XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 118
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i
seguenti impianti, realizzati all'interno ed all'esterno, di
ogni tipologia di edificio, adibiti ad uso pubblico o privato,
di proprietà pubblica o privata, e le attività ad essi
relative secondo quanto indicato all'articolo 3:
a) impianti elettrici ed elettronici:
1) impianti di produzione, di trasporto di
distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica a
partire dal punto di consegna dell'energia fornita dal
distributore, impianti di protezione da scariche atmosferiche,
di seguito denominati "classe a1)";
2) impianti elettronici e di sicurezza in genere,
compresa la parte non idrica di impianti antincendio, con
esclusione degli impianti telefonici collegati alla rete
pubblica, di seguito denominati "classe a2)";
3) impianti radiotelevisivi e di antenna, di seguito
denominati "classe a3)";
b) impianti termoidraulici:
1) impianti termici, ovvero per riscaldamento,
climatizzazione, refrigerazione, produzione di acqua calda
sanitaria, compreso l'apparecchio generatore, azionati da
fluido liquido o aeriforme, e di qualsiasi natura e specie, di
seguito denominati "classe b1)";
2) impianti per l'evacuazione dei prodotti della
combustione, di seguito denominati "classe b2)";
3) impianti per il trasporto e l'utilizzo di ogni tipo
di combustibile allo stato liquido o aeriforme a partire dal
punto di consegna fornito dal distributore, di seguito
denominati "classe b3)";
4) impianti idrici e idrosanitari per il trasporto, il
trattamento, l'uso, l'accumulo ed il consumo di acqua a
partire dal punto di consegna fornito dal distributore,
compresa la parte idrica di impianti antincendio, di seguito
denominati "classe b4)";
c) impianti di sollevamento di persone o cose, di
seguito denominati "classe c)".
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente
legge gli impianti di cui alla classe a1), relativi ad
aree esterne non pertinenti ad edifici; gli impianti
provvisori a qualsiasi titolo realizzati; gli impianti di
illuminazione pubblica a partire dal punto di consegna
dell'energia fornito dal distributore.
3. Non sono soggetti all'applicazione della presente legge
le macchine, gli utensili e gli apparecchi utilizzatori.
Art. 2.
(Definizione di impianti).
1. Anche ai fini della abilitazione dei soggetti di cui
all'articolo 4, gli impianti di cui all'articolo 1 sono
classificati sulla base delle seguenti definizioni:
a) per impianti di produzione dell'energia
elettrica si intendono l'insieme delle apparecchiature e dei
circuiti installati in modo fisso, atti alla autonoma
produzione di energia;
b) per impianti di trasporto, distribuzione ed
utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti
di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a
spina, con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle
macchine, degli utensili e degli apparecchi utilizzatori in
genere. Per macchina si intende anche un insieme coordinato di
macchine funzionalmente legate avente un unico punto di
alimentazione dell'energia elettrica, realizzato ed installato
sotto la responsabilità di un unico soggetto;
c) per impianti di protezione da scariche
atmosferiche si intende l'insieme degli elementi costituenti
il sistema dicaptazione, di quelli costituenti il sistema di
dispersione verso terra, e di quelli di connessione tra i due
precedenti, nonché gli eventuali sistemi di protezione
integrativa;
d) per impianti elettronici e di sicurezza si
intente l'insieme dei circuiti fissi e dei componenti
funzionanti a bassissima tensione ed i relativi allacciamenti
all'impianto di utilizzazione dell'energia elettrica, compreso
il relativo quadro di comando o di controllo. Tutti i
componenti funzionanti a tensione di rete, nonché i sistemi di
protezione contro le sovratensioni, sono da ritenere
appartenenti all'impianto elettrico;
e) per parte non idrica di impianto antincendio si
intendono gli impianti di rilevamento e segnalazione di gas,
fumo ed incendio, nonché gli impianti di comando nei sistemi
di spegnimento, compreso il relativo quadro di comando o di
controllo;
f) per impianti radiotelevisivi e d'antenna si
intende l'insieme dei circuiti fissi e dei componenti
necessari alla trasmissione, ricezione, distribuzione dei
segnali e dei relativi allacciamenti all'impianto di
utilizzazione dell'energia elettrica, compreso il relativo
quadro di comando o di controllo;
g) per impianti termici si intende l'insieme degli
apparecchi, delle tubazioni e dei componenti per il
riscaldamento, il condizionamento, la refrigerazione,
destinati alla climatizzazione degli ambienti ed alla
produzione di acqua calda sanitaria; tali impianti sono
comprensivi delle eventuali predisposizioni per l'aerazione
dei locali dove devono essere installati gli apparecchi e dei
