XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 118




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti, realizzati all'interno ed all'esterno, di ogni tipologia di edificio, adibiti ad uso pubblico o privato, di proprietà pubblica o privata, e le attività ad essi relative secondo quanto indicato all'articolo 3:

                a) impianti elettrici ed elettronici:

                1) impianti di produzione, di trasporto di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dal distributore, impianti di protezione da scariche atmosferiche, di seguito denominati "classe a1)";

                2) impianti elettronici e di sicurezza in genere, compresa la parte non idrica di impianti antincendio, con esclusione degli impianti telefonici collegati alla rete pubblica, di seguito denominati "classe a2)";

                3) impianti radiotelevisivi e di antenna, di seguito denominati "classe a3)";

                b) impianti termoidraulici:

                1) impianti termici, ovvero per riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione, produzione di acqua calda sanitaria, compreso l'apparecchio generatore, azionati da fluido liquido o aeriforme, e di qualsiasi natura e specie, di seguito denominati "classe b1)";

                2) impianti per l'evacuazione dei prodotti della combustione, di seguito denominati "classe b2)";

                3) impianti per il trasporto e l'utilizzo di ogni tipo di combustibile allo stato liquido o aeriforme a partire dal punto di consegna fornito dal distributore, di seguito denominati "classe b3)";

                4) impianti idrici e idrosanitari per il trasporto, il trattamento, l'uso, l'accumulo ed il consumo di acqua a partire dal punto di consegna fornito dal distributore, compresa la parte idrica di impianti antincendio, di seguito denominati "classe b4)";

                c) impianti di sollevamento di persone o cose, di seguito denominati "classe c)".

        2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui alla classe a1), relativi ad aree esterne non pertinenti ad edifici; gli impianti provvisori a qualsiasi titolo realizzati; gli impianti di illuminazione pubblica a partire dal punto di consegna dell'energia fornito dal distributore.
        3. Non sono soggetti all'applicazione della presente legge le macchine, gli utensili e gli apparecchi utilizzatori.


Art. 2.

(Definizione di impianti).

        1. Anche ai fini della abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 4, gli impianti di cui all'articolo 1 sono classificati sulla base delle seguenti definizioni:


                a) per impianti di produzione dell'energia elettrica si intendono l'insieme delle apparecchiature e dei circuiti installati in modo fisso, atti alla autonoma produzione di energia;

                b) per impianti di trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi utilizzatori in genere. Per macchina si intende anche un insieme coordinato di macchine funzionalmente legate avente un unico punto di alimentazione dell'energia elettrica, realizzato ed installato sotto la responsabilità di un unico soggetto;

                c) per impianti di protezione da scariche atmosferiche si intende l'insieme degli elementi costituenti il sistema dicaptazione, di quelli costituenti il sistema di dispersione verso terra, e di quelli di connessione tra i due precedenti, nonché gli eventuali sistemi di protezione integrativa;

                d) per impianti elettronici e di sicurezza si intente l'insieme dei circuiti fissi e dei componenti funzionanti a bassissima tensione ed i relativi allacciamenti all'impianto di utilizzazione dell'energia elettrica, compreso il relativo quadro di comando o di controllo. Tutti i componenti funzionanti a tensione di rete, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni, sono da ritenere appartenenti all'impianto elettrico;

                e) per parte non idrica di impianto antincendio si intendono gli impianti di rilevamento e segnalazione di gas, fumo ed incendio, nonché gli impianti di comando nei sistemi di spegnimento, compreso il relativo quadro di comando o di controllo;

                f) per impianti radiotelevisivi e d'antenna si intende l'insieme dei circuiti fissi e dei componenti necessari alla trasmissione, ricezione, distribuzione dei segnali e dei relativi allacciamenti all'impianto di utilizzazione dell'energia elettrica, compreso il relativo quadro di comando o di controllo;

