XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 118
Onorevoli Colleghi! - Ad oltre dieci anni dalla
promulgazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, pur se dobbiamo
riconoscere che essa ha avuto effetti positivi nell'innalzare
il livello di sicurezza degli impianti tecnologici, dobbiamo
anche prendere atto che uno degli obiettivi principali, cioè
la messa a norma dell'impiantistica esistente alla data di
emanazione, è ancora da realizzare in gran parte.
Si calcola infatti in almeno 15 milioni il numero di
impianti ancora non rispondenti alle più elementari condizioni
di sicurezza. In passato una indagine condotta dall'azienda
distributrice del gas di Milano ha denunciato in almeno il 90
per cento il numero degli impianti non a norma.
Peraltro dei circa 800 mila infortuni che ogni anno si
verificano tra le pareti domestiche che, fra l'altro,
determinano un pesante onere per la collettività sul bilancio
del Servizio sanitario nazionale, molti sono dovuti all'uso
improprio od allo scorretto funzionamento di apparecchi ed
impianti.
Ancora oggi si contano in circa 300 i decessi all'anno per
folgorazione. Del resto la stessa proroga della prima scadenza
prevista il 12 marzo 1993, dapprima fino al 31 dicembre 1996 e
successivamente fino al 31 dicembre 1998, sta a dimostrare
come sia necessario prevedere un diverso meccanismo
legislativo in grado di consentire il reale raggiungimento di
questo importantissimo risultato.
Peraltro si deve prendere atto che poco è stato fatto da
parte degli enti delegati (comuni, aziende sanitarie locali,
vigili del fuoco, Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per attuare i meccanismi di verifica
previsti sia dalla citata legge n. 46 del 1990 che dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 392 del 1994 (per i comuni con popolazione superiore a 10
mila abitanti) che avrebbero senza dubbio garantito un
migliore livello di applicazione della legge.
Le stesse norme succedute alla legge n. 46 del 1990, come
la legge 9 gennaio 1991, n. 10, sul risparmio energetico e lo
stesso regolamento di attuazione dell'articolo 4 di
quest'ultima, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993, non hanno certamente contribuito a
chiarire il contesto legislativo di riferimento.
Pertanto, se anche la legge n. 46 del 1990 può essere
considerata un provvedimento di buona qualità perché ha
senz'altro contribuito a porre per la prima volta un vero
ostacolo all'esercizio di attività abusive riconoscendo alle
imprese del settore una professionalità e definendo precisi
requisiti per l'accesso alla delicata attività di installatore
e manutentore di impianti tecnologici che, per definizione,
hanno direttamente a che fare con la sicurezza e la tutela dei
cittadini, appare necessario andare ad una sua sostanziale
revisione, sia per rendere più concreti gli effetti positivi
sia per sopprimere alcune incongruenze che l'esperienza di
questi dieci anni ha comunque evidenziato.
Articolo 1. - Si tratta di estendere l'ambito di
applicazione della legge n. 46 del 1990 a tutti gli edifici,
anche quelli pubblici ed industriali, per tutti i tipi di
impianto. La sicurezza infatti non è solo un problema
dell'impiantistica civile.
Si tratta, inoltre, di dare una definizione più completa
dei diversi tipi di impianto esistenti. Infatti, a tale fine,
con l'articolo 2 viene fornita una descrizione più
particolareggiata e concreta delle diverse tipologie
impiantistiche esistenti.
Articolo 4. - Con questo articolo si intende definire
meglio la figura del responsabile tecnico anche esterno
all'impresa purché collegato alla stessa da un rapporto di
esclusiva.
Articolo 5. - Ai requisiti previsti dalla precedente legge
n. 46 del 1990, si aggiunge anche quello costituito dal
superamento di un esame teorico-pratico sulla base di
programmi approvati dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, su proposta della Commissione nazionale
impiantistica di cui si propone la costituzione (articolo
10).
E' un provvedimento suggerito dall'opportunità di
allargare le "maglie" della legge non per depotenziarne la
qualità ma per consentire l'inserimento in attività lavorative
autonome anche a soggetti che, seppure privi di titoli di
studio o di documentazione derivante da lavoro regolare, hanno
maturato sufficiente esperienza lavorativa in grado di
garantirne la professionalità.
Articolo 6. - L'accertamento dei requisiti è previsto che
avvenga da parte della commissione provinciale impiantistica.
Si vuole cioè dotare la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e la commissione provinciale
dell'artigianato di una struttura specialistica in grado di
fare un esame di merito sui requisiti denunciati
dall'impresa.
Articolo 7. - E' un articolo che consente di coordinare il
nuovo testo di legge con quello antecedente (legge n. 46 del
1990).
Articolo 8. - Istituisce il registro nazionale delle
imprese abilitate, suddiviso in due sezioni, di cui una
comprendente l'elenco delle imprese dotate di uffici abilitati
per la manutenzione ed installazione degli impianti
interni.
Il registro è suddiviso per tipo di impianto e su scala
provinciale.
Si vuole rispondere ad una elementare esigenza di
trasparenza e chiarezza a tutela dei consumatori-utenti e
delle imprese che operano in modo regolare.
Articolo 9. - Regolamenta scopi e composizione della
commissione provinciale impiantistica.