raccordi fumari. I circuiti elettrici di servizio, di
azionamento o di controllo e sicurezza dei generatori e degli
altri componenti delle centrali termiche o di condizionamento
a valle del relativo quadro di comando e di controllo, sono
considerati facenti parte dell'impianto termico;
h) per impianti di trasporto e utilizzo di
combustibili liquidi o aeriformi a valle del punto di consegna
si intende l'insieme delle tubazioni e dei componenti dal
punto di consegna stesso agli apparecchi utilizzatori
installati in modo fisso o ai terminali di allacciamento per
apparecchi installati in modo non fisso. Sono compresi gli
apparecchi utilizzatori installati in modo fisso non facenti
parte dell'impianto termico, i relativi raccordi fumari, le
eventuali predisposizioni per la aerazione dei locali dove
devono essere installati i suddetti apparecchi;
i) per impianti per l'evacuazione dei prodotti
della combustione si intendono i camini singoli e le canne
fumarie collettive ramificate;
l) per impianti idrici e idrosanitari si intende
l'insieme delle tubazioni e dei componenti per il trasporto,
il trattamento e l'uso di acqua fredda e calda a partire dal
punto di consegna o di prelievo, fino al punto di
utilizzazione; sono altresì comprese le tubazioni per gli
scarichi fino al collettore fognario;
m) per parte idrica di impianto antincendio si
intendono gli idranti ed i componenti analoghi e le tubazioni
finalizzati allo spegnimento delle fiamme;
n) per impianti di sollevamento si intendono
ascensori, montacarichi, scale mobili e sistemi fissi,
comprese le linee elettriche di alimentazione a partire
dall'interruttore generale sotto vetro; si intendono altresì
comprese le linee elettriche di servizio a partire dal punto
di consegna dell'energia o dal quadro generale dei servizi
condominiali e relativi interruttori.
2. Non sono da considerare come impianti o facenti parte
di impianto soggetti alla presente legge, singoli apparecchi
allacciati in modo non fisso alla rete di alimentazione,
compresi i relativi elementi di allacciamento, quali: stufe,
piani di cottura, elettrodomestici, condizionatori a parete e
sistemi split, e simili.
3. Non sono altresì considerati impianti ai fini della
presente legge, gli equipaggiamenti elettrici delle macchine e
degli apparecchi utilizzatori, nonché i loro collegamenti con
i circuiti fissi.
Art. 3.
(Definizione delle attività).
1. Sono soggetti alle disposizioni della presente legge
tutti gli interventi di installazione, trasformazione,
ampliamento e manutenzione eseguiti sugli impianti di cui
all'articolo 1, come definiti all'articolo 2, ad esclusione
della ordinaria manutenzione definita ai commi 2 e 3 del
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia.
2. Per ordinaria manutenzione si intende quanto previsto
dalle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI)
e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI) pertinenti alle
diverse tipologie di impianto, e comunque gli interventi
finalizzati a contenere il normale degrado d'uso, nonché a
fare fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità
di primi interventi; tali interventi non devono comunque
modificare la struttura essenziale degli impianti o la loro
destinazione d'uso, o comportare la sostituzione di componenti
essenziali degli stessi.
3. La manutenzione ordinaria degli apparecchi utilizzatori
facenti parte degli impianti di cui alle classi b1) e
b3) ai sensi dell'articolo 1, può essere effettuata
unicamente da imprese abilitate per le medesime classi.
4. Sono altresì soggetti alla presente legge tutti gli
interventi di installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione eseguiti esclusivamente sui propri impianti da
parte di imprese od enti di cui all'articolo 4, comma 4, ad
esclusione della ordinaria manutenzione.
Art. 4.
(Soggetti abilitati).
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento ed alla manutenzione straordinaria degli
impianti di cui all'articolo 1, tutte le imprese, singole o
associate, regolarmente iscritte al registro delle ditte di
cui al testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale
delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, e successive modificazioni.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,
di cui all'articolo 5, comma 1, da parte di un responsabile
tecnico; tale incarico può essere assunto dal titolare o
legale rappresentante dell'impresa, in possesso dei suddetti
requisiti, o da questi delegato ad un soggetto diverso, purché
in possesso dei medesimi requisiti.
3. La delega di cui al comma 2 può essere affidata a
soggetti in rapporto di dipendenza o di associazione in
partecipazione, o di collaborazione coordinata e continuativa
con l'azienda; il soggetto che assume il ruolo di responsabile
tecnico per delega può assumere tale ruolo per una sola
azienda.