                g) per impianti termici si intende l'insieme degli apparecchi, delle tubazioni e dei componenti per il riscaldamento, il condizionamento, la refrigerazione, destinati alla climatizzazione degli ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria; tali impianti sono comprensivi delle eventuali predisposizioni per l'aerazione dei locali dove devono essere installati gli apparecchi e dei raccordi fumari. I circuiti elettrici di servizio, di azionamento o di controllo e sicurezza dei generatori e degli altri componenti delle centrali termiche o di condizionamento a valle del relativo quadro di comando e di controllo, sono considerati facenti parte dell'impianto termico;

                h) per impianti di trasporto e utilizzo di combustibili liquidi o aeriformi a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei componenti dal punto di consegna stesso agli apparecchi utilizzatori installati in modo fisso o ai terminali di allacciamento per apparecchi installati in modo non fisso. Sono compresi gli apparecchi utilizzatori installati in modo fisso non facenti parte dell'impianto termico, i relativi raccordi fumari, le eventuali predisposizioni per la aerazione dei locali dove devono essere installati i suddetti apparecchi;

                i) per impianti per l'evacuazione dei prodotti della combustione si intendono i camini singoli e le canne fumarie collettive ramificate;

                l) per impianti idrici e idrosanitari si intende l'insieme delle tubazioni e dei componenti per il trasporto, il trattamento e l'uso di acqua fredda e calda a partire dal punto di consegna o di prelievo, fino al punto di utilizzazione; sono altresì comprese le tubazioni per gli scarichi fino al collettore fognario;

                m) per parte idrica di impianto antincendio si intendono gli idranti ed i componenti analoghi e le tubazioni finalizzati allo spegnimento delle fiamme;

                n) per impianti di sollevamento si intendono ascensori, montacarichi, scale mobili e sistemi fissi, comprese le linee elettriche di alimentazione a partire dall'interruttore generale sotto vetro; si intendono altresì comprese le linee elettriche di servizio a partire dal punto di consegna dell'energia o dal quadro generale dei servizi condominiali e relativi interruttori.

        2. Non sono da considerare come impianti o facenti parte di impianto soggetti alla presente legge, singoli apparecchi allacciati in modo non fisso alla rete di alimentazione, compresi i relativi elementi di allacciamento, quali: stufe, piani di cottura, elettrodomestici, condizionatori a parete e sistemi split, e simili.
        3. Non sono altresì considerati impianti ai fini della presente legge, gli equipaggiamenti elettrici delle macchine e degli apparecchi utilizzatori, nonché i loro collegamenti con i circuiti fissi.


Art. 3.

(Definizione delle attività).

        1. Sono soggetti alle disposizioni della presente legge tutti gli interventi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione eseguiti sugli impianti di cui all'articolo 1, come definiti all'articolo 2, ad esclusione della ordinaria manutenzione definita ai commi 2 e 3 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
        2. Per ordinaria manutenzione si intende quanto previsto dalle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI) pertinenti alle diverse tipologie di impianto, e comunque gli interventi finalizzati a contenere il normale degrado d'uso, nonché a fare fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi; tali interventi non devono comunque modificare la struttura essenziale degli impianti o la loro destinazione d'uso, o comportare la sostituzione di componenti essenziali degli stessi.
        3. La manutenzione ordinaria degli apparecchi utilizzatori facenti parte degli impianti di cui alle classi b1) e b3) ai sensi dell'articolo 1, può essere effettuata unicamente da imprese abilitate per le medesime classi.
        4. Sono altresì soggetti alla presente legge tutti gli interventi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione eseguiti esclusivamente sui propri impianti da parte di imprese od enti di cui all'articolo 4, comma 4, ad esclusione della ordinaria manutenzione.

Art. 4.

(Soggetti abilitati).

