XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 118




        Onorevoli Colleghi! - Ad oltre dieci anni dalla promulgazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, pur se dobbiamo riconoscere che essa ha avuto effetti positivi nell'innalzare il livello di sicurezza degli impianti tecnologici, dobbiamo anche prendere atto che uno degli obiettivi principali, cioè la messa a norma dell'impiantistica esistente alla data di emanazione, è ancora da realizzare in gran parte.
        Si calcola infatti in almeno 15 milioni il numero di impianti ancora non rispondenti alle più elementari condizioni di sicurezza. In passato una indagine condotta dall'azienda distributrice del gas di Milano ha denunciato in almeno il 90 per cento il numero degli impianti non a norma.
        Peraltro dei circa 800 mila infortuni che ogni anno si verificano tra le pareti domestiche che, fra l'altro, determinano un pesante onere per la collettività sul bilancio del Servizio sanitario nazionale, molti sono dovuti all'uso improprio od allo scorretto funzionamento di apparecchi ed impianti.
        Ancora oggi si contano in circa 300 i decessi all'anno per folgorazione. Del resto la stessa proroga della prima scadenza prevista il 12 marzo 1993, dapprima fino al 31 dicembre 1996 e successivamente fino al 31 dicembre 1998, sta a dimostrare come sia necessario prevedere un diverso meccanismo legislativo in grado di consentire il reale raggiungimento di questo importantissimo risultato.
        Peraltro si deve prendere atto che poco è stato fatto da parte degli enti delegati (comuni, aziende sanitarie locali, vigili del fuoco, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per attuare i meccanismi di verifica previsti sia dalla citata legge n. 46 del 1990 che dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 1994 (per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti) che avrebbero senza dubbio garantito un migliore livello di applicazione della legge.
        Le stesse norme succedute alla legge n. 46 del 1990, come la legge 9 gennaio 1991, n. 10, sul risparmio energetico e lo stesso regolamento di attuazione dell'articolo 4 di quest'ultima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, non hanno certamente contribuito a chiarire il contesto legislativo di riferimento.
        Pertanto, se anche la legge n. 46 del 1990 può essere considerata un provvedimento di buona qualità perché ha senz'altro contribuito a porre per la prima volta un vero ostacolo all'esercizio di attività abusive riconoscendo alle imprese del settore una professionalità e definendo precisi requisiti per l'accesso alla delicata attività di installatore e manutentore di impianti tecnologici che, per definizione, hanno direttamente a che fare con la sicurezza e la tutela dei cittadini, appare necessario andare ad una sua sostanziale revisione, sia per rendere più concreti gli effetti positivi sia per sopprimere alcune incongruenze che l'esperienza di questi dieci anni ha comunque evidenziato.
        Articolo 1. - Si tratta di estendere l'ambito di applicazione della legge n. 46 del 1990 a tutti gli edifici, anche quelli pubblici ed industriali, per tutti i tipi di impianto. La sicurezza infatti non è solo un problema dell'impiantistica civile.
        Si tratta, inoltre, di dare una definizione più completa dei diversi tipi di impianto esistenti. Infatti, a tale fine, con l'articolo 2 viene fornita una descrizione più particolareggiata e concreta delle diverse tipologie impiantistiche esistenti.
        Articolo 4. - Con questo articolo si intende definire meglio la figura del responsabile tecnico anche esterno all'impresa purché collegato alla stessa da un rapporto di esclusiva.
        Articolo 5. - Ai requisiti previsti dalla precedente legge n. 46 del 1990, si aggiunge anche quello costituito dal superamento di un esame teorico-pratico sulla base di programmi approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta della Commissione nazionale impiantistica di cui si propone la costituzione (articolo 10).
        E' un provvedimento suggerito dall'opportunità di allargare le "maglie" della legge non per depotenziarne la qualità ma per consentire l'inserimento in attività lavorative autonome anche a soggetti che, seppure privi di titoli di studio o di documentazione derivante da lavoro regolare, hanno maturato sufficiente esperienza lavorativa in grado di garantirne la professionalità.
        Articolo 6. - L'accertamento dei requisiti è previsto che avvenga da parte della commissione provinciale impiantistica. Si vuole cioè dotare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la commissione provinciale dell'artigianato di una struttura specialistica in grado di fare un esame di merito sui requisiti denunciati dall'impresa.
        Articolo 7. - E' un articolo che consente di coordinare il nuovo testo di legge con quello antecedente (legge n. 46 del 1990).
        Articolo 8. - Istituisce il registro nazionale delle imprese abilitate, suddiviso in due sezioni, di cui una comprendente l'elenco delle imprese dotate di uffici abilitati per la manutenzione ed installazione degli impianti interni.
        Il registro è suddiviso per tipo di impianto e su scala provinciale.
        Si vuole rispondere ad una elementare esigenza di trasparenza e chiarezza a tutela dei consumatori-utenti e delle imprese che operano in modo regolare.
        Articolo 9. - Regolamenta scopi e composizione della commissione provinciale impiantistica.