4. Sono abilitati alle attività di installazione e
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1,
limitatamente agli impianti di proprietà o direttamente
condotti, tutte le imprese, singole o associate, regolarmente
iscritte al registro delle ditte di cui al testo unico di cui
al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, e tutti gli enti pubblici dotati di un ufficio
tecnico interno ai sensi del comma 5 del presente articolo.
5. Per ufficio tecnico interno si intende una struttura
organizzativa di almeno una persona dipendente dell'impresa o
dell'ente ed impiegata a tempo pieno per le attività di
installazione e manutenzione interna. Tra i componenti
dell'ufficio tecnico è nominato per delega il responsabile
tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui
all'articolo 5.
Art. 5.
(Requisiti tecnico-professionali).
1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 deve
possedere uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) laurea o diploma universitario in materia
tecnica specifica, conseguito presso una università statale o
legalmente riconosciuta;
b) diploma di scuola secondaria superiore
conseguito, con specializzazione relativa al settore delle
attività di cui all'articolo 4, comma 1, presso un istituto
statale o legalmente riconosciuto, unito ad un periodo di
inserimento di almeno un anno, anche non continuativo, esclusi
i periodi di apprendistato, alle dipendenze di un'impresa del
settore, o di un ufficio tecnico interno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale
relativa al settore di attività, unito ad un periodo di
inserimento di almeno due anni, anche non continuativo,
esclusi i periodi di apprendistato, alle dipendenze di una
impresa del settore, o di un ufficio tecnico interno;
d) prestazione lavorativa svolta alle dirette
dipendenze di una impresa del settore, o di un ufficio tecnico
interno, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa,
per un periodo non inferiore a tre anni, anche non
continuativo, esclusi i periodi di apprendistato, in qualità
di operaio installatore almeno con qualifica di specializzato
o equiparato nelle attività di cui all'articolo 1;
e) prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore o di un ufficio tecnico
interno, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa,
per un periodo non inferiore a cinque anni, anche non
continuativo, esclusi i periodi di apprendistato, in qualità
di operaio installatore almeno con qualifica di qualificato o
equiparato nelle attività di cui all'articolo 1;
f) superamento di esame teorico-pratico sulla base
dei programmi approvati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta
della Commissione nazionale impiantistica di cui all'articolo
10, previa prestazione lavorativa svolta come dipendente o
legale rappresentante, socio, titolare o collaboratore
familiare per almeno tre anni in una attività considerata
idonea dalla commissione provinciale impiantistica di cui
all'articolo 9.
2. I requisiti di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1 devono intendersi validi anche in riferimento a
legali rappresentanti, soci, titolari e collaboratori
familiari di imprese del settore.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, definisce, con apposito provvedimento, le materie
tecniche specifiche e le specializzazioni previste alle
lettere a) e b) del comma 1.
Art. 6.
(Accertamento dei requisiti
tecnico-professionali).
1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di
cui all'articolo 5 è espletato dalla commissione provinciale
impiantistica, di cui all'articolo 9.
2. Coloro i quali intendono esercitare alcune o tutte le
attività di cui all'articolo 1, presentano domanda di
abilitazione corredata da dichiarazione, con firma
autenticata, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5,
relativamente agli impianti elencati all'articolo 1; all'atto
della presentazione della domanda viene rilasciata apposita
ricevuta.
3. La commissione provinciale impiantistica deve
provvedere entro e non oltre due mesi dalla data di
presentazione della domanda di cui al comma 2 all'espletamento
dei relativi accertamenti, acquisendo la necessaria
documentazione, ed al rilascio della relativa attestazione
sulla base del modello allegato; decorso tale termine, i
requisiti tecnico-professionali si intendono riconosciuti.
4. In caso di ritardo da parte della commissione
provinciale impiantistica nel rilascio della attestazione di
cui al comma 3, la ricevuta relativa alla presentazione della
domanda tiene luogo della suddetta attestazione.
5. L'attestazione di cui al comma 3 può essere utilizzata,
entro e non oltre sei mesi dalla data di rilascio, per
presentare denuncia di inizio delle attività relative ai
requisiti riconosciuti presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o le commissioni
provinciali dell'artigianato; decorso tale termine decade la
validità della attestazione rilasciata.
6. Il rilascio di una ulteriore attestazione è subordinato
ad un nuovo accertamento della sussistenza dei requisiti
tecnico-professionali di cui all'articolo 5.
Art. 7.
(Riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali).
1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali, relativamente alle sole
abilitazioni ottenute ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.
46, e successive modificazioni, le imprese iscritte, alla data
di entrata in vigore della presente legge, alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura od all'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, e successive modificazioni.