Si tratta di garantire un'applicazione omogenea della
legge da parte delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (registro ditte e commissione
provinciale dell'artigianato) da parte di un organo composto
da soggetti che conoscono la materia e sono quindi in grado di
assumere decisioni consapevoli qualificando gli aspetti
positivi della legge (tutela della professionalità, garanzia
verso gli utenti, eccetera).
Articolo 10. - Regolamenta compiti e composizione della
Commissione nazionale impiantistica che ha un ruolo dirimente
delle eventuali controversie e di coordinamento per una
uniforme applicazione della legge sul territorio nazionale. Si
tratta di uno dei problemi maggiormente sentiti. Un'analisi
svolta a livello nazionale dalla Conferenza nazionale
dell'artigianato dimostra infatti quanto sia differenziata
l'applicazione della legge già in sede di valutazione dei
requisiti delle imprese che rivolgono domanda di iscrizione,
non solo tra le varie commissioni provinciali
dell'artigianato, ma anche tra la commissione provinciale
dell'artigianato e il registro ditte delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Articolo 11. - Si interviene nell'ambito dell'obbligo
della progettazione degli impianti, modificando il testo
precedente (decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del
1991) solo per quanto riguarda la progettazione degli impianti
termici e del gas. Si intende peraltro meglio definire il
contenuto dei progetti al fine di evitare il rischio che
l'installatore sia chiamato a rispondere della responsabilità
a lui derivata da un progetto incompleto o insufficiente di un
progettista.
Articolo 12. - L'insicurezza degli impianti tecnologici
dipende molte volte dall'intervento non professionale svolto
dagli stessi cittadini o da operatori improvvisati o abusivi.
Ciò è consentito anche dal fatto che prodotti e componenti
decisivi per garantire la sicurezza di detti impianti
(esempio: le caldaie a gas) possono essere acquistati da
chiunque presso i rivenditori.
Con il comma 2 si vuole definire un provvedimento
legislativo che impedisca la vendita di un selezionato gruppo
di componenti a soggetti privi delle necessarie conoscenze
professionali.
Articolo 13. - Si vogliono meglio definire l'iter e
la composizione della dichiarazione di conformità rilasciata
dall'installatore.
Articolo 14. - Con questo articolo si vogliono coordinare
i diversi controlli sugli impianti oggi previsti da diverse
fonti (legge n. 46 del 1990, legge n. 10 del 1991, decreto del
Presidente della Repubblica n. 412 del 1993).
La delega viene assegnata alle aree metropolitane ed alle
amministrazioni provinciali definendo (comma 2) le
caratteristiche dei soggetti che possono eseguire i controlli
onde evitare indebite intromissioni di aziende che operano
anche in settori strettamente legati all'impiantistica o
all'erogazione di energia, al fine di evitare l'affermarsi di
situazioni di trust.
Al comma 3 viene definito un sistema di finanziamento
dell'attività di controllo.
Al comma 5 viene definita la percentuale annua dei
controlli (10 per cento). In tale modo ci si propone che entro
il periodo di dieci anni il parco impianti esistente dovrebbe
essere definitivamente a norma.
Articolo 15. - Uno dei principali problemi della
legislazione preesistente è stata la definizione di requisiti
minimi di sicurezza degli impianti antecedenti l'entrata in
vigore della legge n. 46 del 1990 (13 marzo 1990).
Con questo articolo gli enti normatori vengono coinvolti
in tale definizione al fine di dare a cittadini ed imprese una
base comune e legittima di riferimento.
Articolo 16. - Con questo articolo vengono previste
agevolazioni fiscali al fine di incentivare la messa a norma
degli impianti prevedendo per un periodo di cinque anni una
aliquota IVA ridotta (4 per cento) e, al comma 2, una
riduzione del reddito pari al 50 per cento delle spese
sostenute per gli adeguamenti.
Tale iniziativa, oltre ad incentivare il mercato, con
benèfici effetti sull'occupazione e la redditività delle
imprese, determinerebbe anche un riemergere di un fatturato
che, nel campo della strutturazione, si valuta resti tuttora
sommerso per un imponibile di circa 35 mila miliardi di lire
l'anno, con un saldo fiscale negativo pari almeno a 9.450
miliardi di lire, che potrebbero in tale modo essere
recuperati.
Articolo 17. - Riproduce sostanzialmente il testo
dell'articolo 11 della legge n. 46 del 1990.
Articolo 18. - Regolamenta la fornitura di energia da
parte delle imprese erogatrici rendendole anch'esse
protagoniste di un'attività di sensibilizzazione allo scopo di
incentivare ulteriormente l'attenzione alla sicurezza degli
impianti da parte degli utenti.
Articolo 19. - Regolamenta il deposito della dichiarazione
di conformità con il coinvolgimento della commissione
provinciale impiantistica, assegnataria di una parte dei
controlli, dell'amministrazione provinciale o area
metropolitana, assegnatarie dei controlli (10 per cento).
Articolo 20. - Propone un meccanismo di finanziamento
della normazione tecnica mutuandolo dall'articolo 8 della
legge n. 46 del 1990.
Articolo 21. - Sulla responsabilità del committente si
integra il disposto dell'articolo 10 della legge n. 46 del
1990 con quanto previsto dalla legge n. 10 del 1991 (articolo
31).