        1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'articolo 1, tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte al registro delle ditte di cui al testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni.
        2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 5, comma 1, da parte di un responsabile tecnico; tale incarico può essere assunto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, in possesso dei suddetti requisiti, o da questi delegato ad un soggetto diverso, purché in possesso dei medesimi requisiti.
        3. La delega di cui al comma 2 può essere affidata a soggetti in rapporto di dipendenza o di associazione in partecipazione, o di collaborazione coordinata e continuativa con l'azienda; il soggetto che assume il ruolo di responsabile tecnico per delega può assumere tale ruolo per una sola azienda.
        4. Sono abilitati alle attività di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, limitatamente agli impianti di proprietà o direttamente condotti, tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte al registro delle ditte di cui al testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, e tutti gli enti pubblici dotati di un ufficio tecnico interno ai sensi del comma 5 del presente articolo.
        5. Per ufficio tecnico interno si intende una struttura organizzativa di almeno una persona dipendente dell'impresa o dell'ente ed impiegata a tempo pieno per le attività di installazione e manutenzione interna. Tra i componenti dell'ufficio tecnico è nominato per delega il responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 5.


Art. 5.

(Requisiti tecnico-professionali).

        1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

                a) laurea o diploma universitario in materia tecnica specifica, conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

                b) diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, unito ad un periodo di inserimento di almeno un anno, anche non continuativo, esclusi i periodi di apprendistato, alle dipendenze di un'impresa del settore, o di un ufficio tecnico interno;

                c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale relativa al settore di attività, unito ad un periodo di inserimento di almeno due anni, anche non continuativo, esclusi i periodi di apprendistato, alle dipendenze di una impresa del settore, o di un ufficio tecnico interno;

                d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore, o di un ufficio tecnico interno, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, anche non continuativo, esclusi i periodi di apprendistato, in qualità di operaio installatore almeno con qualifica di specializzato o equiparato nelle attività di cui all'articolo 1;

                e) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore o di un ufficio tecnico interno, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a cinque anni, anche non continuativo, esclusi i periodi di apprendistato, in qualità di operaio installatore almeno con qualifica di qualificato o equiparato nelle attività di cui all'articolo 1;

                f) superamento di esame teorico-pratico sulla base dei programmi approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta della Commissione nazionale impiantistica di cui all'articolo 10, previa prestazione lavorativa svolta come dipendente o legale rappresentante, socio, titolare o collaboratore familiare per almeno tre anni in una attività considerata idonea dalla commissione provinciale impiantistica di cui all'articolo 9.

        2. I requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 devono intendersi validi anche in riferimento a legali rappresentanti, soci, titolari e collaboratori familiari di imprese del settore.
        3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, definisce, con apposito provvedimento, le materie tecniche specifiche e le specializzazioni previste alle lettere a) e b) del comma 1.


Art. 6.

(Accertamento dei requisiti
tecnico-professionali).

        1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 5 è espletato dalla commissione provinciale impiantistica, di cui all'articolo 9.
        2. Coloro i quali intendono esercitare alcune o tutte le attività di cui all'articolo 1, presentano domanda di abilitazione corredata da dichiarazione, con firma autenticata, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, relativamente agli impianti elencati all'articolo 1; all'atto della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta.
        3. La commissione provinciale impiantistica deve provvedere entro e non oltre due mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2 all'espletamento dei relativi accertamenti, acquisendo la necessaria documentazione, ed al rilascio della relativa attestazione sulla base del modello allegato; decorso tale termine, i requisiti tecnico-professionali si intendono riconosciuti.
        4. In caso di ritardo da parte della commissione provinciale impiantistica nel rilascio della attestazione di cui al comma 3, la ricevuta relativa alla presentazione della domanda tiene luogo della suddetta attestazione.
        5. L'attestazione di cui al comma 3 può essere utilizzata, entro e non oltre sei mesi dalla data di rilascio, per presentare denuncia di inizio delle attività relative ai requisiti riconosciuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le commissioni provinciali dell'artigianato; decorso tale termine decade la validità della attestazione rilasciata.
        6. Il rilascio di una ulteriore attestazione è subordinato ad un nuovo accertamento della sussistenza dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 5.


Art. 7.

(Riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali).