2. Per le abilitazioni ottenute ai sensi della legge 5
marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è attuato
in base ai seguenti criteri:
a) abilitazione di cui alla classe a1):
imprese già abilitate ai sensi della lettera a) del
comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990;
b) abilitazione di cui alla classe a2):
imprese già abilitate ai sensi della lettera b) ed
esercitanti attività di installazione di impianti elettronici,
o già abilitate esclusivamente ai sensi della lettera g)
del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990;
c) abilitazione di cui alla classe a3):
imprese già abilitate ai sensi della lettera b) del
comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990 ed
esercitanti attività di installazione di impianti
radiotelevisivi e di antenna;
d) abilitazione di cui alla classe b1):
imprese già abilitate ai sensi della lettera c) o ai
sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della
legge n. 46 del 1990;
e) abilitazione di cui alla classe b2):
imprese già abilitate ai sensi della lettera c) o della
lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46
del 1990;
f) abilitazione di cui alla classe b3):
imprese già abilitate ai sensi della lettera c) o della
lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46
del 1990;
g) abilitazione di cui alla classe b4):
imprese già abilitate ai sensi della lettera d) o già
abilitate esclusivamente ai sensi della lettera g) del
comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990;
h) abilitazione di cui alla classe c):
imprese già abilitate ai sensi della lettera f) del
comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990.
3. Le imprese di cui al comma 2 devono, ai fini del
riconoscimento dei requisiti ivi previsto, presentare
specifica domanda alla commissione provinciale impiantistica
competente entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Possono, altresì, ottenere il riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali, relativamente ad attività
esercitate, le imprese che alla data di entrata in vigore
della presente legge dimostrano di esercitare una o più delle
attività di cui all'articolo 1 ed all'articolo 3, comma 3. Le
suddette imprese devono, a tale fine, presentare domanda alla
commissione provinciale impiantistica di cui all'articolo 9
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 8.
(Registro nazionale delle imprese abilitate).
1. E' istituito il registro nazionale delle imprese
installatrici, di seguito denominato "registro", nel quale
vengono iscritte le imprese abilitate ai sensi della presente
legge ed i relativi responsabili tecnici.
2. Il registro è suddiviso in due sezioni, una delle quali
è riservata alle imprese od enti abilitati alla sola
installazione e manutenzione interna, ed è articolato in
registri provinciali.
3. La iscrizione delle imprese nel registro avviene per
tipologia di impianto sulla base di quanto previsto
dall'articolo 1.
4. La Commissione nazionale impiantistica di cui
all'articolo 10 definisce i criteri di redazione e di
aggiornamento dei registri provinciali, gestiti dalle
commissioni provinciali impiantistiche di cui all'articolo
9.
5. Tutte le imprese iscritte nel registro hanno diritto
alla annotazione, sul certificato di iscrizione alla
competente camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o all'albo delle imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, delle
abilitazioni conseguite.
Art. 9.
(Commissione provinciale impiantistica).
1. La commissione provinciale impiantistica, di seguito
denominata "commissione", è nominata con delibera della giunta
della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, entro tre mesi della data di entrata in vigore
della presente legge.
2. La commissione è composta da undici membri effettivi,
di cui:
a) uno indicato dalla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, con funzione di
segretario;
b) uno indicato dalla commissione provinciale
dell'artigianato;
c) uno indicato dall'ordine degli ingegneri;
d) uno indicato dal collegio dei periti;
e) due indicati dalle maggiori aziende erogatrici,
rispettivamente, di energia elettrica e di gas;
f) cinque indicati dalle organizzazioni di
categoria, così suddivisi: uno indicato dall'associazione
industriali, uno indicato dall'associazione piccola industria,
tre indicati dalle associazioni artigiane localmente più
rappresentative.
3. La commissione elegge al suo interno un presidente ed
un vicepresidente; è facoltà della giunta della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di nominare,
con gli stessi criteri, un supplente per ogni componente della
commissione. La camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura provvede a dotare la commissione di personale e
mezzi necessari per l'ordinaria attività.
4. La commissione è insediata presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. La commissione redige ed approva un regolamento interno
per l'organizzazione delle proprie attività.
6. Alla commissione sono affidati i seguenti compiti:
a) accertare la sussistenza dei requisiti
tecnico-professionali di cui agli articoli 5, 6 e 7;
b) organizzare, con frequenza almeno annuale,
sessioni di esame per l'accertamento dei requisiti
tecnico-professionali secondo quanto indicato dall'articolo 5,
comma 1, lettera f);
c) gestire il registro sulla base delle
indicazioni della Commissione nazionale impiantistica di cui
all'articolo 10;
d) effettuare le verifiche connesse alle modalità
di aggiornamento del registro;
e) accertare eventuali comportamenti abusivi e
comunque difformi da quanto previsto dalla presente legge e
segnalarli alle autorità competenti per i conseguenti
provvedimenti.
