Con regolamento dell'Autorità indipendente, approvato
dalla maggioranza assoluta dei componenti, sono stabilite le
modalità di accesso al ruolo organico in conformità ai
princìpi stabiliti dalla legge istitutiva.
6. Al personale specializzato e agli esperti di cui si
avvalgono le Autorità indipendenti ai sensi dei commi 3 e 4
del presente articolo, si applicano le norme in materia di
incompatibilità di cui al comma 1 dell'articolo 4 e al primo
periodo del comma 3 del medesimo articolo.
Art. 7.
(Decadenza delle Autorità indipendenti
e rimozione dei componenti).
1. Il presidente o i membri delle Autorità indipendenti
possono essere rimossi dall'ufficio per gravi mancanze
nell'esercizio delle loro funzioni. La rimozione è deliberata
a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Autorità
stessa.
2. In caso di gravi e persistenti violazioni della legge
istitutiva, ciascuna Camera può deliberare, a maggioranza dei
due terzi dei rispettivi componenti, la decadenza
dell'Autorità indipendente su mozioni motivate proposte da
almeno un quarto dei componenti delle Assemblee.
Art. 8.
(Rapporti istituzionali).
1. Le Autorità indipendenti riferiscono alle Camere sui
risultati dell'attività svolta presentando una relazione
annuale.
2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano la
relazione di cui al comma 1 del presente articolo,
contestualmente al Documento di programmazione
economico-finanziaria presentato dal Governo, ai sensi
dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
3. Le Autorità indipendenti collaborano, anche mediante
scambio di informazioni, con le autorità e con le
amministrazioni competenti degli Stati esteri, al fine di
agevolare le rispettive funzioni.
4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle
Autorità indipendenti, oltre a notizie e informazioni, la
collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro
funzioni.
5. La legge istitutiva stabilisce i casi e i modi in cui
ciascuna Autorità indipendente, nell'esercizio dei propri
compiti, può avvalersi di organi delle pubbliche
amministrazioni.
Capo II
POTERI NORMATIVI
Art. 9.
(Qualificazione dei poteri normativi).
1. Nell'esercizio dei propri poteri di garanzia e di
vigilanza, e in relazione alle specifiche esigenze tecniche
del settore di competenza, le Autorità indipendenti emanano
direttive e adottano regolamenti per l'esecuzione e
l'attuazione della legislazione vigente.
2. La legge istitutiva, previa determinazione delle norme
generali regolatrici della materia, può autorizzare l'Autorità
indipendente ad adottare regolamenti in materie attinenti alle
sue competenze e non coperte da riserva di legge. In tale caso
la legge indica espressamente le disposizioni che sono
abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento.
3. La legge può attribuire alle singole Autorità
indipendenti il compito di promuovere la redazione di codici
deontologici o norme di autoregolamentazione da parte di
soggetti operanti nel settore interessato. In caso di inerzia
nell'adozione del codice deontologico o delle norme di
autoregolamentazione, le Autorità sono legittimate ad
adottarli in via sostitutiva. Il codice o le norme di
autoregolamentazione successivamente emanati dai soggetti
interessati prevalgono, in ogni caso, su quelli adottati in
via sostitutiva dalle Autorità.
Art. 10.
(Procedimento, forma e pubblicazione).
1. Le singole Autorità indipendenti determinano le
modalità per l'adozione di atti normativi. Tali modalità
possono prevedere la partecipazione di organismi che siano
espressione degli operatori di settore e dei destinatari delle
singole norme.
2. Quando l'Autorità indipendente emana un atto normativo,
deve indicare nel preambolo la disposizione della presente
legge e la corrispondente disposizione della legge istitutiva
della singola Autorità sulla cui base il potere è
esercitato.
3. Gli atti normativi adottati dalle Autorità indipendenti
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nel
Bollettino dell'Autorità stessa.
4. Ogni Autorità indipendente redige annualmente una
raccolta dei propri atti normativi, nonché delle norme
legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione
da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha
esclusiva funzione notiziale, devono essere garantite adeguata
pubblicità e la disponibilità per l'acquisizione in copia da
parte di chiunque ne faccia richiesta.