        1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, relativamente alle sole abilitazioni ottenute ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, le imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura od all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni.
        2. Per le abilitazioni ottenute ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è attuato in base ai seguenti criteri:

                a) abilitazione di cui alla classe a1): imprese già abilitate ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990;

                b) abilitazione di cui alla classe a2): imprese già abilitate ai sensi della lettera b) ed esercitanti attività di installazione di impianti elettronici, o già abilitate esclusivamente ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990;

                c) abilitazione di cui alla classe a3): imprese già abilitate ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990 ed esercitanti attività di installazione di impianti radiotelevisivi e di antenna;

                d) abilitazione di cui alla classe b1): imprese già abilitate ai sensi della lettera c) o ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990;

                e) abilitazione di cui alla classe b2): imprese già abilitate ai sensi della lettera c) o della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990;

                f) abilitazione di cui alla classe b3): imprese già abilitate ai sensi della lettera c) o della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990;

                g) abilitazione di cui alla classe b4): imprese già abilitate ai sensi della lettera d) o già abilitate esclusivamente ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990;

                h) abilitazione di cui alla classe c): imprese già abilitate ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990.

        3. Le imprese di cui al comma 2 devono, ai fini del riconoscimento dei requisiti ivi previsto, presentare specifica domanda alla commissione provinciale impiantistica competente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Possono, altresì, ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, relativamente ad attività esercitate, le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge dimostrano di esercitare una o più delle attività di cui all'articolo 1 ed all'articolo 3, comma 3. Le suddette imprese devono, a tale fine, presentare domanda alla commissione provinciale impiantistica di cui all'articolo 9 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 8.

(Registro nazionale delle imprese abilitate).

        1. E' istituito il registro nazionale delle imprese installatrici, di seguito denominato "registro", nel quale vengono iscritte le imprese abilitate ai sensi della presente legge ed i relativi responsabili tecnici.
        2. Il registro è suddiviso in due sezioni, una delle quali è riservata alle imprese od enti abilitati alla sola installazione e manutenzione interna, ed è articolato in registri provinciali.
        3. La iscrizione delle imprese nel registro avviene per tipologia di impianto sulla base di quanto previsto dall'articolo 1.
        4. La Commissione nazionale impiantistica di cui all'articolo 10 definisce i criteri di redazione e di aggiornamento dei registri provinciali, gestiti dalle commissioni provinciali impiantistiche di cui all'articolo 9.
        5. Tutte le imprese iscritte nel registro hanno diritto alla annotazione, sul certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, delle abilitazioni conseguite.


Art. 9.

(Commissione provinciale impiantistica).

        1. La commissione provinciale impiantistica, di seguito denominata "commissione", è nominata con delibera della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La commissione è composta da undici membri effettivi, di cui:

                a) uno indicato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con funzione di segretario;

                b) uno indicato dalla commissione provinciale dell'artigianato;

                c) uno indicato dall'ordine degli ingegneri;

                d) uno indicato dal collegio dei periti;

                e) due indicati dalle maggiori aziende erogatrici, rispettivamente, di energia elettrica e di gas;

                f) cinque indicati dalle organizzazioni di categoria, così suddivisi: uno indicato dall'associazione industriali, uno indicato dall'associazione piccola industria, tre indicati dalle associazioni artigiane localmente più rappresentative.

        3. La commissione elegge al suo interno un presidente ed un vicepresidente; è facoltà della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di nominare, con gli stessi criteri, un supplente per ogni componente della commissione. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede a dotare la commissione di personale e mezzi necessari per l'ordinaria attività.
        4. La commissione è insediata presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        5. La commissione redige ed approva un regolamento interno per l'organizzazione delle proprie attività.
        6. Alla commissione sono affidati i seguenti compiti:

                a) accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali di cui agli articoli 5, 6 e 7;

                b) organizzare, con frequenza almeno annuale, sessioni di esame per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 1, lettera f);
                c) gestire il registro sulla base delle indicazioni della Commissione nazionale impiantistica di cui all'articolo 10;

                d) effettuare le verifiche connesse alle modalità di aggiornamento del registro;

                e) accertare eventuali comportamenti abusivi e comunque difformi da quanto previsto dalla presente legge e segnalarli alle autorità competenti per i conseguenti provvedimenti.