Art. 10.
(Commissione nazionale impiantistica).
1. La Commissione nazionale impiantistica, di seguito
denominata "Commissione nazionale", è nominata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. La Commissione nazionale è composta da ventuno membri
effettivi, di cui:
a) uno indicato dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nella persona del direttore
generale della competente direzione generale;
b) uno indicato dall'Unioncamere;
c) uno indicato dal Consiglio nazionale
dell'artigianato;
d) due indicati dagli ordini degli ingegneri;
e) due indicati dai collegi dei periti;
f) quattro indicati dalle maggiori aziende
erogatrici dell'energia elettrica e del gas;
g) dieci indicati dalle organizzazioni di
categoria, così suddivisi: due indicati dalla associazione
industriali, due indicati dalla associazione piccola
industria, sei indicati dalle associazioni artigiane
nazionalmente più rappresentative.
3. Con gli stessi criteri rappresentativi di cui al comma
2 sono nominati i membri supplenti della Commissione
nazionale.
4. La Commissione nazionale è presieduta dal direttore
generale della competente direzione generale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed ha sede
presso lo stesso Ministero.
5. La Commissione nazionale elegge al suo interno due
vicepresidenti.
6. La Commissione nazionale ha il compito di:
a) esaminare e dirimere i ricorsi avverso le
decisioni delle commissioni provinciali impiantistiche;
b) coordinare ed unificare l'attività delle
commissioni provinciali impiantistiche, in particolare per
quanto riguarda le modalità di gestione del registro;
c) definire ed aggiornare l'elenco dei materiali e
componenti di cui all'articolo 12;
d) predisporre i programmi per gli esami
teorico-pratici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
f).
Art. 11.
(Progettazione degli impianti).
1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una
progettazione degli impianti, per le attività soggette alla
presente legge è obbligatoria la redazione del progetto da
parte di professionisti, iscritti negli albi professionali,
nell'ambito delle rispettive competenze, nei seguenti casi:
a) per gli impianti di trasporto, distribuzione e
di utilizzazione dell'energia elettrica:
1) per le utenze condominiali di uso comune aventi
potenza impegnata superiore a 6 chilowatt;
2) per le utenze domestiche di singole unità abitative
di superficie superiore a 400 metri quadrati;
3) per le utenze relative ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi non abitativi in locali
di superficie superiore a 200 metri quadrati, e per tutte le
utenze alimentate a tensione superiore a 1.000 volt;
4) per le utenze relative ad ambienti soggetti, anche
parzialmente, a normativa specifica del CEI ed aventi potenza
impegnata superiore a 1,5 chilowatt;
5) per gli impianti fissi di pubblica
illuminazione;
b) per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) per gli impianti elettronici in genere qualora
coesistano con impianti elettrici con obbligo di progetto;
d) per la parte elettrica di impianti antincendio
qualora sia inserita in una attività soggetta al rilascio del
certificato di prevenzione incendi, e comunque quando il
numero degli apparecchi di rilevamento sia pari o superiore a
dieci;
e) per gli impianti di evacuazione dei prodotti
della combustione, nel caso di canne fumarie collettive
ramificate;
f) per gli impianti termici azionati da
generatori, comunque alimentati, con portata termica
complessiva superiore a 34,8 chilowatt;
g) per gli impianti per il trasporto e l'accumulo
di combustibili liquidi o gassosi, destinati ad alimentare
generatori con portata termica superiore a 34,8 chilowatt;
h) per gli impianti per il trasporto di acqua
relativi ad impianti antincendio installati in una attività
soggetta al rilascio del certificato di prevenzione
incendi.
2. Ai fini della presente legge i progetti devono essere
elaborati in base a quanto previsto dalle normative elaborate
dall'UNI e dal CEI in materia, e devono comunque contenere:
a) schemi dell'impianto;
b) disegni planimetrici;
c) computo metrico;
d) elenco analitico delle tipologie dei materiali
da installare;
e) relazione tecnica sulla consistenza e tipologia
dell'impianto, con particolare riguardo alle misure di
prevenzione e sicurezza da adottare.
Art. 12.
(Installazione degli impianti).