Capo III
FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 11.
(Atti e provvedimenti).
1. Le Autorità indipendenti adottano gli atti e i
provvedimenti amministrativi necessari all'espletamento delle
proprie funzioni nei limiti e secondo le modalità indicate
dalla legislazione vigente.
2. Nell'ambito del settore di competenza, le Autorità
indipendenti rilasciano concessioni, autorizzazioni e licenze
a soggetti pubblici o privati.
Art. 12.
(Vigilanza e controllo).
1. L'attività di vigilanza e di controllo delle Autorità
indipendenti ha per scopo la trasparenza e la correttezza
degli atti e dei comportamenti dei soggetti operanti nel
settore di competenza delle Autorità stesse.
2. Le Autorità indipendenti possono richiedere
informazioni, dati, atti e documenti secondo le modalità ed i
termini da esse stabiliti, anche in aggiunta a quelli per i
quali la legge o i regolamenti prevedono l'obbligo di
comunicazione.
3. Le Autorità indipendenti possono effettuare ispezioni,
nonché richiedere l'esibizione di documenti e il compimento
degli atti ritenuti necessari per lo svolgimento delle proprie
funzioni.
Capo IV
SANZIONI E GARANZIE
Art. 13.
(Poteri sanzionatori).
1. Le Autorità indipendenti possono irrogare sanzioni
amministrative, anche di carattere pecuniario, nei seguenti
casi:
a) compimento di atti o di comportamenti in
contrasto con la disciplina del settore di competenza;
b) inottemperanza o inosservanza dei propri
provvedimenti da parte dei soggetti vigilati.
2. Le sanzioni irrogabili sono definite nelle leggi
istitutive e nei regolamenti delle Autorità indipendenti in
base al principio di proporzionalità e sono irrogate secondo
le modalità stabilite dalle Autorità stesse con propri
regolamenti nel rispetto del principio del contraddittorio.
Art. 14.
(Tentativo di conciliazione).
1. Per la risoluzione delle controversie riguardanti
l'applicazione di disposizioni che regolano il settore di
competenza di ciascuna Autorità indipendente, ad esclusione di
quelle consistenti nell'impugnazione di atti dell'Autorità
medesima, non può essere proposto ricorso in sede
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo
di conciliazione da ultimare entro un mese dalla presentazione
della relativa istanza all'Autorità interessata.
2. Le modalità procedurali per lo svolgimento del
tentativo di conciliazione di cui al comma 1 sono disciplinate
dalle singole Autorità indipendenti con proprio
regolamento.
Art. 15.
(Ricorsi avverso i provvedimenti
delle Autorità indipendenti).
1. Avverso i provvedimenti delle Autorità indipendenti è
sempre ammesso ricorso giurisdizionale.
2. Il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto anche
da associazioni portatrici di interessi diffusi.
Art. 16.
(Modalità e termini dell'impugnazione).
1. Ove la giurisdizione appartenga al giudice
amministrativo, la competenza è attribuita al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, che giudica, oltre che
dell'incompetenza e della violazione di legge, esclusivamente
del palese errore di apprezzamento e della manifesta
illogicità del provvedimento impugnato.
2. Per il giudizio di merito sono ridotti della metà tutti
i termini processuali, salvo quello per la proposizione del
ricorso, ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro
sette giorni dalla data dell'udienza mediante deposito in
cancelleria.
3. Ove la giurisdizione appartenga al giudice ordinario,
si osserva il rito previsto per le controversie dinanzi al
giudice del lavoro.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17.
(Disposizione transitoria).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
alle Autorità indipendenti già istituite alla data di entrata
in vigore della medesima ed aventi i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 2, a decorrere dal primo rinnovo di
ciascuna di esse successivo alla data di entrata in vigore
della legge stessa.
Art. 18.
(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni di
coordinamento).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il coordinamento con le disposizioni
della presente legge delle norme che disciplinano le Autorità
indipendenti già esistenti alla data di entrata in vigore
della legge stessa e aventi i requisiti di cui all'articolo 1,
comma 2. Le disposizioni dei citati decreti legislativi si
applicano a decorrere dalla data del rinnovo di cui
all'articolo 17.