Art. 10.

(Commissione nazionale impiantistica).

        1. La Commissione nazionale impiantistica, di seguito denominata "Commissione nazionale", è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La Commissione nazionale è composta da ventuno membri effettivi, di cui:

                a) uno indicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella persona del direttore generale della competente direzione generale;

                b) uno indicato dall'Unioncamere;

                c) uno indicato dal Consiglio nazionale dell'artigianato;

                d) due indicati dagli ordini degli ingegneri;

                e) due indicati dai collegi dei periti;

                f) quattro indicati dalle maggiori aziende erogatrici dell'energia elettrica e del gas;

                g) dieci indicati dalle organizzazioni di categoria, così suddivisi: due indicati dalla associazione industriali, due indicati dalla associazione piccola industria, sei indicati dalle associazioni artigiane nazionalmente più rappresentative.

        3. Con gli stessi criteri rappresentativi di cui al comma 2 sono nominati i membri supplenti della Commissione nazionale.
        4. La Commissione nazionale è presieduta dal direttore generale della competente direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed ha sede presso lo stesso Ministero.
        5. La Commissione nazionale elegge al suo interno due vicepresidenti.
        6. La Commissione nazionale ha il compito di:

                a) esaminare e dirimere i ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali impiantistiche;

                b) coordinare ed unificare l'attività delle commissioni provinciali impiantistiche, in particolare per quanto riguarda le modalità di gestione del registro;

                c) definire ed aggiornare l'elenco dei materiali e componenti di cui all'articolo 12;

                d) predisporre i programmi per gli esami teorico-pratici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).


Art. 11.

(Progettazione degli impianti).

        1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, per le attività soggette alla presente legge è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze, nei seguenti casi:

                a) per gli impianti di trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica:

                1) per le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 chilowatt;

                2) per le utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 metri quadrati;

                3) per le utenze relative ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi non abitativi in locali di superficie superiore a 200 metri quadrati, e per tutte le utenze alimentate a tensione superiore a 1.000 volt;

                4) per le utenze relative ad ambienti soggetti, anche parzialmente, a normativa specifica del CEI ed aventi potenza impegnata superiore a 1,5 chilowatt;

                5) per gli impianti fissi di pubblica illuminazione;

                b) per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

                c) per gli impianti elettronici in genere qualora coesistano con impianti elettrici con obbligo di progetto;

                d) per la parte elettrica di impianti antincendio qualora sia inserita in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi, e comunque quando il numero degli apparecchi di rilevamento sia pari o superiore a dieci;

                e) per gli impianti di evacuazione dei prodotti della combustione, nel caso di canne fumarie collettive ramificate;

                f) per gli impianti termici azionati da generatori, comunque alimentati, con portata termica complessiva superiore a 34,8 chilowatt;

                g) per gli impianti per il trasporto e l'accumulo di combustibili liquidi o gassosi, destinati ad alimentare generatori con portata termica superiore a 34,8 chilowatt;

                h) per gli impianti per il trasporto di acqua relativi ad impianti antincendio installati in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

        2. Ai fini della presente legge i progetti devono essere elaborati in base a quanto previsto dalle normative elaborate dall'UNI e dal CEI in materia, e devono comunque contenere:

                a) schemi dell'impianto;

                b) disegni planimetrici;

                c) computo metrico;

                d) elenco analitico delle tipologie dei materiali da installare;

                e) relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare.

Art. 12.

(Installazione degli impianti).