1. Le imprese abilitate sono tenute ad eseguire impianti a
regola d'arte, utilizzando allo scopo materiali parimenti
costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza e del CEI,
nonché nel rispetto della normativa tecnica vigente in
materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. La Commissione nazionale impiantistica di cui
all'articolo 10 definisce, entro sei mesi dal suo
insediamento, un elenco di materiali e componenti ritenuti
fondamentali ai fini della sicurezza. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito
decreto, vincola la vendita di tali materiali e componenti ai
soli soggetti abilitati ai sensi della presente legge. Con il
medesimo decreto sono altresì definite le modalità di
registrazione e controllo relative alla vendita di tali
materiali e componenti.
3. E' vietata alle imprese installatrici ogni forma di
subappalto o fornitura e posa in opera ad imprese non
abilitate ai sensi della presente legge.
Art. 13.
(Dichiarazione di conformità).
1. Entro un mese dal termine dei lavori l'impresa
abilitata esecutrice dell'intervento è tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati. La dichiarazione è sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa e, se persona diversa dal legale
rappresentante, dal responsabile tecnico dell'impresa. Nel
caso di imprese abilitate alla installazione e manutenzione
interna, la dichiarazione di conformità deve essere conservata
dall'ufficio tecnico interno; nel caso di impianto soggetto a
progettazione obbligatoria, il progettista rilascia
all'installatore una dichiarazione, redatta secondo il modello
predisposto dalla Commissione nazionale impiantistica di cui
all'articolo 10, nella quale, oltre ad attestare la propria
abilitazione specifica, dichiara la corrispondenza
dell'impianto eseguito al progetto esecutivo.
2. Della dichiarazione di cui al comma 1 fanno parte
integrante i seguenti allegati, elaborati anche tenendo conto
di quanto previsto dalle guide dell'UNI e del CEI in
materia:
a) schema, o descrizione schematica,
dell'impianto;
b) relazione contenente la tipologia dei materiali
installati;
c) copia del certificato di riconoscimento dei
requisiti;
d) copia del progetto, nel caso in cui sia
obbligatorio;
e) copia del documento fiscale relativo alle
attività effettuate.
3. Nel caso di impianti identici realizzati
contestualmente in diverse unità immobiliari per conto di un
unico committente, la dichiarazione di conformità può essere
redatta in una unica copia, specificando gli estremi delle
diverse unità immobiliari; il committente provvede alla
successiva eventuale duplicazione della dichiarazione in tante
copie quante sono le unità immobiliari.
4. Nel caso di impianti di diversa tipologia realizzati da
una unica impresa abilitata, la dichiarazione di conformità
può essere redatta in una unica copia comprendente tutti gli
impianti.
5. Nel caso di interventi di ordinaria manutenzione di cui
all'articolo 3 non sussiste l'obbligo di rilascio della
dichiarazione di conformità.
Art. 14.
(Controlli periodici).
1. Ai fini della presente legge, per verificare
l'efficienza e la sicurezza degli impianti di cui all'articolo
1, nonché la loro conformità a quanto dichiarato
dall'installatore, sono effettuati periodici controlli secondo
quanto previsto dal presente articolo.
2. I controlli sugli impianti di cui al comma 1 sono
eseguiti dalle province o dalle aree metropolitane, che
possono allo scopo utilizzare:
a) personale interno adeguatamente addestrato;
b) soggetti esterni, afferenti alla pubblica
amministrazione ed in possesso delle necessarie competenze,
adeguatamente verificate;
c) strutture operanti sul libero mercato, in
possesso delle necessarie competenze, adeguatamente
verificate, ad esclusione delle imprese od enti che svolgono
attività di distribuzione dell'energia, progettazione,
installazione, manutenzione, conduzione sugli impianti,
direttamente o tramite società collegate o partecipate.
3. I costi relativi alle attività di controllo stabilite
dalla presente legge sono a totale carico della pubblica
amministrazione, e sono finanziati nell'ambito di una apposita
unità previsionale di base del bilancio dello Stato.
4. I fondi stanziati ai sensi del comma 3 sono ripartiti
tra le province e le aree metropolitane in base al numero dei
rispettivi abitanti.
5. Per tutti gli impianti, come definiti all'articolo 2
della presente legge, le verifiche di efficienza, anche ai
sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di sicurezza e di
conformità sono eseguite annualmente su un campione pari
almeno al 10 per cento degli impianti esistenti, fatte salve
le procedure di controllo stabilite dalle disposizioni vigenti
in materia.
6. Nel caso che le verifiche di efficienza rivelino
condizioni non adeguate rispetto a quanto stabilito dalle
norme vigenti in materia, sono assunti i provvedimenti
previsti dalle medesime norme.