        Si tratta di garantire un'applicazione omogenea della legge da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (registro ditte e commissione provinciale dell'artigianato) da parte di un organo composto da soggetti che conoscono la materia e sono quindi in grado di assumere decisioni consapevoli qualificando gli aspetti positivi della legge (tutela della professionalità, garanzia verso gli utenti, eccetera).
        Articolo 10. - Regolamenta compiti e composizione della Commissione nazionale impiantistica che ha un ruolo dirimente delle eventuali controversie e di coordinamento per una uniforme applicazione della legge sul territorio nazionale. Si tratta di uno dei problemi maggiormente sentiti. Un'analisi svolta a livello nazionale dalla Conferenza nazionale dell'artigianato dimostra infatti quanto sia differenziata l'applicazione della legge già in sede di valutazione dei requisiti delle imprese che rivolgono domanda di iscrizione, non solo tra le varie commissioni provinciali dell'artigianato, ma anche tra la commissione provinciale dell'artigianato e il registro ditte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        Articolo 11. - Si interviene nell'ambito dell'obbligo della progettazione degli impianti, modificando il testo precedente (decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991) solo per quanto riguarda la progettazione degli impianti termici e del gas. Si intende peraltro meglio definire il contenuto dei progetti al fine di evitare il rischio che l'installatore sia chiamato a rispondere della responsabilità a lui derivata da un progetto incompleto o insufficiente di un progettista.
        Articolo 12. - L'insicurezza degli impianti tecnologici dipende molte volte dall'intervento non professionale svolto dagli stessi cittadini o da operatori improvvisati o abusivi. Ciò è consentito anche dal fatto che prodotti e componenti decisivi per garantire la sicurezza di detti impianti (esempio: le caldaie a gas) possono essere acquistati da chiunque presso i rivenditori.
        Con il comma 2 si vuole definire un provvedimento legislativo che impedisca la vendita di un selezionato gruppo di componenti a soggetti privi delle necessarie conoscenze professionali.
        Articolo 13. - Si vogliono meglio definire l'iter e la composizione della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore.
        Articolo 14. - Con questo articolo si vogliono coordinare i diversi controlli sugli impianti oggi previsti da diverse fonti (legge n. 46 del 1990, legge n. 10 del 1991, decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993).
        La delega viene assegnata alle aree metropolitane ed alle amministrazioni provinciali definendo (comma 2) le caratteristiche dei soggetti che possono eseguire i controlli onde evitare indebite intromissioni di aziende che operano anche in settori strettamente legati all'impiantistica o all'erogazione di energia, al fine di evitare l'affermarsi di situazioni di trust.
        Al comma 3 viene definito un sistema di finanziamento dell'attività di controllo.
        Al comma 5 viene definita la percentuale annua dei controlli (10 per cento). In tale modo ci si propone che entro il periodo di dieci anni il parco impianti esistente dovrebbe essere definitivamente a norma.
        Articolo 15. - Uno dei principali problemi della legislazione preesistente è stata la definizione di requisiti minimi di sicurezza degli impianti antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 46 del 1990 (13 marzo 1990).
        Con questo articolo gli enti normatori vengono coinvolti in tale definizione al fine di dare a cittadini ed imprese una base comune e legittima di riferimento.
        Articolo 16. - Con questo articolo vengono previste agevolazioni fiscali al fine di incentivare la messa a norma degli impianti prevedendo per un periodo di cinque anni una aliquota IVA ridotta (4 per cento) e, al comma 2, una riduzione del reddito pari al 50 per cento delle spese sostenute per gli adeguamenti.
        Tale iniziativa, oltre ad incentivare il mercato, con benèfici effetti sull'occupazione e la redditività delle imprese, determinerebbe anche un riemergere di un fatturato che, nel campo della strutturazione, si valuta resti tuttora sommerso per un imponibile di circa 35 mila miliardi di lire l'anno, con un saldo fiscale negativo pari almeno a 9.450 miliardi di lire, che potrebbero in tale modo essere recuperati.
        Articolo 17. - Riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 11 della legge n. 46 del 1990.
        Articolo 18. - Regolamenta la fornitura di energia da parte delle imprese erogatrici rendendole anch'esse protagoniste di un'attività di sensibilizzazione allo scopo di incentivare ulteriormente l'attenzione alla sicurezza degli impianti da parte degli utenti.
        Articolo 19. - Regolamenta il deposito della dichiarazione di conformità con il coinvolgimento della commissione provinciale impiantistica, assegnataria di una parte dei controlli, dell'amministrazione provinciale o area metropolitana, assegnatarie dei controlli (10 per cento).
        Articolo 20. - Propone un meccanismo di finanziamento della normazione tecnica mutuandolo dall'articolo 8 della legge n. 46 del 1990.
        Articolo 21. - Sulla responsabilità del committente si integra il disposto dell'articolo 10 della legge n. 46 del 1990 con quanto previsto dalla legge n. 10 del 1991 (articolo 31).




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