        1. Le imprese abilitate sono tenute ad eseguire impianti a regola d'arte, utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza e del CEI, nonché nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
        2. La Commissione nazionale impiantistica di cui all'articolo 10 definisce, entro sei mesi dal suo insediamento, un elenco di materiali e componenti ritenuti fondamentali ai fini della sicurezza. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito decreto, vincola la vendita di tali materiali e componenti ai soli soggetti abilitati ai sensi della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di registrazione e controllo relative alla vendita di tali materiali e componenti.
        3. E' vietata alle imprese installatrici ogni forma di subappalto o fornitura e posa in opera ad imprese non abilitate ai sensi della presente legge.


Art. 13.

(Dichiarazione di conformità).

        1. Entro un mese dal termine dei lavori l'impresa abilitata esecutrice dell'intervento è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. La dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e, se persona diversa dal legale rappresentante, dal responsabile tecnico dell'impresa. Nel caso di imprese abilitate alla installazione e manutenzione interna, la dichiarazione di conformità deve essere conservata dall'ufficio tecnico interno; nel caso di impianto soggetto a progettazione obbligatoria, il progettista rilascia all'installatore una dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto dalla Commissione nazionale impiantistica di cui all'articolo 10, nella quale, oltre ad attestare la propria abilitazione specifica, dichiara la corrispondenza dell'impianto eseguito al progetto esecutivo.
        2. Della dichiarazione di cui al comma 1 fanno parte integrante i seguenti allegati, elaborati anche tenendo conto di quanto previsto dalle guide dell'UNI e del CEI in materia:

                a) schema, o descrizione schematica, dell'impianto;


                b) relazione contenente la tipologia dei materiali installati;

                c) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti;


                d) copia del progetto, nel caso in cui sia obbligatorio;


                e) copia del documento fiscale relativo alle attività effettuate.

        3. Nel caso di impianti identici realizzati contestualmente in diverse unità immobiliari per conto di un unico committente, la dichiarazione di conformità può essere redatta in una unica copia, specificando gli estremi delle diverse unità immobiliari; il committente provvede alla successiva eventuale duplicazione della dichiarazione in tante copie quante sono le unità immobiliari.
        4. Nel caso di impianti di diversa tipologia realizzati da una unica impresa abilitata, la dichiarazione di conformità può essere redatta in una unica copia comprendente tutti gli impianti.
        5. Nel caso di interventi di ordinaria manutenzione di cui all'articolo 3 non sussiste l'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità.


Art. 14.

(Controlli periodici).

        1. Ai fini della presente legge, per verificare l'efficienza e la sicurezza degli impianti di cui all'articolo 1, nonché la loro conformità a quanto dichiarato dall'installatore, sono effettuati periodici controlli secondo quanto previsto dal presente articolo.
        2. I controlli sugli impianti di cui al comma 1 sono eseguiti dalle province o dalle aree metropolitane, che possono allo scopo utilizzare:

                a) personale interno adeguatamente addestrato;


                b) soggetti esterni, afferenti alla pubblica amministrazione ed in possesso delle necessarie competenze, adeguatamente verificate;

                c) strutture operanti sul libero mercato, in possesso delle necessarie competenze, adeguatamente verificate, ad esclusione delle imprese od enti che svolgono attività di distribuzione dell'energia, progettazione, installazione, manutenzione, conduzione sugli impianti, direttamente o tramite società collegate o partecipate.