7. Nel caso le verifiche di sicurezza manifestino
condizioni non compatibili con la sicurezza degli occupanti,
in riferimento a quanto previsto dall'articolo 15, o dalle
norme tecniche vigenti, il proprietario dell'impianto è tenuto
all'adeguamento entro un anno a decorrere dalla data di
effettuazione della verifica; copia del verbale di verifica
viene inviato all'azienda erogatrice di pertinenza, che
provvede, scaduto il termine indicato per l'adeguamento, a
sospendere l'erogazione di energia. Una copia del verbale di
verifica viene altresì inviata al comune, che provvede,
scaduto il termine indicato per l'adeguamento e di fronte
all'inadempienza da parte del proprietario, a ritirare il
certificato di abitabilità o di agibilità dell'immobile
rilasciato ai sensi dell'articolo 17.
8. I provvedimenti di sospensione dell'erogazione
dell'energia e del ritiro dell'abitabilità o agibilità di cui
al comma 7 non sono attuati se, entro i termini ivi previsti,
viene consegnata da parte del proprietario all'azienda
erogatrice ed al comune copia della dichiarazione di
conformità relativa all'intervento di adeguamento, priva degli
allegati.
9. Nel caso che dalle verifiche di conformità si riscontri
una difformità rispetto a quanto dichiarato dall'impresa
abilitata esecutrice dell'intervento, oltre a quanto previsto
dal comma 7, una copia del verbale di verifica viene inviata
alla commissione provinciale impiantistica competente per
l'iscrizione dell'impresa, che provvede alla sua registrazione
ed alla segnalazione agli enti preposti all'irrogazione delle
sanzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 22.
10. Le verifiche di cui al presente articolo sono
effettuate sulla base di apposite guide, relative alle diverse
tipologie di impianto, predisposte dagli enti normatori UNI e
CEI entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
11. I soggetti, pubblici o privati, incaricati di eseguire
le verifiche di cui al presente articolo, assumono la funzione
di pubblico ufficiale.
Art. 15.
(Adeguamento degli impianti -
Requisiti minimi degli impianti).
1. Tutti gli impianti di cui all'articolo 1 realizzati in
ambito civile antecedentemente alla data del 31 dicembre 1998,
si considerano adeguati ai fini della presente legge se dotati
dei requisiti minimi indicati dalle guide predisposte dall'UNI
e dal CEI ai sensi del comma 2, relative alle diverse
tipologie di impianto.
2. E' dato mandato agli enti normatori UNI e CEI di
predisporre apposite guide riportanti i criteri di adeguamento
degli impianti esistenti a requisiti minimi di sicurezza,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 16.
(Agevolazioni per gli adeguamenti
degli impianti).
1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli interventi di
adeguamento degli impianti previsti all'articolo 15 e le
relative opere accessorie sono soggetti ad aliquota IVA
ridotta al 4 per cento.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche
e giuridiche titolari di diritti immobiliari possono portare
in detrazione dal reddito complessivo dell'anno nel quale le
spese sono state sostenute e sempre che non abbiano costituito
componente negativo del reddito di impresa, un importo pari al
50 per cento delle spese documentate effettuate per adeguare
gli impianti ai sensi dell'articolo 15.
Art. 17.
(Certificato di abitabilità e di agibilità)
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di
agibilità dopo avere acquisito anche la dichiarazione di
conformità e il certificato di collaudo, se previsto, degli
impianti installati.
Art. 18.
(Contratti di fornitura di energia)
1. I nuovi contratti di fornitura di energia e la voltura
dei contratti in essere sono subordinati all'acquisizione
della dichiarazione di conformità, secondo quanto indicato
all'articolo 19, nel caso di nuovi impianti, o di una
dichiarazione, rilasciata da un installatore abilitato o da un
tecnico iscritto all'albo professionale, attestante
l'efficienza degli impianti e la loro conformità ai requisiti
minimi di sicurezza di cui all'articolo 15, nel caso di
impianti esistenti non modificati.
Art. 19.
(Deposito del progetto e della dichiarazione di
conformità)
1. L'impresa installatrice provvede a consegnare alla
commissione provinciale impiantistica di cui all'articolo 9
nel registro della quale è iscritta l'impresa stessa due copie
della dichiarazione di conformità, entro un mese dal suo
rilascio, di cui una completa degli allegati previsti.
2. Dopo la effettuazione dei controlli di propria
pertinenza, la commissione provinciale impiantistica provvede
ad inoltrare la copia della dichiarazione di conformità
completa degli allegati alla provincia o area metropolitana
nel cui territorio è situato l'impianto.
3. Nel caso di impianti installati in edifici soggetti al
rilascio del certificato di agibilità e di usabilità, il
proprietario o il committente dell'impianto deposita, entro lo
stesso termine di cui al comma 1, una copia della
dichiarazione di conformità, completa degli allegati, presso
il comune competente.
4. Nel caso di richiesta di nuovo contratto di fornitura
di energia o di voltura di contratto esistente, il
proprietario o il committente dell'impianto deposita presso
l'azienda erogatrice di energia, entro un mese
dall'attivazione dell'erogazione, copia della dichiarazione di
conformità, completa degli allegati, o della dichiarazione
sostitutiva per impianti esistenti non modificati; la mancata
presentazione comporta la sospensione della erogazione.
5. In caso di ampliamento o rifacimento parziale degli
impianti, la dichiarazione di conformità ed il progetto si
riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'ampliamento o del rifacimento; la dichiarazione di
conformità ed il progetto devono espressamente indicare la
compatibilità con gli impianti preesistenti.
Art. 20.
(Finanziamento delle attività di normazione tecnica)
1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui
all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1982, n. 597, è destinato alla attività di normazione tecnica
svolta dall'UNI e dal CEI per attività relative alla presente
legge.
2. Il contributo di cui al comma 1, calcolato
sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso
dell'anno precedente, è iscritto a carico dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per il 2002, e a carico delle corrispondenti
proiezioni per gli anni successivi.
Art. 21.
(Responsabilità del committente).
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento, di
manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'articolo
1 e di manutenzione ordinaria degli impianti termici,
esclusivamente ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo
4.
2. La responsabilità del mantenimento in efficienza e
della manutenzione degli impianti è affidata:
a) per le singole unità immobiliari all'occupante
che utilizza gli impianti e, nel caso questi sia una persona
giuridica, al suo legale rappresentante;
b) per gli impianti delle parti comuni degli
edifici o per gli impianti comuni a più unità immobiliari al
proprietario e, nel caso questo sia una persona giuridica, al
suo legale rappresentante.
Art. 22.
(Sanzioni).
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 4 si
applica, a carico di chi esercita abusivamente la professione,
una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata dal comune,
da lire 5 milioni a lire 25 milioni.
2. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 11,
comma 1, si applica, a carico del committente, una sanzione
amministrativa pecuniaria, comminata dal comune, da lire 2
milioni a lire 10 milioni.
3. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 11,
comma 2, si applica, a carico del progettista, una sanzione
amministrativa pecuniaria, comminata dal comune, da lire 2
milioni a lire 10 milioni e la segnalazione all'ordine o
collegio professionale competente.
4. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 12,
commi 1 e 3, si applica, a carico dell'impresa esecutrice, una
sanzione amministrativa pecuniaria, comminata dalla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, da lire 5
milioni a lire 25 milioni oltre all'obbligo di ripristinare a
proprie spese lo stato di rispondenza alle norme
dell'impianto, nonché la segnalazione alla commissione
provinciale impiantistica di cui all'articolo 9. Dopo la terza
segnalazione accertata la commissione provinciale
impiantistica provvede alla sospensione dell'impresa dal
proprio registro per un periodo variabile da uno a sei mesi, a
seconda della gravità delle infrazioni, per i soli requisiti
relativi alla tipologia di impianti oggetto della
segnalazione.
5. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 12,
comma 2, si applica, a carico del venditore, una sanzione
amministrativa pecuniaria, comminata dalla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, da lire 1
milione a lire 5 milioni.
6. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 13 e
dall'articolo 19, si applica, a carico dell'impresa, una
sanzione amministrativa pecuniaria, comminata dal comune, da
lire 1 milione a lire 5 milioni.
7. I fondi acquisiti dai comuni a seguito della
comminazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono
destinati alle attività di controllo periodico di cui
all'articolo 14.
8. I fondi acquisiti ai sensi del presente articolo dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
destinati all'attività della commissione provinciale
impiantistica di cui all'articolo 9.
9. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo
sono determinate nella misura variabile tra il minimo ed il
massimo, con riferimento alla entità e complessità
dell'impianto, al grado di pericolosità e ad altre circostanze
oggettive e soggettive della violazione.
10. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque
anni con regolamento adottato dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Art. 23.
(Adeguamento dei regolamenti comunali e regionali).
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare le
proprie norme, qualora in contrasto con la presente legge,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima.
Art. 24.
(Norme abrogate).
1. Sono abrogati: la legge 5 marzo 1990, n. 46, e
successive modificazioni; il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, e
successive modificazioni; il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392; il decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
49 del 28 febbraio 1992.
Art. 25.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.