        3. I costi relativi alle attività di controllo stabilite dalla presente legge sono a totale carico della pubblica amministrazione, e sono finanziati nell'ambito di una apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato.
        4. I fondi stanziati ai sensi del comma 3 sono ripartiti tra le province e le aree metropolitane in base al numero dei rispettivi abitanti.
        5. Per tutti gli impianti, come definiti all'articolo 2 della presente legge, le verifiche di efficienza, anche ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di sicurezza e di conformità sono eseguite annualmente su un campione pari almeno al 10 per cento degli impianti esistenti, fatte salve le procedure di controllo stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.
        6. Nel caso che le verifiche di efficienza rivelino condizioni non adeguate rispetto a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, sono assunti i provvedimenti previsti dalle medesime norme.
        7. Nel caso le verifiche di sicurezza manifestino condizioni non compatibili con la sicurezza degli occupanti, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 15, o dalle norme tecniche vigenti, il proprietario dell'impianto è tenuto all'adeguamento entro un anno a decorrere dalla data di effettuazione della verifica; copia del verbale di verifica viene inviato all'azienda erogatrice di pertinenza, che provvede, scaduto il termine indicato per l'adeguamento, a sospendere l'erogazione di energia. Una copia del verbale di verifica viene altresì inviata al comune, che provvede, scaduto il termine indicato per l'adeguamento e di fronte all'inadempienza da parte del proprietario, a ritirare il certificato di abitabilità o di agibilità dell'immobile rilasciato ai sensi dell'articolo 17.
        8. I provvedimenti di sospensione dell'erogazione dell'energia e del ritiro dell'abitabilità o agibilità di cui al comma 7 non sono attuati se, entro i termini ivi previsti, viene consegnata da parte del proprietario all'azienda erogatrice ed al comune copia della dichiarazione di conformità relativa all'intervento di adeguamento, priva degli allegati.
        9. Nel caso che dalle verifiche di conformità si riscontri una difformità rispetto a quanto dichiarato dall'impresa abilitata esecutrice dell'intervento, oltre a quanto previsto dal comma 7, una copia del verbale di verifica viene inviata alla commissione provinciale impiantistica competente per l'iscrizione dell'impresa, che provvede alla sua registrazione ed alla segnalazione agli enti preposti all'irrogazione delle sanzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 22.
        10. Le verifiche di cui al presente articolo sono effettuate sulla base di apposite guide, relative alle diverse tipologie di impianto, predisposte dagli enti normatori UNI e CEI entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        11. I soggetti, pubblici o privati, incaricati di eseguire le verifiche di cui al presente articolo, assumono la funzione di pubblico ufficiale.

Art. 15.

(Adeguamento degli impianti -
Requisiti minimi degli impianti).

        1. Tutti gli impianti di cui all'articolo 1 realizzati in ambito civile antecedentemente alla data del 31 dicembre 1998, si considerano adeguati ai fini della presente legge se dotati dei requisiti minimi indicati dalle guide predisposte dall'UNI e dal CEI ai sensi del comma 2, relative alle diverse tipologie di impianto.
        2. E' dato mandato agli enti normatori UNI e CEI di predisporre apposite guide riportanti i criteri di adeguamento degli impianti esistenti a requisiti minimi di sicurezza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 16.

(Agevolazioni per gli adeguamenti
degli impianti).

        1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di adeguamento degli impianti previsti all'articolo 15 e le relative opere accessorie sono soggetti ad aliquota IVA ridotta al 4 per cento.
        2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche e giuridiche titolari di diritti immobiliari possono portare in detrazione dal reddito complessivo dell'anno nel quale le spese sono state sostenute e sempre che non abbiano costituito componente negativo del reddito di impresa, un importo pari al 50 per cento delle spese documentate effettuate per adeguare gli impianti ai sensi dell'articolo 15.


Art. 17.

(Certificato di abitabilità e di agibilità)

        1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo avere acquisito anche la dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo, se previsto, degli impianti installati.

Art. 18.

(Contratti di fornitura di energia)

        1. I nuovi contratti di fornitura di energia e la voltura dei contratti in essere sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di conformità, secondo quanto indicato all'articolo 19, nel caso di nuovi impianti, o di una dichiarazione, rilasciata da un installatore abilitato o da un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante l'efficienza degli impianti e la loro conformità ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 15, nel caso di impianti esistenti non modificati.


Art. 19.

(Deposito del progetto e della dichiarazione di
conformità)

        1. L'impresa installatrice provvede a consegnare alla commissione provinciale impiantistica di cui all'articolo 9 nel registro della quale è iscritta l'impresa stessa due copie della dichiarazione di conformità, entro un mese dal suo rilascio, di cui una completa degli allegati previsti.
        2. Dopo la effettuazione dei controlli di propria pertinenza, la commissione provinciale impiantistica provvede ad inoltrare la copia della dichiarazione di conformità completa degli allegati alla provincia o area metropolitana nel cui territorio è situato l'impianto.
        3. Nel caso di impianti installati in edifici soggetti al rilascio del certificato di agibilità e di usabilità, il proprietario o il committente dell'impianto deposita, entro lo stesso termine di cui al comma 1, una copia della dichiarazione di conformità, completa degli allegati, presso il comune competente.
        4. Nel caso di richiesta di nuovo contratto di fornitura di energia o di voltura di contratto esistente, il proprietario o il committente dell'impianto deposita presso l'azienda erogatrice di energia, entro un mese dall'attivazione dell'erogazione, copia della dichiarazione di conformità, completa degli allegati, o della dichiarazione sostitutiva per impianti esistenti non modificati; la mancata presentazione comporta la sospensione della erogazione.
        5. In caso di ampliamento o rifacimento parziale degli impianti, la dichiarazione di conformità ed il progetto si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'ampliamento o del rifacimento; la dichiarazione di conformità ed il progetto devono espressamente indicare la compatibilità con gli impianti preesistenti.


Art. 20.

(Finanziamento delle attività di normazione tecnica)

        1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato alla attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI per attività relative alla presente legge.
        2. Il contributo di cui al comma 1, calcolato sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritto a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 2002, e a carico delle corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.


Art. 21.

(Responsabilità del committente).

        1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento, di manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 e di manutenzione ordinaria degli impianti termici, esclusivamente ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 4.
        2. La responsabilità del mantenimento in efficienza e della manutenzione degli impianti è affidata:

                a) per le singole unità immobiliari all'occupante che utilizza gli impianti e, nel caso questi sia una persona giuridica, al suo legale rappresentante;

                b) per gli impianti delle parti comuni degli edifici o per gli impianti comuni a più unità immobiliari al proprietario e, nel caso questo sia una persona giuridica, al suo legale rappresentante.


Art. 22.

(Sanzioni).

        1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 4 si applica, a carico di chi esercita abusivamente la professione, una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata dal comune, da lire 5 milioni a lire 25 milioni.
        2. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, si applica, a carico del committente, una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata dal comune, da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
        3. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, si applica, a carico del progettista, una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata dal comune, da lire 2 milioni a lire 10 milioni e la segnalazione all'ordine o collegio professionale competente.
        4. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 3, si applica, a carico dell'impresa esecutrice, una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da lire 5 milioni a lire 25 milioni oltre all'obbligo di ripristinare a proprie spese lo stato di rispondenza alle norme dell'impianto, nonché la segnalazione alla commissione provinciale impiantistica di cui all'articolo 9. Dopo la terza segnalazione accertata la commissione provinciale impiantistica provvede alla sospensione dell'impresa dal proprio registro per un periodo variabile da uno a sei mesi, a seconda della gravità delle infrazioni, per i soli requisiti relativi alla tipologia di impianti oggetto della segnalazione.
        5. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, si applica, a carico del venditore, una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da lire 1 milione a lire 5 milioni.
        6. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 13 e dall'articolo 19, si applica, a carico dell'impresa, una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata dal comune, da lire 1 milione a lire 5 milioni.
        7. I fondi acquisiti dai comuni a seguito della comminazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati alle attività di controllo periodico di cui all'articolo 14.
        8. I fondi acquisiti ai sensi del presente articolo dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono destinati all'attività della commissione provinciale impiantistica di cui all'articolo 9.
        9. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono determinate nella misura variabile tra il minimo ed il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità e ad altre circostanze oggettive e soggettive della violazione.
        10. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Art. 23.

(Adeguamento dei regolamenti comunali e regionali).

        1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare le proprie norme, qualora in contrasto con la presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.


Art. 24.

(Norme abrogate).

        1. Sono abrogati: la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, e successive modificazioni; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992.


Art. 25.

(Entrata in vigore